Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 471/2022 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso l'ordinanza n°405/2022 del 12.04.22, comunicata in data 12.04.22, pronunciata dal UN di Massa ex art.702bis c.p.c., promossa da:
, Carrara 26.05.1970, , Carrara 19.09.1967, rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dagli Avv.ti Gian Luigi Fondi del Foro di Massa e Paolo Vanelli del Foro di Massa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Carrara, V.le XX Settembre n.130
APPELLANTI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Pisa, Via A. Cocchi 7/9 - 56124, già Azienda USL 1 di Massa Carrara, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi del Foro di La Spezia, in forza di mandato speciale in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Matteo Tassi in Sarzana (SP), via Socrate Benacci 1
APPELLATA avente a oggetto: responsabilità professionale medica nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata ordinanza del 12.04.22 comunicata a mezzo pec in data 12.04.22 nella procedura Rgn 29370/2020 pronunciata dal UN di Massa:
1
- Dichiarare efficacemente provata l'interrotta prescrizione dai genitori e Parte_1 Pt_2
; per l'effetto, riconosciuto il diritto degli appellanti al danno da perdita parentale da
[...] macrolesione, si chiede venga condannata la convenuta al risarcimento da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 600.000,00 per ciascun genitore in ragione delle ragioni espresse nella premessa,
o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannare la resistente alla refusione del danno patrimoniale relativo all'acquisto dell'autovettura in quanto strettamente funzionale al trasporto disabili. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del motivo principale ed in relazione al capo di compensazione integrale delle spese di lite disposto in ordinanza di primo grado, richiamate i motivi di cui in premessa, in ragione del riconoscimento della soccombenza nell'impugnata ordinanza in relazione a plurime voci di danno, condannarla alle spese di lite. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, previe le declaratorie preliminari tutte del caso:
- nel merito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e/o come meglio, e in ogni caso rigettare l'appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza del 1224/2022 Repert. n. 405/2022 emessa dal UN di Massa in esito al giudizio n. 1205/2020 R.G. UN di Massa, così come tutte le domande risarcitorie rivolte da
e contro in quanto Parte_1 Parte_2 Controparte_2 prescritte, non provate e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e comunque per le ragioni e/o i motivi tutti esposti nel presente giudizio.
- In ogni caso dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate e/o come meglio, e in ogni caso rigettare, per le ragioni e/o i motivi tutti esposti nel presente giudizio, le domande tutte rivolte da
e
contro
AZIENDA USL, mandandone quest'ultima Parte_1 Parte_2 integralmente assolta. Con vittoria di spese e onorari di procedura”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato, e , genitori Parte_1 Parte_2 di , chiedevano la condanna della al pagamento in Persona_1 Controparte_2 loro favore dei danni non patrimoniali e patrimoniali dipendenti dall'accertata responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno biologico patito da detto figlio dopo la sua nascita, per i fatti accertati con la sentenza n.1224/15 del 29.10.2015 della Corte d'Appello di Genova, passata in giudicato, come da sentenza di primo grado n. 340/12 UN di Massa, sezione distaccata di Carrara.
In particolare, esponevano che:
- erano genitori di , nato il [...]; Persona_1
- con sentenza n. 340/2012 RG del UN di Massa, l era stata ritenuta Controparte_3 responsabile dei danni, da rimborsare nella misura quantificata, subiti da , Persona_1
2 all'epoca dei fatti minorenne e, dunque, rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- i danni in questione erano conseguenza di un errato trattamento terapeutico resosi necessario alla nascita del minore sopra indicato;
- la sentenza citata era divenuta definitiva in punto di accertamento della responsabilità;
- e avevano messo in mora l'Azienda con lettera 07-08. Parte_1 Parte_2 CP_3
07.2005, oltre che con pec 23.07.2013 e che già nell'anno 2014 era stato esperito un tentativo di mediazione, fallito, in rapporto ai danni patiti “iure proprio” da essi esponenti;
- era stato, inoltre, proposto un primo procedimento ex art. 702 bis c.p.c., come da atto prodotto 27.7.16, poi estintosi ( in particolare, come da produzioni, prima sospeso dal Giudice ex art.295 c.p.c. il 31.5.17, in relazione alla pendenza del citato primo processo afferente al minore, salvo poi, essere dichiarato estinto, con ordinanza 24.9.19, su richiesta congiunta delle Parti); Gli allora ricorrenti instavano, pertanto, ai fini del risarcimento dei danni subiti iure proprio sub specie di danno da lesione del rapporto parentale, danno biologico subito in proprio, danno patrimoniale e condanna alle spese anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. L si costituiva in giudizio contestando integralmente il Controparte_2 contenuto in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto. Nello specifico, l'allora Parte resistente eccepiva:
- l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto si trattava di responsabilità di natura extracontrattuale con termine di prescrizione quinquennale;
- l'insussistenza di ogni capacità interruttiva della prescrizione, con riferimento agli atti indicati da controparte;
- l'infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie, sia quanto all'asserito danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, sia quanto all'asserito danno biologico, sia per l'insussistenza del danno patrimoniale;
- l'inesistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità aggravata. Alla prima udienza, fissata dal UN di Massa, comparivano le Parti e, vista la richiesta dei ricorrenti di un termine per note difensive, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26 gennaio 2021, assegnando alla Difesa istante termine per memorie fino al 31.12.2020 e alla resistente termine fino al 20.01.2021 per repliche. All'udienza del 26.01.2021, il Giudice, rilevato il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti e della resistente, si riservava ai fini della decisione. Con ordinanza del 29.01.2021, dunque, il UN di Massa, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, osservava come parte convenuta, costituendosi, avesse tra l'altro eccepito l'improcedibilità della domanda, almeno parzialmente, per omessa mediazione, ed assegnava alle Parti termine perentorio di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, come indicata, fissando udienza per la prosecuzione della causa. Svoltasi, con esito, negativo la mediazione medesima, fissata nuova udienza cartolare per il 6.4.21, il UN, in esito alle difese svolte, con ordinanza del 22.04.2021, a scioglimento della riserva precedentemente assunta: - rigettava la richiesta dei ricorrenti di adozione di ordine di esibizione a carico della resistente, in relazione all'eccezione di prescrizione, ritenendo detto ordine non necessario;
- dichiarava inammissibile la richiesta dei ricorrenti di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; - ammetteva la consulenza tecnica richiesta, circa il danno biologico patito dai ricorrenti, formulando il relativo quesito, con nomina, quale CTU, del Prof. . Persona_2
Dato corso rituale alla rammentata CTU medico-legale, in esito al completamento della stessa, veniva fissata udienza di discussione al 5.4.22, allorquando il primo Giudice si riservava la decisione del ricorso.
Con ordinanza , dunque, 11.4.22, il UN così statuiva:
3 “…
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare: a Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno biologico e morale conseguente ai fatti per cui è causa la Parte_2 complessiva somma di euro 54.991, 00 ( già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data dell'ordinanza) nonché la ulteriore somma di euro 500, 00 a titolo di rimborso delle spese relative alla consulenza di parte;
a
titolo di risarcimento del danno biologico e morale conseguente ai fatti per cui è causa la Parte_1 complessiva somma di euro 31.619, 00 ( già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data dell'ordinanza) nonché le ulteriori somme di euro 2.322, 00 ( già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data della ordinanza ) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di euro 500, 00 a titolo di rimborso delle spese relative alla consulenza di parte.
RIGETTA ogni altra domanda
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PONE le spese di consulenza definitivamente a carico dell' ” Controparte_2
Il Giudice di primo grado motivava la decisione, in particolare, assumendo quanto segue:
- ogni improcedibilità era stata sanata ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis del D.Lgs 28/2010;
- era stato accertato che il figlio dei ricorrenti aveva subito gravi lesioni cerebrali a seguito del parto del 10.02.2007 ( rectius 10.2.1997), causate da responsabilità del Personale sanitario, portando a una totale dipendenza per le attività quotidiane ed a un'invalidità permanente del 100%:
- tali elementi di fatto, non contestati dall' , erano confermati dalla sentenza Controparte_3
RG 340/2012 UN di Massa, passata in giudicato, e dalla CTU a cura del Dott. Per_3
- in merito all'eccezione di prescrizione, osservava che, se in linea di principio la responsabilità da perdita o menomazione del rapporto parentale aveva natura extracontrattuale, nel caso di errore sanitario durante il parto si configurava un contratto di spedalità che garantiva i diritti anche dei familiari, rendendo il danno subito derivante da inadempimento contrattuale;
- il termine di prescrizione, dunque, era decennale ex art 2946 cc e doveva farsi decorrere dal momento in cui il diritto sotteso poteva essere effettivamente fatto valere, distinguendosi tra i diversi tipi di danno;
- per il danno patrimoniale, dunque, il termine era iniziato a decorrere dal 02.02.2012 (fattura acquisto autovettura attrezzata) e dal 06.06.2015 (fattura acquisto pedana), mentre per il danno biologico, lo stesso era iniziato a decorrere dal 2019, quando la patologia si era manifestata;
- riguardo al danno da lesione del rapporto parentale, in ultimo, lo stesso, essendo evidente fin dalla nascita del minore, determinava la decorrenza del termine “ de quo” dalla stessa nascita del bambino;
- in merito, riguardo all'eventuale interruzione del termine di prescrizione, l'assunto dei ricorrenti che avevano dedotto di aver interrotto il termine stesso con la raccomandata del 07.07.2005, non poteva essere accolto, non essendo provata la sottoscrizione dell'atto, Part risultando, pertanto, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da sul presupposto , peraltro, che tale omessa sottoscrizione non fosse stata contestata, il tutto in via assorbente di ogni altra considerazione circa gli ulteriori atti interruttivi, tutti successivi al decennio decorrente dal 1997;
4 - quanto, poi, al danno patrimoniale poteva essere riconosciuto il risarcimento di €2.100,00 per l'acquisto di una pedana, mentre non si poteva accogliere la richiesta relativa all'autovettura, poiché la fattura non ne specificava le caratteristiche, in rapporto al nesso causale con l'evento di danno;
- quanto, ancora, al danno biologico iure proprio subito dai genitori, il CTU aveva riscontrato patologie correlate al trauma e allo stress per la nascita del figlio, sì che le argomentazioni spese , come da elaborato, consentivano di determinare il danno in questione: - in capo a in €. 4.455,00 per inabilità parziale, ed € in 33.158,00 per invalidità Parte_2 permanente;
- in capo a € 4.455,00 per inabilità parziale ed € 18.319,00 per Parte_1 invalidità permanente, importi da implementarsi per il danno morale correlato, oltre accessori connessi alla natura di debiti di valore, così da giungere agli importi di € 54.991,00 per Pt_4 ed € 31.619,00 per Parte
[...] Pt_1
- le spese legali venivano compensate per intero, attesa la reciproca parziale soccombenza, mentre le spese di consulenza tecnica, comprese quelle di CTP, venivano poste a carico dell' , in rapporto alla causalità delle stesse, a fronte al danno riconosciuto. Controparte_3
Avverso tale pronuncia hanno proposto rituale appello il 10.05.2022 e Parte_1 Pt_2
argomentando il gravame nei termini che sotto si riportano.
