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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3636/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Valentina Di Gregorio e
IA ES EM,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mirella Viale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 4.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 26.5.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
1 condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 15.10.2023 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del figlio minore
(nato dall'unione coniugale il 27.2.2022) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“Condizioni personali
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio secondo un criterio di gradualità e prudenza, nel
2 pieno rispetto dei tempi e della sensibilità del bambino, avendo sempre cura ed attenzione ad evitare sovrapposizioni ed interferenze con i ruoli genitoriali;
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in
Genova, piazza Rensi n. 3/10 fino a quando non avrà terminato la scuola media Per_1
secondaria di primo grado.
3) La casa coniugale sita in Genova, piazza Rensi n. 3/1O, di proprietà al 100% del Sig. , Pt_1
viene assegnata alla GN , che resterà ad abitarvi con il figlio minore fino Pt_2 Per_1
a quando questi non avrà terminato la scuola media secondaria di primo grado. Le parti concordano che, dopo la scadenza di tale termine, l'assegnazione alla signora decadrà Pt_2
e l'immobile verrà dalla stessa rilasciato al Signor . Pt_1
4) Il Signor si impegna a ritirare i propri effetti personali dalla casa ex-coniugale e a Pt_1
consegnarne le chiavi in suo possesso alla signora entro quidici giorni dalla data di Pt_2
deposito del presente ricorso e a trasferire la residenza altrove entro il 15 luglio 2025;
5) I genitori, nell'interesse del figlio minore e fermo restando il loro impegno di cui Per_1
al precedente punto 1), hanno concordato una graduazione dei seguenti tempi di loro frequentazione dello stesso per arrivare ad un regime definitivo, come da schema esplicativo di seguito riportato.
a) Dal deposito del ricorso e fino alla fine dell'anno scolastico 2024/2025
Nel periodo che decorre dalla data di deposito del ricorso e fino alla fine dell'anno scolastico
2024/2025 trascorrerà il sabato e la domenica in modalità alternata tra mamma e Per_1
papà dalle ore 9 del mattino sino alla sera dopo cena (indicativamente alle ore 21). Quando sarà con il papà nella giornata di domenica, pernotterà con lo stesso e verrà Per_1
riaccompagnato il lunedì mattina alla scuola dell'infanzia (di seguito, per semplicità, asilo).
Durante tutte le settimane trascorrerà il giorno del martedì con il papà dall'uscita Per_1
della scuola dell'infanzia, pernottando con lui fino a quando verrà riaccompagnato all'asilo il mercoledì mattino successivo. Egli trascorrerà inoltre con il papà tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena (indicativamente alle ore 21), quando il Signor lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Pt_1
3 Settimana Lunedì Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato OMa
A dì
Mattina Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Papà Mamma
Pomeriggio Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Papà Mamma
Sera Mamma Papà1 papà Mamma Mamma papà Mamma
Pernotto Mamma papa Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Settimana Lunedì Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato OMa
Settimana dì
B
Mattina Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Mamma Papà
Pomeriggio Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Mamma Papà
Sera Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma Papà
Pernotto Mamma papà mamma Mamma Mamma Mamma Papà
b) Periodo di sospensione dell'attività didattica
Nel periodo dalla fine dell'asilo (primi di luglio di ogni anno) fino all'inizio del nuovo anno
(primi di settembre di ogni anno) trascorrerà i fine settimana alternati tra i Per_1
genitori. Nelweek end di competenza del papà starà con lui dal venerdì alle ore 17 Per_1
fino al lunedì mattina alle ore 8.30, salvo che per l'anno in corso 2025 in cui , Per_1
anziché il lunedì mattina, tornerà nella casa coniugale la domenica sera dopo cena
(indicativamente alle ore 21).
trascorrerà inoltre con il papà tutti i mercoledì dalle ore 17, pernottando con lui Per_1
fino alle ore 8.30 del giovedì mattina. Nella settimana in cui non è previsto il week end con il papà, trascorrerà con lui i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17 alle 21, Per_1
orario in cui verrà riaccompagnato a casa dalla madre.
Settimana A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OMa
4 Mattina 8 o Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
8.30-12
Pomeriggio Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
12-17
Sera 17-21 Mamma Mamma papà Mamma papà Papà Papà
Pernotto 21 Mamma Mamma papà Mamma papà Papà Papà in poi
Settimana B Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OM
a
Mattina 8 o Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
8.30-12
Pomeriggio Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
12-17
Sera 17-21 Mamma Papà Papà Papà Mamma Mamma Mamma
21 Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Per_2
c) A decorrere da settembre 2025
A decorrere da settembre 2025 trascorrerà i fine settimana alternati tra i genitori. Per_1
Nel week end di competenza del papà, starà con lui dal venerdì dalle ore 17 al Per_1
lunedì mattina, quando sarà riaccompagnato a scuola (ore 8- 8.30), con un pernotto infrasettimanale il mercoledì (dall'uscita dell'asilo/scuola fino al mattino successiva all'entrata dell'asilo/scuola), mentre nel weekend in cui sarà con la mamma, starà Per_1
con il papà due giorni consecutivi (il mercoledì e giovedì, compreso il pernottamento in entrambi i giorni) dall'uscita dell'asilo/scuola, con rientro a asilo/scuola al mattino del venen accompagnato dal papà. I due giorni possono eccezionalmente variati su accordo delle parti all'inizio dell'anno scolastico in modo da rispettare le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
5 Settimana A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OMa
*
Mattina 8-12 Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Papà Papà uola uola a ola ola
Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Papà Papà Per_3
Pe 12-17 uola uola a ola
Sera 17-21 Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà Per_2
Settimana B Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì * Venerdì Sabato OM
* a
Mattina 8 - Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Mamma Mamma Email_1
12 uola uola a ola ola
Pomeriggio Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Mamma Mamma
12-17 uola uola a ola ola
Sera 17-21 Mamma Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma Per_2
4) Qualora nel pomeriggio il figlio pratichi attività sportiva, ludica, musicale, ecc., i genitori, nei giorni di loro competenza, si occuperanno di portarlo e riprenderlo presso il luogo ove tale pratica si svolge, salvo diverso accordo. I genitori si impegnano a fare tutto il possibile affinché le alternanze previste siano rispettate, incoraggiando il figlio alla frequentazione di entrambi. I genitori si dichiarano disponibili a cambiare, nel caso di necessità, i giorni di frequentazione infrasettimanale per esigenze lavorative, previo accordo.
trascorrerà in modalità alternata la festività del Natale (dal 24.12 sera, ore 21, fino Per_1
al 25.12 sera, ore 21, con un genitore e dal 25.12 sera, ore 21, fino al 26.12 sera, ore 21, con l'altro genitore) la festività di Pasqua (dalle ore 21 del sabato precedente al giorno di Pasqua
6 fino alle ore 21 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 21 del giorno di Pasqua fino alle ore 21 del lunedì di Pasqua con l'altro genitore).
Parimenti, le festività natalizie (dal 26.12 al 31.12) e quelle di Capodanno (dal 31.01 al 6.01) saranno trascorse dal figlio presso il padre o presso la madre con il criterio dell'alternanza.
Per tutte le altre festività (Ognissanti, , eventuale settimana bianca, 25 aprile, 1 Per_5
maggio, 2 giugno) varrà il criterio dell'alternanza.
Il giorno del compleanno di sarà da lui trascorso preferibilmente con entrambi i Per_1
genitori, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà preferibilmente trascorso dal figlio con il genitore che compie gli anni.
Oltre alle festività sopra indicate, entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere con il figlio non meno di tre settimane di vacanza all'anno, di cui due consecutive, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute del minore e con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere comunicati e concordati tra i genitori, entro il 1° giugno di ogni anno.
In caso di malattia, esigenze del figlio o eventuali impedimenti individuali di un genitore all'attuazione del programma concordato, i coniugi valuteranno, caso per caso, quali temporanee modifiche del programma stesso sia opportuno adottare, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse del minore e fermo restando sempre il diritto del genitore di visitare il figlio minore che si trovi presso l'abitazione dell'altro.
5) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla pratica di attività sportive, all'uso di autoveicoli o motoveicoli, saranno assunte, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale dello stesso, di comune accordo tra i genitori, che, in caso di disaccordo, si rimetteranno al giudizio del giudice adito anche da uno solo di loro. L'organizzazione degli impegni, delle attività quotidiane in relazione alla scuola, del percorso educativo, delle attività extrascolastiche, delle frequentazioni abituali e delle vacanze di sono quelle descritte nell'allegato piano genitoriale. Le decisioni urgenti Per_1
relative al figlio minore saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con lui, ferma l'immediata infonnativa all'altro genitore.
7 6) Ciascun genitore, oltre a quanto previsto sopra al punto 1), si impegna ad adoperarsi per preservare la figura dell'altro e della sua famiglia d'origine, favorendo i rapporti con gli ascendenti.
