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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/08/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 e promossa: da
E , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesca Tonelli ed Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima all'indirizzo Pec giusta procura in calce all'atto di Email_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attori opponenti contro
e per essa, quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposte convenuta opposta
OGGETTO: pagamento somma di denaro etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] già proponendo opposizione contro il decreto Controparte_2 CP_3 ingiuntivo n. 1147/21 - r.g.n. 3118/2021 del 10.11.2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 29.233,16, oltre interessi e spese, in ragione dell'omesso pagamento delle rate relative al contratto di prestito personale n. 890003435036, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Teramo adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: IN
VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1147/2021 emesso, dall'intestato Tribunale R.G.N. 3118/2021 in data 10/11/2021, per carenza di prova scritta del credito azionato anche ai sensi dell'art. 50 TUB e comunque per tutti i motivi indicati nella parte in fatto della presente trattazione;
IN VIA PRINCIPALE accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in quanto l'opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta (estratti conto e bollettini allegati) E, PER L'EFFETTO, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1147/2021 emesso, dall'intestato Tribunale R.G.N.
3118/2021 in data 10/11/2021 e notificato in data 17/11/2021, con vittoria di spese, diritti ed onorari. NEL MERITO - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'esistenza e/o insussistenza
e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa;
-
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'esistenza di interessi antocistici e/o ultralegali e/o usurari e quindi nulli, per le ragioni di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare anche ex art, 1815 comma II c.c. nonché ex art. 1224 C.C., art. 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive di accessori
pagina 2 di 12 imputati al mutuo chirografario;
Per l'effetto, in ogni caso, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa come per legge. Salvezze illimitate”.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 14.09.2012, sottoscriveva contratto di finanziamento per Parte_1 prestito personale per la somma di € 27.364,00, comprensivo dell'importo di € 2.064,00 per copertura assicurativa (morte e perdita di lavoro) con Intesa San Paolo Assicura;
- che sottoscriveva il medesimo contratto in qualità di coobbligata;
Parte_2
- che gli opponenti provvedevano ad adempiere puntualmente le proprie obbligazioni fino al 27.12.2016;
- che, nonostante la rinegoziazione a causa di sopravvenute criticità economiche, l'opposta notificava il provvedimento monitorio;
- che l'opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato, quindi la propria legittimazione attiva;
- che la pretesa creditoria era illegittima in quanto comprensiva di interessi usurari, anatocistici, ultralegali, condizioni indeterminate, importi non dovuti, il tutto come meglio descritto in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che la convenuta aveva omesso di depositare documentazione attestante la comunicazione di decadenza del beneficio del termine;
- che sussisteva il fatto colposo del creditore per avere quest'ultimo immotivatamente contabilizzato interessi spropositati di mora senza procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sin dall'anno successivo al mancato pagamento delle rate. Pt_1
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale, deducendo la genericità e l'infondatezza dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto, e, comunque, chiedeva di accertare che era creditrice nei confronti degli opponenti della somma Controparte_1 di € 29.233,16 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore risultante dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma.
pagina 3 di 12 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettate le richieste di prova, la causa giungeva all'udienza in data 9.7.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, in ragione della non necessarietà della c.t.u. ai fini del decidere e della genericità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto deve, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che, sulla base delle risultanze documentali in atti, il credito vantato da parte opposta è stato sufficientemente provato.
Non vi è, infatti, contestazione sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, appuntandosi i principali motivi di opposizione sul difetto di legittimazione attiva della cessionaria, sull'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, costi pagina 4 di 12 non dovuti e sulla illegittima condotta dell'opposta in punto di decadenza dal beneficio del termine e di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Va innanzitutto rilevato che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente, nell'atto di citazione e negli scritti difensivi, i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tuttavia senza offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta.
Vendendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, non merita accoglimento la deduzione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sul presupposto dell'omessa dimostrazione della titolarità del credito.
In proposito, giova osservare che dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa deriva da un contratto il prestito personale (n. 890003435036), concluso dagli opponenti con la OS NC (doc. 3 monitorio e doc. 7 fascicolo opposta). OS
NC si è fusa per incorporazione in (doc. 4 monitorio), la quale, a sua CP_4 volta, si è fusa per incorporazione in (doc. 5 monitorio e doc. 8 fascicolo Controparte_5 opposta); gli atti di fusione risultano iscritti nel registro delle imprese e quindi sono divenuti opponibili ex art. 2193 c.c.
