Art. 10. (Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi) 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , le parole: ", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta".
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , le parole:
"Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' soppressa.
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , le parole:
"Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' soppressa.