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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11490 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(CF. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, C.F._2 dall'Avv. Rossella Vitali e dall'Avv. Carola Promontorio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Corso Venezia n. 61;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti prodotta su foglio separato, dagli Avv.ti Roberto Usai, Ilaria Vizzuso e Francesca Boselli, e con elezione di domicilio presso lo studio dei predetti difensori, in Milano, alla via dei Bossi n. 6;
CONVENUTO
E P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Milano, via Agnesi n. 12, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Michele Rotondo del Foro di Salerno, con studio in Vietri sul
Mare (SA), al Corso Umberto I n. 8;
CONVENUTA
E
(C.F. ), con sede in Bologna, Via Sta- Controparte_3 P.IVA_3
lingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Hajech n. 2, presso l'Avv. Luca Marco Todeschini, dal quale è in causa rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 1669 c.c..
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 01.03.2023 i sig.ri e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il di Milano Controparte_1
e la società formulando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Controparte_2
adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità del
, in persona del Amministratore di Condominio, e dell' Controparte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico Geom. di , per tutti i Controparte_4 CP_5 danni subiti dai sig.ri all'immobile a Milano e per l'effetto condannare i Pt_1 Controparte_1
convenuti, in via solidale o alternativa, ciascuno per la sua competenza, a corrispondere ai sig.ri
e la somma di € 52.866,00 (55.366,00 dedotto € 2.500,00 Parte_3 Parte_2 già versata dall'assicurazione ) come indicato dal CTU, o quell'altro importo, maggiore o CP_6
minore, che dovesse risultare accertato e dovuto, che dovesse risultare accertato e dovuto, in solido tra loro o nella misura del 50%; in ogni caso, rifondere ai sig.ri e Parte_3 Pt_2
le spese e competenze del presente giudizio, nonché le spese e le competenze del
[...]
procedimento di ATP sia per Ctu che CTP che spese legali". A sostegno delle domande proposte, gli attori deducevano di avere acquistato (al 50%), in data
19.09.2019, dalla società un appartamento al piano seminterrato del Controparte_2
Condominio di via Marostica 26 in Milano e che, poco dopo l'acquisto, l'appartamento iniziava a presentare delle problematiche dovute a delle abbondanti infiltrazioni, in quanto si verificavano, nell'ottobre del 2019 e nel maggio 2020, dei riversamenti di acqua piovana che penetravano dagli scarichi, dalle docce, dagli infissi delle finestre e dalla porta d'ingresso, provocando seri danni all'immobile, appena ristrutturato, e ai loro beni;
poiché la situazione, nonostante i reiterati solleciti, non veniva risolta dal veniva depositato dai deducenti Controparte_7 ricorso per ATP in data 13.11.2021 e nell'ambito di tale procedimento il c.t.u. nominato, con relazione depositata il 30.01.2023, individuava le cause degli sversamenti nelle modifiche dell'impianto fognario e nel nuovo e diverso allaccio dell'immobile, ravvisando la CP_8 responsabilità dei danni accertati nell'appartamento , in misura del 50%, sia in capo al Pt_1
per la nuova sistemazione dei pluviali esterni, che in capo alla CP_1 Controparte_2 per avere eseguito i lavori di fognatura interna all'appartamento.
Pertanto, gli attori, all'esito dell'ATP, imputavano ogni responsabilità al ex art.2051 cc, CP_1
quale custode delle tubazioni e titolare del potere di intervento, e alla ex art. Controparte_2
1669 e/o 2043 c.c., quale dante causa dell'immobile dalla medesima ristrutturato prima della vendita ai . Pt_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'infondatezza delle domande attoree;
in CP_1 particolare, eccepiva che l'art. 7 del Regolamento Condominiale prevedeva che nel caso di allagamento delle cantine in dipendenza di temporali o nubifragi o comunque da attribuire a rigurgito di fogne, i condomini dovevano provvedere a propria cura e spese alla pulizia delle cantine medesime, con ciò escludendo qualsiasi obbligo di risarcimento in capo al contestava, CP_1
inoltre, la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c., imputando la causa degli sversamenti alla modifica dell'impianto fognario interno dell'immobile effettuata dalla società CP_7
nei cui confronti svolgeva domanda trasversale di garanzia;
contestava, in ogni caso, il
[...]
quantum della pretesa risarcitoria. Il Condominio, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda degli attori nei propri confronti e, in via subordinata, per il caso di affermata responsabilità (anche parziaria) del di essere garantito e tenuto indenne dall'altra CP_1
convenuta e rispetto al pagamento di qualsivoglia somma;
inoltre, chiedeva CP_2 CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa del e di in quanto Controparte_9 Parte_4
responsabili per il cattivo funzionamento della rete pubblica di smaltimento delle acque lungo la nonché della compagnia con cui era stata stipulata polizza assicurativa CP_1 CP_3
per la responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta e eccependo la prescrizione e/o CP_2 Controparte_2 decadenza della domanda ex art. 1669 c.c. svolta nei propri confronti nonché l'infondatezza della stessa per l'insussistenza dei gravi difetti lamentati;
contestava, inoltre, la circostanza di avere eseguito interventi alla linea fognaria interna dell'appartamento e sosteneva che la responsabilità degli sversamenti oggetto di causa era da ascrivere in via esclusiva al che aveva fatto CP_1
eseguire interventi di modifica della condotta contestando infine il quantum della CP_8
pretesa risarcitoria;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda svolta dagli attori nei propri confronti e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità esclusiva del Condominio con condanna dello stesso, in favore della al pagamento degli importi Controparte_2 che quest'ultima fosse condannata a pagare, a titolo di danni e di spese di lite, in favore degli attori;
in ulteriore subordine, per l'accertamento del grado di effettiva responsabilità della
[...]
nella causazione degli eventi, con condanna del al rimborso dei maggiori Controparte_2 CP_1
importi che la società fosse tenuta a pagare, a qualunque titolo, agli attori per effetto di eventuale condanna solidale.
Autorizzata la chiamata in causa di chiesta dal convenuto (e rigettata la CP_3 CP_1
richiesta di chiamata in causa del e di per ragioni di economia Controparte_9 Parte_4
processuale), si costituiva la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal per l'inoperatività della garanzia, in quanto i danni subiti dall'immobile degli attori CP_1
erano conseguenza di due allagamenti occorsi in data antecedente la stipula del contratto assicurativo e in quanto la causa degli allagamenti non era di natura accidentale, bensì derivante dalla condizione di insufficienza strutturale della condotta fognaria CP_8
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo concernente il procedimento di ATP n. 46064/2021 e, con ordinanza fuori udienza del 19.02.2024, rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 12.12.2024, con concessione dei termini ex art. 189 co. 1 c.p.c per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica;
quindi, a tale udienza, svoltasi mediante modalità di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini e limiti di seguito indicati. È un fatto incontestato (e confermato in sede di CTU) che l'immobile degli attori, nelle due occasioni del 21-22 ottobre 2019 e 14-15 maggio 2020, è stato interessato da infiltrazioni provenienti da serramenti delle finestre, dalla porta d'ingresso, oltre che dalla fuoriuscita del liquido fognario da tutti gli scarichi dei sanitari presenti nei due bagni riscontrabili dagli evidenti residui dei liquami sui sanitari, sulle pareti e sui pavimenti (come si evince anche dalla documentazione fotografica sub. docc. 2-4-12 di parte attrice).
Le contestazioni delle parti convenute hanno avuto ad oggetto non la storicità del fatto dannoso quanto piuttosto le cause dei fenomeni infiltrativi e la quantificazione dei danni.
Al riguardo, occorre premettere che le conclusioni della consulenza espletata in sede di ATP, con specifico riferimento all'eziologia del fenomeno infiltrativo lamentato ed alla quantificazione dei danni, vengono interamente condivise, in quanto congruamente e logicamente motivate (potendosi quindi fare integrale ed espresso riferimento alle stesse, fondate su rilievi accurati, videoispezione e su una rigorosa analisi della disciplina in materia e della specifica documentazione allegata, oltreché contenenti valutazioni improntate a rigore scientifico e logico immuni da vizi logici e scientifici), anche nella parte relativa alle risposte sulle osservazioni dei cc.t.pp., ove gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
La relazione svolta in sede di ATP. è opponibile alle odierne convenute, che hanno partecipato al relativo procedimento ante causam, e non presenta vizio alcuno anche in punto di ammissibilità
(invero, il ricorso proposto dagli attori è stato disatteso dal Tribunale per carenza del requisito dell'urgenza ex art. 696 c.p.c., ma è stato comunque ammesso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., essendovi stata espressa richiesta della consulenza tecnica preventiva anche ai fini della conciliazione della controversia, come si evince dal contenuto dell'atto introduttivo).
