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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4163/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE
Avv. TASSONI FRANCO avv. Di Gennaro in sost
Appellato/i
Controparte_2
Avv. PIERRO ANTONELLO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. - P.I. ), già TE P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tassoni Franco (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_3
, Istituzione della Santa Sede, con sede legale in Roma, Piazza S.
[...]
Onofrio 4 (C.F. e P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierro Antonello (C.F. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliato - giusta la procura alle liti in atti – presso il suo C.F._2 studio in Roma, Via Federico Cesi n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia l' Parte_2 [...] dolendosi del comportamento gravemente colpevole del medico ON ospedaliero, , gastroenterologo endoscopista - che la teneva in cura - che in data CP_5
6.12.2002, presso il servizio di "Day Hospital" delle sede di Palidoro, con negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazioni delle regole dell'arte e della legge le praticava, senza acquisire il necessario consenso informato propedeutico agli invasivi accertamenti, una colonscopia con contestuale biopsia, provocandole una gravissima perforazione intestinale ed una peritonite diffusa, imponendone l'immediato intervento chirurgico presso l' San Filippo Neri di Roma, durante il quale si CP_2 rendeva necessaria l'asportazione della milza, dell'intestino crasso ad eccezione del retto e l'applicazione di drenaggio della cavità peritoneale, con postumi permanenti di oltre il 40%. Ha domandato, dunque, la condanna del nosocomio al risarcimento di tutti i danni subiti, presenti e futuri, biologico, morale, esistenziale, estetico, lavorativo o patrimoniale da accertare in corso di causa.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il nosocomio contestando la fondatezza della domanda e domandando in subordine l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazioni, la condanna dell' e la Controparte_6 Controparte_7 al pagamento di quanto la stessa fosse tenuta in conseguenza dell'accoglimento della domanda
[...] attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio l' Controparte_6
C e eccependo: a) la nullità della costituzione di parte attrice per
[...] Controparte_7 violazione dell'art. 165 c.p.c.; b) l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n.34/6601553869 per violazione dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione, per essere stato il sinistro denunciato dal danneggiato con lettera spedita il 11.9.2005 e ricevuta in data 26.10.2005, ossia dopo dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso avente una validità temporale dal 31.12.2001 al 31.12.2002; c)
l'inoperatività del contratto per la sospensione dell'efficacia dello stesso determinata, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dal mancato pagamento del premio. All'udienza del 13.6.2007, sulla scorta della documentazione prodotta dall'assicurato, le società chiamate in causa hanno rinunciato a tale ultima eccezione.
Nelle memorie ex art. 180 c.p.c. l' ha chiesto che fosse ON accertata la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni di polizza e, per l'effetto, le compagnie di assicurazioni fossero condannate, ciascuna per quanto di ragione, a manlevarla e a tenerla indenne.
Con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., da un lato, l'attrice ha esteso la domanda alle società chiamate in causa e, dall'altro, l' in via subordinata, ha chiesto, in caso di mancato accertamento CP_2 positivo dell'obbligo di garanzia e di manleva delle chiamate in causa, la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento del premio.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 946/2014, pubblicata il 27/09/2014 così statuiva: “1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra
[...] confronti dell , in persona del legale Parte_2 ON rappresentante p.t., e, previa declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. della struttura nella causazione del fatto illecito verificatosi in data 6.12.2002, e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della danneggiata, della somma complessiva di euro 112.737,00 rivalutata all'attualità a titolo di danno non patrimoniale (di cui euro 87.187,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'23%, euro 5.100,00 a titolo di I.T.T. per 51 giorni, euro 450,00 a titolo di I.T.P. per 9 giorni, di cui euro 20.000,00 a titolo di cd. personalizzazione equitativa del danno non patrimoniale), oltre interessi al saggio legale medio del 2,5% dal dì del fatto illecito al deposito della sentenza, oltre ulteriori interessi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) rigetta, in relazione alle altre voci risarcitorie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
3) previo accertamento dell'operatività delle condizioni di polizza, accoglie la domanda di garanzia e di manleva formulata dall , in persona del legale ON rappresentante p.t., e ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità dell'estensione della domanda attorea nei confronti delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e le Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con l'Ospedale assicurato, per le causali di
[...] cui in motivazione, al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme indicate al punto i del dispositivo;
4) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico della parte convenuta e delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa, in solido;
5) condanna la parte convenuta e i terzi chiamati in causa, in solido, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che liquida d'ufficio, in assenza di nota, in complessivi
€. 10.360,00 (di cui €. 360,00 per spese, €. 10.000,00 per compensi), oltre spese generali al 15%,
Cassa di Previdenza ed I.V.A. come per legge;
6) dichiara interamente compensate, nel rapporto processuale, tra la parte convenuta e le compagnie di assicurazioni chiamate in causa le spese e le competenze del giudizio”
Avverso tale sentenza proponeva appello (già rassegnando TE Parte_1 le seguenti conclusioni: "Voglia, l'Ecc.ma Corte adita, accogliere l'appello incidentale proposto da riformare la sentenza la sentenza del Tribunale di Roma del n. 946/2014, del TE
26 settembre 2014, pubblicata il 27.09.2014; Voglia, in particolare in via preliminare per tutte le ragioni esposte sub n. IV, disporre la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con riferimento all'estensione della domanda risarcitoria attrice nei confronti delle GN di Assicurazione - in via principale e preliminare, in accoglimento del motivo sub
I.1, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto le tempestività, ammissibilità e procedibilità della estensione della domanda risarcitoria nei confronti delle compagnie di assicurazione, sebbene formulata per la prima volta dall'attrice solo con le memorie ex art. 183, comma V c.p.c. (vigente ratione temporis), nonché nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la legittimazione dell'attrice ad agire direttamente nei confronti di CP_6 ed e la legittimazione passiva di queste e, per l'effetto, le ha
[...] Controparte_7 erroneamente condannate al risarcimento dei danni in solido con l' ON
con riferimento alla domanda di garanzia:
[...]
- in via principale, in accoglimento del motivo sub n. II.1, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la polizza n.
34/60/553.869, e nello specifico la clausola di cui all'art. 5, contenesse una disciplina contrattuale unilateralmente predisposta dagli Enti Assicuratori ("..Nella fattispecie la clausola, contenuta nelle condizioni di contratto stipulato ex art. 1342 c.c., non risulta.., oggetto di trattativa individuale.."), e ritenuta la applicabilità dell'art. 1341 c.c., ne ha dichiarata la inefficacia in quanto asseritamente vessatoria e non specificamente approvata per iscritto, ed ha, per l'effetto, accolto la domanda di garanzia e manleva formulata dall;
- ancora in via principale, ON in accoglimento del motivo sub n. II.2, per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto vessatoria la clausola di cui all'art. 5 della polizza n. 34/60/553.869 e, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma II dell'art. 1341 c.c., ne ha dichiarato la inefficacia in quanto non specificamente sottoscritta ed ha, per l'effetto, accolto la domanda di manleva dell;
- in via subordinata al rigetto dei ON due motivi precedono, in accoglimento del motivo sub n. II.3, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui non ha limitato la dichiarazione di inefficacia dell'art. 5 della polizza n. 034/60/553.869 alla parte in cui questo condiziona la indennizzabilità delle richieste risarcitorie al fatto che queste siano «conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione", ma ha implicitamente ed integralmente sostituito, alla originaria previsione contrattuale, la disciplina tipica delle assicurazioni per la r.c. loss occurrence ed ha, per l'effetto, erroneamente accolto la domanda di manleva dell ON
con riferimento alla domanda risarcitoria:- in via principale, in accoglimento del motivo sub
[...]
n. III. 1, e per tutte le ragioni ivi esposte, accertata e dichiarata la insussistenza dell'inadempimento contestato all e/o del nesso di causalità tra detto asserito ON inadempimento e le lesioni lamentate dalla Sig.ra voglia riformare la appellata Parte_2 sentenza nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell ON
e, per l'effetto, lo ha condannato al risarcimento del danno (in solido, erroneamente, con i suoi
Assicuratori); - in via subordinata al mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, in accoglimento del motivo sub n. III.2, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha provveduto ad una errata quantificazione in relazione a tutte le singole voci di danno riconosciute alla Sig.ra in ogni caso: nell'eventualità Parte_2 di riforma totale o parziale della sentenza, voglia condannare l'assicurato ON
ovvero la Sig.ra alla restituzione in favore della odierna
[...] Parte_2 appellante di tutte le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della appellata sentenza del Tribunale e che dovessero, in forza della emananda sentenza della Corte di Appello, risultare non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al 12,5% di rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio". nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'appello. Parte_2
L nel costituirsi proponeva appello incidentale condizionato ON
e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria impugnazione, istanza, eccezione e deduzione disattesa: i) respingere i motivi d'appello proposti da TE
e diretti a veder riformata la sentenza appellata nelle parti in cui quest'ultima ha accertato e
[...] dichiarato la vessatorietà e l'inefficacia della clausola di cui all'art. 5 e l'obbligo di manleva e/o di garanzia con la conseguente condanna a carico di e di Controparte_6
(oggi ) in favore del comparente;
ii) per la denegata e Controparte_7 TE non creduta ipotesi di accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello principale di cui al punto i) che precede, in accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati dall'odierno comparente col presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza e, per l'effetto, accertata e dichiarata la validità per la parte restante della polizza di cui in premessa, accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia e/o di manleva di e di Controparte_6 [...]
(oggi ) nei confronti del comparente , con condanna delle Controparte_7 TE C.F._3 medesime AS (oggi a garantire e/o manlevare il comparente TE in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivata e/o derivanda a CP_8 quest'ultimo dall'accoglimento della domanda della Sig.ra nonché, per l'ipotesi Parte_2 che codesta Corte ritenesse la nullità della clausola tale da estendersi all'intera polizza, con condanna delle medesime GN AS (oggi alla restituzione del TE premio assicurativo per euro 748.862,50 ed euro 107.325,82 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
iii) sempre per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello principale di cui al punto i) che precede, in accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati dall'odierno comparente col presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dalla Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
il tutto, ove del Pt_2 Parte_2 caso, previa rinnovazione c/o integrazione della C.T.U. assunta in primo grado;
iv) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario spese generali, iva e cap del doppio grado”. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6620/2018 pubblicata in data 19/10/2018, così statuiva:“ - Rigetta l'appello principale, ed in accoglimento, per quanto in motivazione, dell'appello incidentale, conferma la sentenza appellata;
- condanna al rimborso, in TE favore dell , delle spese del grado che si liquidano in Controparte_2 euro 777,00 per esborsi ed euro 9.515,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v,a. e c.p.a. come per legge, nonché in favore di nella misura di euro 9.515,00 per Parte_2 compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione. TE
L e resistevano con controricorso. ON Controparte_9
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi con ordinanza n. 5259/2021, pubblicata in data
25/02/2021 così statuiva: “ accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
decide nel merito la causa tra e Parte_2 TE
e rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla nei confronti
[...] Pt_3 della società assicurativa, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio;
rinvia la causa, relativa al rapporto assicurativo tra e TE0
alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di TE provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
L'ordinanza è motivata come segue.
“Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 183, comma 5, c.p,c. e dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'art. 360 co1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso, oltre i termini perentori fissati nella fase di trattazione, la estensione della domanda risarcitoria, proposta dalla danneggiata, alla società assicurativa che era stata chiamata in garanzia impropria dall'ente ospedaliero convenuto, avendo la ffettuato detta estensione soltanto con la memoria Pt_2 depositata ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., anziché immediatamente, durate la stessa prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, c.p.c. (con riferimento alla norma processuale nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte da ultimo, dal DL
273/2005 conv. in legge n. 51/2006).
Con il secondo motivo, si censura la sentenza di appello per vizio di omessa pronuncia su specifico motivo di gravame ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co1 n. 4 c.p.c., avendo dedotto la società assicurativa, con specifico motivo di appello principale, anche la eccezione di "difetto di legittimazione attiva" della danneggiata in ordine alla estensione della azione risarcitoria diretta svolta nei confronti dell'assicuratore, eccezione pregiudiziale che era stata già formulata, in primo grado, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte, da ultimo, dal DL 273/2005 conv. in legge n. 51/2006). Il Giudice di appello ha limitato l'esame al solo aspetto della ritualità e tempestività della estensione della domanda al terzo chiamato, pretermettendo del tutto di esaminare l'altra eccezione pregiudiziale relativa alla carenza assoluta di legittimazione attiva.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e fa/sa applicazione dell'art. 81 c.p.c.
e degli artt. 1917, 1321, 1372 e 1411 c.c. in relazione all'art. 360 co1 n. 3 c.p.c., formulando la medesima censura svolta con il precedente motivo, per il caso in cui si dovesse ritenere
"implicitamente" decisa dalla Corte territoriale, e dunque rigettata, anche la questione del difetto di legittimazione attiva della danneggiata. La ricorrente evidenzia l'errore in diritto in cui è incorso il
Giudice di merito, in quanto nella materia relativa alla responsabilità professionale sanitaria - anteriormente all'entrata in vigore dalla nuova disciplina introdotta dalla legge 8.3.2017 n. 24 - non vi era alcuna norma di legge che attribuisse alla parte danneggiata una "azione diretta” nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile professionale del soggetto autore della condotta dannosa, non ricorrendo, peraltro, alcun'altra ipotesi, prevista dal codice civile, che consenta al creditore di agire in giudizio sostituendosi al debitore-assicurato nelle azioni a questo spettanti nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile (artt. 1272, 1965 e 2900 c.c.).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo e del terzo motivo. Osserva il Collegio che l'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9159 dei 24/06/2002; id. Sez.