Condizioni patrimoniali
1) Il Sig. si impegna a versare alla GN , a titolo di suo mantenimento, la Pt_1 Pt_2
somma di €150,00 mensili soggetta a rivalutazione 1STAT esclusivamente per un periodo temporale determinato di diciotto mesi dal deposito del presente ricorso, al fine di consentirle alla affrontare il periodo iniziale della separazione e in vista del reperimento da parte della stessa, oggi impegnata part time, di un'occupazione lavorativa maggiormente redditizia, versandola sul suo c/c IBAN T70F0306901409100000006644. Tale obbligo cesserà dopo il decorso di diciotto mesi dal deposito del ricorso, indipendentemente dal reperimento di tale altra occupazione;
2) A titolo di sistemazione dei rapporti familiari il Signor si impegna inoltre a versare Pt_1
alla moglie una tantum la somma di €1.000,00 che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) La GN si farà carico della e/o imposta equivalente (e dell'eventuale IMU Pt_2 CP_1
che dovesse essere reintrodotta) relativa alla casa di abitazione e provvederà al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) Il Signor provvederà al pagamento delle spese condominiali di amministrazione Pt_1
ordinaria della casa di abitazione ex familiare facenti carico al proprietario (quali ad es.il compenso dell'amministratore) nell'importo che risulterà dal rendiconto annuale e comunque non oltre la somma di €100,00 annui.
b) Oltre a ciò il Signor provvederà a contribuire al pagamento delle spese condominiali Pt_1
di amministrazione ordinaria della casa coniugale mediante il versamento, con le modalità di cui al precedente punto 1), di €100,00 (cento/100) al mese a partire dal diciannovesimo mese dopo il deposito del presente ricorso e, in particolare, dalla cessazione del pagamento del contributo temporaneo al mantenimento della GN (vale a dire nei primi diciotto Pt_2
mesi dal deposito del ricorso) per la durata complessiva di quattro anni dall'inizio della contribuzione (a decorrere dal diciannovesimo mese dopo il deposito del ricorso). Tale
8 somma, che non viene versata in adempimento di un obbligo di mantenimento ma come specifico contributo alle spese di amministrazione, non è soggetta a rivalutazione ISTAT;
c) Il Signor si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese ordinarie relative Pt_1
all'acqua calda, fino alla realizzazione dell'intervento idraulico necessario per consentire l'erogazione dell'acqua diretta fredda (attualmente non attiva), di cui si assume i costi. Tale impegno cesserà ad avvenuta ultimazione dell'intervento, che il Sig. ha già richiesto e Pt_1
che si impegna a far eseguire quanto prima possibile.
4) Riguardo alle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio, i genitori hanno stabilito concordemente che il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €400,00 (quattrocento/00), che Per_1
dovrà essere versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato al precedente punto 1) e sarà annualmente rivalutata ex lege in base agli indici ISTAT.
5) I genitori si fanno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive, seguendo il protocollo del Tribunale di Genova (che indica altresì le spese per le quali ciascuno potrà procedere senza preventivo accordo, con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso). Il genitore che per primo anticiperà dette spese dovrà esibire all'altro coniuge la documentazione giustificativa specifica della spesa sostenuta. E In particolare, si precisa che le spese straordinarie per le quali non occorre preventivo accordo sono le seguenti:
a) Spese sanitarie:
1. spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal SSN;
11. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
1v. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
9 v1. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
v111. spese sanitarie urgenti.
b) Spese di istruzione:
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
11. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
m. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
1v. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
Restano escluse le spese relative ai viaggi e alle vacanze che il figlio dovesse fare da solo
(previamente concordate), relativamente ai quali i genitori parteciperanno nella misura del
50% ciascuno e ai viaggi e vacanze che il figlio fora/trascorrerà con i genitori, i quali si faranno, in questo caso, integralmente carico delle stesse.
6) L'assegno unico universale, se ed in quanto riconosciuto, verrà percepito al 60% dalla
GN e al 40% dal Signor . Pt_2 Pt_1
7) Per tutto quanto qui non espressamente regolato (es. le autovetture di proprietà di ciascuno dei coniugi e i conti correnti) i coniugi si dichiarano indipendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
8) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio ed all'iscrizione sullo stesso del figlio minore
”. Per_1
Nulla sulle spese processuali.
