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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sentenza ex art. 281 QUINQUIES cpc
ULTIMA Udienza del 14.01.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
STRONATI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STRONATI CLAUDIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PROIETTI SEMPRONI ALMERINDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCREZIO CARO, 67 00193 ROMApresso il difensore avv. PROIETTI SEMPRONI ALMERINDO
CONVENUTO/
I
pagina 1 di 5 Con ricorso per d.i. depositato telematicamente presso il Tribunale di Velletri ed iscritto al n. r.g. 5093/2023, la esponeva: 1) di aver svolto a favore CP_1 della Società ingiunta, in forza di contratto concluso in data 4.9.2022, il servizio di montaggio, nolo e smontaggio di ponteggi edili presso il cantiere di Via Marentino n. 32 in Roma;
2) che il contratto ha avuto regolare inizio ed esecuzione, tanto che la ricorrente ha emesso una prima fattura, la n. 165 del 13.11.2022 di € 8.123,98, per la quale la Società opponente ha versato un acconto di € 4.000,00, residuando pertanto un credito di € 4.123,98; 3) che, in ragione del rinnovarsi del nolo dei ponteggi oltre la data dell'11.1.2023, la Società ricorrente ha emesso la fattura n. 53 del 3.5.2023 di € 4.084,56 per il periodo 1.1/11.4.2023, che la non ha evaso;
4) che, su CP_2 indicazione e necessità della , la provvedeva a smontare il CP_2 CP_1 ponteggio, emettendo la fattura n. 63 del 17.5.2023 di € 4.424,94, comprendente il rinnovo del nolo del ponteggio e lo smontaggio;
5) che le sopradette fatture elettroniche venivano allegate in formato .xml (duplicato informatico) e pertanto aventi il medesimo valore giuridico del documento informatico originario;
6) che, in applicazione del d.lgs. n. 231/2002, come modif. dal d.lgs. n. 192/2012, sul credito vantato sono dovuti gli interessi legali di mora nella misura di cui all'art. 5 del decreto sopra citato, con la decorrenza di legge
SVOLGEVA OPPOSIZIONE DEDUCENDO QUANTO SEGUE:
solo contestava quanto ex adverso dedotto ma sosteneva che senza CP_3 alcun avviso, l'opposta ha provveduto a smontare i ponteggi che la Parte_1
ha dovuto chiaramente reperire presso altri soggetti, dovendosi così
[...] sobbarcare un imprevisto ulteriore onere economico, pari a € 7.576,00, a riprova anche della eccessiva e ingiustificata pretesa di Controparte_4
PERALTRO DEDUCEVA LA PARTE OPPONENTE CHE:
le fatture su cui si fonda l'ingiunzione opposta, chiaramente, duplicano almeno in parte le pretese stesse della anche a Controparte_1 prescindere dalla loro fondatezza E le pretese avversarie si fondano sulle pagina 2 di 5 seguenti fatture, arbitrariamente emesse, così come riportato nel ricorso per ingiunzione:
- Fattura n. 165 del 13.11.2022 di € 8.123,98, per la quale la ha Parte_1 versato un acconto di € 4.000,00, residuando pertanto un credito di € 4.123,98; - In ragione del rinnovarsi del nolo dei ponteggi oltre la data del 11.01.2023, la Società ricorrente ha emesso la fattura n. 53 del 3.5.2023 di € 4.084,56, per il periodo 1.1/11.04.2023, che la non ha evaso;
- Parte_1
Su indicazione e necessità della la Società ricorrente ha Parte_1 provveduto a smontare il ponteggio e ha emesso la fattura n. 63 del 17.5.2023 di € 4.424,94, comprendente il nolo del ponteggio e lo smontaggio.