2, Sentenza n. 12475 del 07/07/2004; Id. Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006; id. Sez. L, Sentenza
n. 13482 del 13/06/2014). La violazione per omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l'esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (cfr. Corte cass. Sez. 2,
Sentenza n. 748 del 17/03/1971; Id. Sez. 3, Sentenza n. 11756 del 19/05/2006). Il principio tralatizio
(Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 14/06/1965, massimata come capostipite dal CED della
Corte di cassazione) secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un punto decisivo della controversia quando la soluzione negativa di una richiesta sia implicita nella costruzione' logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la richiesta stessa, non viene tuttavia in rilievo nella fattispecie in esame. La questione della titolarità del diritto di azione nei confronti della società assicurativa chiamata in garanza impropria dall'assicurato-convenuto nel giudizio di responsabilità per danni, viene infatti a risolversi in una questione di merito (sottraendosi quindi al nesso di implicazione necessaria tra questioni pregiudiziali prospettato dalle parti resistenti e dal PG), richiedendo l'accertamento di quali siano i soggetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ossia della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico avente ad oggetto la obbligazione risarcitoria e la correlativa pretesa esercitata con azione di condanna, dovendo ritenersi affermazione ormai acquisita che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda, ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto, con l'ulteriore corollario per cui, in quanto attinente alla fattispecie costitutiva del diritto, la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Corte cass. Sez. ti, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Non essendo stata sottoposta al Giudice di appello - indipendentemente dal nomen juris attribuito dalle parti - la differente questione della verifica della "legitimatio ad causam", questione pregiudiziale che, come è noto, deve essere esaminata alla stregua della mera prospettazione del diritto, come vantato in relazione ai fatti allegati, rilevabile dallo stesso contenuto dell'atto introduttivo, ne segue che, la risoluzione della 'questione in rito" concernente la estensibilità della domanda introduttiva al terzo chiamato in causa soltanto con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte, da ultimo, dal DL
273/2005 conv. in legge n. 51/2006), viene a costituire, avuto riguardo all'ordine delle questioni da trattare indicato dall'art. 276, comma 2, c.p.c. (e richiamato dall'art., dall'art. 281 bis c.p.c.), un
"prius" nella relazione logica di pregiudizialità rispetto alla decisione della “questione di merito” afferente la titolarità del diritto al ristoro del danno nei confronti del terzo chiamato, che non può, allora, configurare un presupposto logico implicito della pronuncia di rigetto della eccezione di inammissibilità della estensione della domanda attorea.
Tanto premesso, osserva il Collegio che sulla specifica eccezione di merito, formulata dalla società assicurativa in primo grado, e quindi reiterata con il "primo motivo" di gravame (che viene riportato puntualmente nella sentenza di appello, in, motivazione, alla pag. 7), il Giudice del gravame ha omesso del tutto di pronunciare, essendosi limitato ad esaminare soltanto la diversa questione concernente la tempestività della "estensione" nei confronti della terza chiamata della domanda originaria di condanna al risarcimento dei danni, proposta dalla parte attrice. Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, secondo un consolidato principio di diritto, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinché pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto - essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell'esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (cfr. Corte cass. II sez.
1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; Id. sez. lav.
3.3.2011 n. 5139; Id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. I, Sentenza n. 28663 del
27/12/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id Sez. L, Sentenza n. 23989 del
11/11/2014 che estende l'intervento correttivo ex, art. 384 ult. comma, c.p.c. finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente). Tanto premesso, la eccezione di merito
è fondata. La danneggiata ha svolto azione di responsabilità "ex contractu" nei confronti della struttura ospedaliera instando per il risarcimento dei danni derivati da inadempimento colposo della prestazione professionale di cura. A tale contratto di assistenza sanitaria (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8826 del 13/04/2007: l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un "contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità") rimane del tutto estraneo l'assicuratore della responsabilità civile, che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie l'Ospedale), il vincolo contrattuale di rivalere quest'ultimo delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'esercizio della propria attività. Del tutto autonomi e distinti sono, infatti, i rapporti contrattuali instaurati, rispettivamente, dal paziente- danneggiato con la struttura ospedaliera, e da quest'ultima con il proprio assicuratore della responsabilità civile: ne segue che l'esperimento delle azioni derivanti da ciascun contratto non possono che dirigersi nei confronti della sola parte contraente destinataria delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo contratto, e dunque non possono essere dirette nei confronti di soggetti terzi rispetto ai quali quel contratto non ha forza di legge ex art. 1372 cc.. La circostanza che tali soggetti terzi siano a loro volta legati da altri vincoli negoziali alla parte destinataria dell'azione principale ex contractu, non comporta - quando anche si possa giustificare la trattazione simultanea delle cause nel medesimo giudizio, per ragioni di connessione - la "confusione" dei due rapporti obbligatori, che permangono distinti ed autonomi negli elementi costitutivi, e quanto alle vicende che attengono ciascuno di essi. Né è dato ravvisare una autonoma responsabilità di natura extracontrattuale per atto illecito, del terzo chiamato, lesivo dei diritti dell'attore-danneggiato, che si affianca, concorrendo ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la condotta dell'autore del danno, convenuto in giudizio nel rapporto principale. La estensione della, domanda risarcitoria - formulata dalla - nei confronti dell'Ospedale, non può dunque trovare titolo nel mero atto di chiamata in Pt_3 causa, notificato dall'Ospedale al proprio assicuratore della RC, avuto' riguardo al differente rapporto giuridico di diritto sostanziale (contratto di spedalità - contratto di assicurazione) in relazione al quale trovano, rispettivamente, fondamento la domanda di condanna al risarcimento del danno e la domanda (condizionata) di condanna all'adempimento dell'obbligazione indennitaria. Va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno
(salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando. l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15039 del 15/07/2005; Id. Sez. 3, Sentenza n. 5306 del
08/03/2007; Id. Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007).
L'accoglimento della eccezione di merito, pretermessa dal Giudice di appello, non richiede la rimessione della causa al Giudice del rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito da questa
Corte, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetta della domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla ei confronti della società assicurativa. Pt_3
Con il quarto motivo la società ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.
1322 comma 1, 1418, 1375, e 1362 c. c. in relazione all'art. 360 co1, n. 3 c.p.c. impugnando la statuizione della sentenza che ha dichiarato la nullità della "clausola claims made" prevista dall'art. 5 CGC della polizza assicurativa, per "difetto di causa" e "contrarietà a norme imperative". Sostiene la società ricorrente che il Giudice di merito ha richiamato in modo erroneo i principi enunciati in materia dal Giudice di legittimità, omettendo di considerare che, escluso che debba procedersi ad un giudizio di meritevolezza da compiersi ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. rispetto a modifiche dello schema assicurativo che non comportano alterazioni degli elementi fondamentali del "tipo" e della causa astratta, la verifica di tenuta delle modifiche apportate con le singole clausole negoziate deve allora essere condotta alla stregua della "causa concreta", ossia della adeguatezza dei mezzi apprestati dal contratto alla soddisfazione degli interessi perseguiti dai contraenti, nonché del rispetto dei limiti imposti dalla legge (art. 1322, comma 1, c.c.). Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui, espunta dalla polizza la clausola "claims made" ritenuta affetta da nullità, ha poi applicato al contratto assicurativo il principio della "loss occurence" ex art. 1917 c.c.. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver dichiarato nulla la clausola "claims made" ex art. 1419 c.c., ha poi del tutto illegittimamente abdicato all'onere che le incombeva di rideterminare l'assetto negoziale, eliminando lo squilibrio tra le posizioni delle parti contraenti, ed ha immotivatamente ed illogicamente applicato al contratto assicurativo il regime della “loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. che le parti avevano invece, fino dall'origine, concordemente inteso escludere.
Il quarto motivo è inammissibile, mentre deve ritenersi fondato il quinto motivo. Dopo alcuni contrasti emersi nella giurisprudenza di legittimità la questione concernente la validità della clausola
"claims made" apposta nelle polizze assicurative della responsabilità civile, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite che hanno statuito il principio - massimato dal CED della Corte - secondo cui "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quarto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata" (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016), ulteriormente specificato nella enunciazione del principio per cui "il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione, delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto de/le "claims made") e quella dell'attuazione dei rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili dì tolta in volta implicati" (cfr. 'Corte cass. Sez.
U - Sentenza n. 22437 del 24/09/2018). Gli arresti indicati hanno preso atto della evoluzione della prassi di settore, che aveva ricevuto, peraltro, il crisma normativo in plurimi e recenti interventi legislativi i quali, come è stato rilevato dalle Sezioni Unite, avevano semplicemente "recuperato nel substrato della realtà materiale socio- economica. una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa' nel settore assicurativo", che aveva preso atto della inadeguatezza, in particolare nelle ipotesi di sinistri produttivi di danni cd. "lungolatenti", del principio della "loss occurrence" contemplato dall'art. 1917, comma 1, c.c., apportandovi le deroghe consentite dall'art. 1932 c.c. (cfr.
Corte cass. SSUU n. 22437/18 cit., in motiv. pag. 21), e venendo in tal modo a ridefinire "i modi ed i limiti" stabiliti dal contratto assicurativo, attraverso una delimitazione dell'oggetto del contratto, piuttosto che attraverso la introduzione di limiti alla responsabilità dell'assicuratore (cfr. Corte cass.
SSUU n. 9140116 cit. in motiv. pag. 12). La clausola "claims made" (sia nella forma cd. "pura" - estesa ai fatti commessi anteriormente all'inizio di efficacia della polizza -; sia nella forma cd.
"impura" o "mista" - che subordina la copertura assicurativa alla contestuale occorrenza, nel periodo di vigenza della polizza, tanto del sinistro, quanto della richiesta di risarcimento del danno
-) ha trovato, infatti, fondamento normativo: nell'art. 3, comma 5, lett. e), del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c6me modificato dalla legge 4.8.2017 n. 124, art. 1, comma 26), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (la norma, imponendo l'obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, dispone che le proposte delle società assicurative debbono contenere "l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura."); nel DM Giustizia 22 settembre 2016, recante il regolamento, autorizzato dall'art. 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 241 (Nuova disciplina de/l'ordinamento della professione forense), che, all'art. 2, comma 1, prescrive:
"l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza ed ancora nella legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" che, all'art. 11 dispone: "La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.
L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggetta bile alla clausola di disdetta.". Vengono a cadere, dunque, tutte le obiezioni pregiudiziali di vessatorietà invalidità mosse alla ridetta clausola che ha trovato ormai un assetto normativo tipizzato ritenuto dal Legislatore conforme allo schema del contratto assicurativo. Nella clausola "claims made pura", infatti, la maggiore alea per l'assicurato di vedersi non indennizzati i sinistri che vengono a verificarsi in prossimità della scadenza della polizza (qualora entro tale termine non venga altresì formulata la richiesta risarcitoria), viene ad essere compensata dalla maggiore alea che grava sull'assicuratore per eventuali richieste risarcitorie presentate dopo l'inizio della efficacia del contratto, per sinistri occorsi anteriormente ad essa: non risultando in tal modo alterato il sinallagma delle prestazioni a carico dei contraenti.
Al riguardo osserva il Collegio che il modello della clausola in questione, comunemente utilizzato nella prassi assicurativa, può venire ad articolarsi secondo lo schema, tanto della "retroattività"
(fatti dannosi già accaduti prima della stipula del contratto), quanto della "ultrattività" (fatti dannosi che si verificheranno dopo la scadenza del termine di durata del contratto). La previsione del fatto- sinistro e del suo riferimento cronologico non esaurisce, tuttavia, la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, venendo ad essere richiesto anche l'ulteriore elemento (esterno alla sfera di controllo dei contraenti, come tale incerto e per ciò idoneo a rendere compatibile la clausola "claims made" con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell'art. 1895 c.c.) della manifestazione del diritto al risarcimento del danno esercitato dal terzo danneggiato. Ma è proprio l'elemento aleatorio costituito dalla incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad essere temporalmente circoscritto in tali clausole, così da consentire all'assicuratore dì meglio calibrare il proprio impegno nel tempo
(in relazione all'accantonamento delle riserve necessarie a fare fronte a richieste pervenute, per fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, anche a notevole distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di garanzia: art. 2952, comma 3, c.c.) e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l'assicurato. E tale migliore definizione delle prestazioni dei contraenti (volta a garantire una misura del premio quanto più corrispondente alla entità del rischio assunto), viene a costituire - nel giudizio demandato al Giudice di merito, non più sulla compatibilità della clausola "claims made", in sé considerata, con la struttura del "tipo" negoziale della assicurazione della responsabilità civile, ma sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - indizio sintomatico della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, che potrebbe, invece, ravvisarsi nel caso in cui la predetta clausola, inserita nel complesso delle altre disposizioni contrattuali (accanto, ad una clausola di recesso unilaterale posta a favore dell'assicuratore, nonché ad altre clausola che stabiliscono termini di decadenza o particolari oneri a caricò dell'assicurato), venga a realizzare "un sistema di restrizioni" delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria talmente intenso da eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che, pertanto, verrebbe ad esaurirsi nella mera onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato e nella riduzione o addirittura nell'assenza dell'alea di rischio per l'assicuratore. Non vi è dubbio che - come evidenziato da Corte cass. SSUU n. 22437/18 cit. - il sistema assicurativo della responsabilità civile persegua "anche" un fondamentale interesse pubblico, attraverso "una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito" ed ancor più assolvendo alla funzione di garantire la reintegrazione dei pregiudizi subiti dai danneggiati, funzione che appare evidente nelle "assicurazioni sociali", ma che trova attuazione anche nelle polizze RC private, atteso che la assunzione da parte delle imprese assicuratrici degli oneri economici gravanti sull'assicurato, in dipendenza della sua responsabilità civile, ridonda evidentemente nel generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi. Tuttavia, pur non potendo disconoscersi l'interesse superindividuale che è sotteso al sistema assicurativo della responsabilità civile, osserva il Collegio che una valutazione in termini di validità della clausola "claims made" da effettuare in relazione ad i suoi riflessi sulla "causa concreta" del contratto assicurativo, non possa estendersi fino a riconsiderare tale funzione sociale, che costituisce il risultato terminale del funzionamento complessivo del sistema assicurativo della responsabilità civile, come criterio privilegiato ai fini della verifica di corrispondenza della compatibilità di efficienza della clausola in relazione al singolo programma negoziale voluto dalle parti od alla conservazione dell'equilibrio delle rispettive posizioni assunte dai contraenti;
né pare consentito, condurre la predetta verifica di validità della clausola in relazione alla causa concreta del negozio, attraverso una mera valutazione della convenienza economica dell'importo del premio rispetto al rischio assicurato, atteso che in tal modo verrebbe a compiersi una indebita invasione dell'ambito di autonomia, negoziale dei privati. Il giudizio di "tenuta" della clausola "claims made", dovrà piuttosto estendersi al controllo delle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica delle stesse e dalla ,esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato 'che dovrà essere, pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla effettiva funzionalità del modello - così in concreto individuato - a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale, venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, la applicazione della clausola generale di buona fede (artt. 1366,
1375 c.c.). Pertanto, correttamente la Corte d'appello è andata in diverso avviso del primo Giudice escludendo la natura vessatoria della clausola "claims made", non integrando tale disposizione negoziale una limitazione di responsabilità (non venendo in questione la misura della prestazione reintegratoria del danno cui è tenuto il contraente inadempiente per colpa alla obbligazione dedotta in contratto), dovendo riconoscersi all'ulteriore elemento della presentazione della richiesta del danneggiato nel corso del periodo di durata della garanzia, previsto per l'attivazione della copertura assicurativa, piuttosto la funzione di una delimitazione del rischio incidente sull'oggetto del contratto. La Corte territoriale ha, invece, ravvisato il difetto causale (mentre nella motivazione della sentenza non vi sono elementi argomentativi a supporto della pur affermata nullità della clausola per "contrarietà a norma imperativa") nella oggettiva e concreta difficoltà impeditiva dell'accesso dell'assicurato alla prestazione indennitaria, determinata dalla struttura della specifica clausola
(trascritta nella sentenza di appello a pag.
8-9 della motivazione: la garanzia è concessa "per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste: siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. L'assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso"), avendo ritenuto che l'inserimento dell'ulteriore onere, per l'assicurato, di denunciare il sinistro entro l'anno successivo alla scadenza della polizza, in aggiunta alle altre condizioni concorrenti della verifica del sinistro e della presentazione della richiesta da parte del danneggiato entro il periodo di durata del contratto, vanificassero a tal punto l'alea riconducibile alle modalità esecutive del contratto, da azzerare sostanzialmente il rischio di insorgenza della obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore, venendo meno la stessa causa di scambio del negozio. La Corte d'appello ha quindi compiuto una verifica della tenuta strutturale della clausola rispetto alla tipologia dei rischi assicurati (dipendenti dai danni cagionati da responsabilità professionale dei medici ospedalieri), affidandola ai seguenti rilievi critici: la durata annuale del contratto non consentirebbe, in presenza anche della indicata condizione di presentazione della richiesta risarcitoria nel corso del medesimo anno, adeguata copertura dei danni lungolatenti, peculiari alle specifiche condotte professionali che si intendevano assicurare, in quanto per dato di esperienza acquisito tali danni possono venire ad emersione anche a notevole distanza di tempo;
la
"denuncia" della quale è onerato l'assicurato nel periodo di ultrattività, integrerebbe una condizione aggiuntiva concorrente alle altre, e dunque sarebbe volta esclusivamente a porre un ulteriore limite al pagamento dell'indennizzo la clausola di recesso "ad nutum", a favore dell'assicuratore, esercitabile già in seguito alla prima denuncia di sinistro, costituirebbe ulteriore elusione della funzione economico-sociale del contratto, squilibrando nettamente a favore dell'assicuratore i vantaggi del contratto - tutti gli elementi sopra considerati ridurrebbero a tal punto il rischio assicurato, e la effettiva possibilità del contraente-assicurato di ottenere l'indennizzo, da consentire alla società assicurativa di lucrare il premio senza assunzione di un rischio effettivo. A tale accertamento in fatto, la ricorrente oppone che - la durata del contratto, e l'ambito oggettivo del rischio assicurato, sono tutte scelte rimesse alla discrezionalità delle parti contraenti - il Giudice di appello non aveva considerato che il premio era irrisorio pari ad € 10.000,00 - l' aveva CP_2 negoziato la polizza tramite un suo Broker e quindi non poteva allegare di essere stato indotto in errore quale soggetto sprovveduto - la scelta delle condizioni di polizza era stata dettata anche:
1- dalla natura e volume delle prestazioni svolte e dalla ingente sinistrosità pregressa e 2- dalla continuità ininterrotta con le pregresse garanzie assicurative. La censura così svolta è inammissibile, in quanto esula del tutto dal paradigma del vizio di legittimità denunciato (error juris) per travalicare nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie, sindacabile soltanto nei limiti consentiti dal vizio di "error facti" come delineato dall'art. 360 co1 n. 5 c.p.c. (nel testo riformato dal DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis), difettando, inoltre, di qualsiasi supporto argomentativo la critica secondo cui il Giudice territoriale avrebbe operato un giudizio di meritevolezza anziché una verifica della causa concreta, condotta alla stregua della incidenza concreta della clausola sulla effettiva attuabilità del programma negoziale e;
su una equilibrata giustificazione delle condizioni di vantaggio-svantaggio riferibili alla posizione di ciascuno dei contraenti. Tanto a prescindere dalla introduzione, nel motivo di ricorso, di allegazioni in fatto peraltro indimostrate e che questa Corte non può comunque accertare autonomamente
(criteri di calcolo dell'importo del premio) od irrilevanti rispetto alla “ratio decidendi" investita dalla impugnazione (l'induzione in errore: del contraente assicurato non ha costituito oggetto di discussione, né risulta essere stata posta a fondamento della decisione), od ancora involgenti una critica totalmente diversa da quella individuata dalla rubrica, e che allora avrebbe dovuto essere correttamente svolta sotto il diverso profilo della errata applicazione delle norme di legge che disciplinano i criteri ermeneutici degli atti negoziali ( così sembra doversi intendere la differente
"lettura" della clausola, effettuata dalla società assicurativa alla pag. 25 del ricorso, là dove assume che erano garantiti anche i sinistri per i quali la "richiesta del danneggiato" fosse pervenuta nell'anno successivo alla scadenza contrattuale, così interpretando il significato del lessema
"denuncia" contenuto nella clausola).
Il quinto motivo appare, invece, fondato. La Corte d'appello, dopo aver dichiarato nulla la clausola
"claims made", ha poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziate (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente emendare e modificare. Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola "claims made" rinvenibili nell'ordinamento, ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi' (ulteriori clausole delle CGC;
criterio di calcolo dell'importo del premio;
durata di efficacia del contratto;
sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento della verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato. Il Giudice di appello è venuto a "sostituire" ad un contratto assicurativo "claims made" un contratto tipico assicurativo della responsabilità civile, prevaricando la autonomia negoziate e venendo in tal modo a costituire ex novo il regolamento contrattuale che risulta pertanto essere fondato su di un accordo inesistente, venendo quindi illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rimessa al
Giudice del rinvio affinché provvedeva a nuovo giudizio in ordine alla ricostruzione della effettiva volontà negoziale delle parti, emendata dalla struttura della clausola "claims made" ritenuta incompatibile con la "causa concreta" del negozio assicurativo. In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e quinto motivo;
assorbiti i motivi primo e terzo, inammissibile il quarto motivo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa - relativamente al rapporto tra e può essere decisa nel merito da questa Corte, Parte_2 TE ex art. 384, comma 2, c.pc., con il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla nei confronti della società assicurativa. - relativamente al rapporto assicurativo tra Pt_3
e va, invece, rinviata alla Corte d'appello di TE0 TE
Roma, per nuovo giudizio. Avuto riguardo alla data di introduzione della lite, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra e PA P_
. P_ ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma TE
Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza d'Appello resa dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. III civile, in data 19.10.2018 n. 6620: - accertare e dichiarare, in applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
5259/2021, l'inoperatività della polizza assicurativa 034/60/553.869 rispetto ai fatti di causa per tutte le motivazioni descritte in narrativa;
- per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei confronti di - condannare ON TE
l' , in persona del l.r. pro tempore alla restituzione in favore di ON della somma di Euro 14.660,53, quali spese di giudizio liquidate dalla TE
Compagnia in virtù della sentenza di appello n. 6620/2018, oggi caducata, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla effettiva restituzione;
- condannare, altresì, l' ON in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di di spese, diritti
[...] TE
e onorari (oltre a rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP) relativi al giudizio di Cassazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre a rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP) del presente giudizio di rinvio.
L nel costituirsi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia TE0 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile ovvero, in subordine, comunque rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla con l'atto di citazione P_ introduttivo del presente giudizio di rinvio e con l'originario atto di citazione in appello e, comunque, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva e/o di garanzia a carico di in subordine, per P_
l'ipotesi che venisse dichiarata la nullità dell'intero contratto di assicurazione, condannare P_ alla restituzione del premio per euro 748.862,50 ed euro 107.325,82 oltre interessi come per legge.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e discusso oralmente la causa.
Pare opportuno in via preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio.
Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939; Cass. 7 marzo
2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che: - per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
- per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed
è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Ciò premesso nel caso di specie l'oggetto del presente giudizio è limitato alla questione relativa alla inoperatività della polizza tra le parti in considerazione della clausola claims made (ritenuta nulla in quanto vessatoria dal Tribunale di Civitavecchia), profilo oggetto di un motivo di appello della
(e di appello incidentale condizionato dell' ; questione che va esaminata P_ TE2 alla luce del dictum della S.C..
In relazione a tale clausola la sentenza della Corte d'appello ha statuito quanto segue: “Le critiche proseguono laddove la decisione di primo grado ha ritenuto che la clausola, contemplata nell'articolo cinque della polizza, secondo cui l'assicurazione è stipulata a garanzia delle "richieste di risarcimento presentate per la prima volto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza.
L'assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso" sia una clausola vessatoria, pertanto, necessaria di essere specificamente approvata per iscritto nonché oggetto di trattativa individuale.
Indubbiamente la clausola in argomento costituisce una cosiddetta clausola claims made.
Dette clausole - come già evidenziato da Sezioni Unite n. 9140 del 2016 - operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c.c., comma 1, poiché la copertura assicurativa viene ad operare non "in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata", bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore. Lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. "claims made” trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims
"pura" (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione dei fatto illecito) e della claims "impura" (o mista: poiché operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto di convenzionale semplificazione.
Nella prassi dette clausole subiscono varianti, che introducono ulteriori previsioni pattizie orientate in più direzioni: per un verso, volte a rendere effettiva la copertura assicurativa rispetto a claims intervenute anche in un certo arco temporale successivo alla scadenza del contratto (c.d. clausola di ultrattività o "postuma"); per altro verso, dirette a consentire all'assicurato, in aggiunta alla richiesta del danneggiato, di comunicare all'assicuratore, ai fini di operatività della polizza, anche le circostanze di fatto conosciute in corso di contratto e dalle quali potrebbe, in futuro, originarsi la richiesta risarcitoria (cd. deeming clause). (Cass. n. 22437/2018).
Tornando alla sostanza del problema si tratta invero di stabilire se, detta clausola, vada qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. civ. 7 agosto
2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta.
Preliminarmente deve svolgersi la considerazione che il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione di cui parla l'art. 1917 c.c., non può essere identificato con la richiesta di risarcimento: non par dubbio infatti che il lemma - inserito all'interno di un contesto normativo in cui sono espressamente esclusi dall'area della risarcibilità i danni derivati dai fatti dolosi (art. 1917, comma 1, ultimo periodo); in cui sono imposti all'assicurato, con decorrenza dalla data del sinistro, significativi oneri informativi (art. 1913 cod. civ.); e in cui, infine, è espressamente sancito e disciplinato l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) - si riferisce inequivocabilmente alla vicenda storica di cui l'assicurato deve rispondere (cfr. Cass. civ. 15 marzo 2005. n. 5624). Ciò impedisce che i contratti assicurativi con clausola claims made pura rientrino nella fattispecie delineata nell'art. 1917 cod. civ., ma non è invece sufficiente a suffragare l'assunto secondo cui anche la clausola claims made mista inciderebbe sulla tipologia stessa del rischio garantito nel senso che questo non sarebbe più la responsabilità tout court, ma la responsabilità reclamata. L'affermazione che, si ripete, è certamente sostenibile con riferimento ai contratti assicurativi con clausola claims made pura, non resiste, con riguardo alle altre, al dirimente rilievo che, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo
- e specularmente nessun obbligo di manleva insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo.
Se tutto questo è vero, il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola clamis made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 C.C., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poichè non è predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto piuttosto che la responsabilità.
Ne deriva che deve escludersi la ricorrenza di ragioni di nullità causa il carattere vessatorio della clausola. (Cass. n. 9140/2016).
Ciò posto per come recentemente ricordato (Cass. n. 22437/2018) la clausola va vagliata alla luce del principio di meritevolezza di cui al primo comma dell'art. 1322.
Infatti la polizza in questione copriva i danni verificatasi nel ristretto ambito temporale di un anno e, nel medesimo anno, il danneggiato avrebbe dovuto chiedere il ristoro dei danni subiti e, ancora,
l'assicurato nel termine massimo di un anno dalla cessazione del contratto ne avrebbe dovuto fare denuncia all'assicuratore.
Posta in questi termini la clausola in argomento è palesemente nulla per difetto di causa e contrarietà
a norme imperative.
Infatti nell'ambito di lesioni subite in ambito sanitario non tutti i danni si evidenziano e stabilizzano nel ristretto arco temporale di un anno. Bene, quindi, può accadere che un danno verificatosi nel breve arco di un anno, soprattutto se verificatosi a ridosso dello scadere del periodo temporale "coperto" dalla polizza, venga denunciato nell'anno successivo con ciò privando di causa la clausola in argomento poiché, da parte dell'assicuratore non vi sarebbe l'assunzione di alcun rischio.
Viene, pertanto, meno l'oggetto e la causa del contratto.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 6 delle " Condizioni valide per tutte le sezioni" prevede la facoltà di recesso per l'assicuratore.
Va, allora fatta applicazione del principio di recente ribadito dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n.
22437 / 2018) in base alla quale nell'ambito della clausola claims made "si colloca su un piano di assoluta criticità ... la clausola che attribuisce all'assicuratore la facoltà di recesso dal contratto al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati, la cui abusività si rivela tale in ragione della frustrazione dell'alea del contratto, che si viene a parametrare sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa, rispetto alla quale i premi stessi sono calcolati e corrisposti. Di qui il vulnus destrutturante la funzionalità del contratto, non emendabile con la liberazione dell'assicurato dal versamento della parte dei premi residui".
Ulteriore insostenibile conseguenza dell'applicazione della clausola in argomento è data dal poter privare il terzo danneggiato di ottenere un adeguato risarcimento così violando le norme di natura pubblicistica poste a tutela dei danneggiati e che conferiscono valore sociale all'assicurazione.
Anche, quindi, sotto questo aspetto deve individuarsi la nullità della clausola in argomento, ai sensi del richiamato art. 1322, primo comma, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c. e 2 cost.).
Tale nullità è rilevabile d'ufficio atteso che la nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera allorché l'attore ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 27/04/2011, n. 9395).
Ad ogni buon conto sul punto, da parte dell' , è stato avanzato TE0 appello condizionato denunciandosi, appunto, che il Tribunale, prima di dichiarare la clausola vessatoria, avrebbe dovuto dichiararla nulla come puntualmente eccepito in prime cure”.
Come sopra evidenziato la SC ha ritenuto inammissibile il motivo d'appello relativo alla ritenuta nullità della clausola in questione (per difetto di causa e contrarietà a norme imperative), con la conseguenza che la clausola in questione deve ritenersi nulla.
La SC ha viceversa ritenuto che erroneamente la Corte d'appello, ritenuta la nullità della clausola in questione, ha automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., “essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziate (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente emendare e modificare”; “Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola "claims made" rinvenibili nell'ordinamento, ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi' (ulteriori clausole delle CGC;
criterio di calcolo dell'importo del premio;
durata di efficacia del contratto;
sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento della Verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato”.
È pertanto nell'ambito di tale perimetro - della individuazione e applicazione del modello di clausola maggiormente compatibile con la realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi, con conseguente valutazione della operatività della polizza – che va effettuato il presente giudizio.
In linea di fatto la polizza in oggetto è stata stipulata per la durata di un anno dal 31.12.2001 al
31.12.2002 con un premio imponibile di € 748.862,50 corrisposto all'atto della stipula del contratto.
In data 15.4.2002 il premio imponibile è stato modificato in € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di polizza, e quindi della clausola ritenuta nulla, “L'Assicurazione
RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. L'assicurazione vale altresì per i danni davanti da comportamento colposo poste in essere durante il periodo di validità del contratto denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 1893 1894 del codice civile l'assicurato dichiara e la società ne prende atto di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possono dar luogo a richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione”.
Ai sensi dell'art. 2 “la presente assicurazione ha durata di un anno e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta”.
Ai sensi dell'art. 6 “dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la società può decidere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al partito di rischio non corso”
Per quanto attiene poi all'individuazione del modello di clausola tipica da applicare secondo il meccanismo di cui all'art. 1419, comma 2 c.c., secondo l'insegnamento delle SU della S.C. “il giudice potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass., S.U., n. 9140 del 2016, citata), in forza della norma di cui all'art. 1419 c.c., comma 2 così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art. 1917 c.c., comma 1, bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. Nondimeno, l'obbligo di adeguatezza del contratto assicurativo, come detto (con il richiamo alla citata Cass. n. 8412 del 2015) già presente nell'ordinamento in forza del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c. e art. 2 Cost.) prima ancora che fosse esplicitato dalla legislazione speciale (il D.Lgs. n. 209 del 2005, citato art. 183, comma 2), consente, fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma
2, l'osmosi dei rimedi innanzi illustrati anche nel contesto di rapporti assicurativi sorti prima dell'affermarsi del regime di obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile professionale” (Cass. n. 22437/2018).
Pertanto secondo la S.C. i modelli possono essere ricercati anche nella disciplina successiva al sorgere del contratto in esame (per quanto possibile).
Va sul ulteriormente evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “la pronuncia n.
22437/2018 ha agevolato il compito del giudicante che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non più lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto;
nei settori in cui il legislatore è intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a
"scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia" nell'ambito della distribuzione del rischio;
quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, "fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma 2" per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell'indagine sull'adeguatezza delle polizze già stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia,
è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla (cfr. Cass. 11/04/2023,
n.9616 che ha cassato la sentenza della Corte d'appello, perché aveva dichiarato nulla la clausola claims made, ma non aveva individuato la previsione con cui sostituirla), non recuperandola attraverso la sua sostituzione con il modello tradizionale di assicurazione della responsabilità civile
(Cass., Sez. Un., 6/05/2016, n. 9140, Par. 20); il modello di riferimento avuto in mente dal legislatore con la legge - come è pacificamente ritenuto anche in dottrina - non è ispirato al modello Persona_1 loss occurance ma al modello claims made (la copertura retroattiva non è infatti prevista dallo schema codicistico né, se la garanzia assicurativa fosse collegata al fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, vi sarebbe bisogno della clausola di ultrattività che, invece, è fondamentale quando l'obbligo di manleva non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo, e quindi tale obbligazione di garanzia viene meno alla scadenza della polizza); il fatto che la legge Gelli-Bianco abbia introdotto un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, implica, a giudizio del Collegio, che il giudice a quo abbia errato nell'applicare la sunset clause decennale alla polizza per cui è causa;
la sostituzione tratteggiata da Cass., Sez. Un., n. 22437/2018 presuppone, innanzitutto, un corretto accertamento della nullità della clausola contrattuale e, poi, una altrettanto corretta individuazione del sostrato sostitutivo che - come correttamente ha rilevato il giudice a quo - "realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti", da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale;
se tutto si riducesse ad una categorizzazione quale quella prospettata dalla Corte d'appello, si smarrirebbero i caratteri di complessità del modello assicurativo che può ben combinare - come ha chiarito la decisione n. 22437/2018 - previsioni pattizie che portano a regimi di necessaria retroattività, con copertura del rischio pregresso, con altre associate all'ultrattività” (Cass. n. 6490/2024).
Ciò premesso, e rilevato che per quanto sopra osservato il modello sostitutivo va individuato in quelli previsti dall'ordinamento – in conformità d'altronde all'art. 1419, comma 2, c.c. -, gli elementi acquisiti consentono di ritenere applicabile il modello di cui alla legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli -
Bianco) che all'art. 11 prevede che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività
è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”, come richiesto dalle P_
Innanzitutto viene in rilievo il modello tipico previsto nell'ipotesi di responsabilità sanitaria e quindi il modello previsto proprio per la tipologia di claim made in esame, che quindi realizza quell'equilibrato assetto di interessi previso nell'ambito della responsabilità sanitaria e pertanto presumibilmente voluto dalle parti. D'altronde in tal modo si realizza l'interesse della struttura ospedaliera a coprire anche eventi pregressi;
e l'esigenza di coprire anche fatti pregressi è tipica della responsabilità sanitaria, in cui i danni si manifestano sovente molto tempo dopo dal fatto.
Tale modello supera le criticità individuate dalla Corte d'appello, con riferimento al fatto che
“nell'ambito di lesioni subite in ambito sanitario non tutti i danni si evidenziano e stabilizzano nel ristretto arco temporale di un anno”, garantendo la copertura anche per fatti pregressi, e con riferimento al recesso, vietato dalla disposizione in esame.
Tale clausola appare compatibile anche con la previsione contrattuale secondo cui “l'assicurazione vale altresì per i danni davanti da comportamento colposo poste in essere durante il periodo di validità del contratto denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto”, che garantisce l'operatività della polizza per fatti denunciati entro l'anno.
Il modello della cd. Legge Gelli- Bianco, che nella sua complessità combina retroattività e ultrattività, prevede la clausola di ultrattività, ma limitatamente alle ipotesi in cui vi sia la cessazione dell'attività.
L si è opposto all'applicazione di tale modello evidenziando ON come la volontà delle parti era quello di garantire l'ultrattività, stante l'interesse della parte a coprire i fatti verificatisi in corso di polizza.
Va tuttavia sul punto evidenziato come l'Ospedale non fornisce un modello tipico CP_4 alternativo previsto dall'ordinamento, non potendo il giudice “creare” clausole, stante il meccanismo di cui all'art. 1419, comma 2, c.c.. Ne consegue che per quanto sopra osservato non può essere utilizzata la clausola della Legge Gelli relativa all'ultrattività, atteso che essa attiene unicamente all'ipotesi di cessazione di attività.
Ritenuto quindi di applicare in via sostitutiva la clausola di cui all'art. 11 della Legge Gelli ex art. 1419, comma 2, c.c., va verificata la copertura assicurativa al caso in esame.
Nel caso di specie il fatto illecito si è verificato in data 6.12.2002, la ha formato la richiesta Pt_2 risarcitoria con lettera spedita in data 11.9.2005 e ricevuta dall'assicurato in data 16.10.2005 (quindi dopo il termine di un anno – 31.12.2003 – per la denuncia del sinistro).
Pertanto è da escludersi nel caso di specie che il rischio sia coperto dalla polizza, dovendo di conseguenza essere rigettata la domanda di garanzia proposta dall' . Ne consegue ON la riforma della sentenza di primo grado.
Va inoltre rigettata la domanda di restituzione del premio e delle somme corrisposte da parte dell' , non essendo stata dichiarata l'invalidità del contratto nel suo complesso. ON
I diversi orientamenti in tema di clausole claim made (consolidatisi solo in corso in giudizio) uniti alla complessità della ricostruzione della volontà delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di ogni stato e grado del giudizio. Va infine accolta conseguentemente la domanda di di restituzione della somma di € TE
14.660,53 pagata a controparte quali spese legali in esecuzione della sentenza di secondo grado (come da bonifico in atti), oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della
Corte di cassazione, con ordinanza n. 5259/2021, della sentenza n. 6620/2018 della Corte d'appello, così provvede: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, TE rigetta la domanda di garanzia proposta dall' ; ON compensa integralmente tra le parti le spese di ogni stato e grado del giudizio;
condanna l' alla restituzione a favore di della ON TE somma di € 14.660,53, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
Sezione VI civile
R.G. 4163/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE
Avv. TASSONI FRANCO avv. Di Gennaro in sost
Appellato/i
Controparte_2
Avv. PIERRO ANTONELLO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. - P.I. ), già TE P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tassoni Franco (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_3
, Istituzione della Santa Sede, con sede legale in Roma, Piazza S.
[...]
Onofrio 4 (C.F. e P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierro Antonello (C.F. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliato - giusta la procura alle liti in atti – presso il suo C.F._2 studio in Roma, Via Federico Cesi n. 21;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia l' Parte_2 [...] dolendosi del comportamento gravemente colpevole del medico ON ospedaliero, , gastroenterologo endoscopista - che la teneva in cura - che in data CP_5
6.12.2002, presso il servizio di "Day Hospital" delle sede di Palidoro, con negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazioni delle regole dell'arte e della legge le praticava, senza acquisire il necessario consenso informato propedeutico agli invasivi accertamenti, una colonscopia con contestuale biopsia, provocandole una gravissima perforazione intestinale ed una peritonite diffusa, imponendone l'immediato intervento chirurgico presso l' San Filippo Neri di Roma, durante il quale si CP_2 rendeva necessaria l'asportazione della milza, dell'intestino crasso ad eccezione del retto e l'applicazione di drenaggio della cavità peritoneale, con postumi permanenti di oltre il 40%. Ha domandato, dunque, la condanna del nosocomio al risarcimento di tutti i danni subiti, presenti e futuri, biologico, morale, esistenziale, estetico, lavorativo o patrimoniale da accertare in corso di causa.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il nosocomio contestando la fondatezza della domanda e domandando in subordine l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazioni, la condanna dell' e la Controparte_6 Controparte_7 al pagamento di quanto la stessa fosse tenuta in conseguenza dell'accoglimento della domanda
[...] attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio l' Controparte_6
C e eccependo: a) la nullità della costituzione di parte attrice per
[...] Controparte_7 violazione dell'art. 165 c.p.c.; b) l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n.34/6601553869 per violazione dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione, per essere stato il sinistro denunciato dal danneggiato con lettera spedita il 11.9.2005 e ricevuta in data 26.10.2005, ossia dopo dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso avente una validità temporale dal 31.12.2001 al 31.12.2002; c)
l'inoperatività del contratto per la sospensione dell'efficacia dello stesso determinata, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dal mancato pagamento del premio. All'udienza del 13.6.2007, sulla scorta della documentazione prodotta dall'assicurato, le società chiamate in causa hanno rinunciato a tale ultima eccezione.
Nelle memorie ex art. 180 c.p.c. l' ha chiesto che fosse ON accertata la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni di polizza e, per l'effetto, le compagnie di assicurazioni fossero condannate, ciascuna per quanto di ragione, a manlevarla e a tenerla indenne.
Con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., da un lato, l'attrice ha esteso la domanda alle società chiamate in causa e, dall'altro, l' in via subordinata, ha chiesto, in caso di mancato accertamento CP_2 positivo dell'obbligo di garanzia e di manleva delle chiamate in causa, la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento del premio.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 946/2014, pubblicata il 27/09/2014 così statuiva: “1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra
[...] confronti dell , in persona del legale Parte_2 ON rappresentante p.t., e, previa declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. della struttura nella causazione del fatto illecito verificatosi in data 6.12.2002, e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della danneggiata, della somma complessiva di euro 112.737,00 rivalutata all'attualità a titolo di danno non patrimoniale (di cui euro 87.187,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'23%, euro 5.100,00 a titolo di I.T.T. per 51 giorni, euro 450,00 a titolo di I.T.P. per 9 giorni, di cui euro 20.000,00 a titolo di cd. personalizzazione equitativa del danno non patrimoniale), oltre interessi al saggio legale medio del 2,5% dal dì del fatto illecito al deposito della sentenza, oltre ulteriori interessi al saggio legale dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) rigetta, in relazione alle altre voci risarcitorie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
3) previo accertamento dell'operatività delle condizioni di polizza, accoglie la domanda di garanzia e di manleva formulata dall , in persona del legale ON rappresentante p.t., e ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità dell'estensione della domanda attorea nei confronti delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e le Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con l'Ospedale assicurato, per le causali di
[...] cui in motivazione, al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme indicate al punto i del dispositivo;
4) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico della parte convenuta e delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa, in solido;
5) condanna la parte convenuta e i terzi chiamati in causa, in solido, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che liquida d'ufficio, in assenza di nota, in complessivi
€. 10.360,00 (di cui €. 360,00 per spese, €. 10.000,00 per compensi), oltre spese generali al 15%,
Cassa di Previdenza ed I.V.A. come per legge;
6) dichiara interamente compensate, nel rapporto processuale, tra la parte convenuta e le compagnie di assicurazioni chiamate in causa le spese e le competenze del giudizio”
Avverso tale sentenza proponeva appello (già rassegnando TE Parte_1 le seguenti conclusioni: "Voglia, l'Ecc.ma Corte adita, accogliere l'appello incidentale proposto da riformare la sentenza la sentenza del Tribunale di Roma del n. 946/2014, del TE
26 settembre 2014, pubblicata il 27.09.2014; Voglia, in particolare in via preliminare per tutte le ragioni esposte sub n. IV, disporre la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con riferimento all'estensione della domanda risarcitoria attrice nei confronti delle GN di Assicurazione - in via principale e preliminare, in accoglimento del motivo sub
I.1, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto le tempestività, ammissibilità e procedibilità della estensione della domanda risarcitoria nei confronti delle compagnie di assicurazione, sebbene formulata per la prima volta dall'attrice solo con le memorie ex art. 183, comma V c.p.c. (vigente ratione temporis), nonché nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la legittimazione dell'attrice ad agire direttamente nei confronti di CP_6 ed e la legittimazione passiva di queste e, per l'effetto, le ha
[...] Controparte_7 erroneamente condannate al risarcimento dei danni in solido con l' ON
con riferimento alla domanda di garanzia:
[...]
- in via principale, in accoglimento del motivo sub n. II.1, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la polizza n.
34/60/553.869, e nello specifico la clausola di cui all'art. 5, contenesse una disciplina contrattuale unilateralmente predisposta dagli Enti Assicuratori ("..Nella fattispecie la clausola, contenuta nelle condizioni di contratto stipulato ex art. 1342 c.c., non risulta.., oggetto di trattativa individuale.."), e ritenuta la applicabilità dell'art. 1341 c.c., ne ha dichiarata la inefficacia in quanto asseritamente vessatoria e non specificamente approvata per iscritto, ed ha, per l'effetto, accolto la domanda di garanzia e manleva formulata dall;
- ancora in via principale, ON in accoglimento del motivo sub n. II.2, per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto vessatoria la clausola di cui all'art. 5 della polizza n. 34/60/553.869 e, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma II dell'art. 1341 c.c., ne ha dichiarato la inefficacia in quanto non specificamente sottoscritta ed ha, per l'effetto, accolto la domanda di manleva dell;
- in via subordinata al rigetto dei ON due motivi precedono, in accoglimento del motivo sub n. II.3, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la appellata sentenza nella parte in cui non ha limitato la dichiarazione di inefficacia dell'art. 5 della polizza n. 034/60/553.869 alla parte in cui questo condiziona la indennizzabilità delle richieste risarcitorie al fatto che queste siano «conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione", ma ha implicitamente ed integralmente sostituito, alla originaria previsione contrattuale, la disciplina tipica delle assicurazioni per la r.c. loss occurrence ed ha, per l'effetto, erroneamente accolto la domanda di manleva dell ON
con riferimento alla domanda risarcitoria:- in via principale, in accoglimento del motivo sub
[...]
n. III. 1, e per tutte le ragioni ivi esposte, accertata e dichiarata la insussistenza dell'inadempimento contestato all e/o del nesso di causalità tra detto asserito ON inadempimento e le lesioni lamentate dalla Sig.ra voglia riformare la appellata Parte_2 sentenza nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell ON
e, per l'effetto, lo ha condannato al risarcimento del danno (in solido, erroneamente, con i suoi
Assicuratori); - in via subordinata al mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, in accoglimento del motivo sub n. III.2, e per tutte le ragioni ivi esposte, voglia riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha provveduto ad una errata quantificazione in relazione a tutte le singole voci di danno riconosciute alla Sig.ra in ogni caso: nell'eventualità Parte_2 di riforma totale o parziale della sentenza, voglia condannare l'assicurato ON
ovvero la Sig.ra alla restituzione in favore della odierna
[...] Parte_2 appellante di tutte le somme da questa eventualmente pagate in esecuzione della appellata sentenza del Tribunale e che dovessero, in forza della emananda sentenza della Corte di Appello, risultare non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al 12,5% di rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio". nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'appello. Parte_2
L nel costituirsi proponeva appello incidentale condizionato ON
e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria impugnazione, istanza, eccezione e deduzione disattesa: i) respingere i motivi d'appello proposti da TE
e diretti a veder riformata la sentenza appellata nelle parti in cui quest'ultima ha accertato e
[...] dichiarato la vessatorietà e l'inefficacia della clausola di cui all'art. 5 e l'obbligo di manleva e/o di garanzia con la conseguente condanna a carico di e di Controparte_6
(oggi ) in favore del comparente;
ii) per la denegata e Controparte_7 TE non creduta ipotesi di accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello principale di cui al punto i) che precede, in accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati dall'odierno comparente col presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali di polizza e, per l'effetto, accertata e dichiarata la validità per la parte restante della polizza di cui in premessa, accertare e dichiarare l'obbligo di garanzia e/o di manleva di e di Controparte_6 [...]
(oggi ) nei confronti del comparente , con condanna delle Controparte_7 TE C.F._3 medesime AS (oggi a garantire e/o manlevare il comparente TE in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivata e/o derivanda a CP_8 quest'ultimo dall'accoglimento della domanda della Sig.ra nonché, per l'ipotesi Parte_2 che codesta Corte ritenesse la nullità della clausola tale da estendersi all'intera polizza, con condanna delle medesime GN AS (oggi alla restituzione del TE premio assicurativo per euro 748.862,50 ed euro 107.325,82 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
iii) sempre per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello principale di cui al punto i) che precede, in accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati dall'odierno comparente col presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dalla Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
il tutto, ove del Pt_2 Parte_2 caso, previa rinnovazione c/o integrazione della C.T.U. assunta in primo grado;
iv) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario spese generali, iva e cap del doppio grado”. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6620/2018 pubblicata in data 19/10/2018, così statuiva:“ - Rigetta l'appello principale, ed in accoglimento, per quanto in motivazione, dell'appello incidentale, conferma la sentenza appellata;
- condanna al rimborso, in TE favore dell , delle spese del grado che si liquidano in Controparte_2 euro 777,00 per esborsi ed euro 9.515,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v,a. e c.p.a. come per legge, nonché in favore di nella misura di euro 9.515,00 per Parte_2 compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione. TE
L e resistevano con controricorso. ON Controparte_9
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi con ordinanza n. 5259/2021, pubblicata in data
25/02/2021 così statuiva: “ accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
decide nel merito la causa tra e Parte_2 TE
e rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla nei confronti
[...] Pt_3 della società assicurativa, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio;
rinvia la causa, relativa al rapporto assicurativo tra e TE0
alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di TE provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
L'ordinanza è motivata come segue.
“Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 183, comma 5, c.p,c. e dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'art. 360 co1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso, oltre i termini perentori fissati nella fase di trattazione, la estensione della domanda risarcitoria, proposta dalla danneggiata, alla società assicurativa che era stata chiamata in garanzia impropria dall'ente ospedaliero convenuto, avendo la ffettuato detta estensione soltanto con la memoria Pt_2 depositata ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., anziché immediatamente, durate la stessa prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, c.p.c. (con riferimento alla norma processuale nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte da ultimo, dal DL
273/2005 conv. in legge n. 51/2006).
Con il secondo motivo, si censura la sentenza di appello per vizio di omessa pronuncia su specifico motivo di gravame ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co1 n. 4 c.p.c., avendo dedotto la società assicurativa, con specifico motivo di appello principale, anche la eccezione di "difetto di legittimazione attiva" della danneggiata in ordine alla estensione della azione risarcitoria diretta svolta nei confronti dell'assicuratore, eccezione pregiudiziale che era stata già formulata, in primo grado, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte, da ultimo, dal DL 273/2005 conv. in legge n. 51/2006). Il Giudice di appello ha limitato l'esame al solo aspetto della ritualità e tempestività della estensione della domanda al terzo chiamato, pretermettendo del tutto di esaminare l'altra eccezione pregiudiziale relativa alla carenza assoluta di legittimazione attiva.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e fa/sa applicazione dell'art. 81 c.p.c.
e degli artt. 1917, 1321, 1372 e 1411 c.c. in relazione all'art. 360 co1 n. 3 c.p.c., formulando la medesima censura svolta con il precedente motivo, per il caso in cui si dovesse ritenere
"implicitamente" decisa dalla Corte territoriale, e dunque rigettata, anche la questione del difetto di legittimazione attiva della danneggiata. La ricorrente evidenzia l'errore in diritto in cui è incorso il
Giudice di merito, in quanto nella materia relativa alla responsabilità professionale sanitaria - anteriormente all'entrata in vigore dalla nuova disciplina introdotta dalla legge 8.3.2017 n. 24 - non vi era alcuna norma di legge che attribuisse alla parte danneggiata una "azione diretta” nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile professionale del soggetto autore della condotta dannosa, non ricorrendo, peraltro, alcun'altra ipotesi, prevista dal codice civile, che consenta al creditore di agire in giudizio sostituendosi al debitore-assicurato nelle azioni a questo spettanti nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile (artt. 1272, 1965 e 2900 c.c.).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo e del terzo motivo. Osserva il Collegio che l'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9159 dei 24/06/2002; id. Sez.
2, Sentenza n. 12475 del 07/07/2004; Id. Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006; id. Sez. L, Sentenza
n. 13482 del 13/06/2014). La violazione per omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l'esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (cfr. Corte cass. Sez. 2,
Sentenza n. 748 del 17/03/1971; Id. Sez. 3, Sentenza n. 11756 del 19/05/2006). Il principio tralatizio
(Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 14/06/1965, massimata come capostipite dal CED della
Corte di cassazione) secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un punto decisivo della controversia quando la soluzione negativa di una richiesta sia implicita nella costruzione' logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la richiesta stessa, non viene tuttavia in rilievo nella fattispecie in esame. La questione della titolarità del diritto di azione nei confronti della società assicurativa chiamata in garanza impropria dall'assicurato-convenuto nel giudizio di responsabilità per danni, viene infatti a risolversi in una questione di merito (sottraendosi quindi al nesso di implicazione necessaria tra questioni pregiudiziali prospettato dalle parti resistenti e dal PG), richiedendo l'accertamento di quali siano i soggetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ossia della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico avente ad oggetto la obbligazione risarcitoria e la correlativa pretesa esercitata con azione di condanna, dovendo ritenersi affermazione ormai acquisita che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda, ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto, con l'ulteriore corollario per cui, in quanto attinente alla fattispecie costitutiva del diritto, la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Corte cass. Sez. ti, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Non essendo stata sottoposta al Giudice di appello - indipendentemente dal nomen juris attribuito dalle parti - la differente questione della verifica della "legitimatio ad causam", questione pregiudiziale che, come è noto, deve essere esaminata alla stregua della mera prospettazione del diritto, come vantato in relazione ai fatti allegati, rilevabile dallo stesso contenuto dell'atto introduttivo, ne segue che, la risoluzione della 'questione in rito" concernente la estensibilità della domanda introduttiva al terzo chiamato in causa soltanto con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche introdotte, da ultimo, dal DL
273/2005 conv. in legge n. 51/2006), viene a costituire, avuto riguardo all'ordine delle questioni da trattare indicato dall'art. 276, comma 2, c.p.c. (e richiamato dall'art., dall'art. 281 bis c.p.c.), un
"prius" nella relazione logica di pregiudizialità rispetto alla decisione della “questione di merito” afferente la titolarità del diritto al ristoro del danno nei confronti del terzo chiamato, che non può, allora, configurare un presupposto logico implicito della pronuncia di rigetto della eccezione di inammissibilità della estensione della domanda attorea.
Tanto premesso, osserva il Collegio che sulla specifica eccezione di merito, formulata dalla società assicurativa in primo grado, e quindi reiterata con il "primo motivo" di gravame (che viene riportato puntualmente nella sentenza di appello, in, motivazione, alla pag. 7), il Giudice del gravame ha omesso del tutto di pronunciare, essendosi limitato ad esaminare soltanto la diversa questione concernente la tempestività della "estensione" nei confronti della terza chiamata della domanda originaria di condanna al risarcimento dei danni, proposta dalla parte attrice. Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, secondo un consolidato principio di diritto, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinché pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto - essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell'esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (cfr. Corte cass. II sez.
1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; Id. sez. lav.
3.3.2011 n. 5139; Id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. I, Sentenza n. 28663 del
27/12/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id Sez. L, Sentenza n. 23989 del
11/11/2014 che estende l'intervento correttivo ex, art. 384 ult. comma, c.p.c. finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente). Tanto premesso, la eccezione di merito
è fondata. La danneggiata ha svolto azione di responsabilità "ex contractu" nei confronti della struttura ospedaliera instando per il risarcimento dei danni derivati da inadempimento colposo della prestazione professionale di cura. A tale contratto di assistenza sanitaria (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8826 del 13/04/2007: l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un "contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità") rimane del tutto estraneo l'assicuratore della responsabilità civile, che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie l'Ospedale), il vincolo contrattuale di rivalere quest'ultimo delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'esercizio della propria attività. Del tutto autonomi e distinti sono, infatti, i rapporti contrattuali instaurati, rispettivamente, dal paziente- danneggiato con la struttura ospedaliera, e da quest'ultima con il proprio assicuratore della responsabilità civile: ne segue che l'esperimento delle azioni derivanti da ciascun contratto non possono che dirigersi nei confronti della sola parte contraente destinataria delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo contratto, e dunque non possono essere dirette nei confronti di soggetti terzi rispetto ai quali quel contratto non ha forza di legge ex art. 1372 cc.. La circostanza che tali soggetti terzi siano a loro volta legati da altri vincoli negoziali alla parte destinataria dell'azione principale ex contractu, non comporta - quando anche si possa giustificare la trattazione simultanea delle cause nel medesimo giudizio, per ragioni di connessione - la "confusione" dei due rapporti obbligatori, che permangono distinti ed autonomi negli elementi costitutivi, e quanto alle vicende che attengono ciascuno di essi. Né è dato ravvisare una autonoma responsabilità di natura extracontrattuale per atto illecito, del terzo chiamato, lesivo dei diritti dell'attore-danneggiato, che si affianca, concorrendo ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la condotta dell'autore del danno, convenuto in giudizio nel rapporto principale. La estensione della, domanda risarcitoria - formulata dalla - nei confronti dell'Ospedale, non può dunque trovare titolo nel mero atto di chiamata in Pt_3 causa, notificato dall'Ospedale al proprio assicuratore della RC, avuto' riguardo al differente rapporto giuridico di diritto sostanziale (contratto di spedalità - contratto di assicurazione) in relazione al quale trovano, rispettivamente, fondamento la domanda di condanna al risarcimento del danno e la domanda (condizionata) di condanna all'adempimento dell'obbligazione indennitaria. Va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno
(salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando. l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15039 del 15/07/2005; Id. Sez. 3, Sentenza n. 5306 del
08/03/2007; Id. Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007).
L'accoglimento della eccezione di merito, pretermessa dal Giudice di appello, non richiede la rimessione della causa al Giudice del rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito da questa
Corte, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetta della domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla ei confronti della società assicurativa. Pt_3
Con il quarto motivo la società ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.
1322 comma 1, 1418, 1375, e 1362 c. c. in relazione all'art. 360 co1, n. 3 c.p.c. impugnando la statuizione della sentenza che ha dichiarato la nullità della "clausola claims made" prevista dall'art. 5 CGC della polizza assicurativa, per "difetto di causa" e "contrarietà a norme imperative". Sostiene la società ricorrente che il Giudice di merito ha richiamato in modo erroneo i principi enunciati in materia dal Giudice di legittimità, omettendo di considerare che, escluso che debba procedersi ad un giudizio di meritevolezza da compiersi ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. rispetto a modifiche dello schema assicurativo che non comportano alterazioni degli elementi fondamentali del "tipo" e della causa astratta, la verifica di tenuta delle modifiche apportate con le singole clausole negoziate deve allora essere condotta alla stregua della "causa concreta", ossia della adeguatezza dei mezzi apprestati dal contratto alla soddisfazione degli interessi perseguiti dai contraenti, nonché del rispetto dei limiti imposti dalla legge (art. 1322, comma 1, c.c.). Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui, espunta dalla polizza la clausola "claims made" ritenuta affetta da nullità, ha poi applicato al contratto assicurativo il principio della "loss occurence" ex art. 1917 c.c.. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver dichiarato nulla la clausola "claims made" ex art. 1419 c.c., ha poi del tutto illegittimamente abdicato all'onere che le incombeva di rideterminare l'assetto negoziale, eliminando lo squilibrio tra le posizioni delle parti contraenti, ed ha immotivatamente ed illogicamente applicato al contratto assicurativo il regime della “loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. che le parti avevano invece, fino dall'origine, concordemente inteso escludere.
Il quarto motivo è inammissibile, mentre deve ritenersi fondato il quinto motivo. Dopo alcuni contrasti emersi nella giurisprudenza di legittimità la questione concernente la validità della clausola
"claims made" apposta nelle polizze assicurative della responsabilità civile, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite che hanno statuito il principio - massimato dal CED della Corte - secondo cui "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quarto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata" (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016), ulteriormente specificato nella enunciazione del principio per cui "il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione, delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto de/le "claims made") e quella dell'attuazione dei rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili dì tolta in volta implicati" (cfr. 'Corte cass. Sez.
U - Sentenza n. 22437 del 24/09/2018). Gli arresti indicati hanno preso atto della evoluzione della prassi di settore, che aveva ricevuto, peraltro, il crisma normativo in plurimi e recenti interventi legislativi i quali, come è stato rilevato dalle Sezioni Unite, avevano semplicemente "recuperato nel substrato della realtà materiale socio- economica. una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa' nel settore assicurativo", che aveva preso atto della inadeguatezza, in particolare nelle ipotesi di sinistri produttivi di danni cd. "lungolatenti", del principio della "loss occurrence" contemplato dall'art. 1917, comma 1, c.c., apportandovi le deroghe consentite dall'art. 1932 c.c. (cfr.
Corte cass. SSUU n. 22437/18 cit., in motiv. pag. 21), e venendo in tal modo a ridefinire "i modi ed i limiti" stabiliti dal contratto assicurativo, attraverso una delimitazione dell'oggetto del contratto, piuttosto che attraverso la introduzione di limiti alla responsabilità dell'assicuratore (cfr. Corte cass.
SSUU n. 9140116 cit. in motiv. pag. 12). La clausola "claims made" (sia nella forma cd. "pura" - estesa ai fatti commessi anteriormente all'inizio di efficacia della polizza -; sia nella forma cd.
"impura" o "mista" - che subordina la copertura assicurativa alla contestuale occorrenza, nel periodo di vigenza della polizza, tanto del sinistro, quanto della richiesta di risarcimento del danno
-) ha trovato, infatti, fondamento normativo: nell'art. 3, comma 5, lett. e), del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c6me modificato dalla legge 4.8.2017 n. 124, art. 1, comma 26), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (la norma, imponendo l'obbligo assicurativo agli esercenti le professioni liberali, dispone che le proposte delle società assicurative debbono contenere "l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura."); nel DM Giustizia 22 settembre 2016, recante il regolamento, autorizzato dall'art. 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 241 (Nuova disciplina de/l'ordinamento della professione forense), che, all'art. 2, comma 1, prescrive:
"l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza ed ancora nella legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" che, all'art. 11 dispone: "La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.
L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggetta bile alla clausola di disdetta.". Vengono a cadere, dunque, tutte le obiezioni pregiudiziali di vessatorietà invalidità mosse alla ridetta clausola che ha trovato ormai un assetto normativo tipizzato ritenuto dal Legislatore conforme allo schema del contratto assicurativo. Nella clausola "claims made pura", infatti, la maggiore alea per l'assicurato di vedersi non indennizzati i sinistri che vengono a verificarsi in prossimità della scadenza della polizza (qualora entro tale termine non venga altresì formulata la richiesta risarcitoria), viene ad essere compensata dalla maggiore alea che grava sull'assicuratore per eventuali richieste risarcitorie presentate dopo l'inizio della efficacia del contratto, per sinistri occorsi anteriormente ad essa: non risultando in tal modo alterato il sinallagma delle prestazioni a carico dei contraenti.
Al riguardo osserva il Collegio che il modello della clausola in questione, comunemente utilizzato nella prassi assicurativa, può venire ad articolarsi secondo lo schema, tanto della "retroattività"
(fatti dannosi già accaduti prima della stipula del contratto), quanto della "ultrattività" (fatti dannosi che si verificheranno dopo la scadenza del termine di durata del contratto). La previsione del fatto- sinistro e del suo riferimento cronologico non esaurisce, tuttavia, la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, venendo ad essere richiesto anche l'ulteriore elemento (esterno alla sfera di controllo dei contraenti, come tale incerto e per ciò idoneo a rendere compatibile la clausola "claims made" con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell'art. 1895 c.c.) della manifestazione del diritto al risarcimento del danno esercitato dal terzo danneggiato. Ma è proprio l'elemento aleatorio costituito dalla incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad essere temporalmente circoscritto in tali clausole, così da consentire all'assicuratore dì meglio calibrare il proprio impegno nel tempo
(in relazione all'accantonamento delle riserve necessarie a fare fronte a richieste pervenute, per fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, anche a notevole distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di garanzia: art. 2952, comma 3, c.c.) e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l'assicurato. E tale migliore definizione delle prestazioni dei contraenti (volta a garantire una misura del premio quanto più corrispondente alla entità del rischio assunto), viene a costituire - nel giudizio demandato al Giudice di merito, non più sulla compatibilità della clausola "claims made", in sé considerata, con la struttura del "tipo" negoziale della assicurazione della responsabilità civile, ma sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - indizio sintomatico della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, che potrebbe, invece, ravvisarsi nel caso in cui la predetta clausola, inserita nel complesso delle altre disposizioni contrattuali (accanto, ad una clausola di recesso unilaterale posta a favore dell'assicuratore, nonché ad altre clausola che stabiliscono termini di decadenza o particolari oneri a caricò dell'assicurato), venga a realizzare "un sistema di restrizioni" delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria talmente intenso da eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che, pertanto, verrebbe ad esaurirsi nella mera onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato e nella riduzione o addirittura nell'assenza dell'alea di rischio per l'assicuratore. Non vi è dubbio che - come evidenziato da Corte cass. SSUU n. 22437/18 cit. - il sistema assicurativo della responsabilità civile persegua "anche" un fondamentale interesse pubblico, attraverso "una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito" ed ancor più assolvendo alla funzione di garantire la reintegrazione dei pregiudizi subiti dai danneggiati, funzione che appare evidente nelle "assicurazioni sociali", ma che trova attuazione anche nelle polizze RC private, atteso che la assunzione da parte delle imprese assicuratrici degli oneri economici gravanti sull'assicurato, in dipendenza della sua responsabilità civile, ridonda evidentemente nel generale affidamento dei terzi ingiustamente danneggiati sulla possibilità di ottenere il ristoro degli interessi lesi. Tuttavia, pur non potendo disconoscersi l'interesse superindividuale che è sotteso al sistema assicurativo della responsabilità civile, osserva il Collegio che una valutazione in termini di validità della clausola "claims made" da effettuare in relazione ad i suoi riflessi sulla "causa concreta" del contratto assicurativo, non possa estendersi fino a riconsiderare tale funzione sociale, che costituisce il risultato terminale del funzionamento complessivo del sistema assicurativo della responsabilità civile, come criterio privilegiato ai fini della verifica di corrispondenza della compatibilità di efficienza della clausola in relazione al singolo programma negoziale voluto dalle parti od alla conservazione dell'equilibrio delle rispettive posizioni assunte dai contraenti;
né pare consentito, condurre la predetta verifica di validità della clausola in relazione alla causa concreta del negozio, attraverso una mera valutazione della convenienza economica dell'importo del premio rispetto al rischio assicurato, atteso che in tal modo verrebbe a compiersi una indebita invasione dell'ambito di autonomia, negoziale dei privati. Il giudizio di "tenuta" della clausola "claims made", dovrà piuttosto estendersi al controllo delle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica delle stesse e dalla ,esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato 'che dovrà essere, pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla effettiva funzionalità del modello - così in concreto individuato - a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale, venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, la applicazione della clausola generale di buona fede (artt. 1366,
1375 c.c.). Pertanto, correttamente la Corte d'appello è andata in diverso avviso del primo Giudice escludendo la natura vessatoria della clausola "claims made", non integrando tale disposizione negoziale una limitazione di responsabilità (non venendo in questione la misura della prestazione reintegratoria del danno cui è tenuto il contraente inadempiente per colpa alla obbligazione dedotta in contratto), dovendo riconoscersi all'ulteriore elemento della presentazione della richiesta del danneggiato nel corso del periodo di durata della garanzia, previsto per l'attivazione della copertura assicurativa, piuttosto la funzione di una delimitazione del rischio incidente sull'oggetto del contratto. La Corte territoriale ha, invece, ravvisato il difetto causale (mentre nella motivazione della sentenza non vi sono elementi argomentativi a supporto della pur affermata nullità della clausola per "contrarietà a norma imperativa") nella oggettiva e concreta difficoltà impeditiva dell'accesso dell'assicurato alla prestazione indennitaria, determinata dalla struttura della specifica clausola
(trascritta nella sentenza di appello a pag.
8-9 della motivazione: la garanzia è concessa "per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste: siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. L'assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso"), avendo ritenuto che l'inserimento dell'ulteriore onere, per l'assicurato, di denunciare il sinistro entro l'anno successivo alla scadenza della polizza, in aggiunta alle altre condizioni concorrenti della verifica del sinistro e della presentazione della richiesta da parte del danneggiato entro il periodo di durata del contratto, vanificassero a tal punto l'alea riconducibile alle modalità esecutive del contratto, da azzerare sostanzialmente il rischio di insorgenza della obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore, venendo meno la stessa causa di scambio del negozio. La Corte d'appello ha quindi compiuto una verifica della tenuta strutturale della clausola rispetto alla tipologia dei rischi assicurati (dipendenti dai danni cagionati da responsabilità professionale dei medici ospedalieri), affidandola ai seguenti rilievi critici: la durata annuale del contratto non consentirebbe, in presenza anche della indicata condizione di presentazione della richiesta risarcitoria nel corso del medesimo anno, adeguata copertura dei danni lungolatenti, peculiari alle specifiche condotte professionali che si intendevano assicurare, in quanto per dato di esperienza acquisito tali danni possono venire ad emersione anche a notevole distanza di tempo;
la
"denuncia" della quale è onerato l'assicurato nel periodo di ultrattività, integrerebbe una condizione aggiuntiva concorrente alle altre, e dunque sarebbe volta esclusivamente a porre un ulteriore limite al pagamento dell'indennizzo la clausola di recesso "ad nutum", a favore dell'assicuratore, esercitabile già in seguito alla prima denuncia di sinistro, costituirebbe ulteriore elusione della funzione economico-sociale del contratto, squilibrando nettamente a favore dell'assicuratore i vantaggi del contratto - tutti gli elementi sopra considerati ridurrebbero a tal punto il rischio assicurato, e la effettiva possibilità del contraente-assicurato di ottenere l'indennizzo, da consentire alla società assicurativa di lucrare il premio senza assunzione di un rischio effettivo. A tale accertamento in fatto, la ricorrente oppone che - la durata del contratto, e l'ambito oggettivo del rischio assicurato, sono tutte scelte rimesse alla discrezionalità delle parti contraenti - il Giudice di appello non aveva considerato che il premio era irrisorio pari ad € 10.000,00 - l' aveva CP_2 negoziato la polizza tramite un suo Broker e quindi non poteva allegare di essere stato indotto in errore quale soggetto sprovveduto - la scelta delle condizioni di polizza era stata dettata anche:
1- dalla natura e volume delle prestazioni svolte e dalla ingente sinistrosità pregressa e 2- dalla continuità ininterrotta con le pregresse garanzie assicurative. La censura così svolta è inammissibile, in quanto esula del tutto dal paradigma del vizio di legittimità denunciato (error juris) per travalicare nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie, sindacabile soltanto nei limiti consentiti dal vizio di "error facti" come delineato dall'art. 360 co1 n. 5 c.p.c. (nel testo riformato dal DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis), difettando, inoltre, di qualsiasi supporto argomentativo la critica secondo cui il Giudice territoriale avrebbe operato un giudizio di meritevolezza anziché una verifica della causa concreta, condotta alla stregua della incidenza concreta della clausola sulla effettiva attuabilità del programma negoziale e;
su una equilibrata giustificazione delle condizioni di vantaggio-svantaggio riferibili alla posizione di ciascuno dei contraenti. Tanto a prescindere dalla introduzione, nel motivo di ricorso, di allegazioni in fatto peraltro indimostrate e che questa Corte non può comunque accertare autonomamente
(criteri di calcolo dell'importo del premio) od irrilevanti rispetto alla “ratio decidendi" investita dalla impugnazione (l'induzione in errore: del contraente assicurato non ha costituito oggetto di discussione, né risulta essere stata posta a fondamento della decisione), od ancora involgenti una critica totalmente diversa da quella individuata dalla rubrica, e che allora avrebbe dovuto essere correttamente svolta sotto il diverso profilo della errata applicazione delle norme di legge che disciplinano i criteri ermeneutici degli atti negoziali ( così sembra doversi intendere la differente
"lettura" della clausola, effettuata dalla società assicurativa alla pag. 25 del ricorso, là dove assume che erano garantiti anche i sinistri per i quali la "richiesta del danneggiato" fosse pervenuta nell'anno successivo alla scadenza contrattuale, così interpretando il significato del lessema
"denuncia" contenuto nella clausola).
Il quinto motivo appare, invece, fondato. La Corte d'appello, dopo aver dichiarato nulla la clausola
"claims made", ha poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziate (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente emendare e modificare. Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola "claims made" rinvenibili nell'ordinamento, ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi' (ulteriori clausole delle CGC;
criterio di calcolo dell'importo del premio;
durata di efficacia del contratto;
sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento della verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato. Il Giudice di appello è venuto a "sostituire" ad un contratto assicurativo "claims made" un contratto tipico assicurativo della responsabilità civile, prevaricando la autonomia negoziate e venendo in tal modo a costituire ex novo il regolamento contrattuale che risulta pertanto essere fondato su di un accordo inesistente, venendo quindi illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rimessa al
Giudice del rinvio affinché provvedeva a nuovo giudizio in ordine alla ricostruzione della effettiva volontà negoziale delle parti, emendata dalla struttura della clausola "claims made" ritenuta incompatibile con la "causa concreta" del negozio assicurativo. In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e quinto motivo;
assorbiti i motivi primo e terzo, inammissibile il quarto motivo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa - relativamente al rapporto tra e può essere decisa nel merito da questa Corte, Parte_2 TE ex art. 384, comma 2, c.pc., con il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni proposta dalla nei confronti della società assicurativa. - relativamente al rapporto assicurativo tra Pt_3
e va, invece, rinviata alla Corte d'appello di TE0 TE
Roma, per nuovo giudizio. Avuto riguardo alla data di introduzione della lite, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra e PA P_
. P_ ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma TE
Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza d'Appello resa dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. III civile, in data 19.10.2018 n. 6620: - accertare e dichiarare, in applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
5259/2021, l'inoperatività della polizza assicurativa 034/60/553.869 rispetto ai fatti di causa per tutte le motivazioni descritte in narrativa;
- per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei confronti di - condannare ON TE
l' , in persona del l.r. pro tempore alla restituzione in favore di ON della somma di Euro 14.660,53, quali spese di giudizio liquidate dalla TE
Compagnia in virtù della sentenza di appello n. 6620/2018, oggi caducata, oltre interessi dalla data del pagamento sino alla effettiva restituzione;
- condannare, altresì, l' ON in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore di di spese, diritti
[...] TE
e onorari (oltre a rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP) relativi al giudizio di Cassazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre a rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP) del presente giudizio di rinvio.
L nel costituirsi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia TE0 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile ovvero, in subordine, comunque rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla con l'atto di citazione P_ introduttivo del presente giudizio di rinvio e con l'originario atto di citazione in appello e, comunque, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva e/o di garanzia a carico di in subordine, per P_
l'ipotesi che venisse dichiarata la nullità dell'intero contratto di assicurazione, condannare P_ alla restituzione del premio per euro 748.862,50 ed euro 107.325,82 oltre interessi come per legge.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e discusso oralmente la causa.
Pare opportuno in via preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio.
Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939; Cass. 7 marzo
2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che: - per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
- per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed
è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Ciò premesso nel caso di specie l'oggetto del presente giudizio è limitato alla questione relativa alla inoperatività della polizza tra le parti in considerazione della clausola claims made (ritenuta nulla in quanto vessatoria dal Tribunale di Civitavecchia), profilo oggetto di un motivo di appello della
(e di appello incidentale condizionato dell' ; questione che va esaminata P_ TE2 alla luce del dictum della S.C..
In relazione a tale clausola la sentenza della Corte d'appello ha statuito quanto segue: “Le critiche proseguono laddove la decisione di primo grado ha ritenuto che la clausola, contemplata nell'articolo cinque della polizza, secondo cui l'assicurazione è stipulata a garanzia delle "richieste di risarcimento presentate per la prima volto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza.
L'assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso" sia una clausola vessatoria, pertanto, necessaria di essere specificamente approvata per iscritto nonché oggetto di trattativa individuale.
Indubbiamente la clausola in argomento costituisce una cosiddetta clausola claims made.
Dette clausole - come già evidenziato da Sezioni Unite n. 9140 del 2016 - operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917 c.c., comma 1, poiché la copertura assicurativa viene ad operare non "in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata", bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore. Lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. "claims made” trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims
"pura" (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione dei fatto illecito) e della claims "impura" (o mista: poiché operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto di convenzionale semplificazione.
Nella prassi dette clausole subiscono varianti, che introducono ulteriori previsioni pattizie orientate in più direzioni: per un verso, volte a rendere effettiva la copertura assicurativa rispetto a claims intervenute anche in un certo arco temporale successivo alla scadenza del contratto (c.d. clausola di ultrattività o "postuma"); per altro verso, dirette a consentire all'assicurato, in aggiunta alla richiesta del danneggiato, di comunicare all'assicuratore, ai fini di operatività della polizza, anche le circostanze di fatto conosciute in corso di contratto e dalle quali potrebbe, in futuro, originarsi la richiesta risarcitoria (cd. deeming clause). (Cass. n. 22437/2018).
Tornando alla sostanza del problema si tratta invero di stabilire se, detta clausola, vada qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. civ. 7 agosto
2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta.
