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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 27.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7868 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Ferdinando Cipullo e
Parte_2
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giacomo Maddaluna resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio l e l' , proponendo opposizione avverso gli Controparte_3
avvisi di addebito (meglio indicati in atti) sottesi al preavviso di fermo ricevuto il
28.10.2022, con il quale le è stato richiesto (tra l'altro) il pagamento di contributi IVS per
1 l'anno 2019. A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza del credito, stante l'avvenuta cessazione dell'attività di artigiano a far data dal 31.12.2018.
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
CP_ Ciò premesso, va subito rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica di entrambi gli avvisi di addebito impugnati, a mezzo lettere raccomandate consegnate al ricorrente nelle date risultanti dal preavviso di ipoteca, come si evince dagli avvisi di ricevimento debitamente datati e sottoscritti versati
CP_ in atti (cfr. fascic. ).
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
In altri termini, la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 cit., che è decorso dalla data della notifica dei titoli opposti, ha reso incontestabile la pretesa contributiva che in essi è contenuta1, con la conseguente
CP_ inammissibilità delle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell' .
Le spese sono compensate in ragione della natura della pronuncia e della decisione allo stato degli atti.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
1) Compensa le spese di lite. S.M.C.V., 28.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
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