Con provvedimento del 19.7.2024 il Giudice ammetteva per parte opponente la prova testimoniale sui capitoli dedotti nella II memoria 171 ter c.p.c. e con il teste indicato, mentre per parte opposta ammetteva la prova per interpello e la prova testimoniale limitatamente ai capp. dedotti nella II memoria nn. 3-4-
6-8 limitatamente alla frase: “Poiché i lavori appaltati proseguivano oltre la data dell'11.1.2023, il nolo dei punteggi si è rinnovato per il periodo dall'1.1.2023 al 11.4.2023” e con i testi indicati, oltre alla prova contraria articolata con il capitolo indicato nella III memoria e con i testi indicati. Nelle apposite udienze del 6.9.2024 e 4.10.2024 veniva svolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, sig. Testimone_1 ed assunte le prove testimoniali.
Si svolgeva la attività istruttoria anche a seguito di ammissione prova per testi e si addiveniva alla p.c ed assunzione in decisione il 14.01.2025
MOTIVI
La domanda di opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le testimonianze hanno un mero valore indiziario sia da parte opponente che parte opposta, quello che rileva nel caso di specie e il difetto di documentazione relativo a differenti pretese riconducibili sia in fase di confutazione che di rivendicazione alla parte opponente.
pagina 3 di 5 Nei fatti documentali, la relazione fornita dalla parte opponente a firma ing e sue dichiarazioni testimoniali, inattendibili, non riescono a Per_1 scalfire la pretesa monitoria della parte opposta, “ in primis” per la data successiva allo smontaggio dei ponteggi e secondariamente per non essere una relazione tecnica asseverata ma di parte e quindi non avente alcun valore probatorio.
Peraltro ad ulteriore conforto della fondatezza delle pretese monitorie emerge che non vi è prova alcuna di contestazione formale delle fatture inviate dalla opposta alla opponente sia per quanto riguarda il prezzo indicato sia i contenuti in esso indicate quanto alla superficie e quant'altro descritto dettagliatamente nelle medesime.
Né vi è prova di alcun danno asseritamente sostenuto come dedotto nell'atto di opposizione ossia: “ di essersi sobbarcata un imprevisto ulteriore onere economico, pari a € 7.576,00, a riprova anche della eccessiva e ingiustificata pretesa di ” CP_1 CP_4
Riguardo a questa circostanza non vi è alcuna prova documentale inserita nel fascicolo di parte.
Val la pena sottolineare come correttamente evidenziato dalla parte opposta che la , a montaggio effettuato della “prima fase”, ha emesso la prima CP_1 fattura n. 165 del 13.11.2022 di complessivi € 8.123,98, nella cui causale/descrizione è riportata esplicitamente la metratura: ““IL MONTAGGIO 1A FASE DEI PONTEGGI PRESSO IL VS CANTIERE DI
ROMA IN VIA MAMERTINO, 32, MQ.558 X EURO 15,00 X 70%, IL NOLO
DAL 11/11 AL 11/01/2023, PROGETTO A CORPO EURO 800,00. TOTALE EURO 6659,00”; - la Società opponente, lo stesso giorno della emissione della fattura (13.11.2022) ha effettuato un bonifico (2 ) in acconto di € 4.000,00 senza formulare alcuna opposizione o rilievo
Ed invero dal fascicolo della parte opponente non risulta come sostenuto dalla parte opposta: “le fatture successive, anticipate alla a mezzo posta, Pt_1 non sono state mai contestate, né per il prezzo né per la metratura”
pagina 4 di 5 In considerazione pertanto della istruttoria e della documentazione offerta dalle difese si deve rigettare la opposizione e condannare la parte opponente alla rifusione delle spese come da dispositivo
Vi sono, inoltre, fondati motivi per condannare la parte opponente anche alla rifusione delle spese ex art. 96 co. 3° cpc applicabile di ufficio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce:
1-rigetta l'atto introduttivo di parte opponente, per le causali di cui alla narrativa del presente giudizio
2-Conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto
3- condanna della opponente alla rifusione delle spese legali per il giudizio ordinario, oltre a conferma delle spese sostenute e liquidate con decreto ingiuntivo, a favore della parte opposta nella misura di EURO 1.500 OLTRE ACCESSORI,
4- Condanna la parte opponente, alle spese di giudizio che si quantificano in Euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 cpc comma terzo
5-Condanna la parte opponente ai sensi della disciplina di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002.