Preliminarmente deve svolgersi la considerazione che il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione di cui parla l'art. 1917 c.c., non può essere identificato con la richiesta di risarcimento: non par dubbio infatti che il lemma - inserito all'interno di un contesto normativo in cui sono espressamente esclusi dall'area della risarcibilità i danni derivati dai fatti dolosi (art. 1917, comma 1, ultimo periodo); in cui sono imposti all'assicurato, con decorrenza dalla data del sinistro, significativi oneri informativi (art. 1913 cod. civ.); e in cui, infine, è espressamente sancito e disciplinato l'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) - si riferisce inequivocabilmente alla vicenda storica di cui l'assicurato deve rispondere (cfr. Cass. civ. 15 marzo 2005. n. 5624). Ciò impedisce che i contratti assicurativi con clausola claims made pura rientrino nella fattispecie delineata nell'art. 1917 cod. civ., ma non è invece sufficiente a suffragare l'assunto secondo cui anche la clausola claims made mista inciderebbe sulla tipologia stessa del rischio garantito nel senso che questo non sarebbe più la responsabilità tout court, ma la responsabilità reclamata. L'affermazione che, si ripete, è certamente sostenibile con riferimento ai contratti assicurativi con clausola claims made pura, non resiste, con riguardo alle altre, al dirimente rilievo che, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, il sinistro delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all'indennizzo
- e specularmente nessun obbligo di manleva insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto assicurativo.
Se tutto questo è vero, il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola clamis made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 C.C., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poichè non è predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto piuttosto che la responsabilità.
Ne deriva che deve escludersi la ricorrenza di ragioni di nullità causa il carattere vessatorio della clausola. (Cass. n. 9140/2016).
Ciò posto per come recentemente ricordato (Cass. n. 22437/2018) la clausola va vagliata alla luce del principio di meritevolezza di cui al primo comma dell'art. 1322.
Infatti la polizza in questione copriva i danni verificatasi nel ristretto ambito temporale di un anno e, nel medesimo anno, il danneggiato avrebbe dovuto chiedere il ristoro dei danni subiti e, ancora,
l'assicurato nel termine massimo di un anno dalla cessazione del contratto ne avrebbe dovuto fare denuncia all'assicuratore.
Posta in questi termini la clausola in argomento è palesemente nulla per difetto di causa e contrarietà
a norme imperative.
Infatti nell'ambito di lesioni subite in ambito sanitario non tutti i danni si evidenziano e stabilizzano nel ristretto arco temporale di un anno. Bene, quindi, può accadere che un danno verificatosi nel breve arco di un anno, soprattutto se verificatosi a ridosso dello scadere del periodo temporale "coperto" dalla polizza, venga denunciato nell'anno successivo con ciò privando di causa la clausola in argomento poiché, da parte dell'assicuratore non vi sarebbe l'assunzione di alcun rischio.
Viene, pertanto, meno l'oggetto e la causa del contratto.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 6 delle " Condizioni valide per tutte le sezioni" prevede la facoltà di recesso per l'assicuratore.
Va, allora fatta applicazione del principio di recente ribadito dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n.
22437 / 2018) in base alla quale nell'ambito della clausola claims made "si colloca su un piano di assoluta criticità ... la clausola che attribuisce all'assicuratore la facoltà di recesso dal contratto al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati, la cui abusività si rivela tale in ragione della frustrazione dell'alea del contratto, che si viene a parametrare sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa, rispetto alla quale i premi stessi sono calcolati e corrisposti. Di qui il vulnus destrutturante la funzionalità del contratto, non emendabile con la liberazione dell'assicurato dal versamento della parte dei premi residui".
Ulteriore insostenibile conseguenza dell'applicazione della clausola in argomento è data dal poter privare il terzo danneggiato di ottenere un adeguato risarcimento così violando le norme di natura pubblicistica poste a tutela dei danneggiati e che conferiscono valore sociale all'assicurazione.
Anche, quindi, sotto questo aspetto deve individuarsi la nullità della clausola in argomento, ai sensi del richiamato art. 1322, primo comma, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c. e 2 cost.).
Tale nullità è rilevabile d'ufficio atteso che la nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera allorché l'attore ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (Cass. civ. Sez. I Sent., 27/04/2011, n. 9395).
Ad ogni buon conto sul punto, da parte dell' , è stato avanzato TE0 appello condizionato denunciandosi, appunto, che il Tribunale, prima di dichiarare la clausola vessatoria, avrebbe dovuto dichiararla nulla come puntualmente eccepito in prime cure”.
Come sopra evidenziato la SC ha ritenuto inammissibile il motivo d'appello relativo alla ritenuta nullità della clausola in questione (per difetto di causa e contrarietà a norme imperative), con la conseguenza che la clausola in questione deve ritenersi nulla.
La SC ha viceversa ritenuto che erroneamente la Corte d'appello, ritenuta la nullità della clausola in questione, ha automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurence" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., “essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziate (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente emendare e modificare”; “Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola "claims made" rinvenibili nell'ordinamento, ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi' (ulteriori clausole delle CGC;
criterio di calcolo dell'importo del premio;
durata di efficacia del contratto;
sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti di concordare una prestazione assicurativa che contemplasse un rischio contraddistinto dal duplice elemento della Verificazione del sinistro e della richiesta risarcitoria pervenuta dal danneggiato”.
È pertanto nell'ambito di tale perimetro - della individuazione e applicazione del modello di clausola maggiormente compatibile con la realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi, con conseguente valutazione della operatività della polizza – che va effettuato il presente giudizio.
In linea di fatto la polizza in oggetto è stata stipulata per la durata di un anno dal 31.12.2001 al
31.12.2002 con un premio imponibile di € 748.862,50 corrisposto all'atto della stipula del contratto.
In data 15.4.2002 il premio imponibile è stato modificato in € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di polizza, e quindi della clausola ritenuta nulla, “L'Assicurazione
RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. L'assicurazione vale altresì per i danni davanti da comportamento colposo poste in essere durante il periodo di validità del contratto denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 1893 1894 del codice civile l'assicurato dichiara e la società ne prende atto di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possono dar luogo a richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione”.
Ai sensi dell'art. 2 “la presente assicurazione ha durata di un anno e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta”.
Ai sensi dell'art. 6 “dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la società può decidere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al partito di rischio non corso”
Per quanto attiene poi all'individuazione del modello di clausola tipica da applicare secondo il meccanismo di cui all'art. 1419, comma 2 c.c., secondo l'insegnamento delle SU della S.C. “il giudice potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass., S.U., n. 9140 del 2016, citata), in forza della norma di cui all'art. 1419 c.c., comma 2 così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art. 1917 c.c., comma 1, bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. Nondimeno, l'obbligo di adeguatezza del contratto assicurativo, come detto (con il richiamo alla citata Cass. n. 8412 del 2015) già presente nell'ordinamento in forza del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c. e art. 2 Cost.) prima ancora che fosse esplicitato dalla legislazione speciale (il D.Lgs. n. 209 del 2005, citato art. 183, comma 2), consente, fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma
2, l'osmosi dei rimedi innanzi illustrati anche nel contesto di rapporti assicurativi sorti prima dell'affermarsi del regime di obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile professionale” (Cass. n. 22437/2018).
Pertanto secondo la S.C. i modelli possono essere ricercati anche nella disciplina successiva al sorgere del contratto in esame (per quanto possibile).
Va sul ulteriormente evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “la pronuncia n.
22437/2018 ha agevolato il compito del giudicante che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non più lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto;
nei settori in cui il legislatore è intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a
"scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia" nell'ambito della distribuzione del rischio;
quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, "fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma 2" per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell'indagine sull'adeguatezza delle polizze già stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia,
è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla (cfr. Cass. 11/04/2023,
n.9616 che ha cassato la sentenza della Corte d'appello, perché aveva dichiarato nulla la clausola claims made, ma non aveva individuato la previsione con cui sostituirla), non recuperandola attraverso la sua sostituzione con il modello tradizionale di assicurazione della responsabilità civile
(Cass., Sez. Un., 6/05/2016, n. 9140, Par. 20); il modello di riferimento avuto in mente dal legislatore con la legge - come è pacificamente ritenuto anche in dottrina - non è ispirato al modello Persona_1 loss occurance ma al modello claims made (la copertura retroattiva non è infatti prevista dallo schema codicistico né, se la garanzia assicurativa fosse collegata al fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, vi sarebbe bisogno della clausola di ultrattività che, invece, è fondamentale quando l'obbligo di manleva non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo, e quindi tale obbligazione di garanzia viene meno alla scadenza della polizza); il fatto che la legge Gelli-Bianco abbia introdotto un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, implica, a giudizio del Collegio, che il giudice a quo abbia errato nell'applicare la sunset clause decennale alla polizza per cui è causa;
la sostituzione tratteggiata da Cass., Sez. Un., n. 22437/2018 presuppone, innanzitutto, un corretto accertamento della nullità della clausola contrattuale e, poi, una altrettanto corretta individuazione del sostrato sostitutivo che - come correttamente ha rilevato il giudice a quo - "realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti", da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale;
se tutto si riducesse ad una categorizzazione quale quella prospettata dalla Corte d'appello, si smarrirebbero i caratteri di complessità del modello assicurativo che può ben combinare - come ha chiarito la decisione n. 22437/2018 - previsioni pattizie che portano a regimi di necessaria retroattività, con copertura del rischio pregresso, con altre associate all'ultrattività” (Cass. n. 6490/2024).
Ciò premesso, e rilevato che per quanto sopra osservato il modello sostitutivo va individuato in quelli previsti dall'ordinamento – in conformità d'altronde all'art. 1419, comma 2, c.c. -, gli elementi acquisiti consentono di ritenere applicabile il modello di cui alla legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli -
Bianco) che all'art. 11 prevede che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività
è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”, come richiesto dalle P_
Innanzitutto viene in rilievo il modello tipico previsto nell'ipotesi di responsabilità sanitaria e quindi il modello previsto proprio per la tipologia di claim made in esame, che quindi realizza quell'equilibrato assetto di interessi previso nell'ambito della responsabilità sanitaria e pertanto presumibilmente voluto dalle parti. D'altronde in tal modo si realizza l'interesse della struttura ospedaliera a coprire anche eventi pregressi;
e l'esigenza di coprire anche fatti pregressi è tipica della responsabilità sanitaria, in cui i danni si manifestano sovente molto tempo dopo dal fatto.
Tale modello supera le criticità individuate dalla Corte d'appello, con riferimento al fatto che
“nell'ambito di lesioni subite in ambito sanitario non tutti i danni si evidenziano e stabilizzano nel ristretto arco temporale di un anno”, garantendo la copertura anche per fatti pregressi, e con riferimento al recesso, vietato dalla disposizione in esame.
Tale clausola appare compatibile anche con la previsione contrattuale secondo cui “l'assicurazione vale altresì per i danni davanti da comportamento colposo poste in essere durante il periodo di validità del contratto denunciati alla società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto”, che garantisce l'operatività della polizza per fatti denunciati entro l'anno.
Il modello della cd. Legge Gelli- Bianco, che nella sua complessità combina retroattività e ultrattività, prevede la clausola di ultrattività, ma limitatamente alle ipotesi in cui vi sia la cessazione dell'attività.
L si è opposto all'applicazione di tale modello evidenziando ON come la volontà delle parti era quello di garantire l'ultrattività, stante l'interesse della parte a coprire i fatti verificatisi in corso di polizza.
Va tuttavia sul punto evidenziato come l'Ospedale non fornisce un modello tipico CP_4 alternativo previsto dall'ordinamento, non potendo il giudice “creare” clausole, stante il meccanismo di cui all'art. 1419, comma 2, c.c.. Ne consegue che per quanto sopra osservato non può essere utilizzata la clausola della Legge Gelli relativa all'ultrattività, atteso che essa attiene unicamente all'ipotesi di cessazione di attività.
Ritenuto quindi di applicare in via sostitutiva la clausola di cui all'art. 11 della Legge Gelli ex art. 1419, comma 2, c.c., va verificata la copertura assicurativa al caso in esame.
Nel caso di specie il fatto illecito si è verificato in data 6.12.2002, la ha formato la richiesta Pt_2 risarcitoria con lettera spedita in data 11.9.2005 e ricevuta dall'assicurato in data 16.10.2005 (quindi dopo il termine di un anno – 31.12.2003 – per la denuncia del sinistro).
Pertanto è da escludersi nel caso di specie che il rischio sia coperto dalla polizza, dovendo di conseguenza essere rigettata la domanda di garanzia proposta dall' . Ne consegue ON la riforma della sentenza di primo grado.
Va inoltre rigettata la domanda di restituzione del premio e delle somme corrisposte da parte dell' , non essendo stata dichiarata l'invalidità del contratto nel suo complesso. ON
I diversi orientamenti in tema di clausole claim made (consolidatisi solo in corso in giudizio) uniti alla complessità della ricostruzione della volontà delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di ogni stato e grado del giudizio. Va infine accolta conseguentemente la domanda di di restituzione della somma di € TE
14.660,53 pagata a controparte quali spese legali in esecuzione della sentenza di secondo grado (come da bonifico in atti), oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della
Corte di cassazione, con ordinanza n. 5259/2021, della sentenza n. 6620/2018 della Corte d'appello, così provvede: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, TE rigetta la domanda di garanzia proposta dall' ; ON compensa integralmente tra le parti le spese di ogni stato e grado del giudizio;
condanna l' alla restituzione a favore di della ON TE somma di € 14.660,53, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca