Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7780
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità della declaratoria di contumacia dell'amministrazione

    La declaratoria di contumacia dell'amministrazione nel primo grado del giudizio si appalesa illegittima, o comunque doveva essere revocata a seguito della costituzione del già in data anteriore alla udienza di comparizione fissata; in ogni caso il ritardo di costituzione, rispetto alle previsioni di cui all'art.702 bis c.p.c. cm. terzo, comporta solo la impossibilità per il resistente di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio ovvero domande riconvenzionali, e non ha l'effetto di impedire la produzione e valutazione di documenti, che devono quindi essere valutati dal giudicante nell'esame della domanda, o del rapporto, trattandosi nella specie di procedimento concernente attività sanzionatoria amministrativa.

  • Accolto
    Infondatezza del motivo oppositivo di natura procedimentale

    Nel merito, si rileva come la decisione di primo grado non prenda neppure in considerazione la natura confessoria (in quanto contraria ai propri assunti e domande) ed ammissiva di quanto contenuto nel ricorso introduttivo, rispetto alla intervenuta comunicazione individuale della morosità, con conseguente decorrenza da tali date del termine semestrale per la sanatoria della stessa (riferibile ai mesi di maggio e giugno dell'anno 2017), punto in ordine al quale non era quindi necessaria alcuna prova contraria da parte della amministrazione resistente. Ne consegue l'infondatezza del motivo oppositivo di natura procedimentale, unico su cui era in realtà fondato il ricorso del dr. CP_1 ma che non viene in realtà valutato dal giudicante, il quale fonda la sua decisione su un diverso rilievo; la comunicazione in via cumulativa, pur se con modalità differenti rispetto ai precedenti atti procedimentali non è esclusa dalla legge in casi come il presente (oltre 6 mila revisori sospesi dal relativo albo) e non avrebbe potuto in ogni caso rilevarsene la irregolarità; vedasi sul punto la norma dell'art.24 ter d.l.vo 39/2010 che così riporta: [...] Il successivo rilievo, poi, del giudicante, in ordine alla mancata dimostrazione del trascorrere del termine semestrale (dalla pubblicazione in G.U. del decreto di sospensione) è invece smentito dalla produzione del documento n.9 del (G.U. 4° serie speciale n.82 del 20 ottobre 2020 su cui veniva pubblicato l'avviso previsto dalla normativa del decreto sospensivo), che doveva comunque essere esaminato dal giudicante (trattandosi in ogni caso di atto amministrativo generale, pubblicato con efficacia “erga omnes” ed acquisibile in ogni caso ex art.210 c.p.c.), evidenziandosi quindi la infondatezza del rilievo giudiziale sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7780
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7780
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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