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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1954/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio giusta Parte_1
delibera di G.C. n. 143 del 30 settembre 2019 ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla
Via Scesa Spirito Santo, 1, presso lo studio dell'Avv. Laura Pugliese, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Via Indipendenza, 93, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Parise, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita – reietta ogni altra contraria istanza, eccezione
e deduzione – in accoglimento del proposto gravame nonché in totale o parziale riforma della sentenza n. 195/2019 resa dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica all'esito del procedimento n. 79/2014 R.G., pubblicata in data 5 marzo 2019 con la sottoscrizione da parte del G.O.T., Avv. Loredana Surace, così provvedere e
1 - dichiarare nulla, annullare, revocare e/o riformare totalmente o parzialmente la sentenza
n. 195/2019 resa dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica all'esito del procedimento n. 79/2014 R.G. in data 5 marzo 2019 per i motivi indicati nel presente atto di appello, e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure qui da intendersi trascritte;
- vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- Nel merito, respingere l'appello proposto dal perché infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza gravata.
- Condannare il al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del Parte_1
presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario quantificate ex lege in € 14.103,00 oltre accessori come per legge per il giudizio di 1° grado ed in € 14.337,00 oltre accessori come per legge per il giudizio di 2°”.
FATTO E DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13-15 novembre 2013, ritualmente notificato, il , in persona del Sindaco pro temporea, ha convenuto al giudizio del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia la (in sigla Controparte_2 Parte_2
, per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 434/2013 col quale l'Ente territoriale opponente
[...]
era stato condannato al pagamento, in favore della della complessiva somma di Parte_2
€ 117.590,00 – a titolo di corrispettivo per il servizio di cui al contratto di appalto Rep. n. 8/2008, in particolare per il pagamento di alcune fatture (all. 2/a, 2/b, 2/c) emesse dalla Parte_2 nell'ambito del predetto contratto – oltre interessi moratori e spese legali.
A sostegno della opposizione al decreto ingiuntivo n. 434/2013, il ha Controparte_3
dedotto: a) la nullità del contratto di appello stipulato inter partes, in data 30 ottobre 2008, rep.
n.8/2008, avente ad oggetto l'affidamento del servizio sperimentale di “Data-enter e gestione procedure CdS, Fornitura in comodato di software per la gestione delle sanzioni alle infrazioni al
CdS, Locazione apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al CdS, Gestione delle aree di sosta a pagamento con fornitura di personale e apparecchiature, Gestione riscossione volontaria
e coattiva delle sanzioni elevate”- per avere il affidato il servizio di gestione Parte_1 globale del ciclo delle contravvenzioni alla Società eludendo l'obbligo delle Parte_2
2 procedure di evidenza pubblica finalizzate ad individuare il contraente privato;
b) che, per effetto della nullità dell'affidamento e del relativo contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1422 e 2033c.c., alla non spetta alcun corrispettivo previsto dal contratto ed, Parte_2
anzi, il ha diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, Parte_1 per effetto del medesimo contratto nullo ed ammontanti complessivamente ad € 47.639,45 di cui si chiede la ripetizione;
c) che, in ogni caso, non sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo dacché, per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato.
Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia, di voler accertare e dichiarare la nullità per violazione di norme imperative del contratto stipulato inter partes, in data 30 ottobre 2008, rep.
n.8/2008 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 434/2013, con contestuale e conseguente statuizione che nulla è dovuto dal alla società Parte_1 Controparte_1
in virtù del contratto dichiarato nullo;
conseguentemente, condannare la società Centro
[...]
a restituire, in favore del , l'importo di € 47.639,45 Controparte_1 Parte_1
indebitamente percepito in forza del contratto dichiarato nullo. In subordine, revocare il decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto riconoscendo che la società Controparte_1
non vanta alcun credito nei confronti del;
in ogni caso, condannare
[...] Parte_1
la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha chiesto il rigetto della opposizione deducendo: (i) la pretestuosità e la temerarietà della spiegata opposizione e delle sue relative eccezioni, posto che, in altro autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto sempre dalla in forza del medesimo contratto, il riconosceva come Parte_2 Parte_1 pienamente valido ed efficace il contratto sotteso all'emanazione del D.I. opposto;
(ii) che, del resto, il non può certamente formulare a distanza di oltre 5 anni dalla stipula del contratto Parte_1
di appalto (rep. 8/2008 del 30 ottobre 2008) una eccezione di nullità dello stesso per violazione delle norme di aggiudicazione e di procedura di gara, essendo tali eccezioni devolute in via esclusiva alla giurisdizione del Giudice amministrativo, nei termini previsti dalla legge in materia, che nel caso in esame sarebbero ampiamente decorsi;
(iii) la genericità e la infondatezza delle contestazioni mosse dall'amministrazione opponente.
3 Tanto dedotto, ha concluso chiedendo preliminarmente la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di legge. Nel merito, rigettare l'opposizione spiegata in quanto totalmente destituita di fondamento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore
[...]
del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19 dicembre 2015 il Giudice Unico ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto. Indi, ha deciso la causa con sentenza n. 195/2019, resa il 3 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 5 marzo 2019, con la quale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 434/2013 e condannato l'opponente a rifondere le spese processuali, liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il Tribunale, in via di estrema sintesi:
ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, sollevata dalla argomentando che “se è vero Parte_2
che il contratto intercorso in data 30 ottobre 2008 tra il e la Ditta Centro Parte_1
Servizi Polizia Locale s.r.l., per l'affidamento diretto del servizio sperimentale di “Data- enter e gestione procedure CdS, Fornitura in comodato di software per la gestione delle sanzioni alle infrazioni al CdS, Locazione apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al CdS, Gestione delle aree di sosta a pagamento con fornitura di personale e apparecchiature, Gestione riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni elevate”, è un contratto ad evidenza pubblica, tuttavia le controversi strettamente riguardanti
l'accertamento della pretesa creditoria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, che, nel caso di specie, è l'adito Tribunale di Vibo Valentia” (cfr. sentenza, pag.
2);
ha rigettato la domanda di nullità per violazione di norme imperative del contratto stipulato inter partes così motivando: “La disciplina codicistica del contratto e delle obbligazioni è informata al principio della buona fede, ed una specificazione di questo principio, espresso dall'art. 1337 c.c., è rappresentato dall'obbligo di comunicazione delle cause d'invalidità che rientrano nell'ambito di controllo di una parte e che, pertanto, devono essere accertate
e comunque conosciute dalla parte medesima: l'obbligo di conoscibilità dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto riguarda anche le ipotesi di violazione di legge, dovendosi, in ogni caso, valutare ed accertare, di volta in volta, se la conoscenza della legge
4 richieda una specifica competenza tecnica (Cass. Civ. n. 4635/2006)” (cfr. sentenza, pag.
2).
1.2 Avverso suddetta sentenza, non notificata, ha interposto gravame il , in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2019, per i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata, telematicamente, il 27 maggio 2024, si è costituita la (in sigla , in persona del legale Controparte_2 Pt_2
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 maggio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'1 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4 aprile 2025, comunicata alle parti il 7 aprile 2025, assegnando alle parti un termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per le repliche.
Appellante e appellato hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1 Con il primo motivo di appello, il censura la statuizione di rigetto della Parte_1 domanda di nullità del contratto rep. n. 8/2008. Rappresenta che, “derivando il contratto de quo solo da una deliberazione di Giunta Comunale, non già previo bando di gara o procedura negoziata, per come impone il Codice dei Contratti Pubblici, si poneva anche in spregio ai superiori principi generali di parità di trattamento e divieto di discriminazione e imparzialità ex art. 97 della
Costituzione e quelli generali di trasparenza, concorrenza e rotazione, oltre ai principi istitutivi del
Trattato, dal cui esame derivano “le regole generali imprescindibili che devono essere rispettate nel corso dell'affidamento” e “la corretta procedura che l'amministrazione deve seguire per selezionare il contraente” di cui all'art. 57, comma 6, D.lgs. 163/2006, oggi sostituito dal d.lgs.
50/2016. È di tutta evidenza, dunque, che la procedura che ruota attorno alla stipula del contratto de quo, previo affidamento diretto alla appaia priva di quelle regole procedurali Parte_2
5 anche minime che una pubblica Amministrazione sia tenuta ad osservare per concludere i contratti.
Di talché si determina una nullità del contratto medesimo, che, dunque, è inidoneo a far sorgere alcuna obbligazione secondo il principio quod nullum est nullum effectum producit” (cfr. citazione in appello, pag. 13).
2.2 Con il secondo motivo di appello, il adduce la violazione del principio dell'onere della Pt_1 prova da parte del Tribunale. Rileva che l'allegazione delle sole fatture che hanno costituito gli elementi probatori nel procedimento monitorio che ha portato alla concessione del decreto ingiuntivo opposto, ma che una volta instauratosi un giudizio a cognizione piena, non presentano i requisiti di prova richiesti nel medesimo giudizio a cognizione sommaria, “hanno, in concreto, impedito l'esercizio del diritto di difesa all'odierno appellante” (cfr. citazione in appello, pag. 14).
In particolare, prosegue l'appellante, le fatture nn. 16 e 17 del 2011 rendevano impossibile verificare l'effettivo espletamento delle prestazioni indebitamente contestualizzate e riferibili alla “Gestione iter sanzionatorio verbali (acconto)” “Digitalizzazione dati inerenti il verbale”, “Preparazione lista di carico morosi anni 2005, 2006, 2007”; la richiesta di cui alla fattura n. 18/2011 a titolo di corrispettivo per l'installazione di undici parcometri “appare ingiustificata poiché nel contratto non è dato rinvenire alcun obbligo a carico del pertanto, in difetto di piena prova nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado, poiché le produzioni documentali poste a fondamento della richiesta di rilascio del decreto ingiuntivo, non potevano essere ritenute pienamente esaustive nel consentire una corretta valutazione dell'ammontare della presunta pretesa creditoria, lo stesso doveva essere revocato” (cfr. citazione in appello, pag. 14).
2.3 Il primo motivo è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo.
2.3.1 Preliminarmente, va rilevato che, la statuizione di rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, non è stata censurata dal né dalla con appello incidentale, così che essa è Parte_1 Parte_2
definitivamente trascorsa in giudicato.
2.3.2 Passando all'esame del primo motivo, occorre brevemente rammentare che l'evidenza pubblica indica le procedure finalizzate alla scelta di un contraente da parte della pubblica amministrazione nel rispetto delle regole pubblicistiche e delle norme di azione che sovraintendono, garantiscono e regolamentano il corretto esercizio del potere pubblico.
L'amministrazione, infatti, sebbene sia titolare di un potere pubblico che le consente di agire attraverso strumenti diversi da quelli civilistici, ossia attraverso provvedimenti amministrativi, può altresì perseguire i propri fini istituzionali attraverso l'uso di strumenti di diritto privato, fra i quali,
6 principalmente, la stipula di contratti. Anche quando utilizza i contratti, tuttavia, l'amministrazione rimane soggetta ad obblighi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa posti dall'art. 97 Cost.
Proprio in attuazione di tali obblighi, è necessario che il procedimento che l'amministrazione svolge al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto di diritto privato deve rimane soggetto alla procedura dell'evidenza pubblica: per evitare che l'amministrazione ponga in essere
“favoritismi” nei confronti di particolari soggetti che venissero a relazionarsi con essa.
Tra i contratti della P.A. soggetti alla procedura dell'evidenza pubblica sono ascrivibili, tra gli altri,
i contratti di appalto e di concessione (di lavori e servizi) per i quali vige la normativa speciale contenuta nel D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel Regolamento che ne dà esecuzione d'attuazione, cioè il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che ha abrogato il D.lgs. n.
163 del 2006). Per quanto riguarda più in generale, la contrattualistica pubblica, il R.D. n. 2440 del
1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, nelle parti ancora in vigore, e il R.D. n. 827 del 1924, recante “Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.
Per individuare la disciplina normativa applicabile al caso di specie, è necessario, in via pregiudiziale, accertare l'oggetto del contratto di appalto intercorso tra il e la Pt_1 Parte_2 per l'affidamento del servizio sperimentale di “Data-enter e gestione procedure CdS,
[...]
Fornitura in comodato di software per la gestione delle sanzioni alle infrazioni al CdS, Locazione apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al CdS, Gestione delle aree di sosta a pagamento con fornitura di personale e apparecchiature, Gestione riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni elevate”. Si tratta di un contratto misto vale a dire di un contratto pubblico avente ad oggetto servizi e forniture. Dal mero esame del contratto e del relativo capitolato è infatti agevole evincere che con esso la Società si era obbligata a fornire i seguenti servizi: 1) raccolta Parte_2
di informazioni;
2) inserimento (data entry) delle informazioni ricevute nel sistema gestionale;
3) individuazione dei dati anagrafici e fiscali del destinatario del procedimento sanzionatorio presso il
Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione Civile e le Anagrafi dei Comuni italiani;
4) postalizzazione dei verbali;
5) anticipazione delle spese di notifica dei verbali ed eventuale rinotifica in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario;
6) verifica esito della notifica dei verbali e registrazione estremi della stessa in apposita banca dati;
7) messa a disposizione di un call-center per gli infrazionati per fornire informazioni generiche relative ai verbali ricevuti;
8) gestione dei procedimenti;
9) apertura presso la sede comunale di un front-office;
10) gestione del contenzioso;
11) registrazione dei pagamenti effettuati dagli utenti, ecc. La si Pt_2
7 era altresì obbligata a fornire i seguenti beni: 1) fornitura in comodato d'uso di un apposito software per la gestione delle infrazioni al codice della strada;
2) fornitura in comodato d'uso di n. 2 palmari per la gestione delle infrazioni al CdS;
3) parcometri autoalimentati con pannelli solari;
4) apparecchiature per la rilevazione elettronica documentata delle infrazioni;
5) materiale fotografico e materiale di consumo;
ecc.
