Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 80 / 2024 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025,
promossa da e tutti nella qualità di eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sig. rappresentati e difesi, giusta procura in calce all' atto di appello dall'Avv. Parte_4 Elettra Bruno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno sito a Formia in via Cristoforo Colombo n. 19;
Appellanti
contro con socio unico, già in persona del Presidente del CP_1 Controparte_2
C.d.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in sede di istruzione preventiva ed estesa anche alla fase del merito, dall'Avv. Augusto La Morgia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in RA, al Viale Pindaro n. 27;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Croce ed elettivamente domiciliato presso Controparte_3 lo studio del difensore in RA al Viale Bovio n. 95, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(già ), in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pt, rappresentata, assistita e difesa in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna, via Marconi 9;
Appellati
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc depositata il 19.12.2023 dal Tribunale di RA nel procedimento civile n. 2851/2022, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa riforma integrale della ordinanza n. 2233/2023 del 19.12.2023 resa dal Tribunale di RA in esito al giudizio rg.n. 2851/2022,
-accertare la responsabilità del Dott. e della in persona del legale Controparte_3 CP_1 rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa;
e per l'effetto condannare il Dott. e la in persona del legale rappresentante pro tempore, per i Controparte_3 CP_1
-in subordine, preso atto che non è stata chiesta né disposta l'interruzione del processo per morte della parte attrice costituita, in virtù del principio di ultrattività del mandato provvedere sulla domanda originariamente formulata da e quindi accertare la responsabilità del Parte_4
Dott. e della in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_3 CP_1 causazione del sinistro per cui è causa;
e per l'effetto condannare il Dott. e la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in parte motiva, al CP_1 risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, ed in favore della medesima, per gli importi indicati in parte motiva dell'atto di citazione in appello, e degli scritti di primo grado, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
-in ulteriore subordine, ritenere che gli elementi acquisiti in primo grado erano sufficienti a ritenere dimostrata la qualità di eredi di in capo a e Parte_4 Parte_2 Parte_1
, ed accogliere conseguentemente le domande da essi proposte, e quindi accertare la
[...] responsabilità del Dott. e della in persona del legale rappresentante Controparte_3 CP_1 pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa;
e per l'effetto condannare il Dott e la in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui Controparte_3 CP_1 in parte motiva dell'atto di citazione in appello, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, ed in favore della medesima, per gli importi indicati in parte motiva dell'atto di citazione in appello, e degli scritti di primo grado, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
-con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese generali, anche per il procedimento ex art. 696 bis cpc espletato (rg.n.1056/2020 Trib di RA) da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”.
“Insiste perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita ammetta integralmente le istanze istruttorie articolate in calce all'atto di citazione in appello (pagine 28-30 dello stesso) di cui alle lettere B) e C).”
Per parte appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa: In via principale, rigettare, siccome infondato, l'appello proposto con atto notificato in data 18.1.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la ordinanza impugnata;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata l'avversa impugnazione, contenere le domande avversarie nei limiti di quanto si ritenesse in effetti dovuto al Sig. , anche alla luce del Parte_4 proprio concorso colposo nella determinazione dell'evento di danno lamentato agli effetti dell'art. 1227 c.c., qui nuovamente eccepito ad ogni effetto di legge, con esclusione di qualsiasi voce di danno che si risolva in una duplicazione delle poste risarcitorie;
diminuito in ragione della gravità della condotta omissiva del Sig. (comma 1) ovvero escluso con riferimento ai pregiudizi Parte_4 che quest'ultimo avrebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza (comma 2);
– sempre in via subordinata, per la eventualità in cui la Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere, anche solo parzialmente, fondate le domande degli appellanti e fosse ravvisabile un profilo di colpa a carico del Dott. nella causazione dell'evento di danno dedotto in giudizio, Controparte_3 accertare e dichiarare, se del caso in accoglimento nell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto, il diritto di rivalsa della nei confronti del suddetto sanitario in CP_1 relazione ad ogni pregiudizio derivante dall'accoglimento delle rivendicazioni attrici e, per l'effetto, condannare il suddetto sanitario alla restituzione in favore della concludente di ogni somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere agli appellanti, ex art. 1228 c.c., per capitale, accessori, spese e competenze di giudizio, con ogni conseguenziale provvedimento;
– in ogni caso, condannare le parti appellanti alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre all'IVA, al CAP e al rimborso delle spese generali come per legge. In via istruttoria, la torna ad opporsi, anche in questa sede, all'ammissione della CP_1 prova orale reiterata con l'atto di appello, correttamente rigettata dal primo Giudice con ordinanza del 23.6.2023, in quanto ritenuta irrilevante ai fini della decisione. E, invero, i capitoli di prova ivi articolati afferiscono a circostanze fattuali generiche e comunque implicanti nella più parte giudizi e valutazioni come tali inibiti in sede testimoniale.”
Per parte appellata CP_3
“Chiede che la Corte di Appello dell'Aquila voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: 1) previa dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dagli appellanti per violazione dell'art. 345 c.p.c., rigettare l'appello proposto dai Sigg. Parte_2
, e avverso l'Ordinanza del Tribunale di
[...] Parte_1 Parte_3
RA del 28.12.2023; per l'effetto 2) confermare l'Ordinanza del Tribunale di RA del
28.12.2023 resa nel procedimento civile n. 2851/2022 rg;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine e nella denegata eventualità di accoglimento del gravame proposto, 4) accertare e ritenere che nessuna responsabilità per colpa medica possa essere attribuita al Dott. per i CP_3 fatti di cui è causa non potendosi ravvisare nel proprio operato né i profili di colpa lieve, né di colpa grave o dolo ex art. 2236 c.c., avendo il detto medico correttamente valutato la patologia di cui era affetto il e correttamente individuato l'iter medico-curativo ed eseguito i vari interventi Parte_4 nel rispetto della linee guida della scienza medica e delle migliori tecniche operatorie in essere all'epoca degli interventi;
per l'effetto, 5) rigettare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del medesimo Dott. per i danni tutti riconosciuti al a seguito degli interventi CP_3 Parte_4 effettuati durante i ricoveri presso la con vittoria di spese e competenze di Controparte_2 lite;
in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di riconosciuta malpractice medica: 6) condannare, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., la sola alla rifusione di tutti i danni subiti dal CP_1 [...]
per i fatti di cui è causa;
7) ridimensionare la domanda del ricorrente relativamente Parte_4 al quantum richiesto, liquidando solo i danni di diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale riconosciuti, con esclusione del danno morale, della personalizzazione del danno biologico, delle spese stragiudiziali, della rivalutazione e degli interessi moratori e tenendo, altresì, conto della corresponsabilità del nella causazione degli Parte_4 stessi ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in ultima istanza e nel caso di condanna risarcitoria a carico del Dott. 8) ritenere operante la CP_3
Polizza professionale n. Polizza n. ITDMM20A2013000100374, sottoscritta dal Dott. con la CP_3
in data 03.01.2020; per l'effetto 9) Manlevare il Dott. Controparte_6 da ogni richiesta risarcitoria pronunciata nei suoi confronti, condannando in sua vece la CP_3
,(già ) alla rifusione di tutti i danni subiti Controparte_4 Controparte_6 dal per i fatti di cui è causa, ivi compresi i danni patrimoniali e non patrimoniali che Parte_4 verranno eventualmente riconosciuti;
10) Condannare la , anche alla rifusione Controparte_7 delle spese sostenute dal Dott. per la presente procedura e per quella introdotta con ricorso CP_3 ex art. 696 bis c.p.c., non avendo la stessa aderito all'incontro conciliativo, nonostante a ciò sollecitata ripetutamente dalla difesa del Dott. ai sensi dell'art. 8 comma 4 L. 24/2017; 11) CP_3
In subordine, compensare tra le parti le spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA, 12) CHIEDE DISPORSI IL RINNOVO DELLA ISTRUTTORIA
ATTRAVERSO L'ESPLETAMENTO DI NUOVA CTU MEDICO LEGALE COLLEGIALE, apparendo incongruente la relazione in atti per tutti i motivi sopra enunciati che ne inficiano le conclusioni e la rendono inutilizzabile ai fini del decidere;
13) RIGETTARE E DICHIARARE
INAMMISSIBILI TUTTE LE PRODUZIONI DOCUMENTALI E LE RICHIESTE
ISTRUTTORIE formulate dagli appellanti per violazione dell'art. 345 c.p.c.”