Inoltre, tenuto conto che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (cfr. Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023), devono senz'altro ritenersi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'esistenza della titolarità del diritto controverso il contratto di cessione dei crediti tra Controparte_5
CP_ e , completo di proposta e accettazione (doc. 6 monitorio), l'estratto dell'allegato al suddetto contratto, contenente l'indicazione dei crediti ceduti, da cui emerge la cessione anche del credito azionato (doc. 9 fascicolo opposta) e la dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto, in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (doc. 10 fascicolo opposta), da considerarsi quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
pagina 5 di 12 Costituisce, poi, ulteriore elemento da valutare quale indizio idoneo a fornire la prova dell'intervenuta cessione la comunicazione di tale operazione agli opponenti mediante raccomandata (doc. nn.
7-8 fascicolo opposta e 10-11 monitorio), non tempestivamente contestata.
A fronte di quanto specificato e prodotto dalla parte creditrice, la difesa degli opponenti non ha articolato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto tra quelli oggetto di cessione.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inidoneità dell'estratto ex art. 50 t.u.b. a costituire valido titolo per l'emanazione dell'ingiunzione, in quanto infondata.
Si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti,
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Nella specie, peraltro, non è necessario che vengano prodotti gli estratti conto del rapporto, in quanto viene in rilievo un contratto di prestito personale.
L'art. 50 t.u.b., infatti, riferendosi ad un “estratto conto”, deve ritenersi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento
(cfr. Tribunale Frosinone, 27/01/2020). La giurisprudenza di merito, in relazione ai contratti di mutuo, ha condivisibilmente specificato che “ai fini dell'emissione di un
pagina 6 di 12 decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” (cfr. Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n.764).
Quanto alla doglianza relativa alla “nullità degli interessi moratori e l'illegittimità dell'anatocismo”, si osserva che il contratto non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale né è dato comprendere l'assunto secondo cui si sarebbe verificata l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, in quanto, dalla documentazione in atti, si evince che i tassi di interesse e le condizioni contrattuali risultano specificamente indicati e sottoscritti dalla parte finanziata.
La specificità delle condizioni contrattuali determina anche il rigetto della doglianza relativa alla indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche. Invero, il contratto versato in atti indica dettagliatamente le seguenti condizioni: importo finanziato: €
27.364,00; numero e importo delle rate: n. 96 rate da € 412,35; spese all'erogazione (€
14,62), di incasso rata (€ 2,00) e per le comunicazioni periodiche (€ 0,70 + € 1,81 per imposta di bollo) (cfr. art. 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito” modulo
SECCI); TAN: 9,80% TAEG: 13,37% (cfr. art. 3 “Costi del credito” modulo SECCI); interessi di mora: 13,30%; spese per insoluto/ripresentazione RID: € 2,58 (cfr. art. 3.1
“Costi connessi” modulo SECCI).
Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso pagina 7 di 12 usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto introduttivo, essendosi parte attrice limitata a richiamare astratti principi giurisprudenziali.
pagina 8 di 12 Mette conto rilevare che il prestito risulta concluso in data 14.9.2012 e risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre di riferimento (doc. 7 atto di citazione).
Emerge, poi, ex actis che il TAN indicato in contratto è pari a 9,80%, il TAEG pari a 13,37%, l'interesse di mora pari a 13,30%.
Tanto premesso, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_1 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_1 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM
pagina 9 di 12 prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Orbene, posto che parte attrice non ha mai indicato il tasso soglia asseritamente superato, sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento per la categoria “crediti personali”, la soglia usuraria non risulta mai superata né con riguardo agli interessi corrispettivi né con riguardo a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, infatti, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato a 21,66%, di conseguenza il tasso di mora rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Ancora non è condivisibile l'assunto della parte attrice sul mancato deposito della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, atteso che costituisce orientamento pagina 10 di 12 consolidato quello secondo cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art.
1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n.20042; Cassazione civile sez. III, 08/05/2003,
n.6984).
Neppure merita condivisione la censura relativa alla necessità di decurtare dall'importo ingiunto le mensilità corrisposte per la copertura assicurativa, atteso che il versamento di tali importi afferisce a diverso rapporto contrattuale rispetto a quello attivato in monitorio.
Neppure coglie nel segno la contestazione sul concorso colposo del creditore, articolata dagli attori sul presupposto di un'asserita condotta dell'opposta contraria al dovere di non aggravare le conseguenze dannose dell'inadempimento.
Ritiene il Tribunale che il maggior danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è un fatto che si riconnette all'inattività del debitore, perché
l'obbligo inadempiuto avrebbe dovuto da lui essere soddisfatto dal giorno della costituzione in mora, onde non può avere alcuna influenza il fatto che il creditore abbia lasciato trascorrere lungo tempo prima di intraprendere le azioni giudiziarie.
In conclusioni, l'opposizione deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 15/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1147/21 - r.g.n.
3118/2021 del 10.11.2021, emesso dal Tribunale di Teramo;
pagina 11 di 12 - condanna parte opponente a corrispondere all'opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 4.8.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 e promossa: da
E , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesca Tonelli ed Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima all'indirizzo Pec giusta procura in calce all'atto di Email_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attori opponenti contro
e per essa, quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposte convenuta opposta
OGGETTO: pagamento somma di denaro etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] già proponendo opposizione contro il decreto Controparte_2 CP_3 ingiuntivo n. 1147/21 - r.g.n. 3118/2021 del 10.11.2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 29.233,16, oltre interessi e spese, in ragione dell'omesso pagamento delle rate relative al contratto di prestito personale n. 890003435036, e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Teramo adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: IN
VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1147/2021 emesso, dall'intestato Tribunale R.G.N. 3118/2021 in data 10/11/2021, per carenza di prova scritta del credito azionato anche ai sensi dell'art. 50 TUB e comunque per tutti i motivi indicati nella parte in fatto della presente trattazione;
IN VIA PRINCIPALE accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in quanto l'opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta (estratti conto e bollettini allegati) E, PER L'EFFETTO, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1147/2021 emesso, dall'intestato Tribunale R.G.N.
3118/2021 in data 10/11/2021 e notificato in data 17/11/2021, con vittoria di spese, diritti ed onorari. NEL MERITO - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'esistenza e/o insussistenza
e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa;
-
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'esistenza di interessi antocistici e/o ultralegali e/o usurari e quindi nulli, per le ragioni di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare anche ex art, 1815 comma II c.c. nonché ex art. 1224 C.C., art. 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive di accessori
pagina 2 di 12 imputati al mutuo chirografario;
Per l'effetto, in ogni caso, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa come per legge. Salvezze illimitate”.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 14.09.2012, sottoscriveva contratto di finanziamento per Parte_1 prestito personale per la somma di € 27.364,00, comprensivo dell'importo di € 2.064,00 per copertura assicurativa (morte e perdita di lavoro) con Intesa San Paolo Assicura;
- che sottoscriveva il medesimo contratto in qualità di coobbligata;
Parte_2
- che gli opponenti provvedevano ad adempiere puntualmente le proprie obbligazioni fino al 27.12.2016;
- che, nonostante la rinegoziazione a causa di sopravvenute criticità economiche, l'opposta notificava il provvedimento monitorio;
- che l'opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato, quindi la propria legittimazione attiva;
- che la pretesa creditoria era illegittima in quanto comprensiva di interessi usurari, anatocistici, ultralegali, condizioni indeterminate, importi non dovuti, il tutto come meglio descritto in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che la convenuta aveva omesso di depositare documentazione attestante la comunicazione di decadenza del beneficio del termine;
- che sussisteva il fatto colposo del creditore per avere quest'ultimo immotivatamente contabilizzato interessi spropositati di mora senza procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sin dall'anno successivo al mancato pagamento delle rate. Pt_1
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale, deducendo la genericità e l'infondatezza dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto, e, comunque, chiedeva di accertare che era creditrice nei confronti degli opponenti della somma Controparte_1 di € 29.233,16 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore risultante dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma.
pagina 3 di 12 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettate le richieste di prova, la causa giungeva all'udienza in data 9.7.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, in ragione della non necessarietà della c.t.u. ai fini del decidere e della genericità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto deve, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che, sulla base delle risultanze documentali in atti, il credito vantato da parte opposta è stato sufficientemente provato.
Non vi è, infatti, contestazione sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, appuntandosi i principali motivi di opposizione sul difetto di legittimazione attiva della cessionaria, sull'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, costi pagina 4 di 12 non dovuti e sulla illegittima condotta dell'opposta in punto di decadenza dal beneficio del termine e di correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Va innanzitutto rilevato che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente, nell'atto di citazione e negli scritti difensivi, i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tuttavia senza offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta.
Vendendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, non merita accoglimento la deduzione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sul presupposto dell'omessa dimostrazione della titolarità del credito.
In proposito, giova osservare che dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa deriva da un contratto il prestito personale (n. 890003435036), concluso dagli opponenti con la OS NC (doc. 3 monitorio e doc. 7 fascicolo opposta). OS
NC si è fusa per incorporazione in (doc. 4 monitorio), la quale, a sua CP_4 volta, si è fusa per incorporazione in (doc. 5 monitorio e doc. 8 fascicolo Controparte_5 opposta); gli atti di fusione risultano iscritti nel registro delle imprese e quindi sono divenuti opponibili ex art. 2193 c.c.
Inoltre, tenuto conto che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (cfr. Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023), devono senz'altro ritenersi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'esistenza della titolarità del diritto controverso il contratto di cessione dei crediti tra Controparte_5
CP_ e , completo di proposta e accettazione (doc. 6 monitorio), l'estratto dell'allegato al suddetto contratto, contenente l'indicazione dei crediti ceduti, da cui emerge la cessione anche del credito azionato (doc. 9 fascicolo opposta) e la dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto, in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (doc. 10 fascicolo opposta), da considerarsi quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
pagina 5 di 12 Costituisce, poi, ulteriore elemento da valutare quale indizio idoneo a fornire la prova dell'intervenuta cessione la comunicazione di tale operazione agli opponenti mediante raccomandata (doc. nn.
7-8 fascicolo opposta e 10-11 monitorio), non tempestivamente contestata.
A fronte di quanto specificato e prodotto dalla parte creditrice, la difesa degli opponenti non ha articolato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto tra quelli oggetto di cessione.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inidoneità dell'estratto ex art. 50 t.u.b. a costituire valido titolo per l'emanazione dell'ingiunzione, in quanto infondata.
Si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti,
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Nella specie, peraltro, non è necessario che vengano prodotti gli estratti conto del rapporto, in quanto viene in rilievo un contratto di prestito personale.
L'art. 50 t.u.b., infatti, riferendosi ad un “estratto conto”, deve ritenersi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento
(cfr. Tribunale Frosinone, 27/01/2020). La giurisprudenza di merito, in relazione ai contratti di mutuo, ha condivisibilmente specificato che “ai fini dell'emissione di un
pagina 6 di 12 decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” (cfr. Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n.764).
Quanto alla doglianza relativa alla “nullità degli interessi moratori e l'illegittimità dell'anatocismo”, si osserva che il contratto non prevede alcuna capitalizzazione trimestrale né è dato comprendere l'assunto secondo cui si sarebbe verificata l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, in quanto, dalla documentazione in atti, si evince che i tassi di interesse e le condizioni contrattuali risultano specificamente indicati e sottoscritti dalla parte finanziata.
La specificità delle condizioni contrattuali determina anche il rigetto della doglianza relativa alla indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche. Invero, il contratto versato in atti indica dettagliatamente le seguenti condizioni: importo finanziato: €
27.364,00; numero e importo delle rate: n. 96 rate da € 412,35; spese all'erogazione (€
14,62), di incasso rata (€ 2,00) e per le comunicazioni periodiche (€ 0,70 + € 1,81 per imposta di bollo) (cfr. art. 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito” modulo
SECCI); TAN: 9,80% TAEG: 13,37% (cfr. art. 3 “Costi del credito” modulo SECCI); interessi di mora: 13,30%; spese per insoluto/ripresentazione RID: € 2,58 (cfr. art. 3.1
“Costi connessi” modulo SECCI).
Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso pagina 7 di 12 usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto introduttivo, essendosi parte attrice limitata a richiamare astratti principi giurisprudenziali.
pagina 8 di 12 Mette conto rilevare che il prestito risulta concluso in data 14.9.2012 e risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre di riferimento (doc. 7 atto di citazione).
Emerge, poi, ex actis che il TAN indicato in contratto è pari a 9,80%, il TAEG pari a 13,37%, l'interesse di mora pari a 13,30%.
Tanto premesso, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_1 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_1 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM
pagina 9 di 12 prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Orbene, posto che parte attrice non ha mai indicato il tasso soglia asseritamente superato, sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento per la categoria “crediti personali”, la soglia usuraria non risulta mai superata né con riguardo agli interessi corrispettivi né con riguardo a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, infatti, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato a 21,66%, di conseguenza il tasso di mora rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Ancora non è condivisibile l'assunto della parte attrice sul mancato deposito della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, atteso che costituisce orientamento pagina 10 di 12 consolidato quello secondo cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art.
1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, n.20042; Cassazione civile sez. III, 08/05/2003,
n.6984).
Neppure merita condivisione la censura relativa alla necessità di decurtare dall'importo ingiunto le mensilità corrisposte per la copertura assicurativa, atteso che il versamento di tali importi afferisce a diverso rapporto contrattuale rispetto a quello attivato in monitorio.
Neppure coglie nel segno la contestazione sul concorso colposo del creditore, articolata dagli attori sul presupposto di un'asserita condotta dell'opposta contraria al dovere di non aggravare le conseguenze dannose dell'inadempimento.
Ritiene il Tribunale che il maggior danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è un fatto che si riconnette all'inattività del debitore, perché
l'obbligo inadempiuto avrebbe dovuto da lui essere soddisfatto dal giorno della costituzione in mora, onde non può avere alcuna influenza il fatto che il creditore abbia lasciato trascorrere lungo tempo prima di intraprendere le azioni giudiziarie.
In conclusioni, l'opposizione deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 15/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1147/21 - r.g.n.
3118/2021 del 10.11.2021, emesso dal Tribunale di Teramo;
pagina 11 di 12 - condanna parte opponente a corrispondere all'opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 4.8.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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