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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12066/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 12066 2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
e vertente
Tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Cardaropoli (c.f.
e con lui elett.te domiciliato in Napoli, alla Via C.F._2
Giosuè Carducci, 42
- attore –
contro
, nato a [...] il [...], c.f. e _1 C.F._3
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti in [...] elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n.1/A. , presso lo CP_3 studio dell'Avv.Leopoldo Maddaluno c.f. C.F._5
- convenuti -
Oggetto: azione revocatoria – costituzione fondo patrimoniale – garanzia patrimoniale del credito – risarcimento del danno
Conclusioni delle parti:
L'Avv. Sergio Cardaropoli, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto nei precedenti scritti difensivi, impugna le avverse deduzioni e, ove l'Ill.mo Tribunale ritenga la causa matura per la decisione, chiede che la medesima sia rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In via gradata, reitera le istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.;
l'avvocato Leopoldo Maddaluno, nell'interesse dei convenuti e _1
, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle Controparte_2
eccezioni e deduzioni tutte ivi formulate, di cui ne chiede l'integrale accoglimento, vinte le spese. Impugna e contesta, ancora una volta, ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Rappresenta che la messa alla prova cui ha avuto accesso il sig. _1 terminera' il giorno 12.12.2024. Chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni. Si oppone all'ammissione della prova articolata da parte attrice in quanto superflua ed irrilevante ed oltretutto inammissibile;
nel denegato caso di sua ammissione chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi e sui capi indicati da controparte.
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi e _1 [...]
, coniugi in regime di separazione dei beni, per ivi sentir dichiarare Parte_2
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere con rogito del 16.11.2022 ed avente ad oggetto le rispettive
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quote di proprietà di due immobili del solo pari ognuna a 2/9 _1 dell'intero.
A sostegno della domanda l'attore premetteva di essere creditore nei confronti di in ragione di una serie di lesioni fisiche da quest'ultimo _1 arrecategli in data 21 luglio 2020, patite a seguito di un'aggressione fisica per questioni relative all'occupazione del posto auto invalidi riservato al Barone, fatti per i quali a seguito di denuncia sporta dall'attore si instaurava innanzi al
Tribunale Napoli il procedimento penale recante RGNR n.20611/2020 a carico del Barone;
di essersi costituito parte civile nel procedimento penale e di aver ottenuto dal
G.I.P. presso il Tribunale di Napoli un provvedimento di sequestro conservativo sui beni del _1
L'attore rappresentava che successivamente alla nascita del credito, il convenuto, in data 16 novembre 2022, unitamente alla moglie aveva provveduto alla costituzione di un fondo patrimoniale per atto del notar
[...]
in Casandrino, n. repertorio/raccolta 1885/1440 del 16/11/202, Per_1
trascritto nei RR.II. della Conservatoria Provinciale dei RR.II, di Napoli 2 in data 21.11.2022 con n. 56536 di Registro Generale - n. 43219 di Registro
Particolare, avente ad oggetto i diritti di proprietà pro indiviso pari a 2/9 di due immobili siti in Monte di ID (NA) alla traversa III di via Torrione n.
4 e precisamente: appartamento al piano terra composto di tre vani ed accessori oltre corte annessa confinante con la particella 1243 e con le particelle 737, 738 e 245. Ed identificato catastalmente al foglio 7 particella
224 sub. 1 graffata alla particella 1243 sub 1, traversa III di via Torrione n. 4, piano T, categoria A/4 classe 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq 125 escluse aree scoperte mq. 114 rendita catastale euro 298,25; nonché unità abitativa indipendente sviluppantesi su due livelli piano terra e primo piano, composta da due vani, cucina ed accessori al piano terra e da tre vani ed accessori oltre il terrazzino al primo piano, nell'insieme confinante con
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corte annessa a distacco sul viottolo comune e con le particelle 1435, 1436,
570 e 1332 identificato catastalmente al foglio 7, particella 406, sul. 1, Via torrione n. 3-9, scala U, interno 1, piano T-1, categoria A/7 classe 1, vani 7, superficie catastale totale mq. 169, escluse aree scoperte mq. 165, rendita catastale euro 831,50.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando tutti gli assunti della parte avversa: la fondatezza della domanda per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, la legittimazione passiva del proprio coniuge, in quanto non debitore e non proprietario dei beni conferiti in fondo patrimoniale;
la compatibilità della tutela offerta dall'azione revocatoria con il sequestro conservativo disposto dall'autorità giudiziaria penale.
Le parti presentavano nei termini le memorie ex art. 171 ter del c.p.c. i cui mezzi istruttori ivi articolati non venivano ammessi dal Tribunale.
Il Tribunale preliminarmente concentra la propria analisi giuridica sui presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per la quale l'eventus damni sussiste, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale rende più difficoltosa per il creditore l'escussione dei beni del debitore.
Principio espresso dalla Cassazione n. 2711/2024, la quale ritiene esistente il presupposto dell'eventus damni quando l'oggetto dell'atto di separazione patrimoniale, abbia ad oggetto i soli/unici beni in proprietà del debitore – come nel caso di specie - rendendo di tal guisa particolarmente evidente il pregiudizio per il creditore. Tale giudizio peraltro è stato condiviso in sede penale, allorquando è stato disposto su richiesta del creditore costituito parte civile, il sequestro conservativo, circostanza che conferma la valutazione di pericolosità dell'atto dispositivo per il creditore.
Parimenti il Tribunale ritiene esistente anche il consilium fraudis, che è costituito dall'atto successivo al sorgere del credito (aggressione fisica in danno dell'attore risalente al 2020, momento in cui nasce il diritto di credito, e
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costituzione del fondo patrimoniale nel 2022), per il quale è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie. L'analisi del caso, la ricostruzione della tempistica e le circostanze sono elementi che evidenziano la consapevolezza del debitore, di rendere con la propria azione più gravosa l'esecuzione sui beni in danno al creditore, in assenza di elementi contrari.
Quanto all'elemento della scientia fraudis, nel caso di specie, trovandoci innanzi ad un atto a titolo gratuito, non è un elemento costitutivo della fattispecie.
Valutata la presenza di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'azione di revocatoria nel caso di specie, non avendo il debitore dimostrato nulla in ordine alla capienza del patrimonio residuo e la non pregiudizialità dell'atto per il creditore, è necessario considerare le due ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti, la prima in ordine alla legittimazione passiva del coniuge non proprietario, sig.ra coniugata in regime di separazione dei Controparte_2 beni;
la seconda, il rapporto tra l'azione revocatoria e la trascrizione del sequestro conservativo disposto dal Tribunale penale di Napoli sui cespiti oggetto di fondo patrimoniale.
Esaminando l'eccezione di legittimazione passiva del coniuge in regime di separazione dei beni, è bene considerare la normativa codicistica in merito, la quale all'art. 215 c.c. e all'art. 217 c.c., statuisce che nel regime di separazione dei beni ciascun coniuge mantiene la titolarità esclusiva, il godimento e l'amministrazione dei propri beni.
L'art. 167 c.c. consentendo la costituzione del fondo patrimoniale da parte di ciascun coniuge mediante atto pubblico, attraverso la destinazione di determinati beni di proprietà esclusiva o della comunione, ai bisogni della famiglia, non attua un trasferimento del diritto di proprietà, per cui cada coniuge resta proprietario del proprio, prevede che per la sua amministrazione siano applicate le norme sull'amministrazione della comunione di cui all'articolo 180 c.c. e seguenti per rinvio dell'art. 168 c.c.
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Da quanto detto si evidenzia che il coniuge non proprietario ha uno specifico interesse a partecipare al giudizio in quanto è beneficiario dei frutti del fondo destinati ai bisogni familiari,
è pertanto direttamente interessato dagli effetti pregiudizievoli della revocatoria, indi è necessariamente parte del giudizio di revocatoria, anche quando non è proprietario dei beni conferiti nel fondo perché, l'effetto
“segregativo” determina un assoggettamento del bene a un vincolo di destinazione con la conseguente costituzione di un diritto di godimento a favore dell'altro coniuge non proprietario.
Questi principi sono stati espressi anche nelle diverse pronunce giurisprudenziali, Cassazione n. 14349/2024, Tribunale di Teramo, con sentenza n. 28/2022, Tribunale di Mantova (sentenza n. 146/2019).
La legittimazione del coniuge in separazione dei beni nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale, dunque, si configura come legittimazione passiva necessaria, in quanto beneficiario del vincolo di destinazione e dei frutti del fondo, indipendentemente dalla proprietà dei beni conferiti.
Questa impostazione è aderente alla natura peculiare del fondo patrimoniale come istituto volto alla tutela dei bisogni familiari, che trascende gli aspetti meramente proprietari per coinvolgere gli interessi di entrambi i coniugi, anche in regime di separazione dei beni, come indicato anche dalla
Cassazione n. 5768/2022, secondo cui l'azione deve essere proposta contro entrambi i coniugi sussistendo il litisconsorzio necessario nonostante il bene si appartenga solo ad un coniuge ed il credito vantato sia solo verso uno solo dei coniugi.
Relativamente alla compatibilità dell'azione revocatoria con il sequestro conservativo questo Tribunale ritiene infondata l'eccezione formulata da parte convenuta, in vero già la giurisprudenza penale si è pronunciata sul punto chiarendo che i due istituti giuridici sono complementari: il sequestro conservativo garantisce infatti l'efficacia dell'eventuale azione revocatoria
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impedendo ulteriori disposizioni del bene da parte del debitore, Cassazione penale n. 40500/2017.
Va evidenziato che esiste un interesse ad agire evidente del creditore pur avendo ottenuto un provvedimento favorevole di sequestro conservativo sui beni, in quanto, nel caso, conserva sempre l'interesse all'azione revocatoria, la quale offre una tutela più ampia rispetto al sequestro conservativo non è limitata dall'importo della cautela, esclude il concorso con altri creditori ed infine non dipende dall'esito del giudizio di merito sul diritto cautelato, in tal senso anche Cassazione civile n. 22835/2017.
Il sistema delineato mira a tutelare i diritti dei creditori ed evitare conflitti tra procedure.
Inconferenti ai fini della decisione sono la conclusione da parte del _1
con esito positivo del periodo di messa alla prova ammessa dalla V sez. penale del Tribunale di Napoli e l'offerta della somma di € 9.000,00 ai fini risarcitori, bonificata 1 luglio 2024, ed accettata a maggior avere dall'attore.
Invero, attese le lesioni subite dall'attore, le spese mediche e legali verosimilmente conseguenti, la somma di euro 9000,00 appare inidonea a soddisfare integralmente il credito.
Assorbite sono tutte le altre eccezioni formulate.
In conclusione per i motivi su esposti in fatto ed in diritto, la revocatoria domandata avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale ricevuto per notar n. repertorio/raccolta 1885/1440 del 16/11/202, trascritto Persona_1
nei RR.II. della Conservatoria Provinciale dei RR.II, di Napoli 2 in data
21.11.2022 con n. 56536 di Registro Generale - n. 43219 di Registro
Particolare và accolta e per l'effetto dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ricevuto Controparte_4
per notar n. repertorio/raccolta 1885/1440 del 16/11/202, Persona_1
trascritto nei RR.II. della Conservatoria Provinciale dei RR.II, di Napoli 2 in data 21.11.2022 con n. 56536 di Registro Generale - n. 43219 di Registro
Particolare, e tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
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dell'istruttoria documentale i convenuti, vanno per il principio di soccombenza, condannati al pagamento, in favore dell'attore, alla refusione delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, aggiornato sulla base del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi in ragione dell'assenza della fase istruttoria, in € 3.809, per compensi, oltre € 570,00, per spese, rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi in accoglimento dell'azione revocatoria:
- accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_1 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ricevuto per notar Persona_1
n. repertorio/raccolta 1885/1440 del 16/11/202, trascritto nei RR.II. della
Conservatoria Provinciale dei RR.II, di Napoli 2 in data 21.11.2022 con n.
56536 di Registro Generale - n. 43219 di Registro Particolare;
- ordina al Conservatore dei RR.II di Napoli 2, territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2652 c.c.;
- ordina all'ufficiale di stato civile di Monte di ID di annotare la presente sentenza a margine dell'estratto di matrimonio dei sig.ri nato a _1
Napoli, il 27.10.1975, c.f. e , nata a C.F._3 Controparte_2
Napoli, il 5.10.1978, c.f. ; C.F._4
-condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi di giudizio che vengono liquidati in € 3.809,00, per compensi, oltre
€ 570,00, per spese, rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 28.01.2025
- 8 - Il giudice
Diego Ragozini
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