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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13562 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69620 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabina Cirillo per procura in atti ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Roma
ATTORE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico CP_1 C.F._2
Di Ciommo e dall'Abogado Paola Marinangeli per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Roma presso il di loro studio
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 24.12. 2024.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 18.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'esistenza CP_1 dell'accordo di mutuo senza interessi conclusosi oralmente tra le parti e per vederla condannare alla restituzione della quota parte della somma mutuata pari ad euro 8.250,00; con vittoria delle spese lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e applicazione degli artt. 96 e 642 c.p.c. L'attore assumeva: 1) di aver ottenuto, in data 10/01/2019, dalla sorella un Persona_1 prestito di euro 20.000,00, destinato ad essere “girato” al di lui figlio e Persona_2 alla nuora convenuta;
2) di aver effettivamente bonificato, in data 14 gennaio 2019, la somma sul conto corrente cointestato alla coppia, a titolo di “prestito infruttifero”; 3) che i due coniugi si impegnavano a restituire i 20.000,00 euro versando mensilmente la somma di euro 250,00, da marzo 2019 fino alla scadenza del debito;
4) che la somma serviva ai coniugi per far fronte alle difficoltà legate al ménage familiare ed in particolare per evitare alla sig.ra di richiedere la cessione del quinto del suo stipendio, nonché per saldare il CP_1 debito derivante da due carte di credito;
5) che con n. 14 giroconti mensili, di importo pari ad euro 250,00 cadauno, decorrenti dal 10/03/19 al 14/04/2020, i coniugi restituivano euro
3.500,00, residuando un debito di euro 16.500,00; 6) che, pertanto, la convenuta risultava ancora debitrice al 50% nei confronti del Sig. , per complessivi euro Parte_1
8.250,00.
La mancata restituzione di detta somma, dopo la formale richiesta tramite legale del 4 novembre 2020, e una conseguente corrispondenza con l'avvocato della odierna convenuta, nonché l'invito alla negoziazione assistita rimasto privo di riscontro, aveva costretto l'attore ad agire in giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la , in primo luogo, evidenziava la recente separazione CP_1 personale con il sig. nel merito: 1) non negava la datio, ma contestava Persona_3 la natura di prestito della stessa, qualificandola come atto di liberalità; 2) rilevava, nel caso, che il beneficiario del mutuo dovesse essere considerato esclusivamente l'ex marito, in quanto era lo stesso a gestire effettivamente il conto, anche con numerosi prelievi, con cui sperperava denaro destinato ad esigenze familiari;
3) chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita anche per via documentale, dopo l'interrogatorio formale della convenuta e la deposizione del teste ammesso, sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III,
19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Nella specie risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta ha espressamente riconosciuto, in sede di interpello, di avere ricevuto la somma elargita sul conto corrente cointestato con l'ex coniuge.
Riguardo al titolo della dazione, va osservato, in primo luogo, che il bonifico in atti (cfr. doc.
2 atto di citazione), reca al suo interno la dicitura “prestito infruttifero”.
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
Ulteriore prova in atti da considerarsi indiziaria, sono i giroconti mensili, tutti di uguale importo, effettuati dalla convenuta e dal sig. in favore dell'attore dal Persona_2 marzo 2019 e improvvisamente interrotti (cfr. doc. 3 atto di citazione).
Quanto all'impegno assunto alla restituzione da parte della beneficiata, elemento imprescindibile perché una dazione di denaro possa rientrare nell'istituto del c.d. mutuo tra privati, lo stesso può dirsi pienamente provato con l'audizione della teste escussa, laddove la stessa ha riferito: “Si, ho sentito che il mio ex marito voleva dare 20.000, a mio Pt_1 figlio e a mia nuora per evitare che facessero un altro prestito” (….)“Non so se poi i soldi glieli ha dati ma ho sentito che loro si erano impegnati a restituirglieli, l'ho sentito che loro erano dentro casa che parlavano” (….) “io so che l'impegno l'aveva preso e non mio CP_1 figlio” (cfr. verbale di udienza del 17.09.2024).
A ciò si aggiunga che l'attore ha provato per via documentale che la somma messa a disposizione dei coniugi è pervenuta dalla di lui sorella, e di averla a Persona_1 quest'ultima via via restituita (cfr. doc 1 cit. e 11 memoria istruttoria n. 2 attoreo), circostanza che esclude la natura di regalia della somma bonificata a suo tempo sul conto cointestato, e quindi garantito da presunzione di comproprietà delle somme e con libertà di utilizzo , in entrata e in uscita, delle stesse, da parte di ambo i coniugi.
Alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.
Restano assorbite nella pronuncia di accoglimento, le domande formulate in via gradata dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 8.250,00; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute, rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica, da distrarsi in favore del legale dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2025
Il GOP
Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69620 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabina Cirillo per procura in atti ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Roma
ATTORE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico CP_1 C.F._2
Di Ciommo e dall'Abogado Paola Marinangeli per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Roma presso il di loro studio
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 24.12. 2024.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 18.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'esistenza CP_1 dell'accordo di mutuo senza interessi conclusosi oralmente tra le parti e per vederla condannare alla restituzione della quota parte della somma mutuata pari ad euro 8.250,00; con vittoria delle spese lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e applicazione degli artt. 96 e 642 c.p.c. L'attore assumeva: 1) di aver ottenuto, in data 10/01/2019, dalla sorella un Persona_1 prestito di euro 20.000,00, destinato ad essere “girato” al di lui figlio e Persona_2 alla nuora convenuta;
2) di aver effettivamente bonificato, in data 14 gennaio 2019, la somma sul conto corrente cointestato alla coppia, a titolo di “prestito infruttifero”; 3) che i due coniugi si impegnavano a restituire i 20.000,00 euro versando mensilmente la somma di euro 250,00, da marzo 2019 fino alla scadenza del debito;
4) che la somma serviva ai coniugi per far fronte alle difficoltà legate al ménage familiare ed in particolare per evitare alla sig.ra di richiedere la cessione del quinto del suo stipendio, nonché per saldare il CP_1 debito derivante da due carte di credito;
5) che con n. 14 giroconti mensili, di importo pari ad euro 250,00 cadauno, decorrenti dal 10/03/19 al 14/04/2020, i coniugi restituivano euro
3.500,00, residuando un debito di euro 16.500,00; 6) che, pertanto, la convenuta risultava ancora debitrice al 50% nei confronti del Sig. , per complessivi euro Parte_1
8.250,00.
La mancata restituzione di detta somma, dopo la formale richiesta tramite legale del 4 novembre 2020, e una conseguente corrispondenza con l'avvocato della odierna convenuta, nonché l'invito alla negoziazione assistita rimasto privo di riscontro, aveva costretto l'attore ad agire in giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la , in primo luogo, evidenziava la recente separazione CP_1 personale con il sig. nel merito: 1) non negava la datio, ma contestava Persona_3 la natura di prestito della stessa, qualificandola come atto di liberalità; 2) rilevava, nel caso, che il beneficiario del mutuo dovesse essere considerato esclusivamente l'ex marito, in quanto era lo stesso a gestire effettivamente il conto, anche con numerosi prelievi, con cui sperperava denaro destinato ad esigenze familiari;
3) chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita anche per via documentale, dopo l'interrogatorio formale della convenuta e la deposizione del teste ammesso, sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III,
19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Nella specie risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta ha espressamente riconosciuto, in sede di interpello, di avere ricevuto la somma elargita sul conto corrente cointestato con l'ex coniuge.
Riguardo al titolo della dazione, va osservato, in primo luogo, che il bonifico in atti (cfr. doc.
2 atto di citazione), reca al suo interno la dicitura “prestito infruttifero”.
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
Ulteriore prova in atti da considerarsi indiziaria, sono i giroconti mensili, tutti di uguale importo, effettuati dalla convenuta e dal sig. in favore dell'attore dal Persona_2 marzo 2019 e improvvisamente interrotti (cfr. doc. 3 atto di citazione).
Quanto all'impegno assunto alla restituzione da parte della beneficiata, elemento imprescindibile perché una dazione di denaro possa rientrare nell'istituto del c.d. mutuo tra privati, lo stesso può dirsi pienamente provato con l'audizione della teste escussa, laddove la stessa ha riferito: “Si, ho sentito che il mio ex marito voleva dare 20.000, a mio Pt_1 figlio e a mia nuora per evitare che facessero un altro prestito” (….)“Non so se poi i soldi glieli ha dati ma ho sentito che loro si erano impegnati a restituirglieli, l'ho sentito che loro erano dentro casa che parlavano” (….) “io so che l'impegno l'aveva preso e non mio CP_1 figlio” (cfr. verbale di udienza del 17.09.2024).
A ciò si aggiunga che l'attore ha provato per via documentale che la somma messa a disposizione dei coniugi è pervenuta dalla di lui sorella, e di averla a Persona_1 quest'ultima via via restituita (cfr. doc 1 cit. e 11 memoria istruttoria n. 2 attoreo), circostanza che esclude la natura di regalia della somma bonificata a suo tempo sul conto cointestato, e quindi garantito da presunzione di comproprietà delle somme e con libertà di utilizzo , in entrata e in uscita, delle stesse, da parte di ambo i coniugi.
Alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.
Restano assorbite nella pronuncia di accoglimento, le domande formulate in via gradata dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 8.250,00; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute, rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica, da distrarsi in favore del legale dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2025
Il GOP
Paola Giardina