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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23912/2025 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROBERTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MILANI GERARDO) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “i genitori concordano l'affido condiviso dei figli, con il collocamento prevalente presso la madre. I figli continueranno ad avere la residenza presso tale abitazione di Malegno, in via
Besseto n. 6 e, pertanto, la casa familiare di proprietà del sig. unitamente agli arredi ivi contenuti, è Parte_1 Per_ assegnata alla madre, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ed , la quale subentrerà Per_1 nella titolarità delle spese relative alle utenze domestiche. Il sig. rilascerà l'abitazione entro il termine di Parte_1
10 giorni dal deposito del presente ricorso. I sig.ri e concordano che il box possa restare ad uso Parte_1 CP_1 promiscuo: la sig.ra potrà posteggiare la propria autovettura;
il sig. potrà continuare a utilizzare CP_1 Parte_1 il restante spazio per le sue attività di hobbistica. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli alle seguenti modalità:
Martedì e Giovedì dalle 13.00 alle 18.00; ed inoltre potrà tenerli con sé per il pernottamento, o il martedì o il giovedì, fino alle ore 08.00 del giorno successivo, sulla base dei turni lavorativi che di volta in volta gli saranno assegnati, dandone comunicazione alla sig.ra Fine settimana alternati dalle 14.00 del Sabato sino alle ore 20.00 della CP_1
Domenica. Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo continuativo di almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le Festività Religiose e Civili saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore secondo la seguente organizzazione: i giorni di Natale e Pasqua
1 alternativamente con il padre e con la madre e, altresì, con il padre 7 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze natalizie e 3 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze pasquali. Entrambi i genitori potranno beneficiare del supporto dei nonni paterni e materni, soprattutto per supplire nell'accudimento dei figli in occasione degli impegni lavorativi dei genitori. Il contributo al mantenimento viene concordemente fissato nell'importo di €
300/00 per ciascun figlio (soggetto alla rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT), da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'intero assegno unico, di circa 400 € mensili, attribuito interamente alla madre.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo in vigore. I genitori si rilasciano il consenso valido per l'espatrio per sé e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cividate Camuno (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23912/2025 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROBERTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MILANI GERARDO) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “i genitori concordano l'affido condiviso dei figli, con il collocamento prevalente presso la madre. I figli continueranno ad avere la residenza presso tale abitazione di Malegno, in via
Besseto n. 6 e, pertanto, la casa familiare di proprietà del sig. unitamente agli arredi ivi contenuti, è Parte_1 Per_ assegnata alla madre, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ed , la quale subentrerà Per_1 nella titolarità delle spese relative alle utenze domestiche. Il sig. rilascerà l'abitazione entro il termine di Parte_1
10 giorni dal deposito del presente ricorso. I sig.ri e concordano che il box possa restare ad uso Parte_1 CP_1 promiscuo: la sig.ra potrà posteggiare la propria autovettura;
il sig. potrà continuare a utilizzare CP_1 Parte_1 il restante spazio per le sue attività di hobbistica. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli alle seguenti modalità:
Martedì e Giovedì dalle 13.00 alle 18.00; ed inoltre potrà tenerli con sé per il pernottamento, o il martedì o il giovedì, fino alle ore 08.00 del giorno successivo, sulla base dei turni lavorativi che di volta in volta gli saranno assegnati, dandone comunicazione alla sig.ra Fine settimana alternati dalle 14.00 del Sabato sino alle ore 20.00 della CP_1
Domenica. Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo continuativo di almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le Festività Religiose e Civili saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore secondo la seguente organizzazione: i giorni di Natale e Pasqua
1 alternativamente con il padre e con la madre e, altresì, con il padre 7 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze natalizie e 3 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze pasquali. Entrambi i genitori potranno beneficiare del supporto dei nonni paterni e materni, soprattutto per supplire nell'accudimento dei figli in occasione degli impegni lavorativi dei genitori. Il contributo al mantenimento viene concordemente fissato nell'importo di €
300/00 per ciascun figlio (soggetto alla rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT), da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'intero assegno unico, di circa 400 € mensili, attribuito interamente alla madre.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo in vigore. I genitori si rilasciano il consenso valido per l'espatrio per sé e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cividate Camuno (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2015).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
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