10 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 63, parte II, serie C, anno 2023) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Valentina Di Gregorio e
IA ES EM,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mirella Viale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 4.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 26.5.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
1 condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Camogli (GE) il 15.10.2023 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del figlio minore
(nato dall'unione coniugale il 27.2.2022) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“Condizioni personali
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio secondo un criterio di gradualità e prudenza, nel
2 pieno rispetto dei tempi e della sensibilità del bambino, avendo sempre cura ed attenzione ad evitare sovrapposizioni ed interferenze con i ruoli genitoriali;
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre, che continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in
Genova, piazza Rensi n. 3/10 fino a quando non avrà terminato la scuola media Per_1
secondaria di primo grado.
3) La casa coniugale sita in Genova, piazza Rensi n. 3/1O, di proprietà al 100% del Sig. , Pt_1
viene assegnata alla GN , che resterà ad abitarvi con il figlio minore fino Pt_2 Per_1
a quando questi non avrà terminato la scuola media secondaria di primo grado. Le parti concordano che, dopo la scadenza di tale termine, l'assegnazione alla signora decadrà Pt_2
e l'immobile verrà dalla stessa rilasciato al Signor . Pt_1
4) Il Signor si impegna a ritirare i propri effetti personali dalla casa ex-coniugale e a Pt_1
consegnarne le chiavi in suo possesso alla signora entro quidici giorni dalla data di Pt_2
deposito del presente ricorso e a trasferire la residenza altrove entro il 15 luglio 2025;
5) I genitori, nell'interesse del figlio minore e fermo restando il loro impegno di cui Per_1
al precedente punto 1), hanno concordato una graduazione dei seguenti tempi di loro frequentazione dello stesso per arrivare ad un regime definitivo, come da schema esplicativo di seguito riportato.
a) Dal deposito del ricorso e fino alla fine dell'anno scolastico 2024/2025
Nel periodo che decorre dalla data di deposito del ricorso e fino alla fine dell'anno scolastico
2024/2025 trascorrerà il sabato e la domenica in modalità alternata tra mamma e Per_1
papà dalle ore 9 del mattino sino alla sera dopo cena (indicativamente alle ore 21). Quando sarà con il papà nella giornata di domenica, pernotterà con lo stesso e verrà Per_1
riaccompagnato il lunedì mattina alla scuola dell'infanzia (di seguito, per semplicità, asilo).
Durante tutte le settimane trascorrerà il giorno del martedì con il papà dall'uscita Per_1
della scuola dell'infanzia, pernottando con lui fino a quando verrà riaccompagnato all'asilo il mercoledì mattino successivo. Egli trascorrerà inoltre con il papà tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo cena (indicativamente alle ore 21), quando il Signor lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Pt_1
3 Settimana Lunedì Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato OMa
A dì
Mattina Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Papà Mamma
Pomeriggio Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Papà Mamma
Sera Mamma Papà1 papà Mamma Mamma papà Mamma
Pernotto Mamma papa Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Settimana Lunedì Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato OMa
Settimana dì
B
Mattina Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Mamma Papà
Pomeriggio Asilo Asilo Asilo Asilo Asilo Mamma Papà
Sera Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma Papà
Pernotto Mamma papà mamma Mamma Mamma Mamma Papà
b) Periodo di sospensione dell'attività didattica
Nel periodo dalla fine dell'asilo (primi di luglio di ogni anno) fino all'inizio del nuovo anno
(primi di settembre di ogni anno) trascorrerà i fine settimana alternati tra i Per_1
genitori. Nelweek end di competenza del papà starà con lui dal venerdì alle ore 17 Per_1
fino al lunedì mattina alle ore 8.30, salvo che per l'anno in corso 2025 in cui , Per_1
anziché il lunedì mattina, tornerà nella casa coniugale la domenica sera dopo cena
(indicativamente alle ore 21).
trascorrerà inoltre con il papà tutti i mercoledì dalle ore 17, pernottando con lui Per_1
fino alle ore 8.30 del giovedì mattina. Nella settimana in cui non è previsto il week end con il papà, trascorrerà con lui i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17 alle 21, Per_1
orario in cui verrà riaccompagnato a casa dalla madre.
