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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 35 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 14/3/2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
MA AG in forza di procura alle liti, valida per ogni fase e grado del giudizio, trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva d'appello, come co- pia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.56/2025 del Tribunale di Udine - impugnazione di sanzione disciplinare.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'11/9/2025.
Conclusioni Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine indicata in epigrafe rigettando tutte le domande proposte dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese del doppio grado rifuse”.
Per l'appellato: rigettare l'appello. Spese rifuse con la maggiorazione del 30% dei compensi ex art. 4, comma 1-bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 10/4/2024 il sig. impugnava la sanzione CP_1
comminatagli dall' con prov- Controparte_2
vedimento n.2820 del 2/3/2023 esponendo che l' Controparte_3
gli aveva contestato di aver tenuto, in una occasione, un comportamento non
[...]
conforme a principi di correttezza e di collaborazione con gli altri organi dell'Ammi- nistrazione e, in un'altra, un comportamento contrario a principi di lealtà e fedeltà nei confronti dell'Amministrazione statale dalla quale dipendeva gerarchicamente;
che il primo addebito si riferiva alla risposta da lui data ai genitori di un alunno i quali avevano lamentato la mancanza di alcuni insegnanti;
che tale risposta era stata dove- rosa, stante l'obbligo di trasparenza della Pubblica Amministrazione, e corretta;
che ai genitori egli aveva riferito solo dati veri e oggettivi, evitando anzi di fare riferi- mento ad altri errori e mancanze in cui era incorso l'Ambito provinciale;
che il se- condo addebito riguardava la sua risposta ad alcune domande rivoltegli da una giorna- lista del quotidiano Il Gazzettino;
che il testo fra virgolette pubblicato sul giornale non corrispondeva esattamente alle sue dichiarazioni e comunque non conteneva al- cun giudizio denigratorio nei confronti dell'Amministrazione; che egli aveva riferito fatti veri e anzi, anche in questo caso, aveva omesso di rendere noti gli errori, le mancanze ed i ritardi commessi dall'Ambito nelle procedure di nomina dei docenti;
e che le imprecisioni giornalistiche non potevano essere a lui imputate.
Si costituiva il convenuto replicando, quanto al primo addebito, che Parte_1
i genitori avevano dedotto la responsabilità da essi addebitata all' Controparte_4
[...] per la mancanza di insegnanti da quanto aveva loro comunicato il Dirigente
[...]
Scolastico sig. , non avendo altre fonti o conoscenze;
che il sig. , nella CP_1 CP_1
sua risposta ai genitori, aveva lasciato chiaramente intendere di non poter fare nulla per risolvere il problema fino a quando l'Ufficio provinciale non avesse provveduto alle nomine, omettendo di far presenti le numerose questioni cui l' doveva far CP_2
fronte nella fase delle nomine e i conseguenti inevitabili tempi tecnici;
che la versione dei fatti fornita dal sig. ai genitori e poi anche alla stampa locale era stata par- CP_1
ziale e reticente;
che il Dirigente Scolastico aveva fornito informazioni tutt'altro che oggettive, ma fuorvianti, incomplete e deviate, finendo così per denigrare l'operato e quindi l'immagine dell'Amministrazione di cui pure faceva parte;
che il sig. CP_1
aveva in sostanza imputato all' il ritardo nelle operazioni Controparte_4
di conferimento delle supplenze, ritardo che invece era stato conseguenza della sua inerzia nel fare ricorso alle graduatorie di terza fascia;
e che il sig. non aveva CP_1
mai chiesto la rettifica di quanto pubblicato sul giornale, per cui le dichiarazioni ivi riportate fra virgolette dovevano essere imputate a lui e non al giornalista
Con sentenza emessa l'11/2/2025 il Tribunale di Udine accoglieva il ricorso, osservando che ai genitori di un alunno il sig. aveva riferito solo l'obiettiva CP_1
realtà dei fatti, indicando l'effettivo numero degli insegnanti mancanti, attribuendo a sè la competenza a nominarne tre e segnalando che la procedura era ancora in corso;
che null'altro il Dirigente Scolastico aveva l'obbligo di comunicare, avendo anzi sor- volato su altre disfunzioni pure verificatesi e rilevanti;
che l'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico non si estende fino a nascondere le inefficienze dell'Amministra- zione;
che anche nelle dichiarazioni rese alla stampa il sig. aveva omesso cri- CP_1
tiche o commenti, di fatto minimizzando una situazione invece anomala, tanto che ad essa era stata dedicata un'intera pagina di giornale;
e che eventuali inesattezze o in- comprensioni da parte dell'autore dell'articolo non giustificavano l'avvio di un proce- dimento disciplinare e la sanzione poi comminata al ricorrente.
