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2 gennaio 2001
2 gennaio 2001
Art. 2. Classi delle sostanze dopanti 1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522 , e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e' determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e' determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 8
- 1. nota a C.cost. 105/22 | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 7.443104
[…] Con specifico riferimento alle disposizioni di natura penale, la Corte si è soffermata sulla distinzione tra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge n. 376/2000 e quella di cui al comma 7 del medesimo articolo. […] che peraltro coincide con quelle dei primi due commi: tutte le condotte hanno ad oggetto le sostanze dopanti e le pratiche mediche individuate con riferimento alle «classi indicate dalla legge», e cioè le sostanze e le pratiche mediche individuate con la procedura di cui all'art. 2 della legge n. 376/2000 secondo i criteri indicati dall'art. 1, commi 1 e 2. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2018, n. 30889Provvedimento: […] ad ozonoterapia per via endovenosa, pratica medica dopante ricompresa nelle classi previste dall'art. 2 comma 1 della legge 376 del 2000, non giustificata da condizioni patologiche del paziente. […] Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 376 del 2000 e contraddittorietà della motivazione che l'ha ritenuto sussistente. - Violazione di legge in relazione all'art. 40 cod.pen. (49 cod.pen.) e mancanza di offensività della condotta, posto che la condotta come contestata non avrebbe avuto idoneità ad alterare le prestazioni fisiche del AR.Leggi di più...
- dolo specifico·
- tutela sanitaria delle attività sportive·
- sussistenza·
- doping·
- sport