Per parte appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc l'appello avverso e le domande nuove in esso contenute, per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale;
in via principale: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare, rigettare integralmente per tutti i motivi esposti le domande tutte, anche istruttorie, formulate da controparte, in quanto assolutamente infondate, non provate, nuove, inammissibili e pretestuose, sia in fatto che in diritto, e, pertanto, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di
RA oggetto del presente gravame;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario:
- rigettare qualsivoglia domanda avversa nei confronti del dott. in quanto Controparte_3 infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi esposti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.); in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso atto di appello, previa riduzione del quantum debeatur in ragione dell'esito della fase istruttoria e per tutti i motivi esposti (anche per i principi in materia di danno c.d.
“intermittente”), procedere alla graduazione delle colpe tra i soggetti resistenti, mediante la determinazione percentuale della responsabilità e mediante la determinazione della gravità delle rispettive condotte e della entità delle conseguenze che ne sono derivate;
sempre in via ulteriormente subordinata dichiarare la (già Controparte_4 [...]
) tenuta a garantire e manlevare il dott. nei limiti Controparte_6 Controparte_3 tutti della polizza contratta e solamente per la quota parte di danno a lui esclusivamente attribuibile, con esclusione di qualsivoglia solidarietà della compagnia assicuratrice con gli altri soggetti resistenti e/o chiamati in giudizio e con esclusione di qualsivoglia manleva della compagnia rispetto alla eventuale condanna solidale dell'assicurato, per tutti i motivi esposti. in via istruttoria: - s'insiste per il rinnovo della CTU medico legale, con nomina di un nuovo Collegio peritale, per tutte le ragioni dedotte nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado, riservando sin d'ora la nomina di CTP medico legale ed eventuali specialisti in affiancamento.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con l'ordinanza di rito sommario oggi impugnata il Tribunale di RA così ebbe a decidere:
PQM
:
Definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2851/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: RIGETTA la domanda formulata dalle parti intervenute.
CONDANNA le parti intervenute alla rifusione delle spese sostenute dalle altre parti che liquida in
€ 2304,00 per ciascuna parte, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.7.2022, la sig.ra , nella Parte_5 sua qualità di procuratrice speciale del sig. , ha chiesto che il Tribunale, Parte_4 previa acquisizione del fascicolo del procedimento promosso dal ricorrente ex art. 696 bis cpc, iscritto presso questo Tribunale con R.G. n. 1056/2020, condanni il dott. Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, in relazione all'errata diagnosi CP_1 formulata dal dott. ( anziché Controparte_3 CP_8 Controparte_9 della testa del femore, con suo subtotale riassorbimento).
2. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento della CP_1 domanda, ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto di rivalsa di ei confronti CP_1 del dott. Controparte_3
3. Il dott. i è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di Controparte_3 rivalsa. Ha inoltre chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione . Controparte_4
4. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in Controparte_4 subordine, che gli obblighi sulla gravanti sulla Compagnia di assicurazione venissero limitati solo alla quota di danno effettivamente attribuita all'assicurato.
5. In data 16.6.2023, a seguito del decesso del sig. , si sono costituiti, in Parte_4 qualità di eredi, la coniuge sig.ra ed i due figli Parte_2 Parte_1
e , riportatosi alle richieste formulate dal loro congiunto. 6.
[...] Parte_3 Con ordinanza in data 23.6.2023, verificata l'ammissibilità del rito e ritenuta l'assunzione delle prove capitolate da parte ricorrente non necessaria per la decisione, è stata disposta l'acquisizione telematica del fascicolo di ATP n. 1056/2020.
6.All'esito il Tribunale ha respinto la domanda accogliendo l'eccezione formulata nelle note depositate in data 28.11.2023 da , che ha eccepito che le parti Controparte_4 intervenute, pur assumendo di essere eredi del sig. , non hanno allegato Parte_1 alcuna documentazione idonea a provare tale qualità, essendosi limitati a produrre solo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che non costituisce, di per sé, prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi.
7.L'ordinanza è stata impugnata dagli asseriti eredi dell'originario attore (che ne hanno chiesto l'integrale riforma) il 18.1.2024 per 4 motivi che si vanno ad esaminare, oltre che per riproporre la domanda di risarcimento del danno, sulla quale non vi è stata pronuncia.
8.La , costituitasi, ha resistito al gravame e ha riproposto in caso di suo accoglimento CP_1 azione di rivalsa verso il CP_3
9.Questi a sua volta ha resistito al gravame riproponendo la domanda di manleva verso la CP_4 la quale ha anche essa chiesto il rigetto dell'appello. Il tutto come da epigrafate conclusioni.
10.Con ordinanza del 26.2.2025questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I motivi di appello sono tutti volti a censurare la seguente, per vero laconica, motivazione, in virtù della quale la domanda è stata respinta.
“Considerato che le parti intervenute si sono limitate a produrre, oltre al certificato di morte del sig.
(cfr doc. 31) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr doc. Parte_1 32) che non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8880), accertata la fondatezza dell'eccezione formulata dalla terza chiamata, va rigettata la domanda formulata dalle parti intervenute.” 2.Va premesso, per chiarezza espositiva, che in primo grado l'attore deceduto Parte_1 in corso di causa per ragioni estranee alla dedotta colpa medica, aveva esposto quanto segue.
“Egli, affetto da coxalgia destra, determinata da necrosi della testa del femore con totale riassorbimento osseo della testa stessa, si sottoponeva a visita dal Dott. presso la Controparte_3 casa di cura Il riassorbimento osseo aveva determinato una risalita del femore con CP_2 conflitto della testa residua (non più sferica e smussa ma irregolare e ruvida sul tetto dell'acetabolo) e conseguente difetto osseo del tetto acetabolare stesso ed ipometria dell'arto inferiore destro. Di queste circostanze evidenti all'esame obiettivo preoperatorio, non v'è traccia alcuna nella cartella clinica.
A causa di una sintomatologia dolorosa ingravescente, il sig. in data 25 aprile 2016 Parte_4 veniva allora ricoverato dal Dott presso la di RA Controparte_3 Controparte_2 presso cui accedeva con diagnosi di coxartrosi dx e ove, il giorno seguente, veniva sottoposto ad intervento di artroprotesi dell'anca destra. In data 28 giugno 2016, il sig. si sottoponeva a esame RX dell'anca operata, e rilevava Parte_4 una lussazione dei capi articolari dell'artroprotesi. Si sottoponeva poi, a vista ortopedica dallo stesso sanitario che lo aveva operato, Dott. il CP_3 quale, verificata la lussazione dell'artroprotesi dell'anca destra, consigliava la revisione dell'intervento chirurgico. Pertanto, il sig. in data 10 luglio 2016 veniva ricoverato, nuovamente, all'interno della Parte_4
Casa di cura privata “ presso la quale in seguito a diagnosi di lussazione artroprotesi CP_2 anca dx, il paziente veniva sottoposto, il successivo 19 luglio 2016, a revisione di intervento di artoprotesi anca dx, mediante revisione chirurgica della testa femorale. Successivamente, in data 27 luglio 2016, il veniva dimesso con diagnosi di lussazione di Parte_4 artroprotesi anca destra ed era contestualmente trasferito presso la casa di cura privata “Spatacco” di Chieti, ove intraprendeva ciclo riabilitativo.