[...]
MOTIVO I Il motivo risulta articolato in più profili, come segue.
-Omessa sottoscrizione copia lettera messa in mora 07.07.05, manifesta contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2943 cod. civ., comma 4, articolo 1219 cod. civ., comma 1, articolo 1310 cod. civ. anche ai sensi dell'art.1315 c.c e art 115 c.p.c., produzione documentale copia della lettera 07.07.05, art. 702 quater c.p.c tempestività Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato come il UN avesse commesso un errore nel ritenere inefficace la lettera interruttiva della prescrizione 7.7.05 a causa della mancanza di firma sulla copia trasmessa, ignorando, fra l'altro, che l , Controparte_3 sebbene avesse invocato la prescrizione, aveva, comunque, ammesso l'esistenza e la ricezione della lettera stessa. Gli appellanti, nell'affermare l'idoneità contenutistica della missiva, ai fini della messa in mora, al di là di formalismi non richiesti, hanno contestato, inoltre, i pretesi vizi formali della citata missiva, in particolare, come detto, circa l'asserita mancata sottoscrizione, evidenziando sia di aver contestato tale deduzione avversaria, sia di aver prodotto prove documentali a sostegno della validità della lettera interruttiva de qua, presente anche nel giudizio afferente al solo minore , per Per_1 ammissione, financo, della stessa appellata. CP_2
Nel contestare, ancora, che l'orientamento giurisprudenziale emerso nelle more del giudizio di primo grado, di cui alla pronuncia n.12182/21 della Suprema Corte, potesse trovare applicazione al caso di specie, in via dirimente e quale documento essenziale, gli appellanti hanno chiesto di produrre ex art.702 quater c.p.c. la missiva in questione ricevuta dall'Azienda Ospedaliera Pisana, altra destinataria della lettera stessa e convenuta nel primo processo, afferente al minore , Per_1 dando atto che si erano attivati , in via amministrativa, per l'accesso agli atti, anche rispetto all appellata, senza ancora esito, il tutto assumendo la natura dirimente di dette prove, Parte_5 circa l'infondatezza delle contestazioni avversarie e la ricostruzione operata dal primo Giudice
Il e la peraltro, richiamando la propria reiterata richiesta ex art.210 c.p.c. e la Pt_1 Pt_2 significativa opposizione a detta istanza dell'Ente in allora convenuto, hanno lamentato come il UN non avesse tenuto conto del principio di vicinanza della prova , oltre che dell'art.88 c.p.c., ancor più grave da parte di soggetto convenuto comunque facente parte della P.A.
5 Parti appellanti hanno, in ogni caso, chiesto di valorizzare tutti i documenti prodotti, a sostegno dell'effettiva sottoscrizione della missiva in questione, come già dedotti in primo grado e non considerati dal UN, rappresentando di non aver mai rinunciato all'istanza di ordine di esibizione del documento “ de quo”.
-Omessa contestazione, falsa interpretazione art 115 c.p.c in relazione all'art.1335 c.c e art.2947 c.c e art. 2697 c.c., comma 2, inversione onere della prova, illegittimità Gli appellanti hanno contestato: - che il Giudice di primo grado avesse invertito l'onere della prova, basando la sua decisione su elementi derivanti dall'omessa contestazione da parte del ricorrente;
- che la pronuncia riguardante l'assenza di contestazione della firma, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, appariva contraddittoria e illogica, atteso che l'assenza di contestazione avrebbe dovuto Part riferirsi a un fatto provato o almeno allegato dalla - che i ricorrenti avrebbero semmai dovuto Part contestare l'eventuale mancanza di firma sull'originale della lettera ricevuta dalla piuttosto che sulla copia presentata;
- che, peraltro, l'originale inviato e la copia digitale avevano mostrato come la firma fosse presente, così come nel fascicolo della parte attrice RGN 5447/2006 all'epoca dei fatti;
Part
- che, pertanto, era onere della la quale non aveva negato di aver ricevuto e possedere il documento originale, depositare in giudizio la lettera eventualmente priva di firma, sì che solo rispetto a tale eventualità sarebbe, semmai, dovuto scattare il principio della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.
-Dies a quo, prescrizione, onere della prova a carico della convenuta CP_4 sussistenza Gli appellanti hanno, inoltre, lamentato che il Giudice avesse motivato in modo contraddittorio ed errato riguardo al danno da lesione del rapporto parentale, giungendo alla conclusione che "nel caso specifico il danno era manifesto ed evidente fin dal momento della nascita", affermando pertanto che il credito risarcitorio potesse essere fatto valere fin da quel momento. Gli appellanti medesimi, in merito, hanno affermato come tale interpretazione fosse errata, in quanto il Giudice aveva collocato il dies a quo in relazione al danno catastrofale a partire dall'evento stesso, a fronte del fatto che l' on aveva fornito prova alcuna che la data di decorrenza CP_2 coincidesse con l'evento lesivo. Nel dolersi, pertanto, dell'erronea decorrenza del termine relativo al danno da lesione del rapporto parentale fin dalla data dell'evento, gli appellanti hanno anche dedotto che , al contrario, lo stesso, data la complessità medica del caso, avrebbe dovuto decorrere dalla data della relazione dei Dott. - del 01.03.2005, atteso che detti professionisti erano stati i primi a Per_4 CP_5 paventare la responsabilità medica. A conforto di tale assunto è stato evidenziato come, non a caso, la prima messa in mora fosse avvenuta immediatamente dopo tale perizia. In ogni caso, hanno lamentato il e la ben si sarebbe potuta considerare la Pt_1 Pt_2 successiva data del 23.03.2009, quando il consulente tecnico Dott. aveva accertato la Per_3 negligenza del trattamento subito dal neonato durante il parto, attribuendo interamente la responsabilità all convenuta. CP_2
Parti appellanti, per l'effetto, hanno ribadito che l'acquisita consapevolezza che il danno fosse legato all'operato della non a un caso fortuito imponeva di differire inevitabilmente in CP_2 avanti il dies a quo , solo da quel momento essendo stato possibile percepire l'ingiustizia del danno, il tutto così da logicamente ricondurre al 1.3.2005, in relazione a quanto già esposto.
-Violazione, omessa e/o falsa interpretazione art.2909 c.c anche in relazione all'art.34 c.p.c efficacia diretta, pregiudizialità, dipendenza, sussistenza Gli appellanti, ancora, hanno mosso una critica severa all'erronea valutazione commessa dal Giudice di prime cure circa la lettera di messa in mora prodotta in primo grado, evidenziando come in merito all'idoneità della stessa, oltre che in merito alla sottoscrizione, avrebbe dovuto ravvisarsi
6 un giudicato, rispetto a tale accertamento incidentale, come da rammentata sentenza che aveva definito la causa fra le stesse Parti, seppure in veste diversa, per lo stesso fatto dannoso, di cui alla sentenza n.340/12 RG Eccezione circa il difetto di procura, insussistenza I genitori in esame hanno, poi, evidenziato che ai fini di procedere con la costituzione in mora del debitore, era sufficiente che il mandatario fosse investito di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova e anche tramite presunzioni, il che palesava l'inconsistenza di ogni contestazione a riguardo. Tutto ciò premesso, il e la hanno concluso il motivo chiedendo che il Collegio Pt_1 Pt_2 valutasse sussistente l'interruzione della prescrizione del diritto decennale reiterando, altresì, la richiesta risarcitoria in relazione al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, in riforma della pronuncia di primo grado, pretesa su cui, nel merito, il UN non si era espresso, assumendo, a riguardo l'eccezionale gravità dello stesso, da liquidarsi in via equitativa, a fronte delle conseguenze riflesse devastanti della condizione patologica di , come dedotto in primo Per_1 grado.
MOTIVO II – Mancato riconoscimento del danno patrimoniale in ordine all'acquisto autovettura trasporto disabili Gli appellanti hanno contestato l'assunto di cui a pagina 6 dell'ordinanza, ove il Giudice aveva affermato che la fattura relativa all'acquisto dell'autovettura per il trasporto disabili non chiariva le caratteristiche del veicolo, il cui costo appariva simile a quello di una normale auto di medie prestazioni, rigettando, pertanto, detta pretesa. In merito, nel motivo di doglianza in questione, è stato sottolineato di voler produrre, ex art.702 quater c.p.c., quale prova dirimente, il libretto di circolazione del mezzo a dimostrazione del fatto che la fosse attrezzata per il trasporto di disabili, con una pedana installata. CP_6
Dette Parti hanno, dunque sostenuto di aver provato che il modello di autoveicolo e la sua conversione fossero specificamente destinati al trasporto del disabile e hanno richiesto, quindi, il riconoscimento del danno patrimoniale per l'acquisto dell'auto, il cui costo era stato medio-basso e rientrava tra i modelli comunemente utilizzati a tale scopo.
