CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24147 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NT UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24147 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata da AU Di IN nei confronti del dott. Giuseppe Montemurro, Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari. Per miglior comprensione, occorre chiarire che Di IN - imputato per violazioni della legge in materia di stupefacenti e sottoposto, per questa causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari - ha chiesto la revoca della misura (o, in subordine, la modifica del luogo degli arresti domiciliari da una comunità terapeutica alla propria abitazione) nel corso del giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica di un decreto di giudizio immediato. Il Giudice ha respinto questa richiesta con ordinanza del 29 novembre 2024, nella quale ha affermato che il periodo nel quale l'imputato è stato sottoposto a misura privativa della libertà personale deve apprezzarsi «in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena», aggiungendo che «la gravità del fatto, anche alla luce della personalità dell'imputato, già gravemente censurato, è tale da indurre a ritenere insufficiente il tempo trascorso in vinailis ad aver sortito un apprezzabile effetto deterrente rispetto all'apprezzato, elevato, pericolo di recidiva». Di IN ha sostenuto che, così argomentando, il giudice avrebbe indebitamente anticipato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione. Pertanto, ha proposto dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. La ricusazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello, secondo la quale il giudice ricusato ha compiuto valutazioni funzionali alla decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare e, facendo riferimento alla pena «irroganda», ha richiamato la disposizione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen.: dunque ha inteso fare riferimento alla pena che avrebbe potuto essere irrogata. 2. Contro l'ordinanza della Corte di appello, il difensore di AU Di IN ha proposto tempestivo ricorso,deducendo violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, parlando di pena «irroganda», il Giudice ha fatto riferimento ad una «azione già in corso» e dunque ha anticipato il proprio convincimento in ordine alla gravità del fatto e alla pena che avrebbe inflitto. In tesi difensiva, se si tiene conto della fase procedimentale nella quale l'ordinanza è stata pronunciata (successiva alla discussione del Pubblico Ministero e della difesa Di IN e precedente alle discussioni dei difensori di altri imputati), avendo affermato che vi è proporzione tra «l'entità dell'irroganda pena e la gravità del fatto» e avendo valutato «insufficiente» a fini cautelari «il tempo trascorso in vinculis» («oltre un anno e mezzo», secondo quanto riferito nel ricorso), il Giudice avrebbe anticipato l'affermazione della penale responsabilità e avrebbe anche indicato che la pena sarebbe stata «superiore all'anno e mezzo» così escludendo implicitamente «eventuali riqualificazioni del fatto» (pag. 3 dell'atto di ricorso). La motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l'istanza di ricusazione sarebbe dunque viziata perché, contro ogni logica, ha interpretato l'espressione «pena irroganda» come una semplice previsione della pena che «in caso di condanna potrà essere irrogata in concreto» (così testualmente pag. 2 dell'ordinanza impugnata) e ha ricondotto questa affermazione nell'alveo delle valutazioni richieste dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067; Sez.3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713; Sez. 6, n. 22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985). Non è controversa, inoltre, nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile quando si riferisce a funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento. Come è stato osservato, infatti, diversamente opinando si determinerebbe una frammentazione del giudizio e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692; Sez. 6, n.16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Neziri Bashkim, Rv. 227619). Muovendo da queste premesse si 2 è ritenuto che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determini «una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito». Questo principio è stato affermato con riferimento ad una istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, dep. 2016, Giammuto, Rv. 265466). È stato poi ribadito in un caso nel quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che aveva emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare e si era sostenuto che tale decisione determinarkun condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato. Si è osservato a tal fine che vi è una «inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen.». Si è sottolineato, inoltre, che «il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare non integra una anticipazione di giudizio» e, in ogni caso, la «legittima aspettativa dell'imputato ad un epilogo assolutorio», ovei pur costituente il motivo fondante della richiesta del rito abbreviato, non potrebbe «precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanza cautelare» (Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambé, Rv. 278658). 