Trattandosi di contratto pubblico stipulato nel 2008, esso era assoggettato alla disciplina dettata dal
D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), entrato in vigore, ai sensi dell'art.257, primo comma, il
2 luglio 2006 (sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006), ed il cui art. 2, comma 1, del Codice prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni
e svolgersi nel rispetto dei principi d economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice”.
L'art. 11 scandisce le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici prescrivendo che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Al comma 3 si dispone che la selezione dei partecipanti avviene “mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti”. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente (comma 4). Indi, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione definitiva che diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (comma 8). Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo, di regola, entro il termine di sessanta giorni (comma 9).
I sistemi previsti dal Codice dei contratti pubblici per l'individuazione dei soggetti offerenti sono costituiti da procedure aperte, ristette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo. Di regola, per i contatti di rilevanza comunitaria, l'art. 54 dispone che le stazioni appaltanti aggiudicano i contatti mediante procedura aperta o procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
8 Si tratta di sistemi di individuazione dei soggetti offerenti che trovano applicazione anche per i contratti di appalti di servizi e fornitura sotto soglia in forza dell'art. 121 (“Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria”), a norma del quale “Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”, e dell'art. 124 (“Appalti di servizi e forniture sotto soglia”) che, relativamente ai contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia, prevede un articolato sistema di deroghe alle norme del Codice.
All'esito della disamina delle disciplina normativa di riferimento, non è revocabile in dubbio la assoggettabilità ad essa anche del contratto pubblico avente ad oggetto forniture e servizi intercorso tra il di e la (rep. 8/2008), per cui è controversia, trattandosi, Pt_1 Pt_1 Parte_2
come già precisato, di un contratto pubblico di appalto di servizi e forniture stipulato durante la vigenza del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006).
È poi pacificamente emersa la circostanza che la procedura dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente non è stata seguita dal che, in buona sostanza, ha concluso il contratto Parte_1
a trattativa privata, in aperta violazione della normativa di riferimento.
Ebbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, “In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto che sia stato stipulato a seguito di trattativa privata è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà alle norme imperative che prescrivono il ricorso dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente, a garanza del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa della nullità del contratto di appalto per la costruzione di una linea ferroviaria, aggiudicato dalla stazione appaltante mediante trattativa privata, in violazione della disciplina che prescriveva il ricorso al pubblico incanto)” (cfr. Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11446).
Non vi è dubbio alcuno circa la legittimazione del all'esercizio dell'azione di nullità, Pt_1
pacifico essendo nella giurisprudenza anche di legittimità che, le parti stipulanti, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio dell'azione di nullità (cfr. Cass. civ., 27 luglio 1994, n. 7017:
“L'art. 1421 del codice civile, secondo cui “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse”, non si riferisce alle parti del contratto le quali, per tale loro qualità, sono sempre interessate all'accertamento della nullità e legittimate a dedurla, ma riguarda tutti coloro che, pur non avendo sottoscritto il contratto ed essendo, quindi, ad esso rimasti estranei, abbiano comunque,
9 un interesse concreto alla sua pronuncia. L'indagine diretta ad accertare l'esistenza del menzionato interesse deve essere, perciò, svolta solo se ad eccepirla sia stato un soggetto che non rivesta la qualità di parte del contratto, perché solo nei suoi confronti si può porre un problema di difetto di legittimazione a far valere la nullità per difetto di interesse”), anche se hanno dato esse stesse causa alla nullità medesima (Cass. civ., n. 100 del 1991).
