Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO
Sezione della Persona, della Famiglia e dei Minorenni
composto dai magistrati dr. Massimo Escher Presidente est.
dr.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dr.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n 1154 /2024 R.G, promossa
DA
n a CA (RG) il 02/05/1984, cf: Parte_1
, rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. SPARACINO C.F._1
BARBARA, presso il cui studio Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato
Appellante
CONTRO
, n. CA (RG) il 21/07/1983, cf: , Controparte_1 C.F._2 rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IEMMOLO ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellata
Con l'intervento del P.G.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8/05/2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1647/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 04.07.2024 e pubblicata in data 09.07.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 1244/2020 R. G., ha così provveduto “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a Rosolini il 24.6.2005, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Rosolini (Anno 2005 - N. 31 - parte II - serie A);- dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_1
euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di , Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie come sopra individuate”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1
modifica nel punto in cui il Giudice ha accolto la domanda di affidamento esclusivo dei minori e alla signora . Per_1 Persona_2 Controparte_1
Costituitasi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1
pretese attoree.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, ha concluso chiedendo “L'Avvocato
Generale dr. Angelo BUSACCA Ritenuto di condividere le motivazioni del provvedimento impugnato, non sussistendo la rilevata nullità, ed essendo stato corretto l'affidamento in via esclusivo alla madre a fronte del comprovato disinteresse del Padre CHIEDE il rigetto dell'appello”.
All'udienza dell'8.05.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
ha ritenuto valida la notifica e dichiarato la sua contumacia.
In primo luogo, l'appellante assume che esso appellante “risulta domiciliato presso la residenza dei propri genitori, pur mantenendo la residenza anagrafica in un luogo diverso.
La , così come il Tribunale erano a conoscenza del luogo dove si trovava il signor CP_1
, pertanto, la notifica del ricorso e di ogni altro atto avrebbe dovuto essere effettuata Pt_1
presso tale indirizzo, tanto più che la stessa conosceva che, nell'indirizzo indicato, l'odierno appellante non avrebbe avuto conoscenza dell'instaurazione del giudizio avanti il Tribunale aretuseo. Soltanto, dopo ogni tentativo di ricerca, volto a garantire la conoscenza dell'atto al destinatario, si sarebbe dovuta disporre la contumacia.
È nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n. 5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982
n. 5137, 16/3/1982 n. 1714). (…) Invero, il signor , sin dalla sentenza di separazione, Pt_1
versa regolarmente l'assegno di mantenimento ai figli e ciò rende palese che la signora conosceva e, a tutt'oggi conosce, il luogo di domicilio del , senza che lo CP_1 Pt_1
stesso si sia mai sottratto ai propri obblighi di contributo al mantenimento. Inoltre, anche il tribunale di Siracusa ne era a conoscenza in quanto durante l'audizione del figlio , Per_1
quest'ultimo ha dichiarato più volte che il padre vive a Malta …”
Il motivo è infondato essendo senz'altro regolare la notifica effettuata nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici, posta la non opponibilità ai terzi di buona fede dei mutamenti non pubblicizzati nei modi di legge. In altri termini per inferire la nullità della notificazione l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la mala fede in capo alla notificante
. Sennonché tale prova è mancata non potendosi all'evidenza ricavare dalla Controparte_1 circostanza valorizzata dal , ossia dall'aver egli versato somme di denaro a titolo di Pt_1
mantenimento. Né essa (la mala fede) può inferirsi – come pretende l'appellante - da quanto dichiarato dal minore in sede di ascolto, considerato che lo stesso si è limitato a dichiarare che all'epoca (dell'ascolto) il padre viveva a Malta, e non che vi vivesse al tempo
(anteriore) della notifica, né tantomeno che ciò era conosciuto della madre. Senza dire che ai fini della mala fede occorre la consapevolezza che l'allontanamento dal luogo di residenza sia “definitivo” (Cass. 15.5.203, n. 7549) e che la tesi dell'appellante in ordine al trasferimento a Malta del domicilio contrasta con la circostanza dedotta nel motivo d'appello allorché ha affermato che egli “risulta (va) domiciliato presso la residenza dei propri genitori”.
con il secondo motivo d'appello contesta il capo di sentenza laddove si è Parte_1
accolta la domanda di affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Persona_2
Secondo l'appellante non corrisponde al vero quanto valorizzato dal Controparte_1
tribunale a fondamento della decisione: 1) “il perdurante disinteresse del nei Pt_1 confronti dei figli minori”; 2) “la concreta difficoltà della madre collocataria di gestire le esigenze di e attesa l'impossibilità di acquisire il consenso dell'ex marito, Per_1 Per_2
necessario al soddisfacimento di alcune delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche”; 3) “che il padre sente il figlio sporadicamente per via Per_1 telefonica”; 4) “che il figlio incontra il genitore soltanto per le festività e non Per_1 trascorre mai con lui il giorno del suo compleanno;
5) “l'esiguità dell'importo economico che il padre mensilmente corrisponde”.
Egli, - si sostiene nell'appello - si è sempre dimostrato un padre affettuoso e attento ai bisogni dei figli, sia in pendenza del matrimonio che in seguito alla separazione dalla signora , come è facilmente dimostrabile con prove testimoniali da parte di soggetti CP_1
che conoscono la coppia e il nucleo familiare. Assume, ancora, che i figli sono particolarmente legati al padre che sentono telefonicamente almeno una volta al giorno e con il quale rimangono, ogni qualvolta essi vogliano, con relativo pernottamento. Assume, infine, di provvedere a comprar loro i vestiti, le scarpe e tutto ciò che necessita per i loro interessi e bisogni, scolastici ed extrascolastici e di aver provveduto ad organizza re le feste in occasione della cresima e della comunione dei figli.
Alle allegazioni, tuttavia, non ha fatto segui la relativa prova. Al riguardo si rileva che la prova in astratto sarebbe ammissibile ancorché proposta per la prima volta in appello e ciò stante l'eccezione alla regola (decadenza) di cui all'art. 345 cpc trattandosi di provare circostanze relative a diritti indisponibili (diritti indisponibili vanno annoverati i diritti, sia personali che economici, dei minori. Sul punto di recente la Suprema Corte, aderendo all'orientamento ormai consolidato, ha ribadito come la tutela degli interessi morali e materiali dei figli minori sia sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, in ragione delle esigenze e finalità pubblicistiche sottese alla protezione della prole).
E però la prova in questione appare senz'altro inammissibile per genericità (-Vero o non che il signor si prende cura dei suoi figli anche versando puntualmente e regolarmente Pt_1
il mantenimento? -Vero o non che nonostante il trasferimento a Malta, il signor si Pt_1
interessa dei suoi figli?) mancando l'indicazione di fatti specifici collocati nel tempo e nello spazio. Ed infatti la Corte etnea condivide il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo la quale l'inosservanza dell'art. 244 c.p.c. determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio. Da ultimo Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1874 del 23/01/2019
“L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.” In base al citato orientamento la richiesta di provare per testimoni un fatto impone che esso sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa ed una formulazione di una adeguata prova contraria.
Peraltro, che l'appellante (diversamente dall'assunto dell'appellante) non provveda ad adempiere esattamente al dovere di mantenimento è fatto ammesso dallo stesso laddove riferisce di versare la modesta somma di euro 300 mensili in luogo del 500 disposti dal giudice.
Ciò detto, per mera completezza va aggiunto che la violazione del dovere di mantenimento è confermata dalle dichiarazioni rese dal minore in (all'epoca dell'ascolto di anni 15) Per_1
laddove (pur riferendo di aver contatti telefonici con il padre una volta a settimana) ha raccontato tra l'altro della mancata partecipazione del padre alle spese non routinarie.
In base a quanto premesso, l'inadempimento di cui sopra, unitamente alla distanza geografica ed alla mancata concreta partecipazione alla vita dei minori (il figlio ha stigmatizzato il fatto che il padre anche quando rientra in Sicilia per le vacanze di Natale non ritiene di prolungare la permanenza fino al 28 dicembre per festeggiare con il ragazzo il compleanno di quest'ultimo (“lui guarda caso ogni anno riparte il 27”), giustifica ampiamente il regime di affido esclusivo alla dei minori, regime che peraltro non CP_1
esclude il genitore non affidatario dalla vita dei figli dovendo e potendo egli comunque partecipare alle scelte di maggiore interesse.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico di in favore Parte_1 dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, e sono Controparte_1
liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti . Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in Parte_1 favore dell'Erario, spese che liquida in euro 980 per la fase di studio, euro 675 per la fase introduttiva, euro 2030 per la fase di trattazione ed euro 1653 la fase di decisione oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Così deciso in Catania, nella Camera
di Consiglio della Corte, il 9/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Massimo Escher