Inammissibile
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06697/2025REG.PROV.COLL.
N. 05750/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5750 del 2006, proposto dal sig. IL TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Diletta Lastraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor AN AR, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via degli Artisti n. 6;
nei confronti
del Comune di Montecatini Terme, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente procedimento;
per la correzione di errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2007, n. 1654.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. AN AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IL TI ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza 11 aprile 2007, n. 1654, con la quale questa Sezione ha confermato la sentenza n. 172/2006 con la quale il T.a.r. Toscana aveva annullato il permesso di costruire n. 2003/0388 del 2004 rilasciata allo stesso odierno ricorrente.
2. Il sig. TI ravvede l’errore materiale nella (asserita) “distonia fra motivazione e dispositivo” della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2007, n. 1654. Egli chiede che il dispositivo specifichi “coerentemente con quanto riportato in motivazione che l’annullamento della concessione edilizia n. 2003/0388 non deve considerarsi integrale ma relativo al solo cd. volume o locale tecnico, costituendo essa l’unica opera licenziata per la quale era necessaria la preventiva acquisizione del consenso dei comproprietari interessati, essendo le altre opere contemplate da tale titolo edilizio riconducibili a quelle di cui all’art. 1102 c.c., comma 1, che possono essere autorizzate dal Comune su richiesta del solo comproprietario interessato, senza che sia necessario raccogliere il consenso degli altri comproprietari”.
3. L’istanza è infondata.
4. Il sig. TI sostiene che l’annullamento del permesso n. 2003/0388 del 2004 debba intendersi limitato al solo locale/volume tecnico assentito uno actu con il titolo edilizio.
La tesi riposa sull’assunto che il volume tecnico costituirebbe l’unica opera rientrante tra quelle per cui l’art. 1102 c.c. richiede il necessario consenso di tutti i condomini.
L’istante ritiene, più precisamente, che l'annullamento del titolo edilizio, disposto con la sentenza n. 1654/2007, debba intendersi (stante alla parte motiva della sentenza in questione) limitato al solo locale tecnico per il quale soltanto la decisione corrigenda avrebbe ritenuto necessario (per l’appunto nella parte motiva) acquisire il previo consenso degli altri comproprietari (non allegato all’istanza di permesso); mentre per le altre opere di cui al medesimo titolo (poi annullato in sede giurisdizionale) da tale consenso la sentenza avrebbe acconsentito di l’annullamento integrale a suo tempo pronunciato in un annullamento parziale dei provvedimenti all’epoca impugnati. prescinderne giusta artt. 1139 e 1102 c.c.
5. Il Collegio osserva che l’istanza mira, in realtà a conseguire una integrazione se non addirittura una modificazione del contenuto della statuizione di annullamento disposta con la sentenza n. 1654/2007, a guisa di circoscriverne la portata effettuale; istanza del tutto incompatibile con il procedimento di correzione di errore materiale.
6. Giova riportare la parte motiva della sentenza posta in correzione: “…correttamente, poi, il T.A.R. ha ritenuto che, dovendo i lavori edilizii de quibus eseguirsi (anche) su parti comuni del fabbricato e trattandosi di opere non connesse all’uso normale della cosa comune, essi abbisognassero del previo assenso dei comproprietarii anche in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con particolare riguardo alle norme ( art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2000 ), che prevedono la verifica dell'esistenza, in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello jus aedificandi sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia. E’ pacifico, invero, che le parti private qui presenti in giudizio hanno in comune la proprietà di tutte le parti dell’edificio, interessato al contestato intervento edilizio, necessarie all’uso comune e, in particolare, del tetto e dei muri maestri, entrambi oggetto dell’intervento stesso (…) Così stando le cose, il Comune avrebbe dovuto chiedere il consenso di tutti i proprietarii ai fini del rilascio della concessione per la realizzazione delle opere interessanti la cosa comune e la lamentata mancata richiesta configura grave difetto istruttorio e motivazionale (…) Pertanto, nell'ambito dell'accertamento della legittimazione di colui che richiede la concessione ( richiesto, oltre che dalle norme nazionali sopra indicate, dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 1999, n, 52 ), l'Amministrazione aveva, nel caso specifico, il potere - dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un titolo idoneo di godimento dell’intero bene interessato dal progetto e di subordinare il rilascio della concessione al consenso di tutti i proprietarii per la parte di intervento che interessa le parti comuni, avendo questi, nei confronti dell'atto concessorio, non la posizione di terzo, ma quella di contitolare di un diritto, che, per la parte idealmente spettante, non può, invito domino, essere modificata o compressa dall'Amministrazione. Né può sostenersi che le opere nel caso all’esame progettate sulle parti comuni siano riconducibili a quell’utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa a detto utilizzo funzionali, che l’art. 1102 del codice civile consente comunque al partecipante alla comunione, sì che il relativo titolo abilitativo edilizio non abbisognerebbe della prestazione di quel consenso, nel caso specifico mancata. Invero, se tanto può affermarsi in relazione alle opere concernenti la ristrutturazione del tetto comune e la modifica delle aperture ( tali modificazioni del bene comune non parendo comportare ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizii agli immobili di proprietà esclusiva, nella specie comunque non dedotti ), lo stesso non può dirsi relativamente al locale tecnico addossato al muro comune, sulla base del rilievo dirimente che l'art. 1102 c.c. consente al condomino l'utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, entrambi invece nel caso di specie pregiudicati dalla imposizione dell’appoggio di una nuova costruzione sul muro in comunione (…). In conclusione, l’appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata”.
6.1. A sua volta, la sentenza del T.a.r. Toscana n. 172/2006 aveva annullato il titolo edilizio (ritenendo fondato il primo motivo di gravame) sul rilievo che l’istruttoria relativa all’istanza di rilascio del permesso di costruire riguardasse una “concessione edilizia relativa ad un fabbricato che non appartiene ad un unico proprietario” ciò che “comporta la necessità: di verificare se le opere riguardino soltanto la porzione della quale il richiedente abbia la proprietà esclusiva e non anche parti che secondo il richiamato art. 1117 c.c. siano da ritenersi comuni; nel caso in cui le opere riguardino anche parti comuni, di verificare se vi sia l’assenso degli altri comunisti o condomini o se, pur trattandosi di parti comuni, il richiedente non sia legittimato ad eseguirle anche senza il consenso degli altri comunisti o condomini”, infatti, “i lavori edilizi eseguiti su parti comuni del fabbricato, qualora trattasi di opere non connesse all'uso normale della cosa comune - ai sensi e nei limiti dell'art. 1102 c. c. - abbisognano del previo assenso dei comproprietari; è pertanto illegittima l'autorizzazione rilasciata in difetto di tale assenso il quale, nella specie, ne costituisce il presupposto di legittimità”.
6.2. Questa Sezione ha confermato la statuizione di annullamento con la sentenza n. 1654/2017.
7. Come si evince per tabulas dalla parte motiva delle suindicate sentenze (n. 172/2006 e n. 1654/2007), l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire n. 2003/0388 del 2004 ha travolto l’intero titolo edilizio.
7.1. La caducazione del provvedimento, più precisamente, è avvenuta in modo integrale e ha interessato altrettanto in modo unitario e complessivo l’intero contenuto provvedimentale; ciò sul rilievo, tra gli atti, del riscontrato difetto di istruttoria in ordine al mancato accertamento da parte del Comune della posizione legittimante del richiedente il titolo edilizio rispetto agli altri comproprietari e all’uso delle parti comuni, avuto riguardo, pertanto, a tutte le opere assentite e non soltanto al cd volume tecnico.
8. Il dispositivo di annullamento del provvedimento impugnato risulta, pertanto, coerente con la parte motiva della decisione.
9. Sennonché, l’istanza del sig. TI tende, in realtà, a trasformare l’annullamento totale del titolo edilizio in un annullamento parziale, ciò che però andrebbe ad incidere in modo sostanziale sul contenuto dispositivo della sentenza, alterandone il contenuto precettivo e dispositivo, con immutazione della realtà non solo giuridica ma anche fenomenica per gli (innovativi) effetti conformativi che ne deriverebbero, peraltro in contrasto con l’ambito oggettuale del giudicato, quindi sulla sua efficacia, laddove, mercé la correzione auspicata, verrebbero circoscritti gli effetti caducatori della pronuncia.
10. Circostanza questa che, sotto altro profilo, potrebbe comportare uno stravolgimento nell’ambito dei rapporti sostanziali tra le parti tenuto conto delle altre pronunce giudiziali definitive (id est, Cons. Stato, sentenze n. 8869/2023 e 8936/2024).
11. Il procedimento di correzione è possibile, infatti, soltanto in presenza di un errore o un'omissione di carattere materiale che non incidono sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che sono rappresentati da sviste, disattenzioni o errori di calcolo.
12. L’istante, diversamente, tende a ottenere una revisione del contenuto sostanziale della sentenza utilizzando, tuttavia, un rimedio improprio in luogo degli ordinari strumenti impugnatori consentiti dall’ordinamento processuale.
13. Sennonché, l'annullamento di un provvedimento amministrativo (in autotutela come in sede giurisdizionale) non solo ha effetto retroattivo bensì coinvolge (di norma) l'intero provvedimento, ragion per cui l'atto annullato viene considerato come se non fosse mai esistito fin dalla sua emanazione e tutti i suoi effetti vengono meno.
13.1. È ben possibile, in alcuni casi (eccezioni), che in sede di annullamento siano mantenuti validi alcuni effetti dell’atto (annullamento parziale), come pure, ad esempio, che sia limitato o escluso l’effetto retroattivo, ma questo è possibile soltanto se non in contrasto con la normativa o con l'interesse pubblico perseguito con il provvedimento.
13.2. Nel caso di specie, l’effetto conservativo (nella specie, annullamento parziale, ovvero limitato al solo volume tecnico) contrasterebbe, non solo con il titolo giudiziario (quindi con la regola iuris recata dal giudicato) bensì, anche con l’interesse pubblico di matrice urbanistica consentendo una (parziale) utilizzazione del territorio in assenza della verifica dei relativi presupposti di legittimazione.
14. In conclusione, l’istanza di correzione materiale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1654/2007, è inammissibile.
15. Le spese del procedimento, liquiate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), dichiara l’istanza di correzione materiale inammissibile.
Condanna il sig. IL TI al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano, in favore del sig. AN AR, in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO