Art. 4.
Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:
a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;
b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;
c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:
a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;
b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;
c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.