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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14404 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa D'Amico, con
,
elezione di domicilio a Bagheria, via G. Boccaccio n. 17
appellante contro
Controparte_1 ,rappresentata e difesa dall'avv. Antonina
ON
appellata e
Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3238/2023, resa dal Giudice di Pace di CP_2 in data 20.10.2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella di pagamento n. 296/2021 0065956840000,
emessa dall' Controparte_1 per complessivi euro 8.668,81,
relativa al ruolo 2021/000575 formato sulla base di n. 33 verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada elevati dal CP_2
[...] negli anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace
avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo rilevato l'irregolarità della notifica di taluni verbali sottesi alla cartella e che, in ogni caso, ella non era più proprietaria né detentrice del veicolo targa
DT265MX sin dal 13.12.2017, come accertato dalla sentenza del Giudice di
Pace di Termini Imerese n. 246/2020, emessa nell'ambito di un giudizio con l'ex coniuge avente ad oggetto proprio il possesso del mezzo. Tale decisione -
secondo l'appellante - costituirebbe fatto sopravvenuto idoneo a escludere la debenza delle sanzioni amministrative irrogate successivamente. Si è costituita l' Controparte_3 la quale ha contestato integralmente i motivi di appello, ribadendo la correttezza della pronuncia di inammissibilità e deducendo, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria di competenza dell'ente creditore.
È rimasto, invece, contumace il Controparte_2 sebbene regolarmente evocato in giudizio.
L'appello non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre premettere che l'opposizione alla cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 ha natura recuperatoria ed è ammissibile esclusivamente quando venga dedotta la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., il verbale non tempestivamente impugnato acquista efficacia di titolo esecutivo, con conseguente preclusione di ogni contestazione attinente al merito dell'illecito sanzionatorio. Tale principio è
stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 22080/2017, secondo cui l'opposizione alla cartella non può
trasformarsi in un mezzo per rimettere in discussione accertamenti ormai consolidati, salvo che la parte provi l'inesistenza della notifica del verbale o la sua radicale invalidità.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il Controparte_2 regolarmente
,
costituito nel primo grado, ha depositato la documentazione attestante la notificazione dei verbali posti a fondamento del ruolo, come richiamato nella sentenza impugnata. A fronte di tali risultanze, l'appellante si è limitata a contestazioni generiche, senza indicare quali verbali sarebbero privi di notifica valida e senza produrre la documentazione nella propria disponibilità idonea a smentire quanto depositato dall'ente. Nel giudizio di opposizione a cartella in cui si deduca l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti, incombe infatti sull'opponente l'onere di allegare e fornire ogni elemento utile a dimostrare la dedotta irregolarità, non essendo sufficienti mere affermazioni prive di riscontri. In mancanza di specifiche e documentate contestazioni, la prova della notifica deve ritenersi raggiunta.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha dedotto generiche incongruenze tra gli importi indicati nei verbali e quelli in cartella, senza tuttavia offrire un quadro analitico delle presunte difformità né fornire documenti idonei a sostenerne l'esistenza.
Né può assumere rilevanza, ai fini del presente giudizio, la sentenza del
Giudice di Pace di Termini Imerese n. 246/2020, richiamata dall'appellante quale fatto sopravvenuto idoneo a incidere sulla debenza delle sanzioni. Tale
provvedimento, infatti, accerta la perdita di possesso del veicolo a far data dal
13.12.2017, ossia in epoca anteriore agli accertamenti delle violazioni (2018-
2019). Il suo contenuto integra pertanto un fatto preesistente, che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto contro ciascun verbale nei termini previsti dagli artt. 203 e 204-bis C.d.S., e non può essere invocato retroattivamente per paralizzare l'efficacia di titoli ormai consolidati.
Ne consegue che la sentenza n. 246/2020 non è idonea a incidere sulla legittimità della cartella impugnata, poiché i verbali erano già divenuti definitivi e non più contestabili nel merito. L'interpretazione proposta dall'appellante finirebbe per consentire una surrettizia rimessione in termini,
in contrasto con la ratio del sistema sanzionatorio e con il principio di certezza dei rapporti giuridici.
Quanto alla posizione dell' Controparte_3 la stessa ha
,
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni attinenti al merito dell'infrazione, che competono all'ente creditore, ossia il
Controparte_2 Sebbene tale eccezione sia corretta nel suo fondamento teorico, non riveste carattere decisivo nel caso concreto, poiché
l'inammissibilità dell'opposizione discende già dalla definitività dei verbali e dalla mancata prova di vizi di notificazione. In definitiva, le doglianze dell'appellante, poiché rivolte sostanzialmente a rimettere in discussione il merito degli accertamenti, risultano inammissibili.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dell' [...]
Controparte_4 unica convenuta costituita.
,
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.
3238/23 emessa dal Giudice di Pace di CP_2 in data 20.10.2023.
Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore CO
(unica convenuta costituita), che siControparte_4 dell'
liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 04.12.2025
Il Giudice
Emanuela AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14404 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa D'Amico, con
,
elezione di domicilio a Bagheria, via G. Boccaccio n. 17
appellante contro
Controparte_1 ,rappresentata e difesa dall'avv. Antonina
ON
appellata e
Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3238/2023, resa dal Giudice di Pace di CP_2 in data 20.10.2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella di pagamento n. 296/2021 0065956840000,
emessa dall' Controparte_1 per complessivi euro 8.668,81,
relativa al ruolo 2021/000575 formato sulla base di n. 33 verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada elevati dal CP_2
[...] negli anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace
avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, non avendo rilevato l'irregolarità della notifica di taluni verbali sottesi alla cartella e che, in ogni caso, ella non era più proprietaria né detentrice del veicolo targa
DT265MX sin dal 13.12.2017, come accertato dalla sentenza del Giudice di
Pace di Termini Imerese n. 246/2020, emessa nell'ambito di un giudizio con l'ex coniuge avente ad oggetto proprio il possesso del mezzo. Tale decisione -
secondo l'appellante - costituirebbe fatto sopravvenuto idoneo a escludere la debenza delle sanzioni amministrative irrogate successivamente. Si è costituita l' Controparte_3 la quale ha contestato integralmente i motivi di appello, ribadendo la correttezza della pronuncia di inammissibilità e deducendo, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa sanzionatoria di competenza dell'ente creditore.
È rimasto, invece, contumace il Controparte_2 sebbene regolarmente evocato in giudizio.
L'appello non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre premettere che l'opposizione alla cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 ha natura recuperatoria ed è ammissibile esclusivamente quando venga dedotta la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., il verbale non tempestivamente impugnato acquista efficacia di titolo esecutivo, con conseguente preclusione di ogni contestazione attinente al merito dell'illecito sanzionatorio. Tale principio è
stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 22080/2017, secondo cui l'opposizione alla cartella non può
trasformarsi in un mezzo per rimettere in discussione accertamenti ormai consolidati, salvo che la parte provi l'inesistenza della notifica del verbale o la sua radicale invalidità.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il Controparte_2 regolarmente
,
costituito nel primo grado, ha depositato la documentazione attestante la notificazione dei verbali posti a fondamento del ruolo, come richiamato nella sentenza impugnata. A fronte di tali risultanze, l'appellante si è limitata a contestazioni generiche, senza indicare quali verbali sarebbero privi di notifica valida e senza produrre la documentazione nella propria disponibilità idonea a smentire quanto depositato dall'ente. Nel giudizio di opposizione a cartella in cui si deduca l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti, incombe infatti sull'opponente l'onere di allegare e fornire ogni elemento utile a dimostrare la dedotta irregolarità, non essendo sufficienti mere affermazioni prive di riscontri. In mancanza di specifiche e documentate contestazioni, la prova della notifica deve ritenersi raggiunta.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha dedotto generiche incongruenze tra gli importi indicati nei verbali e quelli in cartella, senza tuttavia offrire un quadro analitico delle presunte difformità né fornire documenti idonei a sostenerne l'esistenza.
Né può assumere rilevanza, ai fini del presente giudizio, la sentenza del
Giudice di Pace di Termini Imerese n. 246/2020, richiamata dall'appellante quale fatto sopravvenuto idoneo a incidere sulla debenza delle sanzioni. Tale
provvedimento, infatti, accerta la perdita di possesso del veicolo a far data dal
13.12.2017, ossia in epoca anteriore agli accertamenti delle violazioni (2018-
2019). Il suo contenuto integra pertanto un fatto preesistente, che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto contro ciascun verbale nei termini previsti dagli artt. 203 e 204-bis C.d.S., e non può essere invocato retroattivamente per paralizzare l'efficacia di titoli ormai consolidati.
Ne consegue che la sentenza n. 246/2020 non è idonea a incidere sulla legittimità della cartella impugnata, poiché i verbali erano già divenuti definitivi e non più contestabili nel merito. L'interpretazione proposta dall'appellante finirebbe per consentire una surrettizia rimessione in termini,
in contrasto con la ratio del sistema sanzionatorio e con il principio di certezza dei rapporti giuridici.
Quanto alla posizione dell' Controparte_3 la stessa ha
,
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni attinenti al merito dell'infrazione, che competono all'ente creditore, ossia il
Controparte_2 Sebbene tale eccezione sia corretta nel suo fondamento teorico, non riveste carattere decisivo nel caso concreto, poiché
l'inammissibilità dell'opposizione discende già dalla definitività dei verbali e dalla mancata prova di vizi di notificazione. In definitiva, le doglianze dell'appellante, poiché rivolte sostanzialmente a rimettere in discussione il merito degli accertamenti, risultano inammissibili.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dell' [...]
Controparte_4 unica convenuta costituita.
,
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.
3238/23 emessa dal Giudice di Pace di CP_2 in data 20.10.2023.
Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore CO
(unica convenuta costituita), che siControparte_4 dell'
liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 04.12.2025
Il Giudice
Emanuela AZ