Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1948, n. 1275
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20 novembre 1948
Art. 1. Articolo unico.

Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell' art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'Amministrazione dell'interno e' autorizzata ad emettere, in deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , ordini di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del Prefetto di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei Prefetti di L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.

Entrata in vigore il 20 novembre 1948