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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7780 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt.702 ter e quater c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1592 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 29/10/2025, e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE P.IVA_1
DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
SANTA MARIA, 45 MONCALIERI (TO), presso lo studio dell'avv.
CO PE (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._3 difende con procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 14/02/2022.
Conclusioni dell'appellante: “- accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, dott. Patruno, adottata all'esito del giudizio ex art. 702 bis, iscritto al n. rg. 32553/21, pubblicata in data 14.02.2021 e comunicata in data
15.02.2021, con conseguente rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso in primo grado.”
Conclusioni dell'appellato: “-rigettare l'appello proposto dal
[...]
; Parte_1
r.g. n.
1 - confermare l'ordinanza emessa il 14/02/2022 dal Tribunale di Roma – II
Sezione Civile, G.U. dr. Patruno in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- condannare l'appellante al pagamento del compenso ex art. 91 c.p.c. e
D.M. 55/2014 per entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nel provvedimento impugnato:
« […] Con ricorso promosso in via sommaria ex art 702 bis c.p.c. il dr ha convenuto in giudizio il CP_1 Parte_1
in opposizione al provvedimento di sua cancellazione dal
[...] registro dai revisori legali per morosità relativa all'anno 2017, disposta con decreto cumulativo prot.n. 66352 del 9 aprile 2021, chiedendone la sua disapplicazione in quanto illegittimo e con espresso riconoscimento del periodo precedente di regolare iscrizione.
Ha eccepito la violazione del comma 2 dell'articolo 24 ter del D.lgs. 39/2010, consistita, a suo dire, nella mancata comunicazione individuale del decreto di sospensione.
Ha evidenziato - a fondamento dell'inapplicabilità della comunicazione collettiva legittimata dal comma 2 cit., che, in precedenza - per due volte - prima e dopo il decreto di sospensione, era stata trasmessa comunicazione individuale alla casella PEC di tutti i morosi;
infatti il decreto di sospensione veniva datato 02.10.2020; nella precedente data del
02.01.2020 e del 04.01.2020 veniva trasmessa comunicazione alla casella
PEC di tutti i morosi contenente la richiesta di pagamento del contributo di sospensione;
veniva personalizzato il contenuto della richiesta di contributo annuale, riportante gli estremi del destinatario ed il nome del file, contenente la richiesta di pagamento.
Quindi, in buona sostanza, se la comunicazione individuale di morosità era stata trasmessa via PEC individualmente, illegittima era la scelta della modalità di comunicazione collettiva del provvedimento di sospensione, prodromo del decreto di cancellazione con il semplice decorrere del termine di sei mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U.
Il giudice fissava al 20.01.2022 l'udienza di comparizione delle parti nel decreto di comparizione, dando mandato al ricorrente di comunicare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza all'amministrazione opposta, che veniva effettuata nei termini dalla difesa del dr.
[...]
. CP_1
r.g. n. 2 Si costituiva in data 17.01.2022, e quindi tardivamente, il
[...]
. Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione.
Nella contumacia del si è svolto il Parte_1 giudizio».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…]
a) accoglie il ricorso e dispone la disapplicazione del decreto n.
66352 del 09.4.2021 impugnato nella frazione in cui è stata pronunciata la cancellazione del dr dall'iscrizione nel Registro dei CP_1 CP_1
Revisori Legali.
b) visti gli artt.91 e segg. c.p.c. condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di
€ 2.264,00 – oltre rimborso forfettario spese generali – nonché IVA e c.p.a come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] deve rilevarsi che la costituzione dell'amministrazione sia avvenuta solamente tre giorni prima dell'udienza di trattazione fissata con decreto ed in violazione del decreto e del disposto di cui all'articolo
702 bis c.p.c., ai sensi dell'articolo 702 bis commi terzo e quarto c.p.c. della disciplina del procedimento sommario, che recita: “la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza”.
Dato atto di quanto premesso, deve ritenersi fondato il ricorso.
È lo stesso ricorrente a dar conto della comunicazione individuale della morosità nelle due date del 02.01.2020 e del 04.01.2020.
Tuttavia, la mancata costituzione tempestiva dell'amministrazione non consente di tener conto della documentazione depositata dalla stessa, e – per quanto di interesse – della dimostrazione circa il rispetto del meccanismo comunicazionale di cui al secondo comma dell'articolo 24 ter decreto legislativo citato, per il provvedimento di sospensione. E quindi, di conseguenza, del rispetto della data di scadenza del termine di sei mesi previsto per la regolarizzazione della morosità comunicata al ricorrente.
Ed in effetti il giudice della fase sommaria, in mancanza di prove proposte
(da una o da tutte le parti) deve necessariamente far applicazione del principio di cui all'articolo 2697 c.c. non potendo supplire con esercizio dei poteri istruttori di ufficio, né potendo disporre una istruzione non sommaria, a cagione della mancata dimostrazione di prove offerte dalle parti nella fase sommaria (cfr. ord.
5.10.2018 n. 24538).
r.g. n. 3 Né appare possibile valutare diversamente facendo applicazione del principio di cui all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 64/2020, secondo la quale nel procedimento sommario è possibile presentare documenti dopo il deposito del primo atto difensivo e fino all'ordinanza del giudice di cui all'articolo 702 ter c.p.c. essendo diversa la fattispecie di cui al provvedimento da ultimo richiamato (deposito tardivo di convenuta tempestivamente costituita) dal presente.
Né il profilo indicato può essere evinto indirettamente dal contenuto del ricorso, in quanto della dimostrazione della regolarità del procedimento a formazione progressiva stabilito per la cancellazione dal legislatore, ed in ispecie della regolare pubblicazione integrale in GU del provvedimento di sospensione, è onerata la parte convenuta.
Il ricorso dev'esser quindi accolto e dev'esser disposta la revoca del provvedimento di cancellazione del dr dal registro dei CP_1 revisori legali per morosità dell'anno 2017, con ogni conseguenza». Il ha proposto Parte_1 appello.
Il dr. ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 29/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene tre motivi:
I).il primo è rubricato: «1. Violazione e falsa applicazione artt. 291, 702 bis c.p.c.»; vi si sostiene che la disciplina della costituzione del resistente nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c. debba ritenersi del tutto analoga a quella prevista in sede di giudizio ordinario di cognizione, come peraltro si desume dallo stesso richiamo che l'art. 702-bis co. 1 c.p.c. compie rispetto all'avviso di cui all'art. 163 co. 7 c.p.c. secondo cui “la costituzione oltre il termine implica le (sole) decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c”, per cui né il giudicante avrebbe potuto dichiarare la contumacia della amministrazione, né avrebbe potuto considerare tardivamente allegati e non utilizzabili i documenti prodotti dal . Parte_1
II) il secondo è rubricato: «2. Violazione dell'art. 2967 c.c., 112, 115 e 116
c.p.c., nonché dell'art. 24-ter d.lgs. 39/2010”.
La sentenza impugnata merita altresì di essere censurata nella parte in cui ha stabilito: “Dato atto di quanto premesso, deve ritenersi fondato il ricorso. È lo stesso ricorrente a dar conto della comunicazione individuale della morosità nelle due date del 02.01.2020 e del 04.01.2020(…).
r.g. n. 4 Tuttavia, la mancata costituzione tempestiva dell'amministrazione non consente di tener conto della documentazione depositata dalla stessa, e – per quanto di interesse –della dimostrazione circa il rispetto del meccanismo comunicazionale di cui al secondo comma dell'articolo 24 ter decreto legislativo citato per il provvedimento di sospensione…. E quindi, di conseguenza, del rispetto della data di scadenza del termine di sei mesi previsto per la regolarizzazione della morosità comunicata al ricorrente
(…). Né il profilo indicato può essere evinto indirettamente dal contenuto del ricorso, in quanto della dimostrazione della regolarità del procedimento a formazione progressiva stabilito per la cancellazione dal legislatore, ed in ispecie della regolare pubblicazione integrale in GU del provvedimento di sospensione, è onerata la parte convenuta.”. Si rilevava che la motivazione della sentenza –anche a voler prescindere dalla erronea dichiarazione di contumacia dell'odierno appellante – appariva assolutamente illogica ed in contrasto con le norme indicate in rubrica.
Infatti, la questione di diritto oggetto della presente controversia attiene alla legittimità del provvedimento cumulativo di cancellazione del dott. CP_1 dal registro dei revisori contabili, in quanto asseritamente non preceduto dalla comunicazione individuale del prodromico provvedimento di sospensione, con conseguente violazione dell'art.24-ter d.lgs. 39/2010.
Vi si sostiene, quanto alla prova della presunta illegittimità del procedimento –quand'anche sotto il profilo illegittimamente analizzato dal
Giudice –graverebbe il relativo onere su parte ricorrente che, come ormai ampiamente emerso, non solo non solo non ha fornito la prova della mancata adozione dell'atto prodromico di sospensione, ma ha addirittura prodotto la prova contraria, ammettendo esplicitamente che tale atto è stato adottato in conformità alla sequenza procedimentale prevista dall'art. 24 ter d.lgs. 39/2010.
III) Si evidenzia, da ultimo, che la (sola) censura effettivamente proposta dal ricorrente, concernente l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, in quanto non preceduto dalla comunicazione individuale del provvedimento di sospensione, appariva, comunque, priva di fondamento.