3. Nel caso oggetto del presente ricorso, la domanda di ricusazione non è stata fondata su una astratta incompatibilità tra l'esercizio del potere cautelare e la decisione del giudizio abbreviato. Secondo il ricorrente, infatti, l'indebita anticipazione della decisione sarebbe avvenuta in concreto perché, nell'ordinanza con la quale ha respinto l'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare proposta da Di IN, il Giudice ha testualmente affermato: «il periodo trascorso in stato di custodia carceraria si apprezz[a] in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena e la gravità del fatto, anche alla luce della personalità dell'imputato, già gravemente censurato, è tale da indurre a ritenere insufficiente il tempo trascorso in vinculis ad aver sortito un apprezzabile effetto deterrente rispetto all'apprezzato, elevato, pericolo di recidiva». Secondo la difesa, queste affermazioni non erano necessarie né funzionali alla decisione cautelare e hanno determinato, quindi, una indebita anticipazione della decisione di merito, tanto più grave perché il giudizio abbreviato era giunto alla fase della discussione finale e sulla posizione dell'imputato Di IN le parti avevano già concluso. 3 L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione perché ha escluso il carattere indebito delle valutazioni compiute. Ha ritenuto, infatti, che il giudice fosse tenuto a motivare sulla persistente esistenza delle esigenze cautelari e a valutare se la misura cautelare in corso di esecuzione fosse proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che «si ritiene possa essere irrogata», essendo tale valutazione imposta dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. 4. Con la sentenza n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067, le Sezioni Unite di questa Corte - facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 283/2000, n. 113/2000 - hanno chiarito che una anticipazione di decisione può essere considerata indebita ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. «solo ove il giudice esprima valutazioni anticipate sui fatti oggetto dell'imputazione (ovvero sul thema decidendum, identificato dalla duplice identità sia dell'accusato che dell'accusa) in modo del tutto avulso dai propri compiti istituzionali e al di fuori di ogni necessità funzionale o di collegamento con l'iter del procedimento prefigurato dalla legge», sicché restano -I L fuori raggio d'azione di questa disposizione «le attività endo-processuali, non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedimentali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati e necessari del percorso che il giudice deve seguire per pervenire alla decisione finale in quanto momenti prodromici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano senza necessità e senza giustificazione lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito della res iudicanda, anticipandone arbitrariamente gli esiti» (così, testualmente, pag. 8 della motivazione). Secondo la Corte di appello, affermando che vi è proporzione tra la durata della privazione della libertà personale e la pena «irroganda», il Giudice non avrebbe anticipato ali esiti della deliberazione conclusiva perché avrebbe fatto riferimento alla pena che avrebbe potuto essere inflitta, come è previsto dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole di queste conclusioni deducendo illogicità manifesta della motivazione e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione di norme processuali (in specie, degli artt. 34 e 37, comma 1, lett. b cod. proc. pen.). 5. Poiché è stata dedotta violazione di norme processuali, questa Corte di legittimità non deve limitarsi a verificare se la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua, ma può estendere il proprio esame al contenuto 4 dell'ordinanza con la quale il giudice ricusato avrebbe anticipato la decisione di merito e deve valutare se, affermando che vi è proporzione tra la durata della privazione della libertà personale e la pena «irroganda», il Giudice abbia invaso, senza necessità e senza giustificazione, lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito, anticipandone gli esiti. È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. L'art. 275 cod. proc. pen. prevede che, quando applica una misura cautelare, il giudice debba scegliere tra le misure previste dalla legge quella specificamente idonea «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» e stabilisce, al comma 2, che «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata». Analoga previsione è contenuta nell'art. 299 cod. proc. pen. in materia di revoca e sostituzione delle misure. Questa norma, infatti, al comma 2 stabilisce: «alvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose». Nel caso oggetto del presente ricorso, il Giudice chiamato a decidere, nelle forme del giudizio abbreviato, sulla posizione di AU Di IN è stato investito di una richiesta di revoca degli arresti domiciliari o, in subordine, della richiesta di applicare tale misura con modalità meno gravose (presso la abitazione invece che in una comunità terapeutica). Tale richiesta è stata avanzata poco prima della decisione di merito, dopo che la posizione dell'imputato Di IN era stata discussa ed era stato disposto un rinvio per consentire ai difensori di altri imputati di illustrare le proprie conclusioni. Poiché il giudizio abbreviato era in corso, la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare non poteva avere ad oggetto la gravità del quadro indiziario né la qualificazione giuridica del fatto. Implicava però una valutazione sulla persistente esistenza delle esigenze cautelari;
sulla possibilità di salvaguardarle con l'applicazione di misure non privative della libertà personale (o degli arresti domiciliari, ma in un luogo diverso e con modalità meno afflittive); sulla proporzione esistente tra la misura applicata e la sanzione «che si ritiene possa essere irrogata». Quest'ultima valutazione doveva necessariamente tenere conto del tempo trascorso dal momento in cui la privazione della libertà personale aveva avuto inizio e della gravità del fatto oggetto di imputazione (come qualificato nell'imputazione stessa). Ed invero, una misura cautelare privativa della libertà personale non può essere proporzionata alla pena che si ritiene possa essere irrogata se la sua durata è superiore alla pena stessa. 5 5.1. Come è stato autorevolmente affermato: «Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 - 01). Ne consegue che «è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323 - 01). Dovendo fare applicazione di questi principi, nel caso di specie, il Giudice investito della richiesta di revoca della misura era tenuto a valutare se le esigenze cautelari fossero venute meno o si fossero attenuate e se la privazione della libertà personale fosse proporzionata alla pena che, in concreto, poteva essere inflitta. L'affermazione secondo la quale, per la gravità del fatto e per i numerosi precedenti, «il tempo trascorso in vinculis» è «insufficiente» a far venir meno il pericolo di recidiva risponde alla prima esigenza;
l'affermazione secondo la quale «il periodo trascorso in stato di custodia carceraria si apprezza in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena» risponde alla seconda esigenza anche se, impropriamente, parla di pena «irroganda» e non di pena che potrà essere irrogata. Una valutazione complessiva del contenuto dell'ordinanza, infatti, consente di ritenere che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - il Giudice non abbia inteso far riferimento ad una azione «già in corso» consistente «nell'irrogazione di una pena, determinazione che segue all'assunzione di un convincimento», bensì alla pena che si ritiene possa essere irrogata (come previsto dagli artt. 275, comma 2, e 299, comma 2, cod. proc. pen.). Soccorre in tal senso la constatazione che nella citata sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, volta a chiarire il contenuto e la portata del principio di proporzionalità tra durata della misura e entità della pena, le Sezioni Unite di questa Corte hanno utilizzato la medesima espressione e lo hanno fatto correttamente con riferimento alla pena che altra autorità giudiziaria avrebbe determinato. Nel caso di specie, il giudice della cautela, chiamato a valutare la 6 UNZION IUDIZIARIO sussistenza del requisito della proporzionalità, ha frettolosamente trasposto nella propria ordinanza la medesima espressione, ma ciò non basta a ritenere che sia stata compiuta una anticipazione di giudizio. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 maggio 2025
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24147 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata da AU Di IN nei confronti del dott. Giuseppe Montemurro, Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari. Per miglior comprensione, occorre chiarire che Di IN - imputato per violazioni della legge in materia di stupefacenti e sottoposto, per questa causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari - ha chiesto la revoca della misura (o, in subordine, la modifica del luogo degli arresti domiciliari da una comunità terapeutica alla propria abitazione) nel corso del giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica di un decreto di giudizio immediato. Il Giudice ha respinto questa richiesta con ordinanza del 29 novembre 2024, nella quale ha affermato che il periodo nel quale l'imputato è stato sottoposto a misura privativa della libertà personale deve apprezzarsi «in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena», aggiungendo che «la gravità del fatto, anche alla luce della personalità dell'imputato, già gravemente censurato, è tale da indurre a ritenere insufficiente il tempo trascorso in vinailis ad aver sortito un apprezzabile effetto deterrente rispetto all'apprezzato, elevato, pericolo di recidiva». Di IN ha sostenuto che, così argomentando, il giudice avrebbe indebitamente anticipato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione. Pertanto, ha proposto dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. La ricusazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello, secondo la quale il giudice ricusato ha compiuto valutazioni funzionali alla decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare e, facendo riferimento alla pena «irroganda», ha richiamato la disposizione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen.: dunque ha inteso fare riferimento alla pena che avrebbe potuto essere irrogata. 2. Contro l'ordinanza della Corte di appello, il difensore di AU Di IN ha proposto tempestivo ricorso,deducendo violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, parlando di pena «irroganda», il Giudice ha fatto riferimento ad una «azione già in corso» e dunque ha anticipato il proprio convincimento in ordine alla gravità del fatto e alla pena che avrebbe inflitto. In tesi difensiva, se si tiene conto della fase procedimentale nella quale l'ordinanza è stata pronunciata (successiva alla discussione del Pubblico Ministero e della difesa Di IN e precedente alle discussioni dei difensori di altri imputati), avendo affermato che vi è proporzione tra «l'entità dell'irroganda pena e la gravità del fatto» e avendo valutato «insufficiente» a fini cautelari «il tempo trascorso in vinculis» («oltre un anno e mezzo», secondo quanto riferito nel ricorso), il