Articolo 2 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Articolo 1Articolo 3
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2 gennaio 2001
Art. 2. Classi delle sostanze dopanti 1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522 , e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e' determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2001
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