MOTIVO III - Violazione e/o falsa interpretazione art.91 -92 c.p.c, illegittima compensazione spese di lite, sussistenza. Gli appellanti hanno sottolineato che, oltre ai motivi di impugnazione già proposti, anche la decisione del Giudice di primo grado riguardo alle spese legali era manifestamente ingiusta. Il e la infatti, hanno lamentato che, nonostante l'accoglimento dell'eccezione di Pt_1 Pt_2 prescrizione, era, comunque, stata accertata la soccombenza della convenuta, sia per il danno biologico, che per quello patrimoniale, il che escludeva che fosse giustificabile una decisione quale quella impugnata, a fronte anche del fatto che l aveva negato qualsiasi risarcimento CP_2 durante le mediazioni.
Nelle more della prima udienza, va detto, con nota di deposito 8.6.22, gli appellanti hanno depositato i seguiti della richiesta di accesso amministrativo agli atti rivolta all ppellata, CP_2 come già dedotto, producendo, rispetto alla richiesta di integrazione documentale 702quater c.p.c., i doc.ti 19 e 20, attestanti come la missiva 7.8.05 fosse stata ricevuta l'8.7.05 e recasse la regolare sottoscrizione del Difensore, il tutto a fronte della nota 27.5.22 , con allegato, dell stessa. CP_2
7 Ciò detto, l in persona del suo procuratore ad negotia, si è Controparte_2 costituita nel gravame, con comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2022 ,sottolineando, in particolare, quanto segue. In merito al primo motivo di appello , è stato dedotto che, riguardo all'assenza di firma sulla lettera di messa in mora del 07.07.2005, gli appellanti non avevano fornito alcuna critica al ragionamento logico del UN, che aveva portato alla decisione contestata, rendendo quindi inammissibile l'appello. Parte appellata, ancora, ha contestato come i coniugi i fossero limitati a riproporre Parte_6 osservazioni già respinte in primo grado, affermando di aver validamente costituito in mora l' CP_2
sia in relazione all'inefficacia del disconoscimento della lettera di messa in mora da parte
[...] dell'Azienda medesima ( che, in tesi, avrebbe dovuto dimostrare le differenze tra la copia prodotta dai ricorrenti e quella ricevuta), sia con riferimento al fatto che la lettera medesima fosse intrinsecamente idonea ad interrompere la prescrizione, malgrado non ci fossero i requisiti formali occorrenti. La Parte appellata, a tal riguardo, ha contestato che fosse stato dedotto in primo grado il fatto storico della sottoscrizione della lettera di messa in mora del 7.7.05 inviata all , CP_2 contestando la rilevanza della produzione in appello della copia sottoscritta all richiamando Pt_7
l'assunto del primo Giudice per cui la mancata sottoscrizione della copia indirizzata ad essa appellata non era stato contestato, il tutto così da escludere, rispetto a detto fatto nuovo, l'ammissibilità della produzione ex art.702 quater c.p.c., chiesta da controparte. A tal riguardo è stata, peraltro, eccepita l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.702 quater c.p.c., in rapporto a documenti che gli appellanti avrebbero potuto procurarsi già prima del giudizio di primo grado, sì da richiamare i chiari limiti applicativi di tale norma, a fronte anche dei contenuti di cui alla sentenza della Suprema Corte a SS.UU.n. 10790/2017. L in questione, ancora, con riferimento all' artt. 2698 c.c., in rapporto al principio di CP_2 vicinanza della prova, 88 c.p.c. e 97 Cost, anche in termini di opposizione all'istanza ex art.210 c.p.c., ha da un lato dedotto come la stessa non fosse stata reiterata, a fronte del rigetto del Giudice, come da citata ordinanza 22.4.21, per poi aggiungere: “…Non spettava all provare il CP_2 diverso contenuto del plico o dell'assenza della firma sull'originale della lettera di messa in mora del 7.7.05. Invero , ciò sarebbe valso solo se i ricorrenti odierni appellanti avessero dedotto di aver inviato la lettera di messa in mora datata 7.7.05 sottoscritta, ma così non è stato…”, il tutto contestando la valenza degli altri documenti prodotti per provare la sottoscrizione della missiva de qua e che quest'ultima potesse trarsi dalla sentenza resa nel primo processo, con riferimento alla dicitura: “ a firma del legale degli attori”, non potendosi trarre da ciò alcun compiuto accertamento incidentale, considerato che la questione della prescrizione non era stata oggetto del primo giudizio. Richiamando, ancora, le difese già svolte in primo grado, anche rispetto alla pretesa di spostare il “ dies a quo” della decorrenza della prescrizione medesima, Parte appellata ha anche sottolineato come inidonea fosse la mediazione del 2014, come prodotta in atti, facendo riferimento a quanto ritenuto dal UN a riguardo, ove aveva , infatti, disposto, preliminarmente, darsi corso alla mediazione stessa. Nell'insistere in merito al fatto che la mancanza di una chiara volontà di far valere i diritti in esame aveva reso la lettera in discussione comunque inadeguata allo scopo, l'appellata ha rilevato come il gravame fosse del tutto infondato, inconferenti, nuovi ed inammissibili essendo i richiami agli artt.1310 e 1315 c.c., escludendo, peraltro, la sussistenza di qualsivoglia solidarietà. L di cui si tratta ha anche sottolineato che le argomentazioni degli appellanti CP_2 riguardo alla presunta violazione del diritto di prova e alla questione della procura fossero infondate, poiché non dimostravano la validità della lettera di messa in mora in assenza di firma, con l'effetto che, in sintesi, l'appello si palesava infondato e non supportato da prove adeguate.
8 In merito al secondo motivo di appello , l' ha ribadito le argomentazioni già esposte CP_2 in primo grado, sottolineando che la fattura comprovante l'acquisto di un'auto per disabili non dimostrava che tale spesa fosse necessaria, in quanto non aveva fornito evidenze Parte_1 sulla impossibilità di adattare un precedente veicolo o sul valore nullo di esso. Parte appellata, a riguardo, ha aggiunto che, anche se l'acquisto fosse stato provato nei termini dedotti, lo stesso sarebbe stato effettuato dal in qualità di genitore di Parte_1 Persona_1 il quale aveva già ricevuto un risarcimento completo, il tutto eccependo che la richiesta di produrre ex art.702 quater c.p.c. il libretto di circolazione non era adeguata, né era ammissibile. L in questione, pertanto, ha concluso per il rigetto di detto motivo di gravame. CP_2
In merito al terzo motivo di appello, Parte appellata ha sottolineato la nozione di soccombenza reciproca, che era risultata idonea per la compensazione delle spese processuali, implicando la presenza di domande contrapposte accolte o rigettate nel medesimo processo, il che era palese, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata, in uno con il rigetto della richiesta di condanna per responsabilità aggravata. Con riferimento, poi, alle richieste risarcitorie per lesione del rapporto parentale, l' CP_2 ha sostenuto la loro infondatezza, anche se fosse stato accolto il motivo di appello riguardo alla non prescrizione del diritto al danno in questione, ribadendo le argomentazioni già proposte in primo grado, evidenziando che gli appellanti non avevano fornito prove adeguate a sostegno delle loro affermazioni, continuando sostanzialmente la vita di prima, avendo un altro figlio, a fronte del fatto che la veva continuato a lavorare per 10 anni, salvo poi essere licenziata, senza tutelarsi a Pt_2 riguardo. In merito ha eccepito, ancora, l'appellata in questione, che le affermazioni riguardanti le difficoltà dei ricorrenti nel condurre una vita sociale o lavorativa dovevano intendersi nuove, generiche e non dimostrative dei danni lamentati, neppure potendo dimenticarsi che era già stato Persona_1 risarcito integralmente, per un totale di 2.819.364,51 euro, il tutto così da concludere come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di gravame, in relazione a tutti i profili da A a D, merita di essere sottolineata la necessità di distinguere le critiche rivolte alla pronuncia, circa la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale di e Parte_1
, rispetto al figlio , dalla pretesa conseguente di liquidazione di tale danno, Parte_2 Per_1 superata, nel caso, la decisione del UN che ha precluso la valutazione effettiva, di merito, del citato pregiudizio. Muovendo, in ordine logico, dalle critiche afferenti alla prescrizione, osserva la Corte, in via preliminare, come la doglianza di Parte appellata, circa il fatto che il motivo in questione non conterrebbe un percorso argomentativo critico rispetto alla pronuncia di primo grado, risulta infondato in forza della semplice lettura del motivo, nel quale vengono contestati i convincimenti espressi dal UN, in rapporto anche ad una lettura delle allegazioni e difese travisata, per poi , ancora, invocare l'idoneità di quanto prodotto in primo grado , con particolare riferimento alla missiva 7.7.05, quale atto interruttivo della prescrizione, così come nei seguenti atti di tal fatta, ciò istando, comunque, per acquisizioni dirimenti ex art.702quater c.p.c., per ancora contestare, comunque, anche l'individuazione del “dies a quo” assunto dal UN, in coincidenza con la data di nascita di , rispetto al termine di prescrizione, a fronte, viceversa, del tempo necessario per Per_1 comprendere l'insorgenza del diritto fatto valere nel presente processo ( sì da non poter coincidere, in modo evidente, con la data dell'evento dannoso).
9 Fermo quanto sopra , reputa la Corte che siano dirimenti le produzioni allegate alle note 8.6.22 di Parte appellante, rispetto a quanto già allegato al gravame 10.5.22, ex art.702 quater c.p.c. Dopo, infatti, aver ottenuto, in via amministrativa, dall'Azienda Ospedaliera Pisana, la copia dell'effettiva missiva da detto Ente ricevuta l'8.7.2005, con richiesta di risarcimento danni, in esito alla pregressa richiesta di accesso agli atti anche alla ( doc.ti 7,8,9,10 di cui alla CP_4 Part citazione in appello), è stata prodotta, come trasmessa dalla stessa, la copia della missiva da quest'ultima ricevuta l'8.7.05, conforme, nel contenuto, a quella prodotta in “ copia studio” in primo grado, oltre che munita, diversamente da quanto sempre sostenuto dalla appellata, CP_2 della sottoscrizione del Difensore Avv. Fondi ( produzioni 19 e 20). Dette produzioni, va posto in risalto, comprese le ultime, risultano ammissibili ex art. 702quater c.p.c., nella formulazione applicabile “ ratione temporis”, atteso che: - la , originaria CP_2 resistente, ha negato che la missiva 7.7.05, pervenutale, fosse sottoscritta, in forza di ciò eccependo la prescrizione dei diritti risarcitori fatti valere da e;
- la circostanza, al Parte_1 Parte_2 di là di una formalistica, quanto incoerente affermazione del primo Giudice rispetto agli atti di causa, in punto mancata contestazione di tale asserzione, risulta, in realtà, smentita dalla memoria autorizzata 30.12.20 degli allora ricorrenti, in cui si insisteva circa la piena idoneità della missiva, pacificamente ricevuta, a fronte anche della cartolina di ricevimento ( datata 8.7.25, allegata agli atti), in opposizione all'avversaria deduzione circa la mancanza di firma del documento stesso, Part assumendo che , di fatto, avrebbe dovuto essere la a dimostrare tale difetto in quanto ricevuto e non viceversa;
- a riprova, in ogni caso, della contestazione in questione, vi è, sempre nella memoria 30.12.20, la tempestiva e dirimente richiesta ex art.210 c.p.c., formulata al primo Giudice, da parte in allora ricorrente, essendo perfettamente individuato il documento che, per ammissione Part di stessa, era stato dalla stessa ricevuto, richiesta che aveva quale evidente presupposto quello di contestare la mancata sottoscrizione;
- analogamente la contestazione della circostanza in questione , non può tacersi, rappresentava il presupposto logico evidente anche delle difese afferenti alle contestazioni avversarie, circa la sufficienza della firma del Difensore mandatorio al fine di interrompere la prescrizione. In tale contesto, non deve tacersi, in punto contestazione della pretesa mancanza di firma, vi è anche il fatto che il UN, come da ordinanza istruttoria 22.4.21, avesse affermato, nel merito istruttorio, che: “…l'ordine di esibizione, richiesto in relazione alla questione della prescrizione non appare necessario…”, invece che far valere il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., che avrebbe reso, sotto tale profilo, inammissibile, in teoria, tale, richiesta, il che conforta le considerazioni che precedono, a prescindere dal fatto che poi, in sede di decisione, lo stesso UN abbia assunto erroneamente, va detto con un sostanziale “revirement” rispetto alle precedenti statuizioni istruttorie, che la mancata firma della nota 7.7.05 non fosse stata contestata dagli allora ricorrenti, peraltro addebitando agli stessi di non aver offerto la prova della sottoscrizione della missiva stessa, il tutto, non può tacersi, rispetto ad una valutazione contraddittoria rispetto alle pregresse risultanze, oltre che non scevra da criticità, anche in punto corretta applicazione dell'art.115 c.p.c., con riferimento al principio di vicinanza della prova, risultando pacifico che l'originale del documento, mandato e ricevuto, fosse nella sola disponibilità dell , che CP_2 mai aveva prodotto tale documento. Le difese di Parte appellata, pertanto, in ordine alla non contestazione della mancata sottoscrizione, facendo riferimento ad affermazioni del primo Giudice, non colgono nel segno, poiché si sottraggono ad una compiuta, oltre che logica, valutazione delle difese avversarie di cui al primo grado. Orbene, a fronte di quanto sopra, dunque, reputa la Corte che certamente corretta sia la richiesta Part di acquisire i citati documenti e, in ultimo, la copia sottoscritta ricevuta dalla recuperata, finalmente, attraverso la procedura amministrativa di accesso agli atti, sussistendo i presupposti del
10 rammentato art.702 quater c.p.c., che, merita di essere considerato, trova ulteriore motivazione nella peculiarità del procedimento speciale in questione, senza specifiche scansioni processuali, salvo quelle iniziali, correlate all'obiettivo di speditezza del procedimento stesso, che ben emerge dai poteri “officiosi” del Giudice, in ordine all'articolazione de processo sommario di cognizione di cui agli artt.702bis e segg. c.p.c. (fermo il limite delle prove richieste, come nel rito ordinario, salvo le eccezioni contemplate anche in quest'ultimo). In merito, va richiamato quanto osservato con pronuncia Cass., n. 17295, 18.6.24, secondo cui, in particolare: “…
2.2. Infatti, l'art. 702-quater c.p.c., nella versione all'epoca vigente, essendo stato abrogato dall'art. 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, stabilisce che «sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione».
3. Sul punto, si è pronunciata la Corte di cassazione, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 4/5/2017, n. 10790) seppure in relazione all'analoga disposizione di cui all'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella versione successiva al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Si è affermato, dunque, che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n.
83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. U., n. 10790 del 2017; anche Cass., sez. L, 10/1/2023,
n. 401). È stata scelta, dunque, l'opzione fatta propria dalla giurisprudenza maggioritaria per cui il concetto di indispensabilità va inteso come «influenza causale più incisiva della rilevanza» (Cass., Sez. U., n. 10790 del
2017; anche Cass., sez. 3, n. 25439 del 2019). Si tratta, dunque, di prove «assolutamente necessarie, essenziali, di cui non si può fare a meno, tali cioè da determinare la decisione del giudice in un senso anziché in un altro». Una prova, quindi, diviene indispensabile «quando appaia idonea a sovvertire la decisione di primo grado, nel senso di mutare uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo»
(Cass. n. 8568 del 2016). Tali affermazioni, pur manifestate nell'interpretazione dell'art. 345 c.p.c., sono state ritenute valide anche per la parallela norma di cui all'art. 702-quater c.p.c., «non essendo convincentemente spiegabile che la medesima espressione legislativa (“salvo che il collegio …non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”) muti di significato a seconda che ci si trovi nel rito speciale o in quello ordinario sommario, a meno di non voler smentire la giurisprudenza della Corte sull'art. 437, 2° comma, c.p.c. e svilire
l'inciso “anche d'ufficio” che vi figura, rispetto al quale non ha senso invocare preclusioni istruttorie poiché nel rito speciale se non elidono i poteri istruttori d'ufficio espressamente riconosciuti dall'art. 421, 2° comma,
c.p.c.». Si è chiarito, allora, che «il regime delle preclusioni istruttorie non è un carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative, essendo soltanto una tecnica elaborata per assicurare rispetto del contraddittorio, parità delle parti nel processo e sua ragionevole durata, tecnica che ben può essere contemperata (secondo modalità pur sempre rimesse alla discrezionalità del legislatore) con il principio della ricerca della verità materiale» (Cass., Sez. U., n. 10790 del 2017, cit.). Di qui la considerazione per cui «come quello della ragionevole durata del processo è valore servente rispetto al diritto d'azione di cui all'art. 24 costituzione, così lo è quello del contemperamento fra preclusioni istruttorie ricerca della verità materia». 3.1.