In data 3 agosto 2016 in seguito a recrudescenza sintomatologica, si
Parte_4 sottoponeva a rx dell'anca destra, la quale ribadiva la precedente diagnosi di protesi lussata. Dunque, per la terza volta in pochi mesi, il sig. era costretto a sottoporsi a riduzione in
Parte_4 narcosi per lussazione artroprotesi anca, ma, come se non bastasse, il successivo 6 agosto, nel mentre era sdraiato supino a letto, il sig. lamentava, l'ennesima lussazione per la quale,
Parte_4 in pari data, veniva sottoposto ad operazione di riduzione in narcosi per lussazione recidivante anca dx”. Nel successivo mese di settembre 2016, il sig. lamentava una lussazione recidivante
Parte_4 all'anca destra, per la riduzione della quale, si sottoponeva, sempre nella medesima Casa di cura privata, a revisione acetabolare destra.
Ed ancora, nel mese di novembre 2016, sempre a causa di una ingravescente sintomatologia dolorosa associata a limitazione funzionale, il si sottoponeva a esame RX ed a visita Parte_4 ortopedica dalla quale risultava una nuova lussazione dell'artroprotesi (recidiva 3 intervento), con fistola secernente. Veniva quindi eseguito esame colturale con antibiogramma ed in data 1° giugno risultava positivo allo Stafilococco Aureo. Parte_4 Inoltre, al fine di indagare l'infezione del ricorrente, in data 23 giugno 2017, il veniva Parte_4 sottoposto a scintigrafia con leucociti marcati, da cui emergeva una infezione in atto a livello del terzo prossimale del femore di destra con la presenza di un piccolo tramite fistoloso che raggiunge la superficie della coscia. Veniva poi prescritta una massiccia terapia antibiotica, mediante assunzione di Augmentin e Rifadin, con ulteriore prescrizione di monitoraggio dell'anca destra mediante RX di controllo. L'esame strumentale RX, eseguito in data 24 settembre 2018, refertava ancora e nonostante le precedenti revisioni una “lussazione craniale dello stelo protesico a destra…” In seguito alle cure subite, persistevano notevoli limitazioni funzionali, con deambulazione possibile esclusivamente a piccoli passi e solamente mediante ausili.
Allegando i fatti di cui sopra, in persona del rappresentante volontario Parte_4 [...]
ricorse al Tribunale di RA ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (rg.n. 1056/2020), Parte_5 affinché fosse nominato un consulente cui demandare l'accertamento della causa della instabilità dell'articolazione protesizzata, e il rispetto delle leges artis da parte dei sanitari della società
CP_1 Il Tribunale nominò un collegio peritale di tre membri, il quale all'esito delle opportune indagini concluse che: a) la protesi era stata installata in posizione incongrua;
b) dopo l'insuccesso del primo intervento, non vennero adottate le dovute misure diagnostiche per pianificare gli interventi successivi, ed in particolare una TAC;
c) la sottoposizione del paziente a plurimi interventi era stata la causa, altrimenti evitabile, dell'infezione nosocomiale. “ 3.Concluso l'accertamento ante causam, introdusse il giudizio di merito (rg.n. Parte_4
2851/2022), convenendo la e il dott. CP_1 Controparte_3 Quest'ultimo chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società
[...]
Controparte_4 Nelle more del giudizio venne a mancare l'attore lasciando la moglie Parte_4
( ) ed i due figli, e Parte_2 Parte_1 Parte_3
Questi ultimi, con atto depositato il 16.6.2023, dichiararono: a) che era Parte_4 deceduto;
b) che essi ne erano gli eredi ex lege;
c) che intendevano costituirsi in giudizio per coltivare la domanda proposta dal loro dante causa. Dopo il deposito del suddetto atto, la società con note depositate il 28.11.2023 ha CP_4 contestato la qualità di eredi in capo ai tre soggetti suddetti e il Tribunale ha reputato fondata l'eccezione.
4.Ciò premesso valga quanto segue.
I motivi di appello sono i seguenti. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 99, 106 e 112 c.p.c.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dell'art. 115 c.p.c.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 99, 112 e 300 c.p.c.
MOTIVO DI APPELLO: Insufficiente valutazione degli elementi di prova. CP_10
Essi possono essere trattati congiuntamente, siccome volti a rivendicare la qualità di eredi degli appellanti, i quali in primo grado, dopo aver documentato il decesso dell'attore, assumendo di essere moglie e figli del medesimo, intesero far valere iure hereditatis il diritto al risarcimento dei danni biologici lamentati dal congiunto.
5.Va inizialmente rilevato che tale qualità in appello è stata abbondantemente provata mediante produzione dell'atto notorio redatto dal Notaio Dott.ssa notaio in Vico del Persona_1
Gargano, repertorio n. 29061 del 15.1.2024, del certificato di stato di famiglia integrale, del certificato di matrimonio, dell'estratto dell'atto di nascita dei figli.
Tali documenti, ad avviso di questo Collegio, sono stati legittimamente prodotti, a ciò non ostando il divieto di cui all'art. 345 cpc, in quanto in primo grado gli eredi si erano costituiti per proseguire volontariamente il giudizio, senza farlo dichiarare interrotto, il 16.6.2023, allorchè era fissata udienza al 23.6.2023 per consentire la chiamata del terzo da parte del che aveva chiesto di CP_3 essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione Controparte_6
ora .
[...] Controparte_4 In vista dell'udienza cartolare del 23.6.2023 la già costituitasi, non depositò note di CP_4 trattazione scritta, né gli altri convenuti eccepirono alcunchè riguardo alla veste di eredi di coloro che il tribunale considerava “intervenuti”. All'udienza del 26 giugno, quindi, venne emesso provvedimento del seguente tenore: “letti gli atti e le memorie depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.6.2023, ritenuta l'assunzione delle prove capitolate da parte ricorrente non necessaria per la decisione, verificata l'ammissibilità del rito, considerata la necessità di acquisizione telematica del fascicolo di ATP n. 1056/2020, ex ruolo dott. rinvia la causa all'udienza del 29.11.2023 ex art. 702 ter cpc. Letto l'art. Persona_2 127 ter cpc, sostituisce l'udienza sopra indicata con il deposito di note scritte. ASSEGNA alle parti termine perentorio fino alle ore 09:00 del 29.11.2023 per il deposito di note scritte.”
Solo alle ore 17.11 del 28.11.2023 la eccepì che gli interventori non avessero provato di CP_4 essere eredi, con ciò impedendo loro di argomentare al riguardo, dato che le loro note scritte erano già state depositate. Orbene, pur dovendosi reputare che il terzo chiamato in garanzia impropria fosse legittimato a sollevare tale eccezione nei confronti degli attori, indipendentemente dalle iniziative del convenuto garantito, che era e non la (come erroneamente indicato nei motivi di appello), si ha CP_3 CP_1 che, senza che si fosse instaurato il contraddittorio su eccezione che la non aveva CP_4 tempestivamente sollevato dopo la avvenuta costituzione in giudizio degli odierni appellanti, il Tribunale ha sbrigativamente rigettato la domanda, il che rende palese come la documentazione prodotta in appello sia pienamente ammissibile: gli eredi, infatti, non avevano potuto produrla prima per causa ad essi non imputabile in quanto avevano fatto affidamento sulla avvenuta non contestazione della loro legittimazione ad opera delle controparti in vista dell'udienza del 23 giugno, non potendo immaginare che l'eccezione sarebbe stata sollevata dall'assicurazione il 28.11.2023, allorchè non vi era più spazio per replicare.
Tanto rilevato, si ha che vi è prova piena del fatto che gli appellanti sono coniuge e figli dell'originario attore.
6.In ogni caso, anche volendosi ritenere operativo il divieto di cui all'art 345 cpc, già in primo grado vi erano elementi che dovevano indurre il Tribunale a respingere la tardiva eccezione di o, comunque, a non rilevarla d'ufficio, senza che sulla questione si fosse svolto il CP_4 contraddittorio, perché una compiuta disamina del compendio istruttorio, in una con una più ponderata considerazione dei pur oscillanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ciò avrebbe agevolmente consentito.