Ciò premesso, deve rilevarsi che il collegio peritale nominato ha accertato quali cause degli allagamenti verificatisi presso l'appartamento degli attori il cattivo funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del e le intervenute modifiche Controparte_1 apportate nella linea fognaria interna dell'appartamento (v. pagg. 18-19 relazione c.t.u.). I
CC.TT.UU hanno ravvisato, quindi, una concorrente responsabilità (in misura del 50%) del per l'insufficiente tenuta dell'impianto di scarico, e della CP_1 Controparte_2
per avere eseguito i lavori di fognatura interna all'appartamento (v. pag. 27 relazione CTU).
Così individuate le cause, deve concludersi per la sussistenza della responsabilità solidale delle convenute nella determinazione del fatto dannoso occorso. Nei confronti del gli attori hanno azionato una domanda risarcitoria extracontrattuale CP_1 per danni da cose in custodia, fondata sull'art. 2051 c.c., per essere il custode della CP_1
cosa causativa di danni (impianto fognario condominiale), asseritamente viziata e pericolosa sulla quale occorreva intervenire.
A tale domanda il ha replicato contestando ogni imputabilità, sia Controparte_1
in ragione di quanto stabilito dagli artt. 7 e 18 del Regolamento Condominiale, sia individuando quali responsabili dei danni la convenuta (nei cui confronti viene svolta Controparte_2 una domanda trasversale di regresso) per le modifiche apportate all'impianto fognario interno dell'appartamento nonchè il per il cattivo funzionamento della linea Controparte_10
fognaria comunale pubblica sulla . CP_1
In primo luogo, occorre evidenziare che non possono trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 7 del Regolamento Condominiale, a mente del quale "nel caso di allagamento delle cantine in dipendenza di temporali o nubifragi o comunque da attribuire a rigurgito di fogne, non appena avvenuto lo smaltimento delle acque, i Condomini dovranno provvedere a propria cura e spese alla pulizia delle cantine medesime", e l'art. 18 del medesimo Regolamento, secondo cui “i danni provocati nelle cantine a seguito di rigurgiti di fogna non preceduti da rottura delle tubazioni non danno luogo a risarcimento alcuno" .
È appena il caso di rilevare, in proposito, che l'immobile danneggiato oggetto di causa non è una cantina ma un appartamento al piano seminterrato residenziale ed abitabile a seguito di cambio di destinazione d'uso approvato dallo stesso come si evince chiaramente dalla CP_1
documentazione in atti (v. atto di compravendita sub doc. 1 parte attrice) e dalla relazione espletata in sede di ATP (v. pagg. 5 e 20 e della relazione).
È del tutto evidente, quindi, che non possono trovare applicazione, nel caso di specie, le disposizioni del Regolamento richiamate dal e facenti riferimento ai locali “cantina”. CP_1
Ciò posto, va rilevato in diritto che, come già evidenziato, quella degli attori nei confronti del
è domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. per ritenuta responsabilità extra- CP_1
contrattuale per fatto derivante da cose in custodia.
Nessuna contestazione ha opposto il in relazione alla custodia della tubazione fognaria, CP_1 opponendo sostanzialmente il caso fortuito e il c.d. “fatto del terzo” utili a superare la presunzione di responsabilità del custode. Ebbene, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi del ben noto principio generale dell'ordinamento in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e nel caso di responsabilità extra-contrattuale - azionata ai sensi dell'art.2051 c.c. - il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno.
Infatti, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente a parte attrice provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante: Cass. 2005/7062; Cass. 1995 n.12500).
