Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 895/2025 V.GT.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CVILE
Il Consigliere designato dott. Michele Caccese, nel procedimento ex art. 3, L. n. 89/2001, proposto da
(C.F. ), difeso dagli avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pucillo ( ) C.F._2
RICORRENTE nei confronti del
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che ha formulato domanda di equa riparazione per la prospettata Parte_1
irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, con atto di citazione notificato in data 2/3/2017 e definito, in primo grado, con sentenza pubblicata in data
4/12/2024, n. 3110, dal Tribunale di Torre Annunziata. ritenuta la proponibilità della richiesta di equa riparazione, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 11/2/2025, dunque, entro il termine di sei mesi decorrente dalla definitività della sentenza pubblicata in data 4/12/2024, n. 3110 del Tribunale di Torre Annunziata considerato che le questioni trattate nel processo risultano tutt'altro che complesse, sicché può ritenersi congrua la durata del giudizio di primo grado di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
L. n. 89/2001;
considerato che
nella specie, trattandosi di giudizio presupposto instaurato, come detto, in data
2/3/2017, trova applicazione la disciplina dei rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter, L. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. a), L. n. 208/2015, previsti a pena d'inammissibilità della domanda di equa riparazione (v. art. 2, L. n. 89/2001); rilevato che il citato art. 1 ter, comma 1, prevede che nei processi civili costituisce rimedio preventivo l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione, nonché la formulazione di richiesta di passaggio dal rito ordinario e quello sommario, a norma dell'art. 183-bis,
c.p.c., entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di durata ragionevole, con la precisazione che, nelle cause in cui non si applica il rito sommario, costituisce rimedio preventivo la proposizione di istanza di decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
R.G. n. 895/2025 V.GT.
c.p.c. (trattasi di disciplina che trova operatività nella specie ratione temporis, essendosi svolto il giudizio presupposto nella vigenza della normativa processuale anteriore alla cd. riforma Cartabia); posto, in particolare, che nella specie costituiva rimedio preventivo la formulazione della richiesta di passaggio al rito sommario;
rilevato che dai verbali di causa e dalle note scritte per la trattazione delle udienze tenutesi con modalità cartolare emerge che l'istante non ha mai formulato una siffatta richiesta, né risulta che la stessa sia stata avanzata fuori udienza;
considerato, in ogni caso, che neppure risulta formulata richiesta di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (v., ancora, art. 1 ter cit); ritenuta, di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
considerato che
nessun provvedimento debba adottarsi in punto di spese, trattandosi di procedimento senza contraddittorio;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso per equa riparazione ex art. 3, L. n. 89/2001, proposto da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi.
Napoli, 17/4/2025. Il Consigliere designato dott. Michele Caccese
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.