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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 5095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5095/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1 MARCO
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. LAURA CARBONE CP_1 P.IVA_1
C.F.: ) con l'avv. EMANUELE Controparte_2 P.IVA_2 TIBERIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di domandare l'accertamento dell'illegittimità della Parte_1 cartella di pagamento n. 097 2019 02067770 18 000, notificata il 30 luglio 2023, eccependo: la prescrizione del credito;
la tardiva formazione del ruolo esattoriale e la tardiva notificazione della cartella di pagamento opposta per violazione del termine previsto dall'art. 25, comma 1 D.P.R. n. 602/73 ; la mancata notificazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 6, comma 5^ dello Statuto del Contribuente L. 27/07/2000 n. 212 ; la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 nonché degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 della Statuto del contribuente, sotto il profilo del difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti;
l'illegittima iscrizione a ruolo di somme a titolo di maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. 689/81. L , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Controparte_2 tribunale adito;
nel merito, ha contestato specificamente le avverse deduzioni come da comparsa.
costituitasi tardivamente, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale, CP_1 nonché il difetto di legittimazione passiva. Ha poi contestato la fondatezza dell'opposizione. Tanto premesso infondata è l'eccezione di incompetenza, posto che l'opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c,. è stata correttamente incardinata dinanzi al tribunale competente per materia e territorio ai sensi dell'art. 27 c.p.c. . In forza del principio della ragione più liquida, non avendo l'ente titolare del credito depositato tempestivamente la prova della notifica degli atti interruttivi e, segnatamente, della notifica della sanzione amministrativa risalente all'anno 2016 ( si è costituita oltre il termine sancito CP_1 per la maturazione delle preclusioni processuali, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta, in quanto posta a fondamento di eccezioni in senso stretto), la domanda deve trovare accoglimento, risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione previsto in tema di sanzioni amministrative. Le spese di lite seguono i principi di causalità e soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00 stante la natura documentale della causa, il basso grado di complessità della controversia e l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2019 02067770 18 000, notificata il 30 luglio 2023, per intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco Fedeli.
Si comunichi.
Velletri, lì 15/07/2025
Il giudice
EL AF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL AF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5095/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1 MARCO
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. LAURA CARBONE CP_1 P.IVA_1
C.F.: ) con l'avv. EMANUELE Controparte_2 P.IVA_2 TIBERIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di domandare l'accertamento dell'illegittimità della Parte_1 cartella di pagamento n. 097 2019 02067770 18 000, notificata il 30 luglio 2023, eccependo: la prescrizione del credito;
la tardiva formazione del ruolo esattoriale e la tardiva notificazione della cartella di pagamento opposta per violazione del termine previsto dall'art. 25, comma 1 D.P.R. n. 602/73 ; la mancata notificazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 6, comma 5^ dello Statuto del Contribuente L. 27/07/2000 n. 212 ; la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 nonché degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 della Statuto del contribuente, sotto il profilo del difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti;
l'illegittima iscrizione a ruolo di somme a titolo di maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. 689/81. L , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Controparte_2 tribunale adito;
nel merito, ha contestato specificamente le avverse deduzioni come da comparsa.
costituitasi tardivamente, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale, CP_1 nonché il difetto di legittimazione passiva. Ha poi contestato la fondatezza dell'opposizione. Tanto premesso infondata è l'eccezione di incompetenza, posto che l'opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c,. è stata correttamente incardinata dinanzi al tribunale competente per materia e territorio ai sensi dell'art. 27 c.p.c. . In forza del principio della ragione più liquida, non avendo l'ente titolare del credito depositato tempestivamente la prova della notifica degli atti interruttivi e, segnatamente, della notifica della sanzione amministrativa risalente all'anno 2016 ( si è costituita oltre il termine sancito CP_1 per la maturazione delle preclusioni processuali, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta, in quanto posta a fondamento di eccezioni in senso stretto), la domanda deve trovare accoglimento, risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione previsto in tema di sanzioni amministrative. Le spese di lite seguono i principi di causalità e soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00 stante la natura documentale della causa, il basso grado di complessità della controversia e l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2019 02067770 18 000, notificata il 30 luglio 2023, per intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco Fedeli.
Si comunichi.
Velletri, lì 15/07/2025
Il giudice
EL AF