Velletri, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE Unico
DOTT. MAURIZIO COLANGELO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sentenza ex art. 281 QUINQUIES cpc
ULTIMA Udienza del 14.01.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
STRONATI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STRONATI CLAUDIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PROIETTI SEMPRONI ALMERINDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCREZIO CARO, 67 00193 ROMApresso il difensore avv. PROIETTI SEMPRONI ALMERINDO
CONVENUTO/
I
pagina 1 di 5 Con ricorso per d.i. depositato telematicamente presso il Tribunale di Velletri ed iscritto al n. r.g. 5093/2023, la esponeva: 1) di aver svolto a favore CP_1 della Società ingiunta, in forza di contratto concluso in data 4.9.2022, il servizio di montaggio, nolo e smontaggio di ponteggi edili presso il cantiere di Via Marentino n. 32 in Roma;
2) che il contratto ha avuto regolare inizio ed esecuzione, tanto che la ricorrente ha emesso una prima fattura, la n. 165 del 13.11.2022 di € 8.123,98, per la quale la Società opponente ha versato un acconto di € 4.000,00, residuando pertanto un credito di € 4.123,98; 3) che, in ragione del rinnovarsi del nolo dei ponteggi oltre la data dell'11.1.2023, la Società ricorrente ha emesso la fattura n. 53 del 3.5.2023 di € 4.084,56 per il periodo 1.1/11.4.2023, che la non ha evaso;
4) che, su CP_2 indicazione e necessità della , la provvedeva a smontare il CP_2 CP_1 ponteggio, emettendo la fattura n. 63 del 17.5.2023 di € 4.424,94, comprendente il rinnovo del nolo del ponteggio e lo smontaggio;
5) che le sopradette fatture elettroniche venivano allegate in formato .xml (duplicato informatico) e pertanto aventi il medesimo valore giuridico del documento informatico originario;
6) che, in applicazione del d.lgs. n. 231/2002, come modif. dal d.lgs. n. 192/2012, sul credito vantato sono dovuti gli interessi legali di mora nella misura di cui all'art. 5 del decreto sopra citato, con la decorrenza di legge
SVOLGEVA OPPOSIZIONE DEDUCENDO QUANTO SEGUE:
solo contestava quanto ex adverso dedotto ma sosteneva che senza CP_3 alcun avviso, l'opposta ha provveduto a smontare i ponteggi che la Parte_1
ha dovuto chiaramente reperire presso altri soggetti, dovendosi così
[...] sobbarcare un imprevisto ulteriore onere economico, pari a € 7.576,00, a riprova anche della eccessiva e ingiustificata pretesa di Controparte_4
PERALTRO DEDUCEVA LA PARTE OPPONENTE CHE:
le fatture su cui si fonda l'ingiunzione opposta, chiaramente, duplicano almeno in parte le pretese stesse della anche a Controparte_1 prescindere dalla loro fondatezza E le pretese avversarie si fondano sulle pagina 2 di 5 seguenti fatture, arbitrariamente emesse, così come riportato nel ricorso per ingiunzione:
- Fattura n. 165 del 13.11.2022 di € 8.123,98, per la quale la ha Parte_1 versato un acconto di € 4.000,00, residuando pertanto un credito di € 4.123,98; - In ragione del rinnovarsi del nolo dei ponteggi oltre la data del 11.01.2023, la Società ricorrente ha emesso la fattura n. 53 del 3.5.2023 di € 4.084,56, per il periodo 1.1/11.04.2023, che la non ha evaso;
- Parte_1
Su indicazione e necessità della la Società ricorrente ha Parte_1 provveduto a smontare il ponteggio e ha emesso la fattura n. 63 del 17.5.2023 di € 4.424,94, comprendente il nolo del ponteggio e lo smontaggio.