Questo giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte, ormai costante, nel senso che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso di specie non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
La Suprema Corte afferma, infatti, che tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (cfr. tra le tante:
Cass. 2005 n.5326; Cass. 2005 n.376; Cass. 2006 n.2284).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno,
l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia in capo alla parte convenuta e l'evento dannoso lamentato ed infine il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
A sua volta, raggiunta la prova sui predetti presupposti, il convenuto per liberarsi dalla responsabilità deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla loro sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Ebbene, come già sopra evidenziato, il collegio peritale nominato in sede di ATP ha accertato che gli allagamenti e danneggiamenti all'immobile degli attori sono derivati sia dalle modifiche eseguite alla linea fognaria interna dell'appartamento dei signori che da una situazione pregressa di Pt_1 cattivo funzionamento della rete di smaltimento delle acque fognarie e acque meteoriche (“per quanto riguarda queste ultime si è accertato che sono stati effettuati, in particolare sui percorsi di arrivo a quota cortile dei pluviali, delle modifiche senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale, con percorsi non lineari che portano acque comuni condominiali all'interno delle linee fognaria, sovraccaricandole tanto da mettere in crisi il regolare smaltimento, in caso di eventi di particolare rilevanza, come ormai molto frequenti da alcuni anni nel milanese”; v.pag. 20 della relazione CTU).
Non vi sono quindi dubbi sul nesso causale tra gli eventi infiltrativi lamentati da parte attrice e la tubazione fognaria del come chiaramente dettagliato nella relazione dei CC.TT.UU. CP_1
Va ricordato che, con riferimento all'eziologia dei danni, la prova di tale nesso da tempo viene individuata nella relazione probabilistica concreta tra comportamento/cosa ed evento dannoso secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non” (cfr. Cass.
2009 n.975; Cass S.U 2008n.576).
Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è sempre regolato dal principio di cui agli artt.40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro evento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata secondo il quale all'interno della serie causale occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili ed improbabili (resta ferma, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi - penale e civile -; più precisamente, nell'accertamento del nesso causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, cfr.
Cass. S.U. n.576/08 cit.).
Ciò detto, rispetto agli sversamenti verificatisi, il cd.” fatto del terzo”, ovvero dell'impresa
[...]
(per le modifiche apportate all'impianto fognario interno dell'appartamento durante i CP_2 lavori di ristrutturazione dell'immobile nei termini di cui si dirà in seguito), non libera il custode dalla sua responsabilità presunta ex art.2051 c.c., avendo un'incidenza concausale e concorsuale che si ritiene congruo valutare in pari misura, come ritenuto dai CC.TT.UU (v. pag. 27 e risposta n. 14 della relazione). Allo stesso modo la responsabilità del non può ritenersi esclusa dal cattivo CP_1
funzionamento della linea fognaria comunale pubblica sulla solo genericamente CP_1
adombrato quale possibile concausa degli sversamenti nella relazione dei TU (peraltro non opponibile al Milano e alla rispettivamente proprietario degli impianti CP_9 Parte_4
pubblici e gestore del servizio fognario, per non avere partecipato al procedimento di istruzione preventiva) e non idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
Inoltre, occorre osservare che, a fronte delle indicate anomalie, le precipitazioni meteorologiche verificatesi in occasione degli allagamenti non possono reputarsi atti ad assumere gli estremi del fortuito tale da escludere la responsabilità del come pure ha eccepito parte convenuta. CP_1
Invero, deve considerarsi che, come sostenuto da costante orientamento della Suprema Corte, le precipitazioni atmosferiche, anche quando eccezionali ed imprevedibili, possono esonerare il custode da responsabilità solo se costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e purché, dunque, non vi siano condotte colpose imputabili al soggetto che invoca l'esimente (cfr. Cass. 2015, n.18877; Cass. 2016, n. 5877), laddove, nella fattispecie concreta, siffatte condotte colpose del devono ritenersi, al contrario, sussistenti, CP_1
essendo stato accertato che il sistema dello smaltimento delle acque meteoriche non funzionava correttamente a causa di modifiche fatte eseguire dall'ente di gestione e senza che venissero adottate adeguate misure per eliminare le problematiche emerse.
Il fatto dannoso oggetto di causa deve ritenersi ascrivibile oltre che al Condominio anche alla convenuta che aveva venduto ai l'appartamento di Via Marostica Controparte_2 Pt_1
n. 29 dopo averlo ristrutturato con cambio di destinazione d'uso.
