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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott. Maria Eugenia Pupa - Giudice relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Seregno presso lo studio dell'avv. Samantha Viganò, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
Contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/03/2015 in Mariano Comense, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con la rifusione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/03/2015 in
Mariano Comense è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione della ricorrente avanti il
Presidente di questo Tribunale, avvenuta il 24/10/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1580/2023, pubblicata il 26/10/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 20/03/2015 in Mariano
Comense;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte II, serie C, anno 2015;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott. Maria Eugenia Pupa - Giudice relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 21/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Seregno presso lo studio dell'avv. Samantha Viganò, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
Contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/03/2015 in Mariano Comense, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con la rifusione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/03/2015 in
Mariano Comense è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione della ricorrente avanti il
Presidente di questo Tribunale, avvenuta il 24/10/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1580/2023, pubblicata il 26/10/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 20/03/2015 in Mariano
Comense;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte II, serie C, anno 2015;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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