Articolo 4 della Legge 3 dicembre 1925, n. 2151
Articolo 3Articolo 5
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13 dicembre 1925
Art. 4.

Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;

b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;

c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1925