7.Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che di recente Cassazione Civile Ord. Sez. 1 N. 20199 Anno 2024 ha opinato: ”Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass.,
Sez. III, 20/10/2014, n. 22223). Come si evince dalla comparsa di costituzione in appello, trascritta in parte qua a corredo del motivo di ricorso, la ricorrente non aveva infatti contestato l'esistenza del rapporto di filiazione tra l'attore e gli appellanti, ma solo la qualità di eredi di questi ultimi, i quali, pur avendo prodotto in giudizio soltanto il certificato di morte del loro genitore e la denuncia di successione, avevano concretamente dimostrato la loro volontà di accettare l'eredità, non essendosi limitati a resistere all'impugnazione proposta dal e dalla , ma avendo assunto Pt_6 Parte_7 essi stessi l'iniziativa dell'appello, al fine di ottenere la liquidazione di un importo superiore a quello riconosciuto dal Giudice di primo grado. La valorizzazione dell'atteggiamento difensivo tenuto dalla ricorrente si pone d'altronde in linea con l'orientamento costante di questa Corte che, nel ribadire l'insufficienza della denuncia di successione o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della prova della qualità di erede di una delle parti del giudizio, in considerazione della limitazione dei relativi effetti ai soli rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai procedimenti amministrativi cui si riferiscono, ha precisato che, anche alla stregua del principio di non contestazione, il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti i predetti documenti vengono fatti valere, e, in caso di contestazione, il grado di specificità della stessa, che deve risultare strettamente correlato e proporzionato a quello dei medesimi documenti (cfr. Cass., Sez. Un., 29/05/2014, n. 12065; Cass., Sez. VI, 15/ 05/2020, n. 8973;
10/05/2018, n. 11276).” Ed ancora (Cassazione Civile Ord. Sez. 3 N. 7995 Anno 2024): “Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: a) l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale (Cass., n. 30761/2022; Cass.,
11/05/2009, n. 10729; Cass., 28/02/2007, n. 4783): pertanto la qualità di erede non si dimostra attraverso la sola esibizione della denuncia di successione, la quale tuttavia può comunque avere un valore indiziario (Cass., 16/01/2017, n. 868); b) da solo, un certificato di morte non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia, in mancanza di uno stato di famiglia (nel caso di successione legittima) o di un testamento (nel caso di successione testamentaria): il certificato di morte, infatti, dimostra l'avvenuto decesso d'una persona, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi il de cuius abbia lasciato, né se i chiamati alla successione abbiano accettato l'eredità (Cass., 04/12/2019, n. 31695). Sulla base di questi principi deve dunque essere ribadito che la prova della qualità di erede si desume solo e soltanto dall'accettazione della eredità. L'orientamento di questa Corte, peraltro, tenuto conto che l'art. 474 cod. civ. intitolato “modi di accettazione”, prevede testualmente che “l'accettazione può essere espressa o tacita”, ravvisa l'accettazione tacita in svariate ipotesi in cui il chiamato eserciti l'azione in giudizio, e dunque in caso di: esercizio dell'azione di riduzione (Cass., 09/07/1971, n. 2200); ricorso contro l'accertamento fiscale in materia di successione e nella successiva stipulazione di un concordato per definire la controversia (Cass., 18/05/1995, n. 5463); impugnazioni di disposizioni testamentarie (Cass., 28/06/1993, n. 7125); esperimento dell'azione di regolamento dei confini (Cass., 12/11/1988, n. 11408), esperimento dell'azione divisoria, poiché il suo esperimento presuppone la comunione ereditaria (e dunque, si intende, la qualità di erede: Cass., 04/06/1994, n.); partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius ( Cass., 08/06/2007, n. 13384); esperimento di azioni giudiziarie finalizzate alla rivendica o alla difesa della proprietà, o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari (Cass., 27/06/2005, n. 13738 ); esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti (Cass., 13/06/2008, n. 16002); intervento in giudizio da parte di un chiamato nella qualità di erede legittimo del de cuius anche in caso di successiva cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti (Cass., 08/04/2013, n. 8529). Ed ancora vengono in rilievo: l'agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (Cass., 16002/2008), la riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius (Cass., 8529/2013; Cass, 14081/2005), la proposizione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ex art. 460 cod. civ. (Cass., 13738/2005; in senso conforme, Cass., 10060/2018). Così pure determina accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite (Cass., 13384/2007). Lo stesso dicasi quando il chiamato all'eredità si costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa;
in questo modo, egli compie un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (Cass., 1183/2017). Sulla base di tali principi anche la proposizione di ricorso per cassazione può dunque essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cass.,
08/06/2007, n. 13384). Ed invero, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che
- essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per lm mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass., 11/03/2019, n. 6907; Cass.
10060/2018; Cass., 13738/2005).” Già tenendo presente siffatti e recenti principi, invero, si doveva reputare: che gli odierni appellanti, proseguendo volontariamente il giudizio, avessero tacitamente accettato l'eredità dello scomparso attore;
che, come rilevato, alla prima udienza utile dopo la loro costituzione alcuna delle controparti ebbe a contestare alcunchè; che nessuno ha mai contestato che essi fossero coniuge e figli del
[...]
, ma solo (la non altri) che non avessero dimostrato la qualità di eredi, a ciò non Pt_4 CP_4 bastando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contestazione, invero, tutt'altro che specifica.
8.A ciò si aggiunga, sul piano fattuale, come (vedasi quarto motivo di appello) in atti vi erano: la cartella clinica relativa al ricovero del dal 10.7.2016 al 27.7.2016 , cui era allegato Parte_4 l'atto di consenso, sottoscritto dal medico dott.ssa , nonché dal paziente ed in Persona_3 cui sotto la firma del paziente si leggeva “ con sottoscrizione Persona_4
“ ; dichiarazioni di consenso allegate alla relazione depositata dai consulenti Parte_2
d'ufficio, sottoscritta dal chirurgo (convenuto ed odierno appellato dott. , nella Controparte_3 quale si legge: “Il paziente o tutore: (moglie)” ; la cartella clinica allegata sub Parte_2
2 al fascicolo del ricorso ex art. 702 bis (ricovero Dal 25.4.2016 al 2.5.2016), nella quale alla p. 71/78, in calce alla scheda di informazione, si legge: “il paziente non sa firmare - firma il figlio”, ed in calce vi era la firma di con allegata la fotocopia della carta d'identità di Parte_1
Parte_1
Appare ovvio, sul piano logico – presuntivo, che la presenza in ospedale della e di Pt_2 fosse giustificata proprio dallo stretto rapporto di parentela, da reputarsi Parte_1 esteso anche alla residente in Germania, ma nata ad [...], come il de Parte_3 cuius, la e il fratello , questi ultimi due ivi residenti alla via Papa Giovanni Pt_2 Pt_1 XXIII come l'originario attore. Tali elementi non potevano far dubitare che si trattasse di un nucleo familiare e che, quindi, la moglie e i figli fossero anche e per ciò solo eredi ab intestato. Anche il compendio istruttorio presente in atti, dunque, consentiva agevolmente di rigettare la generica eccezione tardivamente sollevata dall'assicurazione, alla quale gli interessati avrebbero potuto agevolmente replicare solo se su essa fosse stato consentito il contraddittorio, negato dal
Primo Giudice che ha respinto la domanda accogliendo eccezione sollevata la sera prima della presa in decisione della causa senza minimamente verificare se oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vi fossero elementi da cui poter desumere la qualità di eredi.
9.I motivi di appello, quindi, devono essere sostanzialmente accolti e la gravata ordinanza riformata col ritenere la piena legittimazione ad causam degli odierni appellanti, il che impone il vaglio nel merito della originaria pretesa del del quale essi sono eredi, reiterata in appello in CP_11 quanto non esaminata in primo grado.