1. Contro questa decisione ha proposto appello il e Parte_1
Pag.3 del Merito affermando che il Tribunale ha erroneamente valutato i fatti e quindi escluso che le condotte addebitate al Dirigente Scolastico costituisse- ro violazione dei doveri risultanti dall'art.2105 c.c., dall'art.26 comma 4 let- tera c) del CCNL di Comparto e da numerose norme del Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici.
1.1. La prima condotta addebitata al sig. consiste, in sintesi, nell'avere CP_1
comunicato ai genitori di un alunno - i quali avevano lamentato l'incomple- tezza del corpo docente e la perdurante riduzione dell'orario scolastico, a di- stanza di due settimane dall'inizio delle lezioni, rilevando come la pausa esti- va non fosse stata adeguatamente utilizzata per avviare il nuovo anno senza
"i soliti problemi" - che la mancanza di alcuni insegnanti dipendeva dal fatto che erano ancora in corso le nomine da parte dell' « (presumibil- CP_5
mente acronimo di , rectius Controparte_6 [...]
). Controparte_7
1.1.1. In tre casi (e cioè la supplenza breve con possibile rinnovo per l'insegnamen- to di matematica;
la supplenza per l'intero anno scolastico per l'insegnamen- to di 6 ore settimanali di matematica e la supplenza per l'intero anno sco- lastico per l'insegnamento di lettere) la risposta data dal Dirigente Scolastico ai genitori con il messaggio PEC del 21/9/2022 precisava (correttamente) che si trattava di posti da coprire facendo ricorso alla graduatoria d'Istituto, salvo però aggiungere che "nessuno accetta finchè all non hanno CP_5
assegnato tutti i posti" (essendo le nomine fatte dall'Ufficio provinciale pre- feribili, in quanto riferite all'intero anno scolastico, e non a periodi più brevi,
o a cattedre intere e non a spezzoni di orario).
Questa risposta va considerata, secondo l'appellato, doverosa, stante l'obbli- go di trasparenza della Pubblica Amministrazione, veritiera e priva di ele- menti valutativi e di critica, e quindi corretta e legittima.
L'affermazione non può essere però condivisa, poichè la comunicazione oggetto di esame - al di là della sua apparente completezza ed oggettività -
Pag.4 è invece parziale e, anche per questo, suggestiva.
Parziale perchè, pur richiamando le graduatorie d'istituto, non indicava in modo esplicito il soggetto (ovvero il Dirigente Scolastico) cui spettava il po- tere/dovere di utilizzarle per effettuare le nomine occorrenti a completare il corpo docente (precisazione questa che sarebbe stata necessaria, non essen- do certo che i genitori destinatari della comunicazione, essendo estranei al-
l'Amministrazione scolastica, fossero a conoscenza del riparto interno di competenze fra gli uffici di vario livello); e ancora perchè - a fronte dell'os- servazione fortemente critica (e anche vagamente minacciosa) contenuta nella richiesta di informazioni da parte dei genitori ("Durante la pausa estiva
c'era tutto il tempo di gestire la situazione, ma ad ogni inizio anno scolastico ci ritroviamo sempre i soliti problemi. Sappiamo che lei si è appena insedia- to, ma speriamo possa darci delle risposte rassicuranti ed attivi una politica di miglioramento prima che ci vediamo costretti a guardarci attorno per so- luzioni educative alternative anche in prospettiva del nostro secondo figlio")
- il sig. si limitò a evidenziare che erano ancora in corso le nomine CP_1
da parte dell' e che in attesa di queste nessuno Controparte_6 CP_5
avrebbe accettato quelle fatte a livello di Istituto, senza premurarsi di fornire una qualche spiegazione dell'accaduto (sottolineando, ad esempio, la com- plessità delle procedure in corso, in quanto relative ad un elevato numero di insegnanti e di scuole, e le difficoltà derivanti dalle impreviste e imprevedi- bili rinunce).
E suggestiva perchè, così come è stata formulata, la comunicazione del sig.
- non individuando alcuna causa alternativa nè fornendo spiegazioni CP_1
dell'accaduto - lasciava palesemente intendere che il ritardo lamentato dai genitori era imputabile solo ed esclusivamente ad una colpevole inerzia (o scarsa sollecitudine) dell'Ufficio provinciale di nell'effettuare le no- CP_5
mine di sua competenza;
e così infatti i genitori destinatari l'hanno interpre- tata, come risulta dalla loro successiva e-mail del 29/9/2022 indirizzata al-
Pag.5 l' . Controparte_7
1.1.2. Analoghe considerazioni valgono per l'insegnante di tecnologia, riguardo al quale il sig. diede ai suoi interlocutori solo una laconica informazio- CP_1
Cont ne: "in attesa di nomina da (ancora in corso)". CP_5
Comunicazione questa che, pur riferendo una notizia in sè vera, forniva una visione parziale e riduttiva della vicenda: mancava infatti almeno il tentativo di spiegare in qualche modo le ragioni della mancata nomina, lasciando così inevitabilmente intendere (anche perchè rivolta a dei genitori già molto cri- tici nei confronti dell'Amministrazione scolastica) che il ritardo era dovuto non ad oggettive difficoltà procedurali ma allo scarso impegno o all'incapa- cità dell'Ufficio competente.
Nè il sig. può giustificarsi affermando di essersi limitato a dare ai ge- CP_1
nitori un'informazione minima perchè in caso contrario avrebbe dovuto evi- denziare ben altre disfunzioni dell'Ufficio provinciale, come ad esempio la doppia nomina del docente di tecnologia.
Sul punto si deve osservare che non è noto se, e come, il 21/9/2022 il sig.
[...]
fosse al corrente del fatto che il 20 settembre l'Ufficio provinciale ave- Pt_2
va proposto alla prof.ssa di essere assunta come insegnante di tecnolo- Pt_3
gia presso l'Istituto Da Vinci di Mortegliano (per uno spezzone di 10 ore)
(doc.4 del fascicolo di parte appellata); e soprattutto se, e come, avesse sa- puto che il 7 settembre alla prof.ssa erano già stati proposti (doc.3) Pt_3
altri due spezzoni orari (9 ore presso l'Istituto Bachmann e 8 ore presso l'Istituto Bianchi di Codroipo) e che costei li aveva già accettati entrambi stipulando i relativi contratti (fatto questo peraltro non dimostrato in causa) per cui non avrebbe potuto accettare un'ulteriore nomina.
Sembra perciò da escludere - sulla base dei dati ricavabili dai documenti in atti - che il 21 settembre 2022 (e cioè all'epoca dei fatti di causa) il sig.
[...]
avesse la conoscenza certa che l'Ufficio provinciale di era in ri- Pt_2 CP_5
tardo nella nomina dell'insegnante di tecnologia per l'Istituto di Mortegliano
Pag.6 a causa di un precedente errore dell'Ufficio stesso (consistito nell'individua- re per il posto una docente già destinata ad altre sedi) e quindi pare poco cre- dibile che abbia fornito ai genitori, i quali chiedevano notizie e rassicura- zioni, un'informazione minima (confermando solo che si era "in attesa di nomina") per evitare di far emergere un disservizio ancora peggiore del mero ritardo.
1.1.3. Quanto sopra detto vale infine per l'insegnante di musica, la cui mancata no- mina tramite la graduatoria d'Istituto è stata ricollegata dal sig. alla CP_1
mancanza di una (non meglio descritta) "liberatoria", evidentemente impu- tando all'Ufficio provinciale di di non averla ancora emessa. CP_5
Riguardo a questa vicenda si deve osservare che il sig. provvide in CP_1
autonomia ad assumere un supplente di musica il 6 ottobre 2022 (doc.6) e solo dopo, con nota del 13 ottobre (doc.7), chiese all'
[...]
informazioni sulla posizione del titolare del posto e su Controparte_7
"come procedere alla stipula del contratto" con il supplente, mentre non risulta dai documenti in atti che avesse chiesto al suddetto , prima del CP_2
21 settembre, di emettere una qualche "liberatoria".
