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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 551 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare;
promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCATTINI MARTA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
GUIDO MONACO NR. 65, AREZZO, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'ORAZIO DANIELA (C.F.
, domiciliata in VIA GIOVANNI BOCCACCIO 45 20123 MILANO, C.F._3 in virtù di procura in atti;
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PINZA ROBERTO (C.F. ), C.F._4 domiciliata in V. BAR. N. 3, 47121 FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuti
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«
1. in via preliminare, accerti e dichiari la comunione tacita familiare ante 1975 tra la parte attrice ed il defunto marito per l'effetto accerti dichiari la comproprietà tra i coniugi del bene sito in Cesena alla Via Persona_1
Foligno e distinto al NCEU di detto Comune al foglio 185, part 441, sub 1, Cat A7 di vani 8,5; part 441 sub
1 2, Cat C/6 di mq 31 e part 441 (Ente Urbano) di mq 603”; dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata notifica al coniuge in comunione legale dei beni;
2. nel merito, accerti la illegittimità del pignoramento perché eseguito su un bene in comunione legale in assenza di specifica, per l'effetto, dichiari l'inefficacia del pignoramento e ne ordini la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
3. in via subordinata, ordini la restituzione alla parte attrice della metà del prezzo di realizzo in esito all'esecuzione mobiliare 258/2016 Tribunale di Forlì; condanni il creditore procedente
e/o il creditore intervenuto al pagamento delle spese processuali.».
Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare inammissibile
l'opposizione avversaria in quanto è documentalmente evidente la legittimità dell'esecuzione intrapresa;
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione e comunque, per tutto quanto argomentato, ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
Conclusioni per : Parte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, respingere l'opposizione, nonché ogni domanda ed eccezione formulata dalla sig.ra , siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Agisce , quale terzo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_1
(R.G.E. n. 258/16), affermandosi comproprietaria dell'immobile staggito, ubicato in Cesena, alla via Foligno n. 85, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 185, part. 441, sub 1, cat. A7 di vani 8,5; part. 441 sub 2, cat. C/6 di mq 31 e part. 441 di mq 603.
Ella censura l'atto di pignoramento, nella parte in cui veniva promossa esecuzione, nei soli confronti del marito, ora defunto, , quale unico ed esclusivo proprietario del Persona_1 bene, evidenziando l'improcedibilità dell'esecuzione forzata, nonché chiede accertarsi la
“comunione tacita familiare” e la conseguente comproprietà dell'immobile, in via subordinata, la restituzione della metà del prezzo di realizzo all'esito della vendita coattiva.
1.1. Resistono in giudizio e, quale sua mandataria, CP_1 Controparte_1
, in qualità di cessionaria del credito maturato originariamente in capo a ,
[...] CP_2
2 nonché cessionaria di altra linea di credito in capo ad Parte_2 CP_3
, entrambe chiedendo la conferma dell'ordinanza cautelare di rigetto dell'opposizione.
[...]
1.2. Con l'ordinanza del 20.11.2022, il Giudice dell'esecuzione così statuiva:
“rilevato che, con ricorso depositato in data 15.09.2021, ha esperito, nell'intestato Parte_1 giudizio esecutivo, opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., contestualmente chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della procedura in ragione del fatto che non le era stato notificato il pignoramento, pur ricadendo il bene nel regime di comunione legale, chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia del pignoramento e l'ordine di cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
- lette le comparse di costituzione – nella fase cautelare/camerale – depositate dal procedente e dall'intervenuta; rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in data 05.06.1969;
- i beni pignorati sono stati edificati su un terreno di proprietà esclusiva dell'esecutato, acquistato in data 27.12.1972;
- le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni (prorogato al
16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile;
- la costruzione dell'immobile veniva ultimata nel 1985;
- ritenuto che, nel caso in esame, non è fondata la doglianza proposta dal terzo opponente, posto che:
- non vi è prova dell'esistenza di una pregressa comunione tacita familiare;
- nel caso in esame opera il principio dell'accessione ex art. 934 c.c., di talchè, essendo il terreno su cui è stato successivamente costruito l'edificio di proprietà esclusiva dell'esecutato, la costruzione realizzata non rientra nei beni in comunione fra coniugi, bensì nei beni personali dell'esecutato (cfr. in tal senso Cass., n. 28258/2019 secondo cui “Il principio generale Persona_1 dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1,
c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul
3 terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine”); ritenuto conseguentemente che l'opposizione debba essere rigettata, con conseguente condanna dell'opponente alle spese della presente fase cautelare […]”.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata ed il convincimento espresso dal G.E. è ampiamente condiviso per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova rammentare che e (soggetto esecutato nella procedura Parte_1 Persona_1
RGE n. 258/16) contraevano matrimonio nel Comune di Osimo (doc. 1), in data 5.06.1969, e il marito di lei, oggi defunto, edificava l'immobile sottoposto a pignoramento immobiliare su un terreno in piena proprietà di lui dallo stesso acquistato in data 27.12.1972, con atto di compravendita per Notaio di Cesena (rep. n. 104576/9850) trascritto alla Persona_2 competente Conservatoria di Forlì in data 25.01.1973, art. 3930.
2.2. Dunque, sia il matrimonio che l'acquisto del bene intervenivano prima dell'entrata in vigore (20.09.1975) della legge n. 151 del 19.05.1975 di riforma del diritto di famiglia e non risulta che i coniugi abbiano inteso assoggettare l'immobile pignorato al regime della comunione legale, avvalendosi del regime transitorio che consentiva, ai sensi dell'art. 228, comma 2, della legge
151/75, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della riforma di: “convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi” e che “gli atti di cui al presente articolo… sono esenti da imposte e tasse… essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio” (cfr. commi 3 e 4, art. cit.).
Difatti, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio non riporta alcuna annotazione in tal senso
(doc. cit.).
Successivamente, con atto del 26.07.2016, veniva sottoposta a vincolo pignoratizio la piena proprietà del citato fabbricato in capo a . Persona_1
2.3. La questione è stata già esaminata dalla Suprema Corte, la quale ha statuito nel modo seguente: “Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza
4 bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non Controparte_4 può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.” (v. Cass., ordinanza n. 33844 del 12.11.2021, conforma a Cass., ordinanza n. 7872 del 19.03.2021).
2.4. Nel caso in commento, non solo è carente la convenzione con la quale i coniugi, prima dell'entrata in vigore della riforma, abbiano ricompreso nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, ma i due coniugi non hanno comunque posto in essere neppure la convenzione di cui alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, 2° co., cit.
2.5. In mancanza di un simile atto e dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio,
l'esistenza di una comunione tacita familiare che possa determinare la comproprietà dell'immobile staggito è inopponibile a terzi, e perciò al creditore procedente e a quelli intervenuti, non potendo il coniuge che si afferma comproprietario comunque avvalersi della prova testimoniale.
2.6. Ad ogni modo, gli elementi forniti dalla difesa sono inidonei a sostenere l'esistenza di una volontà inequivoca di condividere con l'allora marito sia gli incrementi che le perdite patrimoniali.
In realtà, gli indizi documentali attestano due circostanze fattuali: la prima è relativa alla liquidazione da parte della sorella di lei della quota del 50% di spettanza per il trasferimento della metà del diritto di proprietà su altro e differente bene, cioè la casa sita in Osimo, alla via Abbadia
n. 76, la seconda afferisce al trasferimento dei due coniugi in Sicilia nel mese di dicembre 1969 per lavorare alle dipendenze della medesima impresa edile fino all'anno 1971.
2.7. Tale quadro istruttorio è inadeguato rispetto alla dimostrazione di una pregressa comunione tacita familiare ai fini della sussistenza di un regime di comunione legale nei riguardi dell'immobile staggito, il cui profilo resta comunque assorbito e superato dalla carenza di una convenzione matrimoniale ex art. 228, cit.
Ne consegue che l'attrice non è titolare di quote del diritto di proprietà sull'immobile pignorato e neppure può vantare la metà del prezzo di realizzo all'esito della vendita coattiva.
2.8. L'unico diritto in astratto spettante al coniuge non comproprietario che abbia contribuito alla costruzione dell'edificio insistente su un terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - a
5 condizione che ricorrano le peculiarità del caso di specie (matrimonio contratto prima del
20.09.1975 e carenza di una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 228, comma 2, della legge n. 151/75) - afferisce alla ripetizione delle somme spese a tale scopo.
Tuttavia, occorre evidenziare che l'attrice ha omesso di formulare una domanda specifica in tal senso, ed anche volendo estendere la cognizione a tale profilo, gli indizi probatori non permettono di statuire nel senso che le somme relative ai due incassi economici, quali la monetizzazione della quota e la liquidazione del trattamento di fine rapporto, siano stati reimpiegati integralmente e concordemente dai coniugi nell'edificazione dell'immobile ora pignorato, tanto più che non vi sono elementi e/o conteggi su quale sia anche l'ammontare di tale contribuzione da parte della moglie.
2.9. In carenza di tutto quanto sopra evidenziato, vale il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista automaticamente al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e, sotto l'ulteriore profilo, non spetta al coniuge non proprietario alcun diritto di ripetizione di spese od esborsi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo nella misura complessiva in favore di entrambe le società convenute, tenuto conto della modesta attività difensiva e della non particolare difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il diritto delle convenute opposte di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dell'atto di pignoramento immobiliare di cui alla procedura R.G.E.
n. 258/16; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Parte_2
, le spese di lite che quantifica complessivamente in € 5.000,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 551 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare;
promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MENCATTINI MARTA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
GUIDO MONACO NR. 65, AREZZO, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'ORAZIO DANIELA (C.F.
, domiciliata in VIA GIOVANNI BOCCACCIO 45 20123 MILANO, C.F._3 in virtù di procura in atti;
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PINZA ROBERTO (C.F. ), C.F._4 domiciliata in V. BAR. N. 3, 47121 FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuti
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«
1. in via preliminare, accerti e dichiari la comunione tacita familiare ante 1975 tra la parte attrice ed il defunto marito per l'effetto accerti dichiari la comproprietà tra i coniugi del bene sito in Cesena alla Via Persona_1
Foligno e distinto al NCEU di detto Comune al foglio 185, part 441, sub 1, Cat A7 di vani 8,5; part 441 sub
1 2, Cat C/6 di mq 31 e part 441 (Ente Urbano) di mq 603”; dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata notifica al coniuge in comunione legale dei beni;
2. nel merito, accerti la illegittimità del pignoramento perché eseguito su un bene in comunione legale in assenza di specifica, per l'effetto, dichiari l'inefficacia del pignoramento e ne ordini la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
3. in via subordinata, ordini la restituzione alla parte attrice della metà del prezzo di realizzo in esito all'esecuzione mobiliare 258/2016 Tribunale di Forlì; condanni il creditore procedente
e/o il creditore intervenuto al pagamento delle spese processuali.».
Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: dichiarare inammissibile
l'opposizione avversaria in quanto è documentalmente evidente la legittimità dell'esecuzione intrapresa;
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione e comunque, per tutto quanto argomentato, ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
Conclusioni per : Parte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, respingere l'opposizione, nonché ogni domanda ed eccezione formulata dalla sig.ra , siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Agisce , quale terzo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_1
(R.G.E. n. 258/16), affermandosi comproprietaria dell'immobile staggito, ubicato in Cesena, alla via Foligno n. 85, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 185, part. 441, sub 1, cat. A7 di vani 8,5; part. 441 sub 2, cat. C/6 di mq 31 e part. 441 di mq 603.
Ella censura l'atto di pignoramento, nella parte in cui veniva promossa esecuzione, nei soli confronti del marito, ora defunto, , quale unico ed esclusivo proprietario del Persona_1 bene, evidenziando l'improcedibilità dell'esecuzione forzata, nonché chiede accertarsi la
“comunione tacita familiare” e la conseguente comproprietà dell'immobile, in via subordinata, la restituzione della metà del prezzo di realizzo all'esito della vendita coattiva.
1.1. Resistono in giudizio e, quale sua mandataria, CP_1 Controparte_1
, in qualità di cessionaria del credito maturato originariamente in capo a ,
[...] CP_2
2 nonché cessionaria di altra linea di credito in capo ad Parte_2 CP_3
, entrambe chiedendo la conferma dell'ordinanza cautelare di rigetto dell'opposizione.
[...]
1.2. Con l'ordinanza del 20.11.2022, il Giudice dell'esecuzione così statuiva:
“rilevato che, con ricorso depositato in data 15.09.2021, ha esperito, nell'intestato Parte_1 giudizio esecutivo, opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., contestualmente chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della procedura in ragione del fatto che non le era stato notificato il pignoramento, pur ricadendo il bene nel regime di comunione legale, chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia del pignoramento e l'ordine di cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
- lette le comparse di costituzione – nella fase cautelare/camerale – depositate dal procedente e dall'intervenuta; rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in data 05.06.1969;
- i beni pignorati sono stati edificati su un terreno di proprietà esclusiva dell'esecutato, acquistato in data 27.12.1972;
- le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni (prorogato al
16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile;
- la costruzione dell'immobile veniva ultimata nel 1985;
- ritenuto che, nel caso in esame, non è fondata la doglianza proposta dal terzo opponente, posto che:
- non vi è prova dell'esistenza di una pregressa comunione tacita familiare;
- nel caso in esame opera il principio dell'accessione ex art. 934 c.c., di talchè, essendo il terreno su cui è stato successivamente costruito l'edificio di proprietà esclusiva dell'esecutato, la costruzione realizzata non rientra nei beni in comunione fra coniugi, bensì nei beni personali dell'esecutato (cfr. in tal senso Cass., n. 28258/2019 secondo cui “Il principio generale Persona_1 dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1,
c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul
3 terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine”); ritenuto conseguentemente che l'opposizione debba essere rigettata, con conseguente condanna dell'opponente alle spese della presente fase cautelare […]”.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata ed il convincimento espresso dal G.E. è ampiamente condiviso per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova rammentare che e (soggetto esecutato nella procedura Parte_1 Persona_1
RGE n. 258/16) contraevano matrimonio nel Comune di Osimo (doc. 1), in data 5.06.1969, e il marito di lei, oggi defunto, edificava l'immobile sottoposto a pignoramento immobiliare su un terreno in piena proprietà di lui dallo stesso acquistato in data 27.12.1972, con atto di compravendita per Notaio di Cesena (rep. n. 104576/9850) trascritto alla Persona_2 competente Conservatoria di Forlì in data 25.01.1973, art. 3930.
2.2. Dunque, sia il matrimonio che l'acquisto del bene intervenivano prima dell'entrata in vigore (20.09.1975) della legge n. 151 del 19.05.1975 di riforma del diritto di famiglia e non risulta che i coniugi abbiano inteso assoggettare l'immobile pignorato al regime della comunione legale, avvalendosi del regime transitorio che consentiva, ai sensi dell'art. 228, comma 2, della legge
151/75, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della riforma di: “convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi” e che “gli atti di cui al presente articolo… sono esenti da imposte e tasse… essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio” (cfr. commi 3 e 4, art. cit.).
Difatti, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio non riporta alcuna annotazione in tal senso
(doc. cit.).
Successivamente, con atto del 26.07.2016, veniva sottoposta a vincolo pignoratizio la piena proprietà del citato fabbricato in capo a . Persona_1
2.3. La questione è stata già esaminata dalla Suprema Corte, la quale ha statuito nel modo seguente: “Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza
4 bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non Controparte_4 può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.” (v. Cass., ordinanza n. 33844 del 12.11.2021, conforma a Cass., ordinanza n. 7872 del 19.03.2021).
2.4. Nel caso in commento, non solo è carente la convenzione con la quale i coniugi, prima dell'entrata in vigore della riforma, abbiano ricompreso nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, ma i due coniugi non hanno comunque posto in essere neppure la convenzione di cui alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, 2° co., cit.
2.5. In mancanza di un simile atto e dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio,
l'esistenza di una comunione tacita familiare che possa determinare la comproprietà dell'immobile staggito è inopponibile a terzi, e perciò al creditore procedente e a quelli intervenuti, non potendo il coniuge che si afferma comproprietario comunque avvalersi della prova testimoniale.
2.6. Ad ogni modo, gli elementi forniti dalla difesa sono inidonei a sostenere l'esistenza di una volontà inequivoca di condividere con l'allora marito sia gli incrementi che le perdite patrimoniali.
In realtà, gli indizi documentali attestano due circostanze fattuali: la prima è relativa alla liquidazione da parte della sorella di lei della quota del 50% di spettanza per il trasferimento della metà del diritto di proprietà su altro e differente bene, cioè la casa sita in Osimo, alla via Abbadia
n. 76, la seconda afferisce al trasferimento dei due coniugi in Sicilia nel mese di dicembre 1969 per lavorare alle dipendenze della medesima impresa edile fino all'anno 1971.
2.7. Tale quadro istruttorio è inadeguato rispetto alla dimostrazione di una pregressa comunione tacita familiare ai fini della sussistenza di un regime di comunione legale nei riguardi dell'immobile staggito, il cui profilo resta comunque assorbito e superato dalla carenza di una convenzione matrimoniale ex art. 228, cit.
Ne consegue che l'attrice non è titolare di quote del diritto di proprietà sull'immobile pignorato e neppure può vantare la metà del prezzo di realizzo all'esito della vendita coattiva.
2.8. L'unico diritto in astratto spettante al coniuge non comproprietario che abbia contribuito alla costruzione dell'edificio insistente su un terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - a
5 condizione che ricorrano le peculiarità del caso di specie (matrimonio contratto prima del
20.09.1975 e carenza di una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 228, comma 2, della legge n. 151/75) - afferisce alla ripetizione delle somme spese a tale scopo.
Tuttavia, occorre evidenziare che l'attrice ha omesso di formulare una domanda specifica in tal senso, ed anche volendo estendere la cognizione a tale profilo, gli indizi probatori non permettono di statuire nel senso che le somme relative ai due incassi economici, quali la monetizzazione della quota e la liquidazione del trattamento di fine rapporto, siano stati reimpiegati integralmente e concordemente dai coniugi nell'edificazione dell'immobile ora pignorato, tanto più che non vi sono elementi e/o conteggi su quale sia anche l'ammontare di tale contribuzione da parte della moglie.
2.9. In carenza di tutto quanto sopra evidenziato, vale il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista automaticamente al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e, sotto l'ulteriore profilo, non spetta al coniuge non proprietario alcun diritto di ripetizione di spese od esborsi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo nella misura complessiva in favore di entrambe le società convenute, tenuto conto della modesta attività difensiva e della non particolare difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il diritto delle convenute opposte di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dell'atto di pignoramento immobiliare di cui alla procedura R.G.E.
n. 258/16; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Parte_2
, le spese di lite che quantifica complessivamente in € 5.000,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice dr. Emanuele Picci
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