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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5098/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio ROMEO presso il cui studio, sito in Bologna, via delle Casse n. 4, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico ALZONA, presso il C.F._2 cui studio in Bologna, via Urbana n. 5, è elettivamente domiciliata RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ed si sono uniti in matrimonio a Calderara di CP_1 Parte_1
Reno (BO) il 28 giugno 2014. Dall'unione è nata, il 26 ottobre 2014, . Per_1
Con sentenza parziale n. 1129/2023, pubblicata il 25 maggio 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e con sentenza definitiva n. 1480/2024, pubblicata il 20 maggio 2024, il Tribunale di Bologna: pagina 1 di 6 - ha addebitato la separazione al marito;
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocata con la madre Per_1 presso la casa coniugale;
- ha disposto la vigilanza dei servizi sociali a sostegno della minore e dei genitori;
- ha disposto che gli incontri padre/figlia inizialmente avvenissero con modalità protette e con cadenza settimanale, con facoltà per gli operatori di modificarne le modalità attuative, fino a raggiungere gradualmente il seguente calendario di incontri: a) fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui la bambina non trascorre il weekend con il padre e dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola negli altri;
c) nelle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore ad anni alterni dalle 11,00 del 25 dicembre alle 11,00 del 31 dicembre e dalle 11,00 del 31 dicembre alle 11,00 del 6 gennaio;
d) per tutte le ferie pasquali ad anni alterni;
e) in estate per tre settimane anche non consecutive;
- ha posto a carico del signor un contributo di 400,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della minore, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di fare le comunicazioni di cui all'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., a pena di risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico di ciascun genitore;
- ha invitato i signori e a intraprendere quanto prima un Pt_1 CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità.
2 Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e che siano confermate per il resto le condizioni della sentenza definitiva di separazione. La signora si è costituita, integralmente contestando le allegazioni di CP_1 controparte, nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo, per il resto ha domandato che:
- sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di 600,00 euro o quella ritenuta di giustizia;
- sia disposto che il signor possa vedere e frequentare la figlia in Pt_1 modalità protetta fin quando necessario anche tenendo conto delle indicazioni dei Servizi Sociali e dei professionisti che oggi si occupano della stessa. Il ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c.:
- ha chiesto che la domanda relativa all'aumento del contributo al mantenimento ordinario di sia rigettata e che sia confermata la minor somma di 400,00 euro Per_1 mensili;
- ha reiterato la richiesta di poter frequentare la figlia con le modalità indicate nella sentenza di separazione.
Nell'udienza del 17 luglio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti.
pagina 2 di 6 All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il 26 Parte_1 maggio 1972 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Calderara di Reno (BO) il 28 giugno 2014, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calderara di Reno (BO) al n.11, Parte 2, Serie A, anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida la figlia minorenne delle parti, , a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione maturale e delle aspirazioni della minore, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sé;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato di:
- favorire il riavvicinamento tra la bambina e il padre, organizzando con la maggiore celerità possibile e non appena la minore sarà disponibile gli incontri tra loro;
- avviare quanto prima un percorso di sostegno psicologico per la minore presso la struttura pubblica ritenuta più adeguata, ovvero con un professionista scelto di comune pagina 3 di 6 accordo dai genitori, al fine di aiutarla a superare il sentimento di rabbia e onnipotenza e di favorire il riavvicinamento alla figura paterna;
- sostenere la genitorialità del padre e della madre, svolgendo opera di ascolto e mediazione della coppia genitoriale in casi di difficoltà nell'adottare scelte o prendere decisioni che riguardino la figlia;
- intervenire per favorire il passaggio di informazioni fra i genitori sugli aspetti più importanti della vita della bambina (educazione, scuola, salute, sport, vacanze);
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
3) colloca la bambina presso la madre;
4) dispone che il signor veda la figlia inizialmente con modalità protette e Pt_1 con cadenza settimanale, ma con facoltà per gli operatori di modificarne le modalità attuative, aumentarne o diminuirne la frequenza e la durata, fino a raggiungere gradualmente il seguente calendario di incontri:
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui la bambina non trascorre il weekend con il padre e dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola negli altri;
- nelle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore ad anni alterni dalle 11,00 del 25 dicembre alle 11,00 del 31 dicembre e dalle 11,00 del 31 dicembre alle 11,00 del 6 gennaio;
- per tutte le ferie pasquali ad anni alterni;
- in estate per tre settimane anche non consecutive;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma Per_1 mensile di 400,00 euro;
le somme sopra indicate saranno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei signori e CP_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 4 di 6 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) invita i signori intraprendere quanto prima un percorso di Pt_1 CP_1 sostegno alla genitorialità, con il fine per la madre di un recupero della figura paterna pagina 5 di 6 con integrazione degli aspetti positivi e favorenti l'armonioso sviluppo della figlia, dell'elaborazione dei vissuti di rabbia e risentimento nei confronti del marito, dell'assunzione di un ruolo di maggiore normatività e regolazione nei confronti della figlia con definizione dei confini nella relazione tra lei e la minore;
per il padre dell'elaborazione dei vissuti di rabbia e risentimento nei confronti della signora con abbandono dell'aspettativa che sia lei a determinare attivamente il CP_1 riavvicinamento della figlia, dello sviluppo della disponibilità all'ascolto e all'accoglimento delle rimostranze della figlia senza risposte simmetriche alle sue eventuali esternazioni rabbiose;
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 18 luglio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio ROMEO presso il cui studio, sito in Bologna, via delle Casse n. 4, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico ALZONA, presso il C.F._2 cui studio in Bologna, via Urbana n. 5, è elettivamente domiciliata RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ed si sono uniti in matrimonio a Calderara di CP_1 Parte_1
Reno (BO) il 28 giugno 2014. Dall'unione è nata, il 26 ottobre 2014, . Per_1
Con sentenza parziale n. 1129/2023, pubblicata il 25 maggio 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e con sentenza definitiva n. 1480/2024, pubblicata il 20 maggio 2024, il Tribunale di Bologna: pagina 1 di 6 - ha addebitato la separazione al marito;
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocata con la madre Per_1 presso la casa coniugale;
- ha disposto la vigilanza dei servizi sociali a sostegno della minore e dei genitori;
- ha disposto che gli incontri padre/figlia inizialmente avvenissero con modalità protette e con cadenza settimanale, con facoltà per gli operatori di modificarne le modalità attuative, fino a raggiungere gradualmente il seguente calendario di incontri: a) fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui la bambina non trascorre il weekend con il padre e dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola negli altri;
c) nelle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore ad anni alterni dalle 11,00 del 25 dicembre alle 11,00 del 31 dicembre e dalle 11,00 del 31 dicembre alle 11,00 del 6 gennaio;
d) per tutte le ferie pasquali ad anni alterni;
e) in estate per tre settimane anche non consecutive;
- ha posto a carico del signor un contributo di 400,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della minore, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di fare le comunicazioni di cui all'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., a pena di risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico di ciascun genitore;
- ha invitato i signori e a intraprendere quanto prima un Pt_1 CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità.
2 Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e che siano confermate per il resto le condizioni della sentenza definitiva di separazione. La signora si è costituita, integralmente contestando le allegazioni di CP_1 controparte, nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo, per il resto ha domandato che:
- sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di 600,00 euro o quella ritenuta di giustizia;
- sia disposto che il signor possa vedere e frequentare la figlia in Pt_1 modalità protetta fin quando necessario anche tenendo conto delle indicazioni dei Servizi Sociali e dei professionisti che oggi si occupano della stessa. Il ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c.:
- ha chiesto che la domanda relativa all'aumento del contributo al mantenimento ordinario di sia rigettata e che sia confermata la minor somma di 400,00 euro Per_1 mensili;
- ha reiterato la richiesta di poter frequentare la figlia con le modalità indicate nella sentenza di separazione.
Nell'udienza del 17 luglio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti.
pagina 2 di 6 All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il 26 Parte_1 maggio 1972 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Calderara di Reno (BO) il 28 giugno 2014, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calderara di Reno (BO) al n.11, Parte 2, Serie A, anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida la figlia minorenne delle parti, , a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione maturale e delle aspirazioni della minore, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sé;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato di:
- favorire il riavvicinamento tra la bambina e il padre, organizzando con la maggiore celerità possibile e non appena la minore sarà disponibile gli incontri tra loro;
- avviare quanto prima un percorso di sostegno psicologico per la minore presso la struttura pubblica ritenuta più adeguata, ovvero con un professionista scelto di comune pagina 3 di 6 accordo dai genitori, al fine di aiutarla a superare il sentimento di rabbia e onnipotenza e di favorire il riavvicinamento alla figura paterna;
- sostenere la genitorialità del padre e della madre, svolgendo opera di ascolto e mediazione della coppia genitoriale in casi di difficoltà nell'adottare scelte o prendere decisioni che riguardino la figlia;
- intervenire per favorire il passaggio di informazioni fra i genitori sugli aspetti più importanti della vita della bambina (educazione, scuola, salute, sport, vacanze);
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
3) colloca la bambina presso la madre;
4) dispone che il signor veda la figlia inizialmente con modalità protette e Pt_1 con cadenza settimanale, ma con facoltà per gli operatori di modificarne le modalità attuative, aumentarne o diminuirne la frequenza e la durata, fino a raggiungere gradualmente il seguente calendario di incontri:
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui la bambina non trascorre il weekend con il padre e dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola negli altri;
- nelle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore ad anni alterni dalle 11,00 del 25 dicembre alle 11,00 del 31 dicembre e dalle 11,00 del 31 dicembre alle 11,00 del 6 gennaio;
- per tutte le ferie pasquali ad anni alterni;
- in estate per tre settimane anche non consecutive;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma Per_1 mensile di 400,00 euro;
le somme sopra indicate saranno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei signori e CP_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 4 di 6 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) invita i signori intraprendere quanto prima un percorso di Pt_1 CP_1 sostegno alla genitorialità, con il fine per la madre di un recupero della figura paterna pagina 5 di 6 con integrazione degli aspetti positivi e favorenti l'armonioso sviluppo della figlia, dell'elaborazione dei vissuti di rabbia e risentimento nei confronti del marito, dell'assunzione di un ruolo di maggiore normatività e regolazione nei confronti della figlia con definizione dei confini nella relazione tra lei e la minore;
per il padre dell'elaborazione dei vissuti di rabbia e risentimento nei confronti della signora con abbandono dell'aspettativa che sia lei a determinare attivamente il CP_1 riavvicinamento della figlia, dello sviluppo della disponibilità all'ascolto e all'accoglimento delle rimostranze della figlia senza risposte simmetriche alle sue eventuali esternazioni rabbiose;
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 18 luglio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6