E' quindi possibile che il sig. , prima di rispondere ai genitori, non CP_1
avesse ancora nominato un insegnante di musica facendo ricorso alle gra- duatorie d'Istituto perchè in quel momento non aveva la certezza ufficiale della disponibilità del posto (non avendo ricevuto notizie riguardo alla pro- roga dell'utilizzazione del titolare, sottoposto a procedimento penale, presso l' di;
ma allora, se era così, l'informazione com- Controparte_7 CP_5
pleta e corretta che avrebbe dovuto trasmettere ai genitori era appunto quella di aver deciso lui di soprassedere (per prudenza) alla nomina del supplente fino a quando fosse pervenuta la "liberatoria" (ovvero, per quanto è dato ca- pire, la conferma della perdurante assenza del titolare della cattedra in quan- to destinato temporaneamente ad altra sede di lavoro) e non limitarsi a la- mentare la mancanza di quella "liberatoria" (peraltro non ancora formal-
Pag.7 mente chiesta) facendo così passare il messaggio (implicito ma chiaro) che la mancanza dell'insegnante dipendeva solo da una (non spiegata e quindi priva di giustificazione e perciò colpevole) inerzia dell'Ufficio provinciale.
1.2. Il secondo addebito riguarda le dichiarazioni rese dal sig. ad una CP_1
giornalista del quotidiano Il Gazzettino e pubblicate nell'edizione del 3 otto- bre 2022.
1.2.1. Al di là della questione se le parole riportate nell'articolo fra virgolette corri- spondano esattamente o no a quelle pronunciate nel corso dell'intervista, re- sta il fatto che il sig. non ha mai smentito (prima della causa o in cor- CP_1
so di giudizio) di aver detto alla giornalista che gli mancavano cinque in- segnanti (tre a Palmanova e due a Mortegliano) nè ha provato (e neppure chiesto di provare, formulando appositi capitoli) di essersi assunto la sua parte di responsabilità della perdurante scopertura di posti (richiamando la sua competenza in materia di utilizzo delle graduatorie d'Istituto) e tanto me- no di aver cercato di esporre (per quanto riguardava le nomine di competen- za dell'Ufficio provinciale) le ragioni oggettive da cui questa situazione po- teva essere dipesa.
1.2.2. Il risultato di questo modo parziale, ellittico ed in ultima analisi semplici- stico di descrivere la realtà è assolutamente chiaro: i lettori del giornale era- no palesemente autorizzati e anzi indotti a pensare che l'unico soggetto com- petente a disporre (o comunque a rendere possibili) le nomine mancanti, e quindi il solo responsabile del fatto che non erano ancora avvenute dopo quasi un mese dall'inizio dell'anno scolastico, era l' Controparte_8
di e soprattutto che, in difetto di altre cause di natura oggetti-
[...] CP_5
va, questa situazione era conseguenza esclusivamente di un colpevole ritar- do di tale nell'espletare gli adempimenti dovuti. CP_2
1.3. Riassumendo, al sig. è stato addebitato di aver trasmesso all'esterno CP_1
(prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della
Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione
Pag.8 solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni in- segnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui di- retto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, impu- tabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tem- pestività dell' . Controparte_7
E, tenendo conto di quanto esposto nei punti precedenti di questa motiva- zione, si deve concludere che il fatto materiale oggetto di contestazione sus- sisteva.
2. Occorre allora verificare se la condotta sopra descritta costituisca un'infra- zione disciplinare e cioè se configuri o no la violazione di un dovere del Di- rigente Scolastico sig. . CP_1
2.1. A questo scopo è opportuno ricordare innanzitutto le norme che regolano la materia:
l'art.26 del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area Istruzione e
Ricerca per il triennio 2016-2018, intitolato "Obblighi del dirigente", preve- de, nel comma 4 lettera c) che il dirigente deve "nello svolgimento della pro- pria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'ammini- strazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particola- re nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministra- zione"; e nel comma 5 che "il dirigente è tenuto comunque, nell'ambito delle proprie funzioni organizzative e gestionali, ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informa- zione all'utenza...";
il D.P.R. 62/2013, intitolato "Regolamento recante codice di comporta-
Pag.9 mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislati- vo 30 marzo 2001, n. 165", stabilisce che il dipendente "rispetta altresi' i principi di integrita', correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza
e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi" (art.3 comma
2); "evita situazioni e comportamenti che possano...nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione" (art.3 comma 3); "non...adot- ta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza" (art.11); e ancora che il dirigente "nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici pos- sano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'ammi- nistrazione" (art.13 comma 9);
il Codice di comportamento dei dipendenti del Parte_1
ribadisce che il dipendente "rispetta i principi di integrità, correttezza, buo- na fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e agisce in posizione di in- dipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi" (art.3 comma 2); "evita situazioni e comportamenti che possano...nuocere agli in- teressi o all'immagine della pubblica amministrazione" (art.3 comma 3);
"nei rapporti con i colleghi, con i superiori o subordinati...tiene un compor- tamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza, rispetta le differen- ze di genere e favorisce le pari opportunità. Evita atti e atteggiamenti carat- terizzati da animosità o conflittualità e in nessun caso lede la dignità di col- leghi, superiori o subordinati" (art. 3 comma 7); "non...esprime giudizi nei confronti dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei colleghi in relazione al-
l'espletamento dell'attività lavorativa, fatta salva la libertà di espressione e il diritto di critica..." (art. 13 comma 3); "si astiene dal pubblicare, tramite
l'utilizzo dei social network, contenuti che possano nuocere all'immagine
Pag.10 dell'Amministrazione" (art.13 comma 4); deve curare che "la comunicazione istituzionale [sia] improntata ad assoluta chiarezza, semplicità e coerenza"
(art.13 comma 5); se "partecipa a dibattiti pubblici o resi pubblici attraverso
i mass-media o social network, pubblica scritti o rilascia interviste su ma- terie che riguardano l'Amministrazione, deve segnalare la propria apparte- nenza al , e, in assenza di specifico mandato del- Parte_1
l'Amministrazione, deve precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale, assicurandosi che ne sia data preventiva informazione, da parte della testata giornalistica, dell'emittente radio televisiva o da canali social, all'Ufficio Stampa del Ministro" (art.13 comma 7); "nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili...assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzio- nali;
evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito degli uffici" (art.15 comma 9).
2.1.1. E' vero quindi che il Dirigente Scolastico ha (come afferma l'appellato) il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei con- fronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo po- tere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici;
verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione;
tutela dell'immagine della Pubblica Am- ministrazione.
2.2. In concreto il sig. non si è uniformato a queste regole e principi: CP_1
come già detto infatti ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione (e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che tra- sparente); si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando (in modo implicito ma chiaro) ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla (ingiustificata e quindi colpevole) inerzia di un altro Ufficio
Pag.11 (in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi); ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e ineffi- ciente (contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico).
2.3. La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento costituisce il- lecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di spe- cie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli stu- denti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
2.3.1. Non vi sono infatti elementi da cui poter ricavare che il sig. abbia CP_1
agito con dolo e cioè allo scopo specifico di ledere l'immagine dell' CP_9
nistrazione e dell' , dovendosi inve- Controparte_10
ce la sua condotta attribuire con ogni probabilità a mera disattenzione o
(lieve) imperizia comunicativa (peraltro sufficiente a integrare l'illecito con- testato, essendo le infrazioni disciplinari punibili anche a titolo di colpa); nè vi sono prove che il fatto abbia causato all'Amministrazione gravi danni
(materiali o di immagine), come ad esempio proteste da parte di altri genito- ri, perdita di iscrizioni nella Scuola diretta dal sig. o altro. CP_1
Appare quindi corretta la decisione di applicare al Dirigente Scolastico la sanzione prevista dall'art.28 comma 3 del CCNL.
2.3.2. Quanto alla congruità della pena (Euro 400,00 di multa), essa non è stata og- getto di contestazione e non vi sono comunque ragioni per modificarne la misura.
3. L'appello proposto dal va quindi ac- Parte_1
colto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valo-
Pag.12 re della causa indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi di primo grado e d'appello (Euro 400,00).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento dell'appello proposto dal con- Parte_1
tro la sentenza del Tribunale di Udine n.56/2025 di data 11/2/2025, che per l'effetto integralmente riforma, respinge tutte le domande proposte da con CP_1
il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
condanna l'appellato a rifondere al appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in Euro 641,00 e per l'appello in Euro 515,00, oltre spese generali nella misura massima di tariffa.
Trieste, 11/9/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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