TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 615/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Assab n. 1
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_2 C.F._2
CALUSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Assab n. 1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale sita in loc.
Agazzi n. 19/b le parti concordano che lo stesso venga revocato alla sig.ra come Parte_2
concordato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e venga assegnato in via esclusiva al legittimo proprietario sig. 2) Le parti concordano che le spese e i Parte_1
compensi di causa saranno interamente a carico del sig. . Parte_1
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 615/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Assab n. 1
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_2 C.F._2
CALUSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Assab n. 1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale sita in loc.
Agazzi n. 19/b le parti concordano che lo stesso venga revocato alla sig.ra come Parte_2
concordato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e venga assegnato in via esclusiva al legittimo proprietario sig. 2) Le parti concordano che le spese e i Parte_1
compensi di causa saranno interamente a carico del sig. . Parte_1
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni