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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.14494/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. RECCIA A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI ROVELLI S. CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il
[...]
del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Cont Si costituiva il chiedendo di riconoscere la carenza di interesse del diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025 in quanto già riconosciuto rispettivamente dal Decreto- legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con L.10 agosto 2023, n. 103 e dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente, precisando che la domanda era riferita all'a.s.
2024/2025 ha dato atto in udienza dell'integrale adempimento in relazione alla carta docente per l'anno scolastico in corso avvenuto il 25 giugno 2025 e ha dunque chiesto al giudice di dichiarare Cont cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di lite in considerazione della soccombenza virtuale dell' . CP_4
2. Innanzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere secondo quanto dichiarato dalla parte Cont ricorrente in udienza e tenuto conto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del .
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto di orientamento giurisprudenziale non univoco in relazione al riconoscimento del bonus per l'a.s. 2024/2025,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano,
02/07/2025 Il Giudice
Camilla NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. RECCIA A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI ROVELLI S. CP_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il
[...]
del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Cont Si costituiva il chiedendo di riconoscere la carenza di interesse del diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025 in quanto già riconosciuto rispettivamente dal Decreto- legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con L.10 agosto 2023, n. 103 e dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente, precisando che la domanda era riferita all'a.s.
2024/2025 ha dato atto in udienza dell'integrale adempimento in relazione alla carta docente per l'anno scolastico in corso avvenuto il 25 giugno 2025 e ha dunque chiesto al giudice di dichiarare Cont cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di lite in considerazione della soccombenza virtuale dell' . CP_4
2. Innanzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere secondo quanto dichiarato dalla parte Cont ricorrente in udienza e tenuto conto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del .
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto di orientamento giurisprudenziale non univoco in relazione al riconoscimento del bonus per l'a.s. 2024/2025,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano,
02/07/2025 Il Giudice
Camilla NI