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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 745/2023 promossa da:
(avv. LIOIA FRANCESCO e avv. MIELE GIUSEPPE) Parte_1 contro
- GIA' Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4 marzo 2015, conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di ottenere, previo accertamento dell' Controparte_2 inadempimento contrattuale, l'immediata riattivazione della fornitura di gas ad uso domestico arbitrariamente interrotta (fissando, altresì una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e quantificati nella somma di € 5.000,00, ovvero in altro importo ritenuto di giustizia.
Esponeva che:
- aveva stipulato con la società un contratto per la fornitura di gas ad uso Controparte_2 domestico per l'immobile in cui risiedeva sito in Carapelle (FG) alla Via Dante Alighieri n. 37;
- in data 24 ottobre 2014, aveva subito il distacco della fornitura di gas in assenza di morosità e senza alcun preavviso;
pagina 1 di 3 - i reclami inoltrati erano rimasti senza esito.
La , sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio, parte ricorrente rappresentava che, in data 28/05/2015, era stato riattivato il servizio di fornitura del gas e, dunque, in sede di richieste conclusive, chiedeva la cessazione della materia del contendere in ordine ai capi 2) e 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, confermando l'interesse ad ottenere una condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, con l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del 02.05.2023 comunicata in data 04.05.2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti nn. 2 e 3 del ricorso;
rigettava la domanda di risarcimento del danno e compensava le spese.
Argomentava che la domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale era sprovvista di prova.
Precisava che, in ordine al danno patrimoniale, la ricorrente non aveva provato né allegato le spese eventualmente sostenute al fine di garantire condizioni di vita decorose e dignitose.
In ordine al danno non patrimoniale, non era stato prodotto alcunchè per dimostrare le ripercussioni negative subite circa le dinamiche abituali e relazionali della propria vita a seguito della mancata erogazione di gas.
Aggiungeva, infine, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. invocata dalla ricorrente consentiva di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno ma non aveva valenza surrogatoria della prova dello stesso.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente omesso:
- di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale all'esito della pronuncia di cessata materia del contendere;
- di liquidare i danni in via equitativa
Instava per la riforma dell'impugnata pronuncia quanto meno in punto di spese.
già sebbene ritualmente citata non si è costituita e deve Controparte_1 Controparte_2
essere dichiarata contumace.
L'appello non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
pagina 2 di 3 Non solo, al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza
18 marzo 2022, n. 8941).
Orbene, nel caso di specie, come diffusamente argomentato dal primo giudice, parte appellante non ha fornito la prova del danno da inadempimento contrattuale di cui ha invocato il risarcimento non potendo detta prova ricavarsi automaticamente dal distacco della fornitura.
Né a tale mancanza può sopperire la richiesta liquidazione equitativa.
Anche la censura in punto di spese non è accoglibile.
Ed invero, il primo giudice ha ravvisato gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti, valorizzando l'esito del giudizio ossia la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui al n. 2 e al n. 3 del ricorso ed rigetto della domanda risarcitoria.
L' appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del presente grado in mancanza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 02.05.2023, così Parte_1
dispone:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
ES PI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 745/2023 promossa da:
(avv. LIOIA FRANCESCO e avv. MIELE GIUSEPPE) Parte_1 contro
- GIA' Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4 marzo 2015, conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di ottenere, previo accertamento dell' Controparte_2 inadempimento contrattuale, l'immediata riattivazione della fornitura di gas ad uso domestico arbitrariamente interrotta (fissando, altresì una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e quantificati nella somma di € 5.000,00, ovvero in altro importo ritenuto di giustizia.
Esponeva che:
- aveva stipulato con la società un contratto per la fornitura di gas ad uso Controparte_2 domestico per l'immobile in cui risiedeva sito in Carapelle (FG) alla Via Dante Alighieri n. 37;
- in data 24 ottobre 2014, aveva subito il distacco della fornitura di gas in assenza di morosità e senza alcun preavviso;
pagina 1 di 3 - i reclami inoltrati erano rimasti senza esito.
La , sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio, parte ricorrente rappresentava che, in data 28/05/2015, era stato riattivato il servizio di fornitura del gas e, dunque, in sede di richieste conclusive, chiedeva la cessazione della materia del contendere in ordine ai capi 2) e 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, confermando l'interesse ad ottenere una condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, con l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del 02.05.2023 comunicata in data 04.05.2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti nn. 2 e 3 del ricorso;
rigettava la domanda di risarcimento del danno e compensava le spese.
Argomentava che la domanda volta ad ottenere la condanna della società resistente al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale era sprovvista di prova.
Precisava che, in ordine al danno patrimoniale, la ricorrente non aveva provato né allegato le spese eventualmente sostenute al fine di garantire condizioni di vita decorose e dignitose.
In ordine al danno non patrimoniale, non era stato prodotto alcunchè per dimostrare le ripercussioni negative subite circa le dinamiche abituali e relazionali della propria vita a seguito della mancata erogazione di gas.
Aggiungeva, infine, che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. invocata dalla ricorrente consentiva di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno ma non aveva valenza surrogatoria della prova dello stesso.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente omesso:
- di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale all'esito della pronuncia di cessata materia del contendere;
- di liquidare i danni in via equitativa
Instava per la riforma dell'impugnata pronuncia quanto meno in punto di spese.
già sebbene ritualmente citata non si è costituita e deve Controparte_1 Controparte_2
essere dichiarata contumace.
L'appello non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
pagina 2 di 3 Non solo, al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza
18 marzo 2022, n. 8941).
Orbene, nel caso di specie, come diffusamente argomentato dal primo giudice, parte appellante non ha fornito la prova del danno da inadempimento contrattuale di cui ha invocato il risarcimento non potendo detta prova ricavarsi automaticamente dal distacco della fornitura.
Né a tale mancanza può sopperire la richiesta liquidazione equitativa.
Anche la censura in punto di spese non è accoglibile.
Ed invero, il primo giudice ha ravvisato gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti, valorizzando l'esito del giudizio ossia la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui al n. 2 e al n. 3 del ricorso ed rigetto della domanda risarcitoria.
L' appello va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del presente grado in mancanza di parti costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 02.05.2023, così Parte_1
dispone:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
ES PI
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