Nei confronti della predetta convenuta viene fatta valere dagli attori la responsabilità per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.1669 c.c., la quale – come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte - ha natura extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse di natura pubblica, che trascende quello individuale del committente, alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata in modo che siano garantite l'incolumità e la sicurezza dei cittadini) e ambito di applicazione più ampio rispetto a quello risultante dal tenore letterale della disposizione, non circoscritto ai rapporti dell'appaltatore con il committente e i suoi aventi causa e suscettibile invece di venire in considerazione anche nei confronti – ad es. - del progettista, del direttore dei lavori e, per quanto qui in particolare interessa, del venditore costruttore che abbia costruito o ristrutturato l'immobile con propria gestione diretta (cfr. Cass. 2002, n. 13158; Cass. 2006, n.3406, Cass. 2013,
n. 17874).
Nel caso in esame, non è dubbio che la aveva la qualifica di venditore- Controparte_2
costruttore e ciò in quanto – come emerso inequivocabilmente della documentazione agli atti e confermato dai CC.TT.UU - aveva venduto agli attori un immobile dopo avere eseguito la ristrutturazione dello stesso con diversa sistemazione interna e cambiamento di destinazione d'uso da laboratorio ad appartamento cat. A3.
Inoltre, occorre osservare che l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo
(v. Cass S.U. n. 7756/2017). Pertanto, anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c., allorché le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio, ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso.
Ciò premesso in punto di legittimazione passiva della domanda, va disattesa, in via preliminare,
l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata, ai sensi dell'art. 1669 c.c., dalla convenuta.
Come noto ai sensi dell'art. 1669 c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Come sostenuto da giurisprudenza costante, il termine per la denuncia non inizia a decorrere finché il danneggiato non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. (v. Cass. n 11/2019; Cass. n. 14199/2017;
Cass. n. 26233/2013; Cass. n. 1258/2013; Cass. n. 18402/2009; Cass. n. 15283/2005). Tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che nel caso concreto si siano resi necessari per il committente/acquirente per comprendere la gravità dei vizi dell'immobile e stabilirne la loro derivazione causale (v. Cass. 2014 n. 9966; Cass. 2008 n. 1463; Cass. 2005 n.
567).
In linea con tale condivisibile interpretazione, nel caso in cui venga effettuato un accertamento tecnico preventivo volto a valutare l'esistenza dei vizi dell'opera e la loro imputabilità alle parti convenute, il termine di decadenza per l'effettuazione della denuncia degli stessi da parte del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. inizia a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, quando risulti accertato che soltanto dall'esame delle risultanze peritali il committente/acquirente sia stato messo in grado di scoprire con certezza la derivazione causale dei vizi lamentati (v. Cass. 11907/2003; 1999/2001).
Sicchè, nel caso di specie, può ritenersi che solo con il deposito della relazione espletata in sede di
ATP, avvenuto in data 30.01.2023, gli attori hanno avuto piena cognizione delle cause delle infiltrazioni e della loro imputabilità anche alla convenuta Controparte_2
Pertanto, l'azione risarcitoria è stata promossa nei confronti della predetta convenuta con atto di citazione notificato in data 01.03.2023 quando non era ancora spirato il termine di un anno dalla scoperta dei vizi.
La domanda, pertanto, deve ritenersi tempestiva ed alcuna decadenza o prescrizione ex art. 1669 può considerarsi maturata.
Venendo al merito, come già esposto in precedenza, la relazione redatta dai consulenti tecnici nominati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ha riscontrato l'esistenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori, attribuendo la causa sia al cattivo funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del che alle intervenute modifiche apportate nella CP_1 linea fognaria interna dell'appartamento dalla ditta Controparte_2
Orbene, le risultanze della consulenza tecnica portano anzitutto a ricondurre le infiltrazioni e i difetti riscontrati ai gravi vizi di cui all'art. 1669 cod.civ., da ascriversi alla responsabilità della convenuta.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di grave difetto ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell'immobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali, pertanto, da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile (v. per tutte: Cass. 2011 n.20307, Cass. 2007 n.3752). Nel caso in esame, il giudizio sull'applicabilità di tale disposizione si fonda sulla constatazione della diffusione dei fenomeni di infiltrazione e di umidità riscontrati (come chiaramente evincibili dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori e da quella allegata alla relazione di CTU) tale da incidere apprezzabilmente sul godimento dell'opera nel suo complesso nonchè dalla causa dei difetti riscontrati, che derivano anche dalla modalità di realizzazione della linea fognaria interna, fattori questi che evidenziano uno stato di degrado di un elemento essenziale per la consistenza e funzionalità dell'opera.
In particolare, i consulenti tecnici hanno avuto modo di verificare che “le modifiche effettuate durante la ristrutturazione dell'appartamento hanno influito negativamente sulla resistenza delle nuove tubazioni rispetto ai flussi fognari della valvola di non ritorno. La pressione che si crea durante eventi atmosferici meteorici di rilievo non permette un normale deflusso delle acque e la valvola di non ritorno non ha contribuito a fermare il flusso di ritorno delle acque della linea condominiale, creando i fenomeni di allagamento riscontrati nell'appartamento dei signori . Pt_1
[…]la nuova rete interna fognaria dei nuovi bagni si allaccia in un punto di una diversa linea condominiale fognaria, anch'essa preesistente, posizionata su un lato diverso, con percorso sotto
l'androne di accesso al palazzo. Questa linea è stata modificata dai , allungando il suo CP_2
percorso, posto sotto il pavimento dei locali in esame, per raccogliere anche i pluviali e le acque di scarico dei pozzetti del cortile, a cielo aperto, posti nell'angolo del (vedi planimetria a CP_1 pagina 18). L'aver inserito, in questa preesistente linea fognaria condominiali, le acque dei pozzetti del cortile, senza le ispezioni prescritti dalle norme, ha aumentato il carico e flusso diretto delle acque in tale linea: (v. pag. 24 relazione, risposta n.9).
La convenuta ha contestato di avere svolto gli interventi di modifica della Controparte_2 linea fognaria interna dell'appartamento che hanno contribuito a provocare le problematiche in questione.
La contestazione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che la ha incaricato la ditta PM Controparte_2
Idraulica di Sala Consilina (SA) per il rifacimento dell'impianto fognario interno all'immobile.
In particolare, tale circostanza è stata espressamente indicata dai CC.TT.UU nella loro relazione di consulenza (v pag. 21) ed è altresì comprovata dall'estratto della dichiarazione di conformità prot. n.
0026-2019 riportato sempre a pag. 21 della relazione. Le modifiche all'impianto fognario eseguite dalla ditta convenuta nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (dismettendo una parte di linea condominiale, che raccoglieva anche acque meteoriche, e realizzando un nuovo tratto a servizio dei due bagni interni, connettendo le linee dei pluviali) hanno contribuito, dunque, alla determinazione del fatto dannoso oggetto di causa.
In conclusione, sussiste la responsabilità solidale dei convenuti danneggianti ai sensi dell'art. 2055
c.c..
Come noto, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (v. Cass. n. 1070/2019).
Si è detto come va condivisa l'indicazione della misura del 50% quale quota di responsabilità delle parti convenute operata dai cc.tt.uu., ai fini delle rispettive domande di regresso.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e di ripristino dello stato dei luoghi eseguita dai CC.TT.UU, in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi (v. pagg. 29-35 della relazione), avendo replicato puntualmente alle osservazioni dei consulenti delle altre parti ed avendo indicato i motivi che hanno portato ad individuare le opere di ripristino indicate.
Alla luce dei formulati rilievi, il danno risarcibile ammonta a € 26.447,00 (euro 24.947,00 +
4.000,00 per spese tecniche, detratti euro 2.500,00 pacificamente già corrisposti agli attori dalla compagnia assicuratrice ), cui deve essere aggiunta l'Iva come per legge, trattandosi di un CP_6 costo che rimarrà a carico degli attori a seguito dell'esecuzione delle opere di ripristino.