Settimana A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OMa
4 Mattina 8 o Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
8.30-12
Pomeriggio Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
12-17
Sera 17-21 Mamma Mamma papà Mamma papà Papà Papà
Pernotto 21 Mamma Mamma papà Mamma papà Papà Papà in poi
Settimana B Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OM
a
Mattina 8 o Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
8.30-12
Pomeriggio Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
12-17
Sera 17-21 Mamma Papà Papà Papà Mamma Mamma Mamma
21 Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Per_2
c) A decorrere da settembre 2025
A decorrere da settembre 2025 trascorrerà i fine settimana alternati tra i genitori. Per_1
Nel week end di competenza del papà, starà con lui dal venerdì dalle ore 17 al Per_1
lunedì mattina, quando sarà riaccompagnato a scuola (ore 8- 8.30), con un pernotto infrasettimanale il mercoledì (dall'uscita dell'asilo/scuola fino al mattino successiva all'entrata dell'asilo/scuola), mentre nel weekend in cui sarà con la mamma, starà Per_1
con il papà due giorni consecutivi (il mercoledì e giovedì, compreso il pernottamento in entrambi i giorni) dall'uscita dell'asilo/scuola, con rientro a asilo/scuola al mattino del venen accompagnato dal papà. I due giorni possono eccezionalmente variati su accordo delle parti all'inizio dell'anno scolastico in modo da rispettare le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
5 Settimana A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato OMa
*
Mattina 8-12 Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Papà Papà uola uola a ola ola
Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Papà Papà Per_3
Pe 12-17 uola uola a ola
Sera 17-21 Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà Per_2
Settimana B Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì * Venerdì Sabato OM
* a
Mattina 8 - Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Mamma Mamma Email_1
12 uola uola a ola ola
Pomeriggio Asilo/Sc Asilo/Sc Asilo/Scuol Asilo/Scu Asilo/Scu Mamma Mamma
12-17 uola uola a ola ola
Sera 17-21 Mamma Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma papà papà Mamma Mamma Mamma Per_2
4) Qualora nel pomeriggio il figlio pratichi attività sportiva, ludica, musicale, ecc., i genitori, nei giorni di loro competenza, si occuperanno di portarlo e riprenderlo presso il luogo ove tale pratica si svolge, salvo diverso accordo. I genitori si impegnano a fare tutto il possibile affinché le alternanze previste siano rispettate, incoraggiando il figlio alla frequentazione di entrambi. I genitori si dichiarano disponibili a cambiare, nel caso di necessità, i giorni di frequentazione infrasettimanale per esigenze lavorative, previo accordo.
trascorrerà in modalità alternata la festività del Natale (dal 24.12 sera, ore 21, fino Per_1
al 25.12 sera, ore 21, con un genitore e dal 25.12 sera, ore 21, fino al 26.12 sera, ore 21, con l'altro genitore) la festività di Pasqua (dalle ore 21 del sabato precedente al giorno di Pasqua
6 fino alle ore 21 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 21 del giorno di Pasqua fino alle ore 21 del lunedì di Pasqua con l'altro genitore).
Parimenti, le festività natalizie (dal 26.12 al 31.12) e quelle di Capodanno (dal 31.01 al 6.01) saranno trascorse dal figlio presso il padre o presso la madre con il criterio dell'alternanza.
Per tutte le altre festività (Ognissanti, , eventuale settimana bianca, 25 aprile, 1 Per_5
maggio, 2 giugno) varrà il criterio dell'alternanza.
Il giorno del compleanno di sarà da lui trascorso preferibilmente con entrambi i Per_1
genitori, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà preferibilmente trascorso dal figlio con il genitore che compie gli anni.
Oltre alle festività sopra indicate, entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere con il figlio non meno di tre settimane di vacanza all'anno, di cui due consecutive, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute del minore e con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere comunicati e concordati tra i genitori, entro il 1° giugno di ogni anno.
In caso di malattia, esigenze del figlio o eventuali impedimenti individuali di un genitore all'attuazione del programma concordato, i coniugi valuteranno, caso per caso, quali temporanee modifiche del programma stesso sia opportuno adottare, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse del minore e fermo restando sempre il diritto del genitore di visitare il figlio minore che si trovi presso l'abitazione dell'altro.
5) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla pratica di attività sportive, all'uso di autoveicoli o motoveicoli, saranno assunte, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale dello stesso, di comune accordo tra i genitori, che, in caso di disaccordo, si rimetteranno al giudizio del giudice adito anche da uno solo di loro. L'organizzazione degli impegni, delle attività quotidiane in relazione alla scuola, del percorso educativo, delle attività extrascolastiche, delle frequentazioni abituali e delle vacanze di sono quelle descritte nell'allegato piano genitoriale. Le decisioni urgenti Per_1
relative al figlio minore saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con lui, ferma l'immediata infonnativa all'altro genitore.