10.Va premesso che non vi è alcuna necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria in quanto prima del giudizio di merito davanti al Tribunale (come riconosciuto in appello Parte_4 dallo stesso , ritenendo sussistente una responsabilità per malpractice, aveva proposto CP_3 ricorso ex art. 696 bis cpc (ATP) dinanzi al Tribunale di RA (proc. iscritto al n. 1056/2020 RG) convenendo in giudizio, inizialmente, la sola CP_1
La costituitasi, chiamava in garanzia e manleva il Dott. . CP_1 Controparte_3
Il Dott. si costituiva e a sua volta chiamava in garanzia la propria compagnia di Controparte_3 assicurazione, , che, regolarmente citata, si costituiva nel Controparte_12 procedimento per ATP. Gli esiti dell'ATP, quindi, fanno piena prova nei confronti di tutte le parti. 11.La relazione peritale depositata in data 14.05.2022 dal collegio medico incaricato dal Tribunale (composto da ben 3 professionisti, ovvero specialista in Medicina Legale, Persona_5 [...]
specialista in Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Respiratorio e Persona_6 [...]
specialista in Ortopedia e Traumatologia), riconosceva al la sussistenza di un Per_7 Parte_4 danno biologico “iatrogeno”, quantificato (oltre che una ITT di giorni 45, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 30), in una IP pari al 24%, con spese congrue pari ad €. 1830,00, attribuibile esclusivamente all'operato del Dott. (ritenuto responsabile sia per l'errata CP_3 diagnosi iniziale, sia per l'errata esecuzione del primo intervento chirurgico di artroprotesi dx che delle successive revisioni, effettuate senza una preventiva TAC) e non all'infezione da LO RE cui il medesimo danneggiato era risultato affetto, essendo la detta patologia totalmente regredita a seguito di apposita terapia antibiotica. Da qui l'attribuzione delle lussazioni a catena subite dal all'operato del alla cui Parte_4 Pt_8 negligenza ed imperizia è stato attribuito sia il mancato raggiungimento del risultato sperato, sia il prolungamento dei tempi di ricovero e delle cure cui è stato sottoposto il sia gli esiti Parte_4 definitivi al medesimo riconosciuti in termini di danno biologico iatrogeno.
12.In concreto i CTU osservarono quanto segue.
“Dalla documentazione prodotta, dalla visita peritale e dall'analisi del caso si evince che il Sig. (nato a [...] il [...]) all'epoca dei fatti dell'età di 80 anni circa, Parte_4 affetto da cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale permanente, ateromasia carotidea bilaterale, pregresso TIA, cerebropatia vascolare cronica, artroprotesi ginocchio destro e anca sinistra, in seguito a coxalgia destra il 26.04.2016 si sottoponeva a artroprotesi di anca presso la CP_2 di RA.
[...]
Seguivano le dimissioni in data 2 maggio 2016.
In data 28 giugno 2016, a seguito di esame RX veniva riscontrata lussazione dei capi articolari dell'artroprotesi. Il Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, avendo confermato la CP_3 presenza di lussazione dell'artroprotesi dell'anca destra, consigliava al paziente di sottoporsi a revisione dell'intervento chirurgico. Pertanto, il 10 luglio veniva nuovamente ricoverato presso la predetta Casa di Cura, ove in data 19 luglio 2016 era sottoposto a revisione chirurgica della testa femorale. In data 27 luglio 2016 il paziente veniva dimesso con diagnosi di “lussazione di artroprotesi di anca destra” ed era contestualmente trasferito presso la di Chieti ove intraprendeva ciclo riabilitativo. Controparte_13 Il 3 agosto del 2016 in seguito a recrudescenza sintomatologica a livello dell'anca operata era sottoposto a esame strumentale radiografico che mostrava la lussazione della protesi.
Pertanto, il Sig. si sottoponeva nuovamente a riduzione in narcosi per lussazione della Parte_4 protesi.
Il 6 agosto 2016 mentre era a letto avvertiva nuovamente recrudescenza sintomatologica sovrapponibile alle precedenti: gli accertamenti del caso ancora una volta deponevano per lussazione dell'anca protesizzata. Pertanto, il paziente era sottoposto a ulteriore riduzione in narcosi di lussazione recidivante a livello dell'anca destra. Il mese successivo (settembre 2016) veniva riscontrata nuova lussazione per cui il paziente si sottoponeva a nuovo intervento di riduzione chirurgica della lussazione nella predetta Casa di Cura. Nel novembre 2016 in seguito a nuova recrudescenza sintomatologica associata a limitazione funzionale venivano prescritti accertamenti che mostravano una nuova lussazione della protesi
(recidiva 3 intervento) con fistola secernente con successivo studio colturale e antibiogramma relativo seguiti da eventuale decisione di asportare la protesi.
Il 1° giugno 2017 si riscontrava positività allo Staphilococcus RE. Il 23 giugno 2017 era inoltre sottoposto a esame scintigrafico con leucociti marcati che deponeva per “un'infezione in atto a livello del terzo prossimale del femore di destra con la presenza di un piccolo tramite fistoloso che raggiunge la superficie della coscia”. Seguivano le terapie antibiotiche del caso, controlli strumentali clinici e laboratoristici. In data 24 settembre 2018, l'esame strumentale RX, eseguito, refertava “lussazione craniale dello stelo protesico a destra”.
In seguito alle cure subite persistevano notevoli limitazioni funzionali, con deambulazione possibile esclusivamente a piccoli passi e solamente mediante ausili.”
13.Questo collegio non può che evidenziare il calvario cui fu sottoposto il come meglio Parte_4 precisato dai CTU, i quali proseguirono col rilevare che: “prendendo in considerazione il caso del Sig. di 79 anni, affetto da cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale, Parte_4 portatore di protesi di anca sinistra e protesi al ginocchio destro, risultava ad elevato rischio di infezione protesica in quanto nel giro di pochi mesi venne sottoposto a tre interventi di chirurgia ortopedica il primo il 26/04/2016 per impianto di protesi all'anca destra e altri due interventi il 19/07/2016 e il 09/09/2016 di revisione per lussazione recidivante di protesi d'anca destra oltre ad altre due riduzioni in narcosi tra i due interventi di riduzione sempre per lussazione recidivante.
Nonostante questi ripetuti interventi la protesi alla fine risulta sempre lussata. (Rx anca dx del 07/11/2016: “esiti di intervento di artroprotesi dell'anca destra con lussazione della porzione cefalica protesica in sede sovracetabolare”. A 9 mesi dall'ultimo intervento di revisione della protesi d'anca per lussazione cronica (09/09/2016) ad una visita di controllo ortopedica gli viene riscontrata in sede di cicatrice chirurgica una fistola secernente per cui gli viene prescritta l'esecuzione di un tampone per esame microbiologico che risulterà positivo per LO RE (01/06/2017). L'isolato di LO RE non risulta all'antibiogramma un batterio meticillino resistente e quindi non può ritenersi di sicura origine nosocomiale anche se alcune caratteristiche di resistenza lo rendono più simile ad un batterio nosocomiale che di comunità.
Il sig. esegue una visita specialistica infettivologica presso l'Azienda Ospedaliero- Parte_4
Universitaria di GG (13/06/2017) dove gli viene consigliata l'esecuzione di una scintigrafia total body con leucociti marcati.
Tale accertamento documenta una iperfissazione delle cellule radiomarcate a livello del terzo prossimale del femore di destra associato ad un piccolo tramite fistoloso che va dal terzo del femore ed arriva sulla superficie laterale della coscia.
Trattasi quindi di una infezione periprotesica ritardata in cui vi è indicazione alla rimozione della protesi associata ad una terapia prolungata per almeno 3 mesi.
