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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/21 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cimaomo Maria Grazia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/4/21 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_1 con rito concordatario con quest'ultimo in CE ( FR ) il 12/8/84; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 30/3/86 ), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che con decreto del 20/4/01 di questo
1 Tribunale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, nelle cui condizioni veniva tra l'altro stabilita l'assegnazione in godimento alla Parte_1 della casa familiare, condotta in locazione, sita in Frosinone via Tiburtina n. 50 nonché l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della figlia a CP_1 Per_1 mezzo del versamento all'attrice della somma di lire 500.000, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie. Esponeva che nelle more la figlia delle parti era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Concludeva chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti senza pronunce accessorie di contenuto economico.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, né vi compariva personalmente.
I provvedimenti presidenziali provvisori del 2/12/21 hanno previsto la conferma allo stato delle condizioni statuite in sede di separazione.
Anche innanzi al G.I. il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del
17/1/23 ne è stata accertata e dichiarata la contumacia;
alla successiva udienza del 19/5/23 l'attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il
Giudice disponeva in conformità.
All'udienza del 15/11/24 l'attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione all'attrice di un termine di giorni 60 ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, visto il cit. decreto di questo Tribunale del 20/4/01, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come dichiarato dall'attrice, senza contestazione del convenuto in quanto rimasto contumace - ed essendo trascorso il termine di legge dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione ( 18/4/01 ), ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio, va senz'altro accolta la domanda giudiziale dell'attrice: per un verso infatti va revocato il pregresso obbligo di mantenimento
2 del convenuto in favore della figlia in quanto la stessa attrice ha esposto che Per_1 la medesima, ormai da tempo maggiorenne, è divenuta economicamente indipendente, per altro verso non v'è luogo a provvedere in ordine alla casa familiare in quanto l'attrice ha dichiarato che da tempo si è trasferita in un altro immobile.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la mancata configurabilità di una situazione di soccombenza in capo al convenuto, il quale non ha resistito all'avversa domanda giudiziale costitutiva ( la pronuncia divorzile ) e non può dirsi soccombente quanto al resto, venendo qui revocato ( su istanza della stessa attrice ) un suo pregresso obbligo di mantenimento verso la figlia delle parti.
Con separato e contestuale decreto vengono liquidate le spettanze del procuratore dell'attrice nella sua qualità di difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE
( FR ) il 12/8/84 da e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di CE dell'anno 1984, Atto n. 63, Parte
II, Serie A;
b) revoca l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al mantenimento della figlia
; Per_1
c) n.l.p. sull'assegnazione della casa familiare;
d) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CE per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/21 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cimaomo Maria Grazia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/4/21 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_1 con rito concordatario con quest'ultimo in CE ( FR ) il 12/8/84; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 30/3/86 ), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che con decreto del 20/4/01 di questo
1 Tribunale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, nelle cui condizioni veniva tra l'altro stabilita l'assegnazione in godimento alla Parte_1 della casa familiare, condotta in locazione, sita in Frosinone via Tiburtina n. 50 nonché l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della figlia a CP_1 Per_1 mezzo del versamento all'attrice della somma di lire 500.000, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie. Esponeva che nelle more la figlia delle parti era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Concludeva chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti senza pronunce accessorie di contenuto economico.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, né vi compariva personalmente.
I provvedimenti presidenziali provvisori del 2/12/21 hanno previsto la conferma allo stato delle condizioni statuite in sede di separazione.
Anche innanzi al G.I. il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del
17/1/23 ne è stata accertata e dichiarata la contumacia;
alla successiva udienza del 19/5/23 l'attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il
Giudice disponeva in conformità.
All'udienza del 15/11/24 l'attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione all'attrice di un termine di giorni 60 ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, visto il cit. decreto di questo Tribunale del 20/4/01, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come dichiarato dall'attrice, senza contestazione del convenuto in quanto rimasto contumace - ed essendo trascorso il termine di legge dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione ( 18/4/01 ), ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio, va senz'altro accolta la domanda giudiziale dell'attrice: per un verso infatti va revocato il pregresso obbligo di mantenimento
2 del convenuto in favore della figlia in quanto la stessa attrice ha esposto che Per_1 la medesima, ormai da tempo maggiorenne, è divenuta economicamente indipendente, per altro verso non v'è luogo a provvedere in ordine alla casa familiare in quanto l'attrice ha dichiarato che da tempo si è trasferita in un altro immobile.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la mancata configurabilità di una situazione di soccombenza in capo al convenuto, il quale non ha resistito all'avversa domanda giudiziale costitutiva ( la pronuncia divorzile ) e non può dirsi soccombente quanto al resto, venendo qui revocato ( su istanza della stessa attrice ) un suo pregresso obbligo di mantenimento verso la figlia delle parti.
Con separato e contestuale decreto vengono liquidate le spettanze del procuratore dell'attrice nella sua qualità di difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE
( FR ) il 12/8/84 da e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di CE dell'anno 1984, Atto n. 63, Parte
II, Serie A;
b) revoca l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al mantenimento della figlia
; Per_1
c) n.l.p. sull'assegnazione della casa familiare;
d) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CE per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
e) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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