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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
9036/2024
Parte_1
Ass. avv. CAROFANO ENZO e CURELLO FRANCESCO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• l soccombente virtuale in forza del riconoscimento del diritto CP_1
successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, deve essere condannato a rimborsare a prete ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, in base al valore minimo dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata (mancato pagamento del TFS);
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dai difensori di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1 • dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 3.727,00, oltre al CP_1
15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Torino, 04.03.2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
9036/2024
Parte_1
Ass. avv. CAROFANO ENZO e CURELLO FRANCESCO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• l soccombente virtuale in forza del riconoscimento del diritto CP_1
successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, deve essere condannato a rimborsare a prete ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, in base al valore minimo dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata (mancato pagamento del TFS);
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dai difensori di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1 • dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 3.727,00, oltre al CP_1
15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Torino, 04.03.2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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