Si è anche chiarito, proprio con riferimento all'art. 702- quater, c.p.c., che il giudizio sulla indispensabilità del documento spetta comunque alla Corte di cassazione, trattandosi di questione processuale (Cass., sez. 3,
10/10/2019, n. 25439; Cass., sez. 1, 17/6/2009, n. 14098; Cass., sez. 3, 24/2/2011, n. 4478; Cass., sez. 1,
25/1/2016, n. 1277)…”
11 Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che dette produzioni sovvertano il giudizio di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato che la missiva ricevuta l'8.7.2005 dall'allora Parte resistente, fosse sottoscritta dal Difensore, in ciò assolvendo una funzione
“ tombale” su tale fatto estintivo della pretesa in questione, financo a prescindere da ogni considerazione circa l'ulteriore ipotesi di produzione in appello, di cui al medesimo art.702 quater c.p.c., circa l'impossibilità di produzione in primo grado per fatto a sé non imputabile ( a fronte della giurisprudenza pregressa, in rapporto al fatto, assai significativo, che solo in forza dei doveri della
, quale P.A., come allegato dagli appellanti, questi ultimi siano riusciti ad entrare in CP_2 possesso in particolare, del documento in questione, come da citata nota di deposito 8.6.22). La natura non essenziale di detto ultimo documento, d'altra parte, non è stata, financo, neppure davvero trattata, se non assumendo, erroneamente, che la non sottoscrizione “ de qua” non era mai stata contestata in primo grado, assumendo, invece, l'irrilevanza della copia della missiva, sottoscritta, ricevuta dall , deduzione, comunque, infondata, anche se Controparte_7 di fatto superata, come di seguito verrà chiarito. Circa, invece, le difese tese a ridurre la portata delle facoltà acquisitive di cui all'art.702 quater c.p.c., , l' in esame, come anche da difese finali, ha assunto , in rito, la tardività di dette CP_2 produzioni, ponendo in risalto una pretesa distonia fra la massima di cui alla citata sentenza a SS.UU.n. 10790/ 2017, in punto art.345 c.p.c. previgente ( “ Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al
d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.”) , rispetto al contenuto della motivazione, molto più restrittivo. A tal riguardo, Parte appellata ha sottolineato come, nella parte motiva, in nessun caso tale potere acquisitivo della Corte avrebbe potuto avere ad oggetto prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o prove dalla cui assunzione il richiedente fosse decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste, a rigori, neppure prove nuove. Orbene, con riferimento a tale “ riserva”, a prescindere da ogni considerazione circa la valenza della massima e della giurisprudenza successiva, di cui si è dato atto, ancor più con riferimento alla peculiarità di cui all'art.702 quater c.p.c., rileva la Corte come nel caso di specie si tratta Part dell'acquisizione di un documento il cui “originale” ricevuto era in possesso solo della in questione, che l'istanza istruttoria tesa ad ottenerne l'esibizione in causa fu fatta ritualmente ( tanto da essere decisa nel merito) e che, peraltro, sussiste eterogeneità fra la richiesta di produrre un documento di cui si è venuti in possesso successivamente e la richiesta ex art.210 c.p.c., che , va rammentato, rimette alla Parte destinataria dell'ordine la decisione di produrlo o meno, salva la facoltà per il Giudice di trarre da tale scelta elementi di giudizio. In ogni caso, va ancora aggiunto che la prospettata rinuncia dell'ordine di esibizione di tutti i documenti afferenti alla messa in mora, compresa, in primo luogo, la lettera 7.7.05 di cui si tratta, si scontra con l'evidenza degli atti processuali, ove letti nel loro complesso ed in modo piano, considerata l'esplicita richiesta, come detto, in data 30.12.20, reiterata il 20.1.21 ed ancora il 9.12.21, per giungere a conclusioni, in data 23.2.22, ove si legge: “ richiamati tutti i fatti e le deduzioni in diritto”, assumendo, poi, nella memoria finale 29.3.22: “…Tale presunzione non è stata superata da alcuna prova contraria della convenuta che, anzi in modo pavido si è rifiutata di esibire la copia ricevuta come richiesto più volte…”, sì da rendere chiaro alla Corte come detta Parte, pur forte, va rammentato, del giudizio di superfluità nel merito formulato dal UN ( salvo il ripensamento di
12 cui alla motivazione), mai aveva inteso rinunciare a far acquisire al processo la missiva in questione, il tutto a pena di un non condivisibile formalismo: quanto dedotto e, grazie a quanto accaduto nel frattempo, prodotto in appello conferma il convincimento espresso. Le considerazioni che precedono, osserva la Corte, assorbono ogni argomento circa il fatto che il UN , in ogni caso, risulta aver omesso di valutare, rispetto alla prova della sottoscrizione, le altre risultanze allegate dagli allora ricorrenti, in merito alla prova presuntiva della sottoscrizione, dovendosi precisare, peraltro, che nessun disconoscimento effettivo fu fatto tempestivamente circa la cartolina di ricevimento allegata al ricorso in prime cure, come si evince chiaramente dalla comparsa di risposta. In merito, inoltre, per quanto ormai occorre, va aggiunto che la contestata conformità della copia prodotta in primo grado all'originale era stata impropriamente considerata ai sensi degli artt.2719 c.c., poiché non è dato comprendere a quale difformità si facesse riferimento, tenuto conto che, a ben vedere, venne prodotta, come già detto, in allegato al ricorso una copia della missiva 7.7.05 non sottoscritta, esattamente come deduceva ( falsamente, oggi è certo) di aver ricevuto l'allora convenuto, sì da palesare, in tal senso, un disconoscimento del tutto inammissibile, neppure oggetto di considerazione, a tal fine, dal primo Giudice, sussistendo solo, infatti, una contestazione di fatto, circa la deduzione di cui al ricorso, in punto firma, contestazione che, come richiesto, avrebbe potuto essere superata ex art.210 c.p.c. e che, invece, dopo un giudizio di superfluità, esitò, come già detto, in modo comunque non esente da critiche, rispetto anche alle altre allegazioni afferenti alla specifica questione in esame, in un giudizio di mancanza di prova, il tutto, a ben vedere, muovendo dall'assunto, errato, per quanto già detto, financo della mancata contestazione di tale specifica circostanza fattuale. A fronte delle conclusioni che precedono, per completezza motivazionale, rispetto alla già citata pretesa irrilevanza, dedotta da Parte appellata in comparsa di risposta, della copia della missiva ricevuta, poco prima dell'appello, dall'Azienda Ospedaliera Pisana, oggetto parimenti di richiesta di acquisizione ex art.702 quater c.p.c., rileva la Corte come tale assunto sia, in ogni caso, infondato, atteso che l'obbligazione risarcitoria fu oggetto di interruzione di prescrizione con la missiva inviata ad entrambi detti Enti ospedalieri, tenuti, comunque, in solido, al risarcimento, con l'effetto che la missiva sottoscritta ricevuta da uno dei due debitori era di per sé idonea ad interrompere la prescrizione anche per l'altro responsabile, financo ove questo non avesse saputo della richiesta risarcitoria medesima, il tutto ex art.1310 c.c., la cui deduzione, va chiarito, non integra la violazione dell'art.345 c.p.c., trattandosi di mera difesa, a fronte del fatto che fin dall'atto introduttivo in primo grado è stato dedotto ed allegato l'invio della missiva di messa in mora in esame ad entrambi gli Enti ospedalieri, per essere dagli stessi risarciti. In merito, a sostegno dei convincimenti espressi, risulta opportuno richiamare quanto segue:
- circa la natura di mera difesa della questione: Cass. sez. 5 , n. 5895 del 23/04/2002, secondo cui:
“ Le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico, le quali sono costituite da quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti. Ne consegue che eventuali preclusioni in appello non riguardano i fatti e le argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunziarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando, perciò, i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione”; Cass, sez.
6-1 n. 23796 del 01/10/2018, secondo cui: “ Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque
13 svolte dalle parti”; Cass., sez. 2, n. 14515 del 28/05/2019 , secondo cui : “ L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto”;
- circa la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria e la conseguente ampiezza dell'effetto interruttivo:
- Cass, sez. 3 n. 22524 del 10/09/2019, secondo cui: “ In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055
c.c., la natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona
l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali; - Cass. sez. L. ,
n. 24405 del 09/09/2021, secondo cui : “ Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per
l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art.2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” ; - Cass. SS.UU., n. 13143, 27.4.22, secondo cui: “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”, il tutto sottolineando l'irrilevanza dei diversi titoli, essendo centrale, nella disciplina in questione, l'evento dannoso, per assumere, ancora, che l'art.2055 c.c. è norma sostanzialmente esplicativa, in materia extracontrattuale, dei principi generali relativi alle obbligazioni solidali;
- Cass. sez.1, n. 5519, del 1.3.24, secondo cui: “ Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo; - Cass. sez. 2, n. 8208, del 28.3.25 secondo cui:
“ Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale”;
- circa l'irrilevanza del fatto che, ex post, sia stata ritenuta responsabile solo l Controparte_2
Cass., sez. 3, n. 8234, del 07/04/2010, in relazione al principio secondo cui gli atti
[...]
14 interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell'art. 1310, primo comma, c.c., nei confronti di tutti i condebitori solidali , tranne nel caso di quelli risultanti "ex post" immuni da colpa, da cui emerge, “a contrariis”, l'efficacia comunque interruttiva della prescrizione della missiva rivolta anche al potenziale corresponsabile, poi “assolto”, rispetto al soggetto realmente responsabile, come nel caso in esame. Tutto quanto sopra argomentato, superata la questione della sottoscrizione della missiva 7.7.05, merita, ancora, di essere osservato che le doglianze dell'allora resistente circa l'inidoneità della missiva stessa, quanto a contenuti e provenienza, sono state implicitamente respinte dal UN, che si è concentrato su detto documento, assumendo come rilevante solo la mancata prova del fatto che la stessa fosse stata sottoscritta ( “…la sottoscrizione dell'atto è elemento essenziale perché la richiesta possa essere assunta nella fattispecie legale della scrittura privata…e dunque produrre l'effetto interruttivo della prescrizione…”): da ciò discende, a ben vedere, che le ulteriori questioni sollevate in primo grado circa tale missiva avrebbero dovuto essere reiterate in forma di appello incidentale subordinato, in difetto, le risultanze attuali imponendo di ritenere che l'8.7.25 venne interrotta la prescrizione con riferimento ai danni oggetto di richiesta di cui al ricorso ex art.702bis c.p.c. di cui è causa, in particolare quelli afferenti alla lesione del rapporto parentale fra il minore e ciascuno dei genitori. Per_1
Per tuziorismo di motivazione, in ogni caso, a fronte anche dell'articolazione dell'appello, reputa la Corte di dover, comunque, affermare , nel merito, tale convincimento nel seguenti termini:- la missiva citata, del 7.7.2005, faceva chiaro riferimento ai danni non solo del minore, ma anche: “ in proprio”, dicitura riportata, altresì, in calce alla stessa ( “…risarcimento del danno sia relativo al minore che iure proprio dei genitori…”), dopo aver ripercorso le vicende afferenti alla nascita del figlio ed ai trattamenti cui fu sottoposto con esiti gravissimi, sì da descrivere una volontà di tutela inequivoca rispetto ai fatti indicati, anche rispetto a padre e madre, come portatori di diritti lesi in capo ad essi stessi, il tutto, peraltro, di immediata percezione, alla luce della situazione dannosa dedotta;
- l'idoneità della sola sottoscrizione del Difensore, quale mandatario, senza previo rilascio di formalità alcuna, è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza ( Cass., sez.L., n.2965, 3.2.17, Cass. sez.L., n.7097, 9.5.12, Cass., sez.3, n.4347, 23.2.09, Cass. sez.L. n. 3873, 22.2.06), la sussistenza di detto mandato o incarico che sia ( eterogeneo rispetto alla procura “ ad litem”), neppure essendo stata segnatamente contestata in primo grado e, comunque, risultando, presuntivamente, proprio dai seguiti che furono dati a tale missiva, con i contatti successivi, esitati nel primo giudizio afferente ai soli danni diretti patiti dal bambino, il tutto come sopra già ricordato, anche in termini di utilizzo della missiva de quo quale denuncia di sinistro alla propria compagnia assicurativa da parte dell'odierna appellata ( doc.1, memoria 30.12.20 - pag. 3 della comparsa di risposta relativa al processo esitato con sentenza n.340/12, in relazione all'invio della missiva stessa il 18.7.05, quale denuncia di sinistro). A fronte di quanto sopra, pertanto, va affermato che, rispetto alla data dell'8.7.2005, con riferimento ai danni ai genitori de quibus, la prescrizione fu pacificamente interrotta, la deduzione di cui alle difese finali di Parte appellata, secondo cui il contenuto di tale documento sarebbe da ricondursi ad una mera volontà di intavolare trattative, scontrandosi in modo frontale con la chiara volontà di messa in mora, con tanto di termine dato, prima di adire l'A.G. Ciò detto, rammentato che oggetto di giudicato è la durata decennale della prescrizione afferente a tutti i danni allegati in primo grado, sul punto non sussistendo appello incidentale, a fronte delle specifiche deduzioni del primo Giudice, devesi aggiungere che la prescrizione medesima risulta essere stata successivamente interrotta, sia con la PEC del 2013, dal contenuto inequivoco, anche in ragione di quanto già oggetto della prima missiva e, peraltro, del processo in allora pendente, con tanto di ricevuta di consegna al corretto indirizzo di posta elettronica in allora in uso, come
15 documentato nel fascicolo di primo grado ( “ ) , sia, comunque, Email_1 in via assorbente di ogni contestazione, con l'istanza di mediazione del 2014. In merito a quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto da Parte appellata, va rammentato che il primo Giudice ha sine dubio ritenuto valida la stessa, rispetto alla regolare ricezione da parte dell ed al contenuto della stessa, tanto da decidere, in prima udienza ex art.702bis CP_2
c.p.c., a fronte delle eccezioni avversarie, di far integrare la condizione di procedibilità già espletata solo, si noti, con riferimento al danno biologico dei ricorrenti, vantato con il ricorso in primo grado, ed ai danni patrimoniali sorti successivamente, riconoscendo sussistente, invece, la condizione medesima quanto al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. In tal senso, risulta chiara l'ordinanza 29.1.21 del UN di Massa, ove si legge: “… Parte convenuta costituendosi tempestivamente ha tra l'altro eccepito l'improcedibilità, quanto meno parziale, della domanda atteso che nel presente procedimento sono state avanzate richieste risarcitorie non fatte valere nell'ambito del procedimento di mediazione. Si tratta, in particolare, della richiesta di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dagli attori e del danno patrimoniale subito da in relazione all'acquisto di autovettura attrezzata per il trasporto del figlio. In Parte_1 effetti ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.lvo n. 28/2010 l'istanza di mediazione deve indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa e, dunque, seppure senza la specificità richiesta per le domande giudiziali, precisare in modo sufficientemente chiaro da consentire l'apertura di trattative finalizzate alla conciliazione della lite, ciò che si vuole e perché lo si vuole ( a livello quanto meno embrionale petitum e causa petendi ). Nel caso specifico a livello di causa petendi manca del tutto la specificazione, tra i fatti costitutivi del diritto risarcitorio, della patologia psichica che sarebbe derivata dal fatto per cui è causa e, di conseguenza, manca altresì la richiesta del danno a questa corrispondente. E ciò vale, mutatis mutandis, anche con riferimento al danno derivato dall'acquisto dell'autovettura. Ne consegue che, prima di potere affrontare le ulteriori questioni relative alla causa, deve procedersi a sanare l'originaria improcedibilità della domanda…”. Quanto appena esposto, dunque, accerta la piena valenza interruttiva della prescrizione della richiesta di mediazione del 2014, in rapporto al danno oggetto del presente motivo di gravame, il tutto, peraltro, del tutto coerentemente alle produzioni sub docc.1 e 2, di cui alla memoria 30.12.20 degli allora ricorrenti, anche, ancora una volta, in punto corretto indirizzo pec dell'allora resistente.
L'approdo esposto, rileva la Corte, assorbe ogni contestazione circa l'individuazione del “ dies a quo” dei danni oggetto del gravame, con riferimento alla data di nascita del bambino, piuttosto che successivamente, al fine di far decorrere diversamente il termine decennale di prescrizione, consentendo, per l'effetto di ritenere accertato, in riforma della sentenza impugnata, che il diritto risarcitorio in questione venne tempestivamente azionato, sì da risultare l'eccezione di prescrizione accolta dal UN del tutto infondata, ciò dopo aver chiarito, per completezza descrittiva dei fatti rilevanti, che l appellata decise di non presentarsi in occasione della mediazione del CP_2
2014 e, in occasione di quella disposta dal Giudice, benchè sollecitata da essa stessa, dichiarò subito di non voler dare corso a mediazione alcuna. Affermato quanto sopra, in relazione, alla conseguente disamina del tema afferente alla sussistenza e liquidazione dei danni da lesione del rapporto parentale, di cui al motivo in questione, tema rimasto assorbito nel giudizio di primo grado, la Corte rileva quanto segue. In generale, merita di essere sottolineato che trattasi di danno non patrimoniale da liquidare alle vittime riflesse, che si distingue da quello da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, pur appartenendo allo stesso “ genus” , sì che deve essere liquidato il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia, a ciò non ostando il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
tale pregiudizio, peraltro, non è accertabile con metodi
16 scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, avuto riguardo , ancor più, al rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima medesima ed i pretesi danneggiati, suoi familiari , sì da far ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto ( fra le altre Cass., sez.3, n. 11212 del 24.4. 19; Cass. , sez.3, n. 7748 dell'8.4.20). Il regime probatorio di tale danno, dunque, come anticipato, è necessariamente legato alla situazione fattuale concreta, non sussistendo in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, (Cass. sez.3, n. 1752, del 20.1.23), risolvendosi il tutto in una questione di prova, anche presuntiva, più “ facile” in presenza di vincoli più stretti ed in presenza di lesioni gravi in capo alla vittima primaria, sì da poter essere financo dirimente l'esistenza stessa del rapporto familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo o della sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto e non “ in ipsa". In forza di quanto sopra, pertanto, risulta evidente la valenza probatoria differente delle varie posizioni dei singoli danneggiati rispetto alla vittima, sì che, in tale contesto, il rapporto genitori/figlio assume un significato presuntivo reciproco particolarmente intenso, tanto da non essere neppure dirimente la convivenza o meno rispetto alla solidità dei legami affettivi. Rafforza tale affermazione , d'altra parte, il fatto che nel momento in cui si parla di relazione parentale, quale quella riguardante un figlio, si fa riferimento al concetto di famiglia, intesa come sistema di relazioni interpersonali, caratterizzato da legami affettivi, interdipendenza e una struttura che definisce ruoli e comportamenti, destinati a mutare nel tempo in un reciproco scambio, una situazione complessa cui si interseca , inscindibilmente, la nozione di genitorialità, che abbraccia il processo di accudimento, cura e sostegno dello sviluppo di un bambino, non solo in termini di esigenze fisiche, ma anche emotive, sociali e intellettuali, ciò in relazione ad una fase di sviluppo e crescita anche degli adulti, afferente alla capacità di creare, proteggere, nutrire, amare e rispettare un altro individuo, progressivamente autonomo, il tutto rispetto alle ordinarie scansioni della vita. A fronte di tale perimetro, afferente al tema in questione, nel caso di specie, deve essere, allora, osservato quanto riportato nella sentenza che ebbe a risarcire il solo minore, onde illustrare la condizione dello stesso, dalla quale non può prescindersi per apprezzare l'entità della lesione del rapporto parentale patito dai due genitori de quibus. Part Nella stessa, infatti, si legge a pagg.28 e segg., che le condotte colpose della avevano determinato in capo a un'invalidità permanente del 100%, rispetto ad un evento di danno Per_1 insorto il giorno stesso della nascita, con quadro clinico caratterizzato dalla totale dipendenza da altre persone per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, a causa di una gravissima disabilità motoria, tale da non consentire la deambulazione, i passaggi posturali e il mantenimento della posizione eretta, ciò aggravata da un ritardo intellettivo cognitivo medio e deficit visivo. Anche le relazioni allegate in atti, 31.7.08 della e 8.10.08 dell'associazione Parte_8 italiana per l'assistenza agli spastici, oltre che la documentazione dell'Istituto Stella Maris, parimenti prodotta, ben illustrano la pervasività concreta del citato quadro patologico, incidente in modo nella sostanza totalizzante, sulla capacità effettiva di comunicare al di fuori di relazioni “protettive” , di muoversi da solo, di affrontare le emozioni e gli eventi, di evolversi in concreto rispetto alla normalità che connota abitualmente l'essere umano nel suo percorso di vita, il tutto, dunque, rispetto ad un limite invalicabile elevatissimo, al di là degli oscillanti progressi rispetto a competenze residue talmente contenute da non essere state apprezzate in termini di “validità psicofisica”, attesa la citata percentuale di invalidità statuita nel primo processo. Orbene, a fronte di tali risultanze, oggetto di liquidazione è quanto un tale quadro del minore, dalla nascita, abbia leso il rapporto parentale degli attuali appellanti: questi, non può tacersi, dal