In data 11/07/2017 tuttavia lo specialista infettivologo tenta una terapia conservativa prescrivendo una terapia antibiotica mirata sull'esame microbiologico e relativo anti biogramma (amoxiclavulanato+rifampicina) per un mese che poi ripete in data 07/09/2017 per un altro mese. Contro ogni previsione con la terapia antibiotica consigliata l'infezione regredisce, la fistola secernente si chiude e a distanza di tempo non presenta alcun segno di infezione in atto.”
13.L'infezione, quindi, non ha causato danni. Quel che di rilevante, invece, è emerso dall'ATP, sul piano ortopedico, è che “Dall'analisi delle cartelle cliniche e degli esami diagnostici effettuati dal paziente nel corso degli anni emerge chiaramente come il Sig. al tempo della visita preoperatoria con il Dott. Parte_4 CP_3 soffrisse di una coxalgia destra determinata da una NECROSI DELLA TESTA DEL FEMORE con pressoché totale riassorbimento osseo della testa stessa. Tale condizione ha determinato una risalita del femore con conflitto della testa residua (non più sferica e smussa ma irregolare e ruvida) sul tetto dell'acetabolo e conseguente difetto osseo del tetto acetabolare stesso, risalita del femore prossimale e ipometria dell'arto inferiore destro. Nessuna menzione di tale condizione viene effettuata in alcuna parte della cartella clinica del primo ricovero presso la casa di cura (proposta di ricovero del Dott. consenso in CP_2 CP_3 formato, registro operatorio, referti radiografici e lettera di dimissione) dove il paziente viene ricoverato con diagnosi di COXARTROSI DX e trattato con intervento chirurgi co di PTA DX (= protesi totale di anca destra). Ora se e' vero che SIA la necrosi della testa del femore CHE la coxartrosi si giovano del medesimo trattamento chirurgico e cioè del posizionamento di una protesi totale è anche vero che tale intervento presenta decisamente maggiori insidie e difficoltà quando svolto su un paziente con un quadro preoperatorio come quello del sig. . Parte_4
Ristabilire il corretto centro di rotazione di un'anca che presenta necrosi subtotale della testa con risalita del femore e acetabolo parzialmente disabitato e con difetto di parete può essere molto complicato e richiedere un tempo chirurgico prolungato. L'intervento quindi va correttamente pianificato (molto utile ad esempio è l'esame TAC per valutare i difetti di parete acetabolare), garantendosi la disponibilità di materiale impiantabile non di consueto utilizzo (steli modulari o da revisione, cotili multiforo o ellittici, augment metallici o osso di banca per i difetti di parete o addirittura griglie acetabolari su cui cementare un cotile nella posizione desiderata) e soprattutto va informato il paziente su tali possibili difficoltà e quindi sulla maggior possibilità' di insorgenza di complicanze. A dimostrazione delle difficoltà naturalmente incontrate dal Dott. nell'effettuare l'intervento CP_3 proposto, con elevata probabilità non pianificate, è la discrepanza fra il tempo chirurgico presunto
(60 min come scritto nella proposta di ricovero) e quello effettivamente necessario (3h e 40 min) a completare l'intervento chirurgico.” 14.Più in particolare la CTU ha evidenziato una chiara responsabilità professionale del CP_3 tanto che è stato accertato quanto appresso.
“Il suddetto intervento inoltre presenta alcuni aspetti che appaiono poco comprensibili: ECCESSIVA CRANIALIZZAZIONE MEDIALIZZAZIONE DEL COTILE.
Dal registro operatorio si evince come il Dott. valuti il cotile come displasico mentre in CP_3 realta' è solo usurato in maniera eccentrica a causa della frizione con la testa necrotica (quadro già' evidente alle radiografie preparatorie e meritevole di un approfondimento TAC non eseguito). Per ovviare a tale condizione lo specialista ha arbitrariamente deciso di non posizionare il cotile protesico sull'acetabolo nativo ma su un neocotile che appare però eccessivamente cranializzato (in maniera empirica si è calcolato circa 5 cm) e medializzato rispetto al noto repere radiografico costituito dalla “goccia acetabolare”. ECCESSIVA ESTRUSIONE DELLO STELO FEMORALE.
Per ottenere una corretta tensione della muscolatura abduttoria e dare stabilita' all'impianto il Dott. è stato costretto a correggere l'eccessiva cranializzazione e medializzazione del cotile CP_3 attraverso un posizionamento anomalo della componente femorale, lasciando lo stesso ben più estruso del consueto. Tale possibilità e' offerta da alcuni steli protesici in commercio come gli steli da revisione o per femori displasici ma non certo dallo stelo ACCOLADE 2 utilizzato dal sanitario, normalmente utilizzato per le protesi di primo impianto ed il cui anomalo posizionamento non garantisce l'integrazione dello stesso all'osso endostale. COTILE DI PICCOLE DIMENSIONI.
Il posizionamento della componente acetabolare sul neocotile ha costretto il Dott. a CP_3 impiantare un cotile di diametro 46 (da un calcolo empirico il cotile controlaterale è di 52 mm ovvero 3 misure più grande) e quindi una testina di 32 mm che a confronto di quella del cotile controlaterale (36 mm) offre minori garanzie di stabilità. Con elevata probabilità l'instabilità dell'impianto posizionato è riconducibile all'effetto di una serie di errori a cascata che derivano dall'originale difetto di posizionamento del cotile. Appare inoltre poco comprensibile l'approccio che il Dott. ha avuto nel trattare l'instabilità' CP_3 della PTA impiantata durante il secondo ricovero presso la casa di cura CP_2 La scelta di revisionare l'interfaccia delle componenti con un inserto DUAL MOBILITY associato ad un aumento dell'OFFSET attraverso l'impianto di una testina più lunga è di per sé assolutamente condivisibile perché offre maggiori garanzie di stabilità. Ma come e' stato in precedenza specificato, qualsivoglia intervento chirurgico di revisione (totale o parziale) deve essere preceduto da un'analisi accurata delle cause di instabilità stessa, ad esempio attraverso uno studio TAC in cui si possa meglio valutare l'orientamento delle componenti o le cause di un possibile conflitto osso protesi o protesi-protesi.
Nel caso del sig. dallo studio degli atti in nostro possesso non risultano effettuati Parte_4 accertamenti al di fuori delle radiografie preoperatorie di routine e quindi, non essendo stata individuata la causa di instabilità, non si comprende il razionale della scelta del trattamento effettuato.
Tale scelta si è peraltro dimostrata inefficace nel risolvere il problema di instabilità al punto che dopo un breve periodo si sono verificati ulteriori ripetuti episodi di lussazione durante il ricovero in clinica riabilitativa. A questo punto il Dott. ha perseverato nell'idea di risolvere il problema di instabilità CP_3 attraverso un nuovo intervento chirurgico di sostituzione dell'interfaccia delle componenti attraverso l'utilizzo di un COTILE CONSTRAINED. Anche in questo caso vale quanto già descritto in merito al precedente intervento di revisione. E'condivisibile trattare una protesi d'anca instabile attraverso l'utilizzo di un COTILE CONSTRAINED (o dual mobility) quando, pur avendone ricercato le cause, non vi siano apparenti condizioni che determinino l'instabilità stessa. Di conseguenza anche in questo caso l'intervento chirurgico è risultato inefficace e dopo poco tempo l'impianto si è nuovamente lussato presentando un'ulteriore complicanza costituita da un'infezione da S.A. (LO RE, di seguito meglio approfondita) fortunatamente trattata con successo con antibioticoterapia.”
14.Dopo simili valutazioni, che questo Collegio non può che condividere data la loro perentorietà , i CTU hanno concluso col ritenere che “In conclusione, nel caso de quo occorre sottolineare che le scelte mediche ed i trattamenti sanitari subiti hanno inciso negativamente sia sul prolungamento del ricovero e delle cure, sia sulla necessità di sottoporre il paziente ad ulteriori trattamenti chirurgici e terapeutici, con relativi tempi di recupero, sia infine sugli esiti definitivi.
In particolare, tenuto conto di quanto sopra esaustivamente esposto si ritiene che in seguito ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca destra subito in data 26.04.2016 il sig. Parte_4
non abbia riportato gli esiti comunemente previsti in conseguenza di un corretto iter
[...] chirurgico-terapeutico-riabilitativo per una protesi d'anca in soggetto di pari età e pari condizioni cliniche al momento del ricovero.
Pertanto, nel caso de quo si può riconoscere un maggior danno biologico che può ragionevolmente essere valutato come di seguito specificato:
- maggior danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 45 (quarantacinque) sulla base dei periodi di ricovero successivi al primo che avrebbe in ogni caso dovuto affrontare;
- maggior danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 30 (trenta) in base ad una valutazione equitativa per i periodi di iniziale convalescenza e di tentato recupero funzionale successivi ai ricoveri;
-maggior danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta) in base ad una valutazione equitativa per i successivi periodi di recupero funzionale;
- maggior danno biologico permanente pari al 24% (ventiquattro per cento) a partenza dal 17%, tenuto conto che in seguito ad un corretto iter gli esiti della protesi totale di anca avrebbero configurato una condizione di Classe I secondo le Linee guida SIMLA per la valutazione medico legale del danno alla persona, pari ad una percentuale di circa 16% (range tabellato 15%-18%), mentre nel caso in esame gli esiti permanenti obiettivati e riconducibili all'operato dei sanitari che tennero in cura il Sig. sono valutabili in misura pari al 40% (quaranta per cento) Parte_4 corrispondente ad una Classe IV secondo le predette voci tabellari di riferimento.”
15.Orbene, simili conclusioni evidenziano una chiara responsabilità extracontrattuale del sanitario, in aggiunta a quella da contratto di spedalità intercorso tra il paziente e la clinica, dato che, come se non bastasse quanto già rilevato, i CTU hanno espressamente evidenziato che “ nel caso de quo è stato commesso un errore di diagnosi iniziale, in quanto è stata identificata come COXARTROSI quella che in realtà era una NECROSI della testa del femore. In entrambi i casi era corretta l'indicazione al medesimo intervento chirurgico, ovvero una PTA (protesi totale di anca), ma con difficoltà e tempi chirurgici decisamente superiori nei pazienti con necrosi, soprattutto nei casi con riassorbimento subtotale della testa, risalita del femore e cotile
“disabitato”, come nel caso del sig. Parte_4 L'intervento eseguito ha dunque un'indicazione corretta ma sull'esecuzione si sono già esposti i dubbi in merito alla eccessiva cranializzazione e medializzazione del cotile a cui si è posto rimedio con un'eccessiva estrusione della componente femorale. Tale posizionamento ha alterato in maniera macroscopica il centro di rotazione dell'anca ed il braccio di leva dei muscoli abduttori ed il loro vettore di azione, determinando l'instabilità dell'impianto. L'errore originale di posizionamento delle componenti e la loro mancata revisione negli interventi successivi (in cui è stata cambiata esclusivamente l'interfaccia testina-inserto) va considerato in nesso di causalità con la conseguente instabilità protesica e quindi con le attuali condizioni del paziente, che si trova ad oggi ancora con la protesi d'anca lussata dopo aver superato un'infezione attraverso una adeguata terapia antibiotica. “
Quanto al riscontro se nel caso di specie si fosse trattato o meno di prestazioni professionali medico chirurgiche di routine e se ricorresse l'ipotesi della complicanza, intesa come processo patologico avverso statisticamente conosciuto, tuttavia rilevante ai fini dell'imputabilità al sanitario solo se, sussistendo nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e la sua insorgenza, prevedibile ed evitabile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, i CTU hanno categoricamente evidenziato la responsabilità del sanitario osservando che “ La lussazione dell'impianto, come già descritto, è una complicanza fra le più frequenti della chirurgia protesica d'anca. Sebbene vi siano delle condizioni per cui tale complicanza non sia imputabile all'operato del medico ma, ad esempio, a inadeguate condotte del paziente nel post-operatorio, o ad usura nel tempo delle componenti protesiche, oppure a progressivo indebolimento della muscolatura abduttoria, nel caso de quo la scelta di impiantare la componente acetabolare in posizione eccessivamente cranializzata e medializzata viene giudicata come causa dell'instabilità dell'impianto. E seppur si voglia considerare la posizione delle componenti come compatibile con una protesi stabile, non vi è testimonianza del tentativo di indagare la fonte di tale conclamata instabilità con accertamenti di secondo livello (TAC) e quindi si è preclusa la possibilità di porvi rimedio preferendo intervenire incrementando la stabilità intrinseca dell'impianto attraverso l'utilizzo di inserti a stabilità crescente
(DUAL MOBILITY prima e CONSTRAINED poi).”
Quanto alla specificazione degli eventuali profili di errore e di colpa imputabili ai sanitari medesimi, i CTU hanno definitivamente spiegato che “si possono quindi individuare alcuni profili di colpa nell'operato dei sanitari che tennero in cura il paziente e nello specifico nelle scelte terapeutiche operate dal Dott. Il predetto specialista inizialmente ha effettuato un errore di CP_3 diagnosi, considerando come COXARTORSI quella che invece era un NECROSI AVASCOLARE della testa del femore (con suo subtotale riassorbimento) e quindi sottovalutandone le possibili complessità di trattamento. Successivamente, nel primo intervento chirurgico, è stato effettuato un errore nel posizionamento e nella scelta delle componenti: ciò ha creato i presupposti per una protesi instabile e nel secondo e terzo intervento chirurgico, non essendo state studiate le cause di tale instabilità, ci si è affidati al semplice cambio degli inserti, di certo non sufficiente a risolvere il complesso problema.
Si valuta che il danno determinato al sig. si sarebbe potuto evitare con elevata Parte_4 probabilità attraverso un corretto posizionamento delle componenti da impiantare. Se nel primo intervento questo può essere stato reso complicato dalla sottovalutata complessità del caso, una miglior pianificazione dei due successivi interventi di revisione avrebbero potuto far ottenere un miglior risultato (un'anca forse meno mobile ma almeno stabile), con una riduzione degli esiti permanenti realmente residuati. Inoltre, dato che le complicanze infettive hanno un'incidenza maggiore nei casi di interventi chirurgici plurimi occorsi in un breve lasso di tempo, la necessità di effettuare più trattamenti chirurgici per trattare l'instabilità ha sicuramente sottoposto il sig.
[...]
ad un maggior rischio di infezione, poi realmente verificatasi, che ha contribuito ad un Pt_4 prolungamento dei tempi di cura.
Nel caso de quo occorre sottolineare che le scelte mediche ed i trattamenti sanitari subiti hanno inciso negativamente sia sul prolungamento del ricovero e delle cure, sia sulla necessità di sottoporre il paziente ad ulteriori trattamenti chirurgici e terapeutici, con relativi tempi di recupero, sia infine sugli esiti definitivi.
Questi ultimi, come obiettivato in sede di visita peritale, sono riassumibili come segue: un'ipometria dell'arto inferiore dx di circa 3 cm con un edema diffuso dell'arto inferiore e discromia cutanea di gamba-caviglia-piede dx. Presenza di ampia cicatrice chirurgica per accesso postero-laterale all'anca (accesso effettuato 3 volte) con margini ipertrofici;
mobilizzazione articolare dell'anca inficiata da intenso dolore e notevolmente limitata nei movimenti (limitazioni: 70° di flessione, 10° di extrarotazione, 5° di abduzione, 5° di intrarotazione;
non possibili movimenti di estensione ed adduzione dell'anca). La deambulazione è possibile solo con 2 bastoni canadesi (o con deambulatore) e solo per spostamenti domestici (letto, bagno, carrozzina) e determina insorgenza di vivo dolore. Vivo dolore nei passaggi posturali ma buon controllo del dolore nella posizione seduta.
Ora, tenuto conto di quanto sopra esaustivamente esposto, si ritiene che in seguito ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca destra subito in data 26.04.2016 il sig. non Parte_4 abbia riportato gli esiti comunemente previsti in conseguenza di un corretto iter chirurgico- terapeutico-riabilitativo per una protesi d'anca in soggetto di pari età e pari condizioni cliniche al momento del ricovero. “
16.Pertanto, nel caso de quo è stato riconosciuto al paziente, ancora in vita, un maggior danno biologico, valutato come sopra, con l'aggiunta che secondo i CTU “Non si ritiene che i comportamenti del Sig. abbiano potuto in alcun modo determinare, concorrere o Parte_4 aggravare l'evento dannoso”, il che consente di disattendere ogni eccezione relativa ad inesistenti concorsi di colpa del danneggiato come variamente vagheggiati dalle parti appellate.
17.Quanto alla tesi, propugnata dall'appellato per cui i CTU non avrebbero replicato alle CP_3 osservazioni del suo CTP, asseritamente idonee a far escludere la sua responsabilità ex art. 2043 cc, si ha che il CTP in questione, testualmente scrisse “il sottoscritto ha letto con Persona_8 attenzione la bozza inviata dai CTU condividendo quasi integralmente le tesi da loro sostenute.” Uniche osservazioni furono formulate in merito al danno permanente iatrogeno, reputato del 10% e non del 24%, nonché in merito al periodo di inabilità temporanea, che per il CTP poteva essere imputato a non per 105 giorni ma per una durata pari alla metà. CP_3 Lo stesso CTP, quindi, si “arrese” all'evidenza limitandosi a sterili contestazioni in ordine al quantum del danno.
18.Tanto rilevato, questo Collegio non può che accogliere la domanda originariamente proposta dal poi coltivata dagli eredi dopo il suo decesso, non correlato alla vicenda in esame, Parte_4 procedendo a determinare il danno loro risarcibile iure hereditario, che nulla ha a che vedere col danno intermittente, in quanto danno già clinicamente accertato quando il era in vita. Parte_4
Soccorre, attualmente, la vigente tabella del Tribunale di Milano, dato che la tabella unica nazionale introdotta a decorrere dal trascorso 5 marzo dal DPR 12/2025 in materia di danno non patrimoniale si applica, per espressa previsione (art. 5) solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
In base ad essa, quindi, va operata una liquidazione comprensiva di danno permanente e danno temporaneo da lesione all'integrità psico-fisica, inclusiva delle componenti del danno biologico e del danno morale, da reputare medio e senza ulteriori aumenti in difetto di allegazioni, in appello, di circostanze eccezionali evidenzianti conseguenze ulteriori rispetto a quelle connesse alla responsabilità degli appellati. Ne deriverebbe, tenuto conto che il aveva 80 anni all'epoca del primo intervento Parte_4 dell'aprile 2016, visto che egli è risultato invalido al 40% e che ha subito un danno non patrimoniale da inabilità temporanea per gg. 45 di ITT, gg. 30 di ITP al 75% e gg. 30 di ITP al 50%, che gli sarebbero inizialmente spettati euro 234.709,50, comprensivi di danno biologico temporaneo e permanente e incrementati per sofferenza soggettiva. Da tale somma va, però, sottratto l'importo liquidabile per un 16% di danno permanente, che gli sarebbe comunque residuato, volta che il 40% comprende un danno iatrogeno del solo 24%. Ne deriva che dalla somma di euro 234.709,50 vada sottratta quella di euro 42.560,00 correlata al 16%, sicchè l'importo complessivo liquidabile è pari ad euro 192.149,50, somma che le parti appellate e dovranno solidalmente corrispondere agli appellanti con le precisazioni CP_1 Pt_8 che seguono.
Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quantomeno dopo Cass. SU1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta, non bastando la apodittica asserzione per cui la somma sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario – il predetto lucro cessante.
Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa, rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma devalutata alla data del fatto (2016) e via via rivalutata anno per anno.
Pertanto, la somma come sopra determinata, espressa in valore rapportato alla data odierna, dovrà essere devalutata (secondo gli indici FOI Istat) al 26.4.2016 e, quindi, maggiorata degli interessi legali maturati da tale ultima data a quella odierna, da calcolare sull'importo iniziale poi anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici FOI Istat), al fine di pervenire alla compiuta liquidazione del danno alla data odierna.
Sulla somma in tal modo quantificata (ed ormai costituente debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale. 19.Quanto ai pur reclamati danni patrimoniali, gli appellanti a tal titolo invocano la refusione di spese mediche per la cura, la riabilitazione e l'assistenza, sia passate, sia future, che consisterebbero nelle spese per le visite periodiche e di controllo, nelle spese per la riabilitazione e la fisioterapia, nelle spese per i farmaci, ma di esse non vi è allegazione, men che meno prova documentale, in disparte il doveroso rilievo per cui il loro dante causa è deceduto. Essi, inoltre, assumono che l'originario ricorrente, per essere assistito nella vicenda aveva deciso di affidarsi per la fase stragiudiziale alla società G.S. con nuova Controparte_14 denominazione in ragione della specializzazione e dell'esperienza Controparte_15 venticinquennale della società nel settore del risarcimento del danno, ed in particolare in quello della responsabilità professionale medico sanitaria, ma anche a tal titolo non documentano esborsi di sorta. Fondata, invece, è la richiesta di rimborso delle spese, documentate da fatture quietanzate e bonifici, sostenute per le perizie medico legali di parte prodromiche al giudizio ex art. 696 bis cpc (rg.n.
1056/2020 Tribunale di RA), per le competenze dei ctu nominati e per la necessaria assistenza dei ctp durante l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo: esse ammontano, rispettivamente, ad euro 1830,00, 5908,49 e 2440,00, per complessivi euro 10.178,49, somma che le parti appellate e dovranno in solido corrispondere agli appellanti, oltre interessi CP_1 CP_3 dalla domanda di primo grado al saldo.
20.I predetti appellati dovranno, infine, rifondere alla procuratrice degli appellanti dichiaratasi antistataria, in solido tra loro, le spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 14.317,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e dovranno altresì rifondere alla stessa le spese del primo grado, che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché le spese per il giudizio cautelare di ATP, che si liquidano in € 3.645,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, il tutto secondo compensi medi in base al valore del decisum.
21.Il dott. stante l'esito del giudizio, che ne ha accertato la responsabilità Controparte_3 professionale, dovrà tenere indenne la delle somme, comprensive anche di quelle a CP_1 titolo di rimborso spese di lite, che questa dovrà eventualmente corrispondere agli appellanti.
22.A sua volta, dovrà tenere indenne il dott. delle Controparte_4 Controparte_3 somme, comprensive anche di quelle a titolo di rimborso spese di lite, che questi dovrà eventualmente corrispondere agli appellanti.
23.In tali termini, in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere riformata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello ed in riforma della ordinanza impugnata, così provvede:
1) condanna la e , in solido tra loro, a corrispondere agli appellanti: a CP_1 Controparte_3 titolo di danno non patrimoniale patito dal loro dante causa, la somma, determinata all'attualità, di €
192.149,50 oltre interessi legali sulla stessa come devalutata al 26.4.2016 e via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma in tal modo quantificata decorreranno, sino al saldo, gli interessi legali;
a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 10.178,49 oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al saldo;
2) regola le spese come in parte motiva;
3) condanna a tenere indenne la delle somme, comprensive anche di Controparte_3 CP_1 quelle a titolo di rimborso spese di lite, che questa dovrà eventualmente corrispondere agli appellanti;
4) condanna, infine, a tenere indenne delle somme, Controparte_4 Controparte_3 comprensive anche di quelle a titolo di rimborso spese di lite, che questi dovrà eventualmente corrispondere agli appellanti.
Così deciso in camera di consiglio il 12.3.2025. Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio