TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Silvia Orsi Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.9.2021; che in sede di atp (rgn.
4014/2022) veniva riconosciuto, ma non omologato, il solo requisito di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 27.3.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo a norma dell'art. 3 co. 1 DPR 698/94 ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 10.8.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Morbo di Parkinson Stadio H&Y 4. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con buon compenso.
Spondiloartrosi della colonna con protrusioni discali lombari multiple. Deficit deambulatorio con appoggi instabile ad alto rischio caduta.) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato “In base a quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medica espletata, è possibile affermare che per le infermità di cui attualmente la ricorrente risulta affetta ed in diagnosi riportate, a parere del sottoscritto, considerato la grave compromissione neurologica e motoria, la stessa è da ritenere nelle condizioni previste dall'art. 1 Legge 18/80 e quindi con necessita di assistenza continua, non risultando autonoma nel compiere gli atti quotidiani della vita”. Ha inoltre aggiunto che la documentazione da ultimo richiesta ed effettuata in data 20.12.2024 “attesta una scala funzionale H&Y di 4. Lo stadio 4, è il penultimo della scala, e sta a significare sostanzialmente che il soggetto è ancora in grado di camminare ed assumere la posizione eretta, ma con grande difficoltà e quasi sempre con necessità di assistenza per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. In questo quarto stadio, il paziente affetto da morbo di Parkinson ha frequenti cadute e i compiti che richiedono un fine controllo motorio risultano difficili o impossibili.”.
Ha quindi concluso affermando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di ottobre 2024, con revisione ad ottobre 2026
“considerata la possibile evoluzione del quadro, anche in risposta alle terapie e comunque per accertate una stabilità certa,
è necessario prevedere una Revisione dopo due anni”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione. Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1
l. 18/80, con decorrenza da ottobre 2024.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario di sui all'art. 3 co. 3 l. 104/92, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2140/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da ottobre
2024 e rivedibile nel mese di ottobre 2026, nonché la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
SI NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2140/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Silvia Orsi Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.9.2021; che in sede di atp (rgn.
4014/2022) veniva riconosciuto, ma non omologato, il solo requisito di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 27.3.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i requisiti di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo a norma dell'art. 3 co. 1 DPR 698/94 ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 10.8.2022.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Morbo di Parkinson Stadio H&Y 4. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con buon compenso.
Spondiloartrosi della colonna con protrusioni discali lombari multiple. Deficit deambulatorio con appoggi instabile ad alto rischio caduta.) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato “In base a quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medica espletata, è possibile affermare che per le infermità di cui attualmente la ricorrente risulta affetta ed in diagnosi riportate, a parere del sottoscritto, considerato la grave compromissione neurologica e motoria, la stessa è da ritenere nelle condizioni previste dall'art. 1 Legge 18/80 e quindi con necessita di assistenza continua, non risultando autonoma nel compiere gli atti quotidiani della vita”. Ha inoltre aggiunto che la documentazione da ultimo richiesta ed effettuata in data 20.12.2024 “attesta una scala funzionale H&Y di 4. Lo stadio 4, è il penultimo della scala, e sta a significare sostanzialmente che il soggetto è ancora in grado di camminare ed assumere la posizione eretta, ma con grande difficoltà e quasi sempre con necessità di assistenza per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. In questo quarto stadio, il paziente affetto da morbo di Parkinson ha frequenti cadute e i compiti che richiedono un fine controllo motorio risultano difficili o impossibili.”.
Ha quindi concluso affermando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di ottobre 2024, con revisione ad ottobre 2026
“considerata la possibile evoluzione del quadro, anche in risposta alle terapie e comunque per accertate una stabilità certa,
è necessario prevedere una Revisione dopo due anni”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione. Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1
l. 18/80, con decorrenza da ottobre 2024.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario di sui all'art. 3 co. 3 l. 104/92, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2140/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da ottobre
2024 e rivedibile nel mese di ottobre 2026, nonché la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
SI NI