17 primo momento di vita del figlio si sono trovati a vivere una condizione di totale sconvolgimento della relazione che normalmente padre e madre hanno con un neonato, non potendosi sperimentare in alcun modo nell'ordinario accudimento fisico e morale di un bambino, l'essenza stessa della relazione risultando assorbita stabilmente dal quadro patologico determinato dall'appellata. In sostanza, osserva la Corte, la situazione in questione si colloca fra quelle del tutto estreme, in cui il funzionamento della relazione genitoriale con il figlio è del tutto eradicato dai canoni di ordinarietà, per riversarsi in una dimensione di necessario, costante e continuo accudimento, connotato dalla mancanza, in tal senso, di una prospettiva di reale evoluzione positiva della relazione parentale, anche in termini di fisiologica, progressiva, trasformazione dei ruoli, fino all'inversione degli stessi, così da procurare un patimento che ben può definirsi “assoluto” e lo stravolgimento totale e permanente delle prospettive di vita familiare. Situazioni quale quella in esame, in sostanza, sono caratterizzate dal fatto che il passare del tempo diviene, in concreto, un fattore di aggravamento costante dell'essere genitore, per le crescenti esigenze di cura della vittima primaria, sotto ogni profilo, anche rispetto all'interazione con chi, del tutto invalido, comunque cresce, si modifica e, sempre più comprende la propria condizione irreversibile, in rapporto, invece, alla progressiva diminuzione delle risorse fisiche e psicologiche di padre e madre nell'affrontare gli eventi, considerato l'invecchiamento e la fatica di detta relazione, come già ricordato, davvero lontana da quella fisiologicamente immaginata e ragionevolmente attesa nel momento in cui una coppia decide di avere un figlio. A tale deprivante stravolgimento , non deve tacersi, si aggiunge la piena consapevolezza delle possibili criticità, in termini di patologie correlate o insorte ordinariamente nella vita del figlio, rispetto al suo quadro di validità fisica del tutto pregiudicato, e di costante dipendenza dai genitori, con relativa costante angoscia. Non basta, non è serio negare che, in dette situazioni, a quanto sopra si accompagna, in modo sempre più intenso e forte, la consapevole prospettiva, in capo a padre e madre, di non poter garantire le cure fisiche, la protezione e l'accudimento anche morale e psicologico al figlio stesso per sempre, oltre il limite della propria vita, sì da dover affrontare, quale componente della genitorialità così determinata dalla condotta altrui, l'angoscia di non sapere chi ed in che modo si potrebbe occupare del figlio medesimo, al posto loro, avendo, peraltro, di fronte alternative tutte drammatiche, in termini di affidamento a terzi, senza possibilità di controllo, di affidamento ad un altro stretto congiunto, quale un altro figlio, gravando lo stesso delle medesime difficoltà da essi patite, o quella, contronatura, ma, in qualche modo rassicurante, di sperare di sopravvivere alla prole totalmente invalida, in ogni caso con tutto ciò che questo comporta, in termini di conflitto interiore, disperazione, senso di colpa. Dette considerazioni, che appartengono al comune e notorio sentire di chi vive situazioni drammatiche quale quella di cui si tratta, meritano massima considerazione ove ci si pone di fronte ai criteri liquidatori, inevitabilmente equitativi, che muovono, in primo luogo, dalla differenza, come rammentato, fra lesione, meno grave, e perdita del rapporto parentale. Tale distinzione, devesi osservare, se ha senso in situazioni ordinarie, di accadimenti avvenuti nel corso della vita dei figli o dei genitori, con effetti più o meno contenuti, temporalmente, rispetto ad una genitorialità effettiva e possibile, con riferimento a tale bene tutelato nella sua ordinarietà, risulta, invece, inadeguata con riferimento a quelle situazioni rispetto alle quali, pur, va chiarito e sottolineato, per nulla connotate da minore amore ed anzi caratterizzate da un impegno costante eccezionale, non hanno, tuttavia, più nulla di ordinario, non residuando di ciò alcunché. In termini, pertanto, di pregiudizio riflesso parentale che situazioni di tal fatta determinano, per quanto qui occupa, nella vita di due genitori, risulta del tutto evidente che di detta specialissima relazione vi è stata, in realtà, privazione totale e permanente, ancor più dolorosa, rispetto alla percezione ogni giorno, uno dopo l'altro, rispetto alle fasi ordinarie della vita ed al succedersi degli
18 eventi, di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, né sarà, sì da essere richiamati, appunto, ogni giorno all'effettività ed attualità di tutto quanto sopra esposto. Lo spirito di abnegazione di un genitore , va chiarito, capace di adattarsi a tutto , anche all'estrema sofferenza morale, propria e del figlio, rispetto alle esigenze di quest'ultimo, provando un amore immenso verso di lui, non deve, comunque, confondersi, reputa questa A.G., con la conservazione di una qualche parte di quella genitorialità attesa, fatta appunto di scambio sempre più paritario, esperienze condivise, comunicazione continua, conflittuale o no, ma “piena”, anche di fronte agli accadimenti, quella genitorialità, quale relazione parentale qualificata, che intrinsecamente rappresenta, in termini morali e psicologici, il percorso di vita descrittivo di chi progetta e decide di avere un figlio secondo criteri socialmente condivisi e diffusi. Ciò , occorre sottolineare, attiene anche alla dimensione sociale dell'essere genitori, rispetto alla proiezione di sé nei confronti degli altri e verso il futuro, così come in relazione alle peculiarità personologiche di ogni figlio, che, nel realizzarsi, arricchisce in positivo il mondo esperienziale e delle relazioni degli adulti di riferimento, rispetto ai parametri di ordinarietà della relazione in questione: ecco tale ordinarietà, reputa la Corte, in situazioni quale quella di cui si tratta, risulta sostituita, coartatamente e per fatto altrui, da altro, da una dimensione relazionale molto più complessa, intrinsecamente limitata, connotata come sopra, al di là della forza, dell'amore e dell'affetto, così da richiedere assetti del tutto diversi rispetto a quelli legittimamente “ preconizzati”, sia all'interno della famiglia nucleare, che rispetto agli altri. Muovendo da quanto esposto, che, peraltro, non è affatto smentito dalla volontà dei due genitori in esame di reagire, avendo un altro figlio, , nato nel 2004, e cercando di normalizzare, per Per_5 quanto possibile la propria vita, si noti riportando, peraltro, su stessi anche i segni “ biologici” di quanto accaduto al primogenito ( come da sentenza appellata, sul punto in giudicato), occorre, allora considerare quanto segue:
-è noto come in termini di lesione del danno parentale la Suprema Corte abbia fatto un riferimento preferenziale, quale criterio equitativo di liquidazione, alle tabelle in uso al UN di Roma , tanto che con pronuncia sez.3, n. 13540, 17/05/2023, rispetto ad un soggetto adulto, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal UN di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”, proprio
“lamentando” come, viceversa, nelle tabelle milanesi del 2022, mancasse un tale sistema di calcolo per detta tipologia di danno ( a prescindere, va detto, dai margini di importante opinabilità ove, nel distinguere fra componente morale e dinamico-relazionale, presente nelle tabelle romane, per ridurre il moltiplicatore, si introduce la valenza di sussidi per l'accudimento, componente che, soprattutto in caso di minori e/o neonati, assume davvero una valenza più che relativa con riferimento alla pervasività anche riflessa della macrolesione della vittima primaria);
- è noto, peraltro, sul punto che le tabelle milanesi del 2021, al paragrafo IV, prevedevano per la perdita del rapporto parentale la somma massima di € 336.500,00, già contemplando la possibilità di assimilare alla fattispecie della perdita, quella delle macrolesioni del figlio, rispetto ai genitori, al di là, va detto, di esemplificazioni, quanto alla fattispecie, non condivisibili ( afferenti , per esempio, al fatto che fosse stato lasciato il lavoro per dedicarsi al minore), poiché non coerenti e, comunque, non esaustive, rispetto all'essenza del danno in esame di cui si è sopra detto ( tanto da dare atto, peraltro, le medesime tabelle, della difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili relative ai casi concreti, così da suggerire l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari, nel caso di specie, a quello della perdita del rapporto stesso);
- è altrettanto noto, come in ultimo argomentato, fra le altre, dalla Suprema Corte, con pronuncia Cass., sez.3, n. 8352, 30.3.25, quanto segue: “…osserva il Collegio come la corte territoriale abbia
19 proceduto alla liquidazione equitativa degli importi dovuti ai danneggiati sulla base delle tabelle redatte presso il UN di Milano secondo la versione predisposta nel 2014, là dove, al momento di pubblicazione della sentenza del 24/5/2023 (epoca di liquidazione del danno), dette tabelle erano già state più volte aggiornate attraverso la pubblicazione di nuove versioni della stessa;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 - 01); da tanto deriva l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice a quo sulla base di criteri non più attuali…”;
- a fronte di ciò , le tabelle di liquidazione del danno da lesione/perdita del rapporto parentale elaborate dal UN di Milano dal 2022 e, così, in particolare, nella versione 2024, da un lato, quanto alla fattispecie della perdita, hanno introdotto un sistema a punti, esplicativo, di fatto, di quanto in precedenza previsto, stabilendo quale importo massimo, rispetto al rapporto genitore/figlio, quello di € 391.103,00, con riferimento all'applicazione massima di tutti i punteggi contemplati, rispetto a fasce di età, ferma la clausola di adeguamento: “…salva la ricorrenza di circostanze eccezionali…”, dall'altro, quanto alla fattispecie della lesione del rapporto parentale consentono di leggere: “ …17. Come liquidare il danno da grave lesione del rapporto parentale? Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato…”.;
- nel caso in esame si è già ampiamente spiegato il perché l'invalidità al 100% riportata dal neonato debba equipararsi, ai fini del danno riflesso dei genitori, a quello della perdita del rapporto Per_1 parentale medesimo, nella dimensione massima prevista, proprio per l'eccezionalità della fattispecie, argomenti tutti cui si rinvia, neppure potendo essere dimenticato che si trattava del primo figlio, in rapporto ad un padre ed una madre molto giovani, di 26 anni e 29 anni, danno che , non deve tacersi, proprio in ragione della peculiarità del caso, neppure può dirsi in alcun modo
“attenuato” dalla procreazione di un altro figlio, rispetto al già rammentato eradicamento totale del progetto di vita originario, ancor più a fronte della consapevolezza di detti genitori di far crescere, comunque, anche il secondogenito in un contesto necessitante di essere costantemente adattato alle esigenze del primogenito. A fronte di tutto quanto sopra, allora, reputa la Corte, ricorrono nel caso in esame, in via necessariamente equitativa, considerate le peculiarità della situazione di danno esaminata, che sia più soddisfacente, per un pieno ristoro del danno in questione, fra i vari criteri indicati, applicare l'importo massimo previsto come sopra dalle tabelle milanesi 2024, per ciascun genitore, nel caso di perdita del rapporto parentale, importo pari ad € 391.103,18, che, considerata la natura del danno ristorato, anche rispetto al carattere permanente dello stesso, rispetto alla dinamica temporale, va considerato omnicomprensivo alla data della presente sentenza, senza necessità di maggiorazioni risarcitorie, correlate a meccanismi di adeguamento in rapporto al tempo, assorbiti, tuttavia, nel caso, dal criterio utilizzato, il tutto salvo il pagamento degli interessi legali dalla pronuncia fino al saldo. Sul punto, merita ancora di essere chiarito, l'utilizzo del sistema a punti per lesione del rapporto parentale, contemplato nelle tabelle romane, non si attaglia, quanto a criteri e valenza degli stessi, all'effettiva gravità del danno in questione, risultando, secondo la Corte, “ tarato” rispetto a fattispecie comunque contenenti elementi eterogenei e di minore pervasività rispetto alla situazione oggetto della decisione.