Su tali somme spetta la rivalutazione, con decorrenza dalla data del 31.01.2023, dovendosi intendere la stima espressa dai CC.TT.UU già attualizzata alla data dell'accertamento, alla data della presente sentenza;
dovranno, inoltre, calcolarsi gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno (cfr. Cass. SS.UU. 17/2/95 n. 1712) dalla stessa data all'effettivo saldo.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno asseritamente subito dagli attori per mobili, suppellettili o altre cose danneggiate all'interno dell'appartamento, non essendovi alcuna allegazione precisa e dettagliata di tali beni e del relativo valore né prova adeguata al riguardo
(nulla si evince in modo chiaro dalla documentazione fotografica allegata).
La quantificazione (di euro 12.000,00) operata dai consulenti tecnici non può essere condivisa in quanto effettuata in modo apodittico, senza alcuna indicazione di quali siano stati i beni danneggiati e dei criteri utilizzati per la determinazione del quantum.
Per concludere, i convenuti e sono Controparte_1 Controparte_2
quindi tenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dagli attori nelle misura indicata ed entrambe le parti hanno diritto di regresso verso l'altra ex art.2055 co. 2 c.c. nella misura del 50%.
È infondata, infine, la domanda di garanzia svolta dal nei confronti della terza CP_1
chiamata CP_3
La compagnia terza chiamata ha eccepito la inoperatività della polizza n. 1/39384/48/178210298
(doc. 17 e doc. 1 stipulata in data 1.12.2020 dal CP_1 CP_3 Controparte_1
[...
.
Tale eccezione, in tema di assicurazione della responsabilità civile, non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati dal contratto e senza introdurre nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi (v. Cass. 18742/2019); ne consegue che è del tutto irrilevante la tardività della costituzione della terza chiamata, non configurandosi alcuna decadenza al riguardo.
Ciò premesso, risulta dalla documentazione in atti che la polizza in questione rientra nell'ipotesi tradizionale prevista dall'art. 1917, comma 1, c.c., in relazione alla quale l'operatività della garanzia
è limitata ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza del contratto, ossia, nella specie, a partire dal 30.11.2020 e sino al 30.11.2023; non si tratta, pertanto, dell'ipotesi di “claims made”, ove l'indennizzo è dovuto solo per i danni richiesti durante il periodo di vigenza della polizza.
Posto che il giudizio verte su danni subiti dall'appartamento degli attori a seguito di due allagamenti occorsi in data antecedente la stipula del contratto assicurativo, per la precisione il primo in data
21/22.10.2019 ed il secondo in data 14/15.5.2020, non vi sono dubbi sulla l'inoperatività/scopertura della garanzia.
Per il principio della soccombenza le parti convenute sono tenute in solido alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice;
le stesse si liquidano d'ufficio sulla base dei parametri ex dm n. 55/2014, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata.
Ciò vale anche con riferimento alle spese relative al procedimento di ATP, comprensive delle spese di CTU come liquidate all'esito del procedimento con decreto del 10.03.2023 (esclusa la quota già eventualmente corrisposta dai convenuti al c.t.u.) e alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 2005, n. 15672).
In ragione della quota paritaria di responsabilità, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti convenute, mentre il è tenuto alla refusione delle CP_1
spese in favore della terza chiamata, stante la soccombenza sulla domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la concorrente responsabilità dei convenuti e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a Controparte_2
corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 26.447,00 oltre
IVA come per legge e rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) accerta le rispettive quote di responsabilità delle parti convenute in misura del 50% ciascuna;
3) rigetta la domanda avanzata dal nei confronti della terza Controparte_1
chiamata Controparte_11
4) condanna i convenuti e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.786,00, di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 7.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP n. 46064/2021, ossia le spese di CTU come liquidate con decreto del 10.03.2023 (esclusa la quota già eventualmente corrisposta dai convenuti al c.t.u.) ed euro 3.000,00 per competenze legali, oltre spese forfettarie del 15%, iva e cpa come per legge;
5) dichiara tenute e condanna le parti convenute a tenersi indenne l'un l'altra limitatamente alla quota del 50% di quanto riconosciuto al precedente punto 1), nonché del 50% di quanto liquidato al punto 4);
6) dichiara compensate le spese tra le parti convenute;
7) condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore della terza chiamata liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_3
per rimborso forfettario spese, iva e cpa come per legge.
Milano, 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale