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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12.6.2025
Causa n. 1663 / 2023
RIZKI /INPS
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Bonani e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 12.6.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1663 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 13/10/2023
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CP_1 P.IVA_1
CARLO COSTANTINO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13.10.2023 ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l esponendo: di essere stato assunto alle dipendenze della
NT
(in seguito indicata come dal 23/09/2011; di aver NTroparte_2
sostenuto il colloquio pre-assuntivo con tale Persona_1
NT qualificatosi come amministratore della che gli sottoponeva un contratto a tempo determinato con scadenza al 28/02/2012,
successivamente prorogato al 31/08/2012; che il contratto prevedeva l'inquadramento nel primo livello del C.C.N.L. Edilizia Industriale e mansioni di manovale presso il cantiere di Peschiera;
che il signor gli Per_1
aveva indicato l'orario in cui si sarebbe dovuto presentare in cantiere e
1 aveva precisato che le direttive sarebbero state impartite sul posto dal signor ovvero dal signor;
di avere iniziato Pt_2 Persona_2
effettivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa il 23/09/2011; di aver lavorato assieme ad una decina di operai, con orario iniziale di lavoro dalle 7:30; di aver ricevuto dettagliate indicazioni sull'attività da parte delle persone sopra indicate, che ricoprivano il ruolo di capocantiere;
che i signori controllavano la correttezza della operazioni svolte dal ricorrente e Per_2
richiedevano eventualmente correzioni o modifiche;
che a volte era stato
NT assegnato anche ad un diverso cantiere situato in Bardolino ove la stava edificando un parcheggio su 2 piani;
che l'orario di lavoro era dalle
7:30 alle 17 con una pausa pranzo di circa un'ora; che la retribuzione veniva versata regolarmente al termine di ogni mese con la consegna della busta
NT paga presso la sede amministrativa della di essere stato nuovamente
NT assunto alle dipendenze della in data 04/02/2013 con contratto a tempo determinato e con scadenza al 28/02/2013 e successivamente con un nuovo contratto a termine dal 26/08/2013 al 30/04/2014; che in tali periodi la prestazione veniva svolta con le medesime modalità dei precedenti periodi;
di essere stato licenziato in data 05/02/2014 per giustificato motivo oggettivo in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività nei cantieri di
Peschiera e Bardolino;
di essere stato nuovamente assunto alle dipendenze della costruzioni edili MG Srl in data 23/05/2016 con contratto a tempo determinato avente scadenza al 31/01/2017; che in questo ultimo rapporto di lavoro il ricorrente era stato assegnato ad un cantiere presso la cartiera di;
di aver lavorato presso questo cantiere con orario CP_3
giornaliero sino al 31/12/2016, ultimo giorno di lavoro;
di aver ricevuto in
CP_ data 06/02/2018 la comunicazione dell' con la quale veniva informato in merito al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro
2 subordinato a seguito di verbale di accertamento ispettivo;
di aver
CP_ presentato ricorso al comitato provinciale il 04/06/2019 senza esito;
che per effetto dell'intervenuto disconoscimento rapporto di lavoro il ricorrente riceveva anche avverso la comunicazione della revoca delle indennità Naspi usufruite per i periodi rispettivamente dal 27/01/2017 al
09/05/2017 e dal 08/03/2013 al 12/01/2014; che anche la richiesta di naspi formalizzata il 07/03/2019 ed inizialmente accolta con provvedimento del
26/03/2019 effettivamente non veniva erogata;
di aver proposto ricorso al
CP_ CP_ comitato provinciale;
che l in data 1 settembre 2021 aveva comunicato che la naspi da ultimo richiesta, pur spettante al ricorrente, era stata interamente incamerata a scomputo parziale di quanto dovuto nelle pratiche precedenti, in quanto ricalcolate come indebite a seguito del disconoscimento dei contributi relativi al periodo lavorato presso la ditta
Costruzioni Edili MG Srl dal 2011 al 2016.
Il ricorrente, ciò premesso, svolgeva le conclusioni di seguito riportate:
Voglia il Giudice adito accertare la sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato tra il ricorrente e la nei NTroparte_4
seguenti periodi: dal 23 settembre 2011 al 30 settembre 2011, dal 4
febbraio 2013 al 28 28 febbraio 2013 dal 26 agosto 2013 al 5 febbraio 2014
e dal 23 maggio 2016 al 31 gennaio 2017 o per quel diverso periodo che
dovesse risultare di giustizia;
2) Voglia conseguentemente il Giudice adito annullare il provvedimento di
CP_ disconoscimento del rapporto di lavoro effettuato dall' con prot.
.2203.06/02/2018.0015832 e di ogni ulteriore atto o provvedimento CP_1
successivo e conseguente;
3 CP_ 3) Voglia il Giudice adito condannare l al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità NASPI di cui alla domanda n. 6205810200227
(2019/777230) presentata in data 8 gennaio 2019;
4) Vittoria di spese e compensi di legg
CP_ Si costituiva in giudizio l e eccepiva l'inammissibilità e/improcedibilità
della domanda in quanto tendente ad ottenere una nuova iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti per i periodi del rapporto in questione dopo l'intervenuta cancellazione con provvedimento del 06/02/2018, mai impugnato in sede amministrativa dalla
CP_ parte ricorrente. L' sosteneva pertanto che la cancellazione doveva ritenersi definitiva per intervenuta decadenza sostanziale sensi dell'art. 47
CP_ d.p.r. 639/70. L' esponeva che l'indennità di disoccupazione Naspi
oggetto della domanda del 07/03/2019 era dovuta, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, il credito del ricorrente, pari a 6.416,56 lordi,
era stato trattenuto a titolo di compensazione con il maggior debito maturato per la percezione indebita di indennità di disoccupazione e naspi per i periodi dal 24/09/2012 al 03/02/2013, dal 08/03/2013 al 12/01/2014, dal
28/03/2014 al 13/06/2014 e dal 27/01/2017 al 09/05/2017.
CP_ L' esponeva che l'istituto, a mezzo dei funzionari di vigilanza, aveva concluso un accertamento ispettivo, iniziato in data 15/09/2016, nei
NT confronti dell'azienda con sede in Crotone ed esercente attività edile.
All'esito degli accertamenti ispettivi i verbalizzanti avevano provveduto a cancellare tutte le posizioni assicurative individuali denunciate per i lavoratori assunti nel periodo dal marzo 2011 a settembre 2017, avuto riguardo alla totale assenze di organizzazione di un complesso di persone e beni strumentali funzionale allo svolgimento dell'attività edile, nonché di redditività dell'impresa, attestata dalla mancata produzione dei redditi ad
4 essa correlati, tali da assicurare il ripiano dei costi e un utile di esercizio. Gli ispettori avevano pertanto ritenuto che l'azienda avesse deliberatamente
CP_ denunciato all' dati e retribuzioni non veritieri, al fine di creare fittizie posizioni previdenziali di lavoro dipendente, cui hanno fatto seguito pagamenti di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione del personale assunto.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente e il giudice fissava l'udienza di discussione all'esito della quale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
*** CP_
1 L'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47 d.p.r. 639/70 è infondata.
2 La decadenza ex art. 47 DPR 639/70 si applica soltanto ai casi in cui vi sia una pretesa ad una prestazione. Nel caso in esame l'eccezione è stata sollevata con riferimento alla domanda di accertamento del NT rapporto di lavoro subordinato con la e di accertamento della illegittimità del provvedimento comunicato il 6.2.2018 con il quale è stata annullata la posizione contributiva del ricorrente quale NT dipendente di Non si tratta quindi di un provvedimento che ha CP_ negato o revocato una prestazione a carico dell' ;
3 Nel merito le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati. CP_
4 Secondo l l'indebito si è verificato poiché, alla luce delle CP_ conclusioni dell'accertamento ispettivo svolto dalla sede della Calabria, il rapporto di lavoro del ricorrente con la MG era fittizio. Pertanto è stata annullata la corrispondente posizione contributiva accesa dalla formale datrice di lavoro, con conseguente venir meno dei presupposti contributivi richiesti per l'erogazione della prestazione di disoccupazione.
5 L'iter logico - giuridico su cui si fonda il provvedimento adottato dall' non è condivisibile. Infatti, come è stato chiaramente CP_5 illustrato dall'ispettore verbalizzante , sentito come testimone, Tes_1 in realtà negli accertamenti ispettivi non è stato appurato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa con modalità riconducibili ad un'attività di lavoro subordinato. Il teste ha riferito infatti: noi siamo arrivati alla conclusione che si trattava di un'azienda di comodo, gli stessi amministratori ed anche lavoratori riferivano che lavoravano presso cantieri di altre aziende. Non vi erano cantieri dichiarati nella zona del crotonese, la verifica sui cantieri di Verona stata fatta sulla
5 base delle fatture acquisite e dichiarazioni raccolte dalle colleghe della sede di Verona. In sostanza si trattava di una fornitura di manodopera per altre aziende. Nell'analisi delle fatture c'erano alcune aziende che si ripetevano; noi ci siamo limitati a disconoscere NT i rapporti di tutti coloro che figurava dipendente di ma non avevamo elementi per accertare un rapporto di lavoro in capo ad altri soggetti.
6 L'accertamento svolto dagli ispettori verbalizzanti è pertanto incompleto. Una volta accertato, in linea di fatto, lo svolgimento del rapporto di lavoro presso i cantieri, con orari e modalità tipici della subordinazione, il disconoscimento del rapporto di lavoro con la NT società avrebbe dovuto condurre necessariamente, trattandosi di obblighi contributivi fondati su norme inderogabili, all'accertamento della posizione contributiva in capo alla impresa ovvero alle imprese utilizzatrici di fatto delle prestazioni dei lavoratori NT assunti formalmente da tra cui vi era anche il ricorrente.
7 In sostanza, se è stata prestata un'attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, non si può certamente procedere sic et simpliciter con il disconoscimento del rapporto nei confronti del datore di lavoro formale, ma si dovrà individuare necessariamente il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, al fine di far gravare su quest'ultimo l'obbligazione contributiva, previa eventuale compensazione con i contributi già versati dal datore di lavoro formale.
8 E' pacifico che tale operazione di ricostruzione dell'effettiva situazione lavorativa del ricorrente non è stata posta in essere CP_ dall' e pertanto non può gravare sul lavoratore l'incompletezza degli accertamenti svolti dall' . CP_5
9 Il ricorrente a sua volta mediante le dichiarazioni dei testimoni ES
, e on smentite da contrari elementi Testimone_3 Persona_2 di prova dedotti dalla parte convenuta, ha dimostrato di avere svolto, nei periodi in cui è stato assunto, mediante i contratti a tempo NT determinato della il lavoro quale manovale con orario fisso presso i cantieri che gli venivano indicati dal referente di MG e stando alle direttive ed agli ordini dei colleghi svolgenti mansioni di capisquadra.
10 Sulla base di quanto sopra esposto si deve concludere pertanto nel senso che il ricorrente aveva diritto a percepire le prestazioni di disoccupazione nei periodi sopra indicati. Infatti egli ha svolto pacificamente attività lavorativa di natura subordinata nei periodi in NT cui era formalmente assunto dalla e non è stato invece individuato un diverso datore di lavoro, quale utilizzatore di fatto delle sue prestazioni. NT
11 Il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con impugnato dal ricorrente deve essere dichiarato illegittimo. CP_
12 L' ha quindi illegittimamente trattenuto la somma di € 6.416,56, lordi, dovuta lavoratore a titolo di prestazioni Naspi in base alla domanda presentata il 07/03/2019. Infatti il ricorrente non era tenuto
6 CP_ a restituire all' le somme percepite a titolo di prestazioni di disoccupazione nel periodo tra il 2012 e 2017, con le quali è stata operata compensazione del credito sopra indicato. 13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura della causa e del valore e dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) In accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e
[...]
e accerta il diritto del ricorrente al NTroparte_4 pagamento della indennità Naspi percepite tra il 2012 e il 2017 CP_ 2) Condanna pertanto l a versare al ricorrente la somma di €
6.416,56 lordi a titolo di indennità Naspi richiesta con la domanda del
7.3.2019 CP_ 3) Condanna l a rifondere le spese di lite sostenuta dalla parte ricorrente che liquida in 2540 oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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