20 In conclusione, il primo motivo di appello nelle sue diverse articolazioni, deve essere accolto come sopra, con conseguente riforma parziale della sentenza appellata e conseguente condanna dell appellata come sopra. CP_2
Non induce a diversa statuizione il fatto che Parti appellanti abbiano determinato gli importi de quibus in € 600.000,00 per ciascuno, in modo, peraltro, apodittico, salvo consentire di intuire la pretesa di una sorta di “ danno punitivo”, che non è contemplato in generale dall'ordinamento, al di là di specifiche eccezioni, che qui manifestamente non ricorrono. Parimenti , va detto, non risultano di alcun rilievo gli argomenti spesi dall'Appellata, afferenti al perdurare dell' “affectio coniugalis”, al licenziamento della donna per giusta causa, licenziamento cui la stessa non avrebbe “ reagito” e circa la continuità lavorativa del padre, considerazioni del tutto fumose rispetto alla peculiarità del danno in questione, rispetto al quale l appellata si CP_2 sottrae al confronto, financo lamentando la deduzione, nell'atto di gravame, di circostanze nuove circa lo stravolgimento della vita degli appellanti, dimenticando quando dedotto nel ricorso introduttivo, sub pagg.3/4 ( ove si allega, merita di essere ricordato, uno sconvolgimento irrimediabile di ogni gesto quotidiano, in rapporto al dramma ed alla responsabilità di crescere un figlio invalido al 100%, il tutto per sempre, con rinuncia definitiva ad una vita serena, anche relazionale, all'interno ed all'esterno della famiglia, così da parlare di danno “ catastrofico” in termini esistenziali e relazionali, di portata incalcolabile), fermo, peraltro, il regime presuntivo già illustrato rispetto alle caratteristiche ontologiche del danno di cui si tratta, come già trattato.
Passando alla disamina del secondo motivo di gravame, relativo all'acquisto dell'autovettura, va detto che la sentenza di primo grado, in sostanza, ha contestato il nesso causale fra l'acquisto dell'autovettura ed il quadro patologico di , dopo aver riconosciuto , Per_1 viceversa, la spesa afferente alla pedana per disabili, come da doc.19 allegato in primo grado. La contestazione, occorre evidenziare, non si risolve in una critica specifica ed argomentata a tale valutazione del primo Giudice, limitandosi a chiedere di integrare la prova ai sensi del già citato art.702 quater c.p.c., con riferimento al libretto di circolazione. Orbene, è indubbio che: - il doc. 18 allegato al ricorso ex art.702bis c.p.c. fosse inidoneo, sia perché l'acquisto di una vettura da parte di un nucleo familiare, pur comprendente un disabile grave, a fronte di un evento di danno del 1997, è fisiologico in relazione alla data di cui alla fattura del 2012, salvo l'adattamento della pedana, già risarcito e diversamente collocato nel tempo;
- il valore del veicolo, come osservato dal primo Giudice, depone in tal senso;
- il documento che si vorrebbe acquisire, a prescindere dall'essere stato nella piena disponibilità del ricorrente “ ab initio”, rispetto alle contestazioni avversarie, in ogni caso non è in alcun modo dirimente ai fini del decidere, in relazione a quanto ritenuto dal primo Giudice, in termini di necessità dell'acquisto di una nuova auto, atteso il tempo trascorso, in rapporto, altresì, alla pretesa specialità del veicolo che giustificherebbe, di fatto, l' ” addebito” del prezzo a parte appellata, al di là del fatto che lo stesso fosse abilitato al trasporto disabili, ciò a prescindere da ogni considerazione circa la domanda di un danno “ riflesso” di tal fatta, in considerazione della somma percepita da , con la sentenza n. 340/12 RG. Per_1
La doglianza in questione, pertanto, deve essere respinta e, ancora prima, va respinta la richiesta di acquisizione del libretto di circolazione del veicolo.
Con riferimento, in ultimo, al terzo motivo di gravame, afferente alla compensazione delle spese di lite, osserva il Collegio che, a prescindere dal fatto di dover rimodulare le stesse, sia di primo, che di secondo grado, in esito al presente gravame, a fronte dell'accoglimento del primo motivo di appello, la motivazione del UN si appalesa carente nel considerare la sussistenza di una piena reciproca soccombenza, senza valutare pienamente le ragioni del rigetto della prima domanda, rispetto ad una difesa di controparte di totale chiusura ad una trattativa, come desumibile,
21 secondo quanto già rammentato, dal fallimento delle mediazioni per la chiara indisponibilità della
, anche a fronte di risultanze , in fatto, da un lato oggetto di giudicato, circa la CP_2 responsabilità e gli effetti, dall'altro di ogni evidenza, rispetto alle conseguenze “ biologiche” sui genitori, ancor più apprezzabili, in un'ottica conciliativa, considerata la qualità dell'Ente in allora resistente ed il lungo percorso giudiziario pregresso, in ragione delle allegazioni di cui al ricorso. Pur rimanendo, dunque, assorbito tale specifico motivo dall'accoglimento del primo, reputa la Corte che il primo Giudice avrebbe, in effetti, dovuto modulare diversamente il principio di reciproca soccombenza, in rapporto al caso di specie, considerato ancor più quanto posto in risalto dalla sentenza n.77/18 della Corte Cost., dando corso ad una sola parziale compensazione in favore dei ricorrenti.
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Così esauriti i motivi di appello, va aggiunto che le difese finali, salvo che ove trattate segnatamente come sopra, non offrono elementi argomentativi necessitanti di ulteriore trattazione, al di là della reiterazione di quanto già esposto. Residua da trattare la questione delle spese di lite, che, in esito al gravame, vedono sostanzialmente soccombente per intero l appellata, essendo palese, ai fini de quibus, CP_2 la marginalità della domanda afferente all'autovettura, in rapporto alla pregnanza, economica e non, delle altre ragioni riconosciute agli appellanti, rispetto alle diverse altre pretese. Conforta quanto sopra, d'altra parte, il comportamento processuale della citata appellata, rispetto agli esiti fallimentari delle mediazioni, nei termini citati, ed al fatto, comunque, di essere in possesso dell'originale firmato della missiva 7.7.05, ritualmente ricevuta, condotta che si pone ai limiti di quanto previsto dall'art.88 c.p.c., in relazione all'art.96 c.p.c., ancor più a fronte della situazione particolare, preceduta da una sentenza passata in giudicato, come già rammentato. Le spese medesime, in conclusione, devono essere poste per intero a carico dell'appellata, sia quanto al primo, che al secondo grado, così da dover essere liquidate, in considerazione del
“decisum”, per uno dei due appellanti, con riferimento allo scaglione da 260.001 € a 520.000€ , fermo l'aumento per il numero delle Parti, come segue, in ragione del DM 55/14, nella formulazione applicabile “ ratione temporis”, il tutto in assenza di nota spese, non depositata, sia rispetto all'attività svolta di fronte al UN, che di fronte a questa Corte, e dunque:
- per il primo grado, parametro medio, con aumento del numero delle Parti, tutte le voci: € 27.803,10, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- per il secondo grado, parametro medio, con aumento del numero delle Parti, tutte le voci: € 26.154,70, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n°405/2022 del 12.04.22, comunicata in data 12.04.22, pronunciata dal UN di Massa, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
DICHIARA TENUTA E CONDANNA, in parziale riforma dell'ordinanza appellata, l
[...]
già Azienda USL 1 di Massa Carrara, al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_2 danni, come da parte motiva, dell'ulteriore importo:
- di € 391.103,18, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_1
- di € 391.103,18, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, in favore di
, Parte_2
22 confermando, per il resto l'ordinanza appellata, salvo che in punto spese legali, su cui si provvede al capo seguente;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA l già Azienda USL 1 di Controparte_2
Massa Carrara , al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, di primo e secondo grado, ferme le altre statuizioni di cui all'ordinanza in punto CTU e CTP, spese che liquida:
- quanto al primo grado in complessivi € 27.803,10, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- quanto al secondo grado in complessivi € 26.154,70, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Genova, lì 18.2.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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