E infatti, come è dato evincere dall'art. 24 ter, sopra richiamato, è nella facoltà dell'Amministrazione procedere alla pubblicazione del provvedimento di sospensione, ove l'elevato numero dei destinatari renda eccessivamente gravosa la comunicazione individuale. Ed è fuor di dubbio che tale circostanza ricorra nel caso di specie, considerato che i morosi r.g. n. 5 sospesi erano quasi 6.000. Del tutto irrilevante appariva, d'altro canto, la circostanza addotta dalla controparte, riguardante le pregresse comunicazioni individuali, atteso che è facoltà dell'Amministrazione determinare, in base ai diversi provvedimenti e alle diverse necessità, le modalità con cui operare le relative comunicazioni, purché esse risultino adottate in conformità alla legge, come avvenuto nel caso di specie.
L'appello è fondato.
I).Invero la declaratoria di contumacia della amministrazione nel primo grado del giudizio si appalesa illegittima, o comunque doveva essere Contro revocata a seguito della costituzione del già in data anteriore alla udienza di comparizione fissata;
in ogni caso il ritardo di costituzione, rispetto alle previsioni di cui all'art.702 bis c.p.c. cm. terzo, comporta solo la impossibilità per il resistente di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio ovvero domande riconvenzionali, e non ha l'effetto di impedire la produzione e valutazione di documenti, che devono quindi essere valutati dal giudicante nell'esame della domanda, o del rapporto, trattandosi nella specie di procedimento concernente attività sanzionatoria amministrativa.
La tardiva costituzione della parte resistente comportava quindi solo la impossibilità di richiesta di nuovi mezzi di prova o di poter proporre eccezioni non rilevabili di ufficio, ma non certo di poter prendere posizione sulla domanda ovvero di allegare documenti, e la contraria statuizione sul punto del giudice di primo grado va indubbiamente censurata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19226/24 ha infatti così statuito
“in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso od alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art.702 ter c.p.c.”.
II) Anche tale motivo è fondato, con conseguente riforma totale della decisione di primo grado.
Nel merito, si rileva come la decisione di primo grado non prenda neppure in considerazione la natura confessoria (in quanto contraria ai propri assunti e domande) ed ammissiva di quanto contenuto nel ricorso r.g. n. 6 introduttivo, rispetto alla intervenuta comunicazione individuale della morosità, con conseguente decorrenza da tali date del termine semestrale per la sanatoria della stessa (riferibile ai mesi di maggio e giugno dell'anno
2017), punto in ordine al quale non era quindi necessaria alcuna prova contraria da parte della amministrazione resistente.
Ne consegue l'infondatezza del motivo oppositivo di natura procedimentale, unico su cui era in realtà fondato il ricorso del dr , CP_1 ma che non viene in realtà valutato dal giudicante, il quale fonda la sua decisione su un diverso rilievo;
la comunicazione in via cumulativa, pur se con modalità differenti rispetto ai precedenti atti procedimentali non è esclusa dalla legge in casi come il presente (oltre 6 mila revisori sospesi dal relativo albo) e non avrebbe potuto in ogni caso rilevarsene la irregolarità; vedasi sul punto la norma dell'art.24 ter d.l.vo 39/2010 che così riporta:
“1.Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'art.21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il assegna un termine, Parte_1 non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento.
Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.
2.Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicata alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previsto dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e dalle eventuali spese sostenute per riscuoterli.
4.Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il previa Parte_1 comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2”. Il successivo rilievo, poi, del giudicante, in ordine alla mancata dimostrazione del trascorrere del termine semestrale (dalla pubblicazione in
G.U. del decreto di sospensione) è invece smentito dalla produzione del r.g. n. 7 documento n.9 del (G.U. 4° serie speciale n.82 del 20 ottobre Parte_1
2020 su cui veniva pubblicato l'avviso previsto dalla normativa del decreto sospensivo), che doveva comunque essere esaminato dal giudicante
(trattandosi in ogni caso di atto amministrativo generale, pubblicato con efficacia “erga omnes” ed acquisibile in ogni caso ex art.210 c.p.c.), evidenziandosi quindi la infondatezza del rilievo giudiziale sul punto.
Per cui l'opposizione doveva quindi essere disattesa.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono quindi la soccombenza, come da dispositivo liquidate.
PER QUESTI MOTIVI
-la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Parte_1 dr. , avverso l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di CP_1
Roma in data di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in totale riforma della decisione di primo grado rigetta l'opposizione al decreto di cancellazione del dr.
[...]
dal ruolo dei revisori contabili;
CP_1
b) condanna l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
2.264,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8