Né rileva la circostanza dell'avvenuta esecuzione delle obbligazioni scaturite da esso, posto che “la nullità della stipula occorsa ad un contratto concluso all'esito di procedimento ad evidenza pubblica non può certamente essere sanata dalla esecuzione delle obbligazioni scaturite da esso, occorrendo semmai, la formale rinnovazione dell'atto nell'osservanza delle sue condizioni di validità” (cfr. Cass. civ., 4 settembre 2004, n. 17890). Da qui l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, laddove il Tribunale – presumibilmente al fine di tacitamente disattendere la domanda di nullità avanzata dal – rileva che il contratto Parte_1
è stato parzialmente eseguito dal opponente. Pt_1
Ed ancora, va osservato che l'azione di nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., così che, al contrario di quanto erroneamente opinato dal Tribunale, non rileva – ai fini dell'accertamento e della dichiarazione della nullità – la circostanza che il abbia formulato la domanda di Pt_1 nullità del contratto “solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 434/2013, ed a distanza di cinque anni dall'adozione della delibera della Giunta Municipale del del 29 Parte_1 maggio 2008, e della stipula del contratto rep. n. 8/2008” (cfr. sentenza, pag. 2).
Conseguentemente, va dichiarata la nullità per violazione delle norme imperative dell'evidenza pubblica del contratto di appalto Rep. n. 8/2008, intercorso tra il e la Parte_1 [...]
(in sigla in data 30 ottobre 2008. Controparte_1 Parte_2
Alla nullità del contratto consegue un duplice ordine di effetti: in primo luogo, non sono dovute le prestazioni non ancora eseguite che trovavano la loro causa nel contratto dichiarato nullo. Di conseguenza, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 434/2014, emesso in data 13 novembre
2013, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto al di pagare, in favore Parte_1 della la somma di € 117.590,00 – a titolo di corrispettivo per il servizio di cui Parte_2
al contratto di appalto Rep. n. 8/2008, in particolare per il pagamento di alcune fatture (all. 2/a, 2/b,
2/c) emesse dalla nell'ambito del predetto contratto – oltre interessi moratori e Parte_2 spese legali quantificate in € 1.880,00.
In secondo luogo va accolta l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., proposta dal
, in forza del principio di diritto secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza Parte_1 di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un
10 contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, e ciò anche quando la controprestazione non sia ripetibile (Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20383; Cass. cv., 16 dicembre
2024, n. 32696). D'altra parte, si osserva sempre nei medesimi arresti, a ritenere il contrario, si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione. Senonché,
è proprio l'eccezionalità delle ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, è prevista l'irripetibilità delle prestazioni eseguite (come accade nel caso di cui all'art. 2126 c.c., norma dettata in funzione di precise esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori) a costituire “la più sicura smentita” di tale assunto (così, ancora una volta, Cass. civ., sent. n. 20383 del 2016, cit.).
Orbene, che il abbia effettuato, in favore della Società i Parte_1 Parte_2
pagamenti di cui ai mandati n. 328 del 23 febbraio 2010 (per € 12.867,28), n. 329 del 23 febbraio
2010 (per € 1.095,00), n. 330 del 23 febbraio 2010 (per € 29.695,77), n. 331 del 23 febbraio 2010
(per € 3.851,40), e così per il complessivo importo di € 47.509,45 – è circostanza non contestata dalla società opposta e, comunque, documentata, posto che l'Ente ha allegato al proprio fascicolo i mandati in parola, i quali tutti risultano debitamente muniti del timbro “pagato” apposto dal
Tesoriere Banca Carime S.p.A. D'altro canto, come già detto, la non ha Parte_2
contestato di aver ricevuto gli importi di cui ai mandati nn. 328, 329, 330 e 331. Di conseguenza, trattandosi di pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo e, dunque, privi di causa adquirendi, di essi va ordinata la restituzione in favore del . Su detta somma non Parte_1
vanno riconosciuti gli interessi in mancanza di domanda del creditore (cfr. Cass. civ., 10 marzo
1995, n. 2814: “In tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 cod. civ. impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto”).
Conclusivamente, il primo motivo di appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, così accogliendosi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal nei confronti della che va Parte_1 Parte_2 condannata a restituire all' la somma di € 47.509,45. Controparte_4
Ogni altra questione posta dalle parti resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
§ 3. Le spese di lite
11 3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi.
3.2 Atteso il tenore della decisione (accoglimento dell'appello), non ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
(in sigla , in persona del legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2019, e avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 195/2019 resa il 3 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 5 marzo 2019, non notificata, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 434/2013 Parte_2
emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13-15 novembre 2013, notificato il 2 dicembre 2013; 2) condanna la a restituire al la somma Parte_2 Parte_1
di € 47.509,45;
- condanna la ( al pagamento, Controparte_2 Parte_2 in favore del , delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida in € Parte_1
380,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale per il primo grado e in €
1.165,00 per spese ed € 14.317,00 per compenso professionale per l'appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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