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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1389/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1389/2025 promossa da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi elettivamente domiciliato in TI, Via Roma n. 19 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Fabrizio Di Paolo che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
“i signori e hanno deciso di separarsi consensualmente alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1) i coniugi precisano che, in accordo tra loro, la signora arà ospite del signor Pt_2 Parte_1 nella casa di sua proprietà, dove la famiglia risiede, fin quando non troverà una nuova autonoma sistemazione ovvero fin quando non farà ritorno nel paese natale;
le spese di vitto e alloggio saranno, fino ad allora, a carico del Parte_1
2) i coniugi stabiliscono, concordemente, che la casa coniugale, sita in TI, via Cesi 4, venga assegnata, con il mobilio presente all'interno, al proprietario signor , che continuerà Parte_1
a farsi carico di tutte le spese relative alle utenze (quali ad es. acqua, gas, luce e telefono, condominio, tassa dei rifiuti solidi urbani) anche fin quando la NG vi dimorerà;
1 3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire, in futuro, la propria residenza dove vorrà, con obbligo di comunicarlo, con raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, all'altro coniuge entro dieci giorni dal momento del cambiamento.
4) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare e avere relativo ai titoli di cui sopra, nonché ad ogni altro titolo, sicché null'altro possono reciprocamente pretendere;
dal momento in cui la lascerà l'abitazione di TI, via Cesi 4, ognuno provvederà autonomamente al Pt_2 proprio mantenimento;
5) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi precisano di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, altresì, di non volersi riconciliare. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3,
n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970..
Chiedono pertanto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio e pertanto voglia:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Bangkok, Thailandia, il
3.10.2019, registrato in TI con atto n. 121, parte II, serie C, anno 2019;
- ordinare al Comune di TI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni:
1) la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di TI in via Cesi 4, completa di mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata al , che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in data 03.10.2019 in Bangkok, Thailandia, trascritto nei registri dello stato civile di TI (atto n. 121, parte II, serie C, anno 2019), optando per il regime
2 patrimoniale della separazione dei beni e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la disponibilità reddituale dei coniugi ammonta per il a una pensione mensile di invalidità di € 1.000,00 Parte_1 circa e per la NG a una pensione mensile di invalidità di € 300,00 circa;
l'unione, in un primo tempo felice, è divenuta negli ultimi tempi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Con note scritte depositata per la udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
3 Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio a Bangkok,
Thailandia, in data 03.10.2019;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del di TI (Atto Pt_3
n° 121, Parte II, Serie C, Anno 2019);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in TI, il 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1389/2025 promossa da:
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi elettivamente domiciliato in TI, Via Roma n. 19 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Fabrizio Di Paolo che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
“i signori e hanno deciso di separarsi consensualmente alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1) i coniugi precisano che, in accordo tra loro, la signora arà ospite del signor Pt_2 Parte_1 nella casa di sua proprietà, dove la famiglia risiede, fin quando non troverà una nuova autonoma sistemazione ovvero fin quando non farà ritorno nel paese natale;
le spese di vitto e alloggio saranno, fino ad allora, a carico del Parte_1
2) i coniugi stabiliscono, concordemente, che la casa coniugale, sita in TI, via Cesi 4, venga assegnata, con il mobilio presente all'interno, al proprietario signor , che continuerà Parte_1
a farsi carico di tutte le spese relative alle utenze (quali ad es. acqua, gas, luce e telefono, condominio, tassa dei rifiuti solidi urbani) anche fin quando la NG vi dimorerà;
1 3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire, in futuro, la propria residenza dove vorrà, con obbligo di comunicarlo, con raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, all'altro coniuge entro dieci giorni dal momento del cambiamento.
4) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare e avere relativo ai titoli di cui sopra, nonché ad ogni altro titolo, sicché null'altro possono reciprocamente pretendere;
dal momento in cui la lascerà l'abitazione di TI, via Cesi 4, ognuno provvederà autonomamente al Pt_2 proprio mantenimento;
5) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi precisano di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, altresì, di non volersi riconciliare. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3,
n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970..
Chiedono pertanto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio e pertanto voglia:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Bangkok, Thailandia, il
3.10.2019, registrato in TI con atto n. 121, parte II, serie C, anno 2019;
- ordinare al Comune di TI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni:
1) la ex dimora coniugale ubicata nel Comune di TI in via Cesi 4, completa di mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata al , che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in data 03.10.2019 in Bangkok, Thailandia, trascritto nei registri dello stato civile di TI (atto n. 121, parte II, serie C, anno 2019), optando per il regime
2 patrimoniale della separazione dei beni e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la disponibilità reddituale dei coniugi ammonta per il a una pensione mensile di invalidità di € 1.000,00 Parte_1 circa e per la NG a una pensione mensile di invalidità di € 300,00 circa;
l'unione, in un primo tempo felice, è divenuta negli ultimi tempi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Con note scritte depositata per la udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
3 Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio a Bangkok,
Thailandia, in data 03.10.2019;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del di TI (Atto Pt_3
n° 121, Parte II, Serie C, Anno 2019);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in TI, il 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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