Con provvedimento del 19.7.2024 il Giudice ammetteva per parte opponente la prova testimoniale sui capitoli dedotti nella II memoria 171 ter c.p.c. e con il teste indicato, mentre per parte opposta ammetteva la prova per interpello e la prova testimoniale limitatamente ai capp. dedotti nella II memoria nn. 3-4-
6-8 limitatamente alla frase: “Poiché i lavori appaltati proseguivano oltre la data dell'11.1.2023, il nolo dei punteggi si è rinnovato per il periodo dall'1.1.2023 al 11.4.2023” e con i testi indicati, oltre alla prova contraria articolata con il capitolo indicato nella III memoria e con i testi indicati. Nelle apposite udienze del 6.9.2024 e 4.10.2024 veniva svolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, sig. Testimone_1 ed assunte le prove testimoniali.
Si svolgeva la attività istruttoria anche a seguito di ammissione prova per testi e si addiveniva alla p.c ed assunzione in decisione il 14.01.2025
MOTIVI
La domanda di opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le testimonianze hanno un mero valore indiziario sia da parte opponente che parte opposta, quello che rileva nel caso di specie e il difetto di documentazione relativo a differenti pretese riconducibili sia in fase di confutazione che di rivendicazione alla parte opponente.
pagina 3 di 5 Nei fatti documentali, la relazione fornita dalla parte opponente a firma ing e sue dichiarazioni testimoniali, inattendibili, non riescono a Per_1 scalfire la pretesa monitoria della parte opposta, “ in primis” per la data successiva allo smontaggio dei ponteggi e secondariamente per non essere una relazione tecnica asseverata ma di parte e quindi non avente alcun valore probatorio.
Peraltro ad ulteriore conforto della fondatezza delle pretese monitorie emerge che non vi è prova alcuna di contestazione formale delle fatture inviate dalla opposta alla opponente sia per quanto riguarda il prezzo indicato sia i contenuti in esso indicate quanto alla superficie e quant'altro descritto dettagliatamente nelle medesime.
Né vi è prova di alcun danno asseritamente sostenuto come dedotto nell'atto di opposizione ossia: “ di essersi sobbarcata un imprevisto ulteriore onere economico, pari a € 7.576,00, a riprova anche della eccessiva e ingiustificata pretesa di ” CP_1 CP_4
Riguardo a questa circostanza non vi è alcuna prova documentale inserita nel fascicolo di parte.
Val la pena sottolineare come correttamente evidenziato dalla parte opposta che la , a montaggio effettuato della “prima fase”, ha emesso la prima CP_1 fattura n. 165 del 13.11.2022 di complessivi € 8.123,98, nella cui causale/descrizione è riportata esplicitamente la metratura: ““IL MONTAGGIO 1A FASE DEI PONTEGGI PRESSO IL VS CANTIERE DI
ROMA IN VIA MAMERTINO, 32, MQ.558 X EURO 15,00 X 70%, IL NOLO
DAL 11/11 AL 11/01/2023, PROGETTO A CORPO EURO 800,00. TOTALE EURO 6659,00”; - la Società opponente, lo stesso giorno della emissione della fattura (13.11.2022) ha effettuato un bonifico (2 ) in acconto di € 4.000,00 senza formulare alcuna opposizione o rilievo
Ed invero dal fascicolo della parte opponente non risulta come sostenuto dalla parte opposta: “le fatture successive, anticipate alla a mezzo posta, Pt_1 non sono state mai contestate, né per il prezzo né per la metratura”
pagina 4 di 5 In considerazione pertanto della istruttoria e della documentazione offerta dalle difese si deve rigettare la opposizione e condannare la parte opponente alla rifusione delle spese come da dispositivo
Vi sono, inoltre, fondati motivi per condannare la parte opponente anche alla rifusione delle spese ex art. 96 co. 3° cpc applicabile di ufficio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce:
1-rigetta l'atto introduttivo di parte opponente, per le causali di cui alla narrativa del presente giudizio
2-Conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto
3- condanna della opponente alla rifusione delle spese legali per il giudizio ordinario, oltre a conferma delle spese sostenute e liquidate con decreto ingiuntivo, a favore della parte opposta nella misura di EURO 1.500 OLTRE ACCESSORI,
4- Condanna la parte opponente, alle spese di giudizio che si quantificano in Euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 cpc comma terzo
5-Condanna la parte opponente ai sensi della disciplina di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002.
Velletri, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE Unico
DOTT. MAURIZIO COLANGELO
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