7 6) Ciascun genitore, oltre a quanto previsto sopra al punto 1), si impegna ad adoperarsi per preservare la figura dell'altro e della sua famiglia d'origine, favorendo i rapporti con gli ascendenti.
Condizioni patrimoniali
1) Il Sig. si impegna a versare alla GN , a titolo di suo mantenimento, la Pt_1 Pt_2
somma di €150,00 mensili soggetta a rivalutazione 1STAT esclusivamente per un periodo temporale determinato di diciotto mesi dal deposito del presente ricorso, al fine di consentirle alla affrontare il periodo iniziale della separazione e in vista del reperimento da parte della stessa, oggi impegnata part time, di un'occupazione lavorativa maggiormente redditizia, versandola sul suo c/c IBAN T70F0306901409100000006644. Tale obbligo cesserà dopo il decorso di diciotto mesi dal deposito del ricorso, indipendentemente dal reperimento di tale altra occupazione;
2) A titolo di sistemazione dei rapporti familiari il Signor si impegna inoltre a versare Pt_1
alla moglie una tantum la somma di €1.000,00 che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) La GN si farà carico della e/o imposta equivalente (e dell'eventuale IMU Pt_2 CP_1
che dovesse essere reintrodotta) relativa alla casa di abitazione e provvederà al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) Il Signor provvederà al pagamento delle spese condominiali di amministrazione Pt_1
ordinaria della casa di abitazione ex familiare facenti carico al proprietario (quali ad es.il compenso dell'amministratore) nell'importo che risulterà dal rendiconto annuale e comunque non oltre la somma di €100,00 annui.
b) Oltre a ciò il Signor provvederà a contribuire al pagamento delle spese condominiali Pt_1
di amministrazione ordinaria della casa coniugale mediante il versamento, con le modalità di cui al precedente punto 1), di €100,00 (cento/100) al mese a partire dal diciannovesimo mese dopo il deposito del presente ricorso e, in particolare, dalla cessazione del pagamento del contributo temporaneo al mantenimento della GN (vale a dire nei primi diciotto Pt_2
mesi dal deposito del ricorso) per la durata complessiva di quattro anni dall'inizio della contribuzione (a decorrere dal diciannovesimo mese dopo il deposito del ricorso). Tale
8 somma, che non viene versata in adempimento di un obbligo di mantenimento ma come specifico contributo alle spese di amministrazione, non è soggetta a rivalutazione ISTAT;
c) Il Signor si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese ordinarie relative Pt_1
all'acqua calda, fino alla realizzazione dell'intervento idraulico necessario per consentire l'erogazione dell'acqua diretta fredda (attualmente non attiva), di cui si assume i costi. Tale impegno cesserà ad avvenuta ultimazione dell'intervento, che il Sig. ha già richiesto e Pt_1
che si impegna a far eseguire quanto prima possibile.
4) Riguardo alle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio, i genitori hanno stabilito concordemente che il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €400,00 (quattrocento/00), che Per_1
dovrà essere versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato al precedente punto 1) e sarà annualmente rivalutata ex lege in base agli indici ISTAT.
5) I genitori si fanno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive, seguendo il protocollo del Tribunale di Genova (che indica altresì le spese per le quali ciascuno potrà procedere senza preventivo accordo, con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso). Il genitore che per primo anticiperà dette spese dovrà esibire all'altro coniuge la documentazione giustificativa specifica della spesa sostenuta. E In particolare, si precisa che le spese straordinarie per le quali non occorre preventivo accordo sono le seguenti:
a) Spese sanitarie:
1. spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal SSN;
11. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
1v. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
9 v1. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
v111. spese sanitarie urgenti.
b) Spese di istruzione:
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
11. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
m. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
1v. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
Restano escluse le spese relative ai viaggi e alle vacanze che il figlio dovesse fare da solo
(previamente concordate), relativamente ai quali i genitori parteciperanno nella misura del
50% ciascuno e ai viaggi e vacanze che il figlio fora/trascorrerà con i genitori, i quali si faranno, in questo caso, integralmente carico delle stesse.
6) L'assegno unico universale, se ed in quanto riconosciuto, verrà percepito al 60% dalla
GN e al 40% dal Signor . Pt_2 Pt_1
7) Per tutto quanto qui non espressamente regolato (es. le autovetture di proprietà di ciascuno dei coniugi e i conti correnti) i coniugi si dichiarano indipendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
8) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio ed all'iscrizione sullo stesso del figlio minore
”. Per_1
Nulla sulle spese processuali.
10 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 63, parte II, serie C, anno 2023) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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