Giudice avrebbe anticipato l'affermazione della penale responsabilità e avrebbe anche indicato che la pena sarebbe stata «superiore all'anno e mezzo» così escludendo implicitamente «eventuali riqualificazioni del fatto» (pag. 3 dell'atto di ricorso). La motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l'istanza di ricusazione sarebbe dunque viziata perché, contro ogni logica, ha interpretato l'espressione «pena irroganda» come una semplice previsione della pena che «in caso di condanna potrà essere irrogata in concreto» (così testualmente pag. 2 dell'ordinanza impugnata) e ha ricondotto questa affermazione nell'alveo delle valutazioni richieste dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067; Sez.3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713; Sez. 6, n. 22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985). Non è controversa, inoltre, nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile quando si riferisce a funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento. Come è stato osservato, infatti, diversamente opinando si determinerebbe una frammentazione del giudizio e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692; Sez. 6, n.16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Neziri Bashkim, Rv. 227619). Muovendo da queste premesse si 2 è ritenuto che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determini «una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito». Questo principio è stato affermato con riferimento ad una istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, dep. 2016, Giammuto, Rv. 265466). È stato poi ribadito in un caso nel quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che aveva emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare e si era sostenuto che tale decisione determinarkun condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato. Si è osservato a tal fine che vi è una «inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen.». Si è sottolineato, inoltre, che «il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare non integra una anticipazione di giudizio» e, in ogni caso, la «legittima aspettativa dell'imputato ad un epilogo assolutorio», ovei pur costituente il motivo fondante della richiesta del rito abbreviato, non potrebbe «precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanza cautelare» (Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambé, Rv. 278658). 3. Nel caso oggetto del presente ricorso, la domanda di ricusazione non è stata fondata su una astratta incompatibilità tra l'esercizio del potere cautelare e la decisione del giudizio abbreviato. Secondo il ricorrente, infatti, l'indebita anticipazione della decisione sarebbe avvenuta in concreto perché, nell'ordinanza con la quale ha respinto l'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare proposta da Di IN, il Giudice ha testualmente affermato: «il periodo trascorso in stato di custodia carceraria si apprezz[a] in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena e la gravità del fatto, anche alla luce della personalità dell'imputato, già gravemente censurato, è tale da indurre a ritenere insufficiente il tempo trascorso in vinculis ad aver sortito un apprezzabile effetto deterrente rispetto all'apprezzato, elevato, pericolo di recidiva». Secondo la difesa, queste affermazioni non erano necessarie né funzionali alla decisione cautelare e hanno determinato, quindi, una indebita anticipazione della decisione di merito, tanto più grave perché il giudizio abbreviato era giunto alla fase della discussione finale e sulla posizione dell'imputato Di IN le parti avevano già concluso. 3 L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione perché ha escluso il carattere indebito delle valutazioni compiute. Ha ritenuto, infatti, che il giudice fosse tenuto a motivare sulla persistente esistenza delle esigenze cautelari e a valutare se la misura cautelare in corso di esecuzione fosse proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che «si ritiene possa essere irrogata», essendo tale valutazione imposta dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. 4. Con la sentenza n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067, le Sezioni Unite di questa Corte - facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 283/2000, n. 113/2000 - hanno chiarito che una anticipazione di decisione può essere considerata indebita ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. «solo ove il giudice esprima valutazioni anticipate sui fatti oggetto dell'imputazione (ovvero sul thema decidendum, identificato dalla duplice identità sia dell'accusato che dell'accusa) in modo del tutto avulso dai propri compiti istituzionali e al di fuori di ogni necessità funzionale o di collegamento con l'iter del procedimento prefigurato dalla legge», sicché restano -I L fuori raggio d'azione di questa disposizione «le attività endo-processuali, non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedimentali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati e necessari del percorso che il giudice deve seguire per pervenire alla decisione finale in quanto momenti prodromici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano senza necessità e senza giustificazione lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito della res iudicanda, anticipandone arbitrariamente gli esiti» (così, testualmente, pag. 8 della motivazione). Secondo la Corte di appello, affermando che vi è proporzione tra la durata della privazione della libertà personale e la pena «irroganda», il Giudice non avrebbe anticipato ali esiti della deliberazione conclusiva perché avrebbe fatto riferimento alla pena che avrebbe potuto essere inflitta, come è previsto dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole di queste conclusioni deducendo illogicità manifesta della motivazione e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione di norme processuali (in specie, degli artt. 34 e 37, comma 1, lett. b cod. proc. pen.). 5. Poiché è stata dedotta violazione di norme processuali, questa Corte di legittimità non deve limitarsi a verificare se la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua, ma può estendere il proprio esame al contenuto 4 dell'ordinanza con la quale il giudice ricusato avrebbe anticipato la decisione di merito e deve valutare se, affermando che vi è proporzione tra la durata della privazione della libertà personale e la pena «irroganda», il Giudice abbia invaso, senza necessità e senza giustificazione, lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito, anticipandone gli esiti. È opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. L'art. 275 cod. proc. pen. prevede che, quando applica una misura cautelare, il giudice debba scegliere tra le misure previste dalla legge quella specificamente idonea «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» e stabilisce, al comma 2, che «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata». Analoga previsione è contenuta nell'art. 299 cod. proc. pen. in materia di revoca e sostituzione delle misure. Questa norma, infatti, al comma 2 stabilisce: «alvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose». Nel caso oggetto del presente ricorso, il Giudice chiamato a decidere, nelle forme del giudizio abbreviato, sulla posizione di AU Di IN è stato investito di una richiesta di revoca degli arresti domiciliari o, in subordine, della richiesta di applicare tale misura con modalità meno gravose (presso la abitazione invece che in una comunità terapeutica). Tale richiesta è stata avanzata poco prima della decisione di merito, dopo che la posizione dell'imputato Di IN era stata discussa ed era stato disposto un rinvio per consentire ai difensori di altri imputati di illustrare le proprie conclusioni. Poiché il giudizio abbreviato era in corso, la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare non poteva avere ad oggetto la gravità del quadro indiziario né la qualificazione giuridica del fatto. Implicava però una valutazione sulla persistente esistenza delle esigenze cautelari;
sulla possibilità di salvaguardarle con l'applicazione di misure non privative della libertà personale (o degli arresti domiciliari, ma in un luogo diverso e con modalità meno afflittive); sulla proporzione esistente tra la misura applicata e la sanzione «che si ritiene possa essere irrogata». Quest'ultima valutazione doveva necessariamente tenere conto del tempo trascorso dal momento in cui la privazione della libertà personale aveva avuto inizio e della gravità del fatto oggetto di imputazione (come qualificato nell'imputazione stessa). Ed invero, una misura cautelare privativa della libertà personale non può essere proporzionata alla pena che si ritiene possa essere irrogata se la sua durata è superiore alla pena stessa. 5 5.1. Come è stato autorevolmente affermato: «Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 - 01). Ne consegue che «è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione» (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323 - 01). Dovendo fare applicazione di questi principi, nel caso di specie, il Giudice investito della richiesta di revoca della misura era tenuto a valutare se le esigenze cautelari fossero venute meno o si fossero attenuate e se la privazione della libertà personale fosse proporzionata alla pena che, in concreto, poteva essere inflitta. L'affermazione secondo la quale, per la gravità del fatto e per i numerosi precedenti, «il tempo trascorso in vinculis» è «insufficiente» a far venir meno il pericolo di recidiva risponde alla prima esigenza;
l'affermazione secondo la quale «il periodo trascorso in stato di custodia carceraria si apprezza in termini di assoluta proporzione rispetto all'entità dell'irroganda pena» risponde alla seconda esigenza anche se, impropriamente, parla di pena «irroganda» e non di pena che potrà essere irrogata. Una valutazione complessiva del contenuto dell'ordinanza, infatti, consente di ritenere che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - il Giudice non abbia inteso far riferimento ad una azione «già in corso» consistente «nell'irrogazione di una pena, determinazione che segue all'assunzione di un convincimento», bensì alla pena che si ritiene possa essere irrogata (come previsto dagli artt. 275, comma 2, e 299, comma 2, cod. proc. pen.). Soccorre in tal senso la constatazione che nella citata sentenza n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, volta a chiarire il contenuto e la portata del principio di proporzionalità tra durata della misura e entità della pena, le Sezioni Unite di questa Corte hanno utilizzato la medesima espressione e lo hanno fatto correttamente con riferimento alla pena che altra autorità giudiziaria avrebbe determinato. Nel caso di specie, il giudice della cautela, chiamato a valutare la 6 UNZION IUDIZIARIO sussistenza del requisito della proporzionalità, ha frettolosamente trasposto nella propria ordinanza la medesima espressione, ma ciò non basta a ritenere che sia stata compiuta una anticipazione di giudizio. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 maggio 2025