Ordinanza 28 marzo 2025
Massime • 3
In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui all'art. 384, ult. comma, c.p.c., la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e non richieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, che l'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato che l'effetto interruttivo della prescrizione della domanda proposta contro un condebitore solidale si produceva anche nei confronti dell'ulteriore debitore solidale, ex art. 1310 c.c., nonostante tale solidarietà passiva non fosse stata esplicitamente illustrata).
La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la domanda giudiziale proposta contro uno solo dei responsabili del sinistro aveva prodotto effetti interruttivi anche nei riguardi del Comune, benché la corresponsabilità di questo non fosse stata dedotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/03/2025, n. 8208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8208 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Numero sezionale 3489/2024
Numero di raccolta generale 8208/2025
Data pubblicazione 28/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:
Obbligazioni RA NO AN Presidente Est. solidali – Art. 1310
FRASCA primo comma c.c.
– atto interruttivo PASQUALE GIANNITI Consigliere della prescrizione
ROBERTO SIMONE Consigliere verso altro coobbligato – MARCO DELL'UTRI Consigliere Indicazione della
NN SC Cons. Relatrice solidarietà -
Esclusione
Ud.23/10/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 991/2021 R.G. proposto da:
FU AD, D'AU RO, D'AU AN,
D'AU LE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUIGI
VICIDOMINI e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
-ricorrente-
Contro
COMUNE di FISCIANO, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SICA ed elettivamente domiciliato ex lege digitalmente
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.
512/2020 depositata il 20/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dalla Consigliera NN SC. Numero registro generale 991/2021
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Numero di raccolta generale 8208/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Data pubblicazione 28/03/2025
1. NA AF, GE, IA ed LE D'AU, i primi due quali genitori, la terza e la quarta quali germani di EM
D'AU, deceduto a seguito di sinistro stradale occorso in data 14 luglio 1992 in NO tra la moto condotta da OL SE, su cui il D'AU viaggiava quale terzo trasportato, e l'autovettura CI
Prisma condotta da IN NA e di proprietà di AN
NA, proposero opposizione a quattro decreti ingiuntivi con cui il
Comune di NO, facendo seguito ad una pronuncia di questa
Corte, che aveva cassato senza rinvio la condanna del Comune al risarcimento dei danni, aveva intimato la restituzione di somme già versate agli attuali ricorrenti a titolo risarcitorio.
2. La vicenda costituente l'antefatto della controversia cui si riferisce il ricorso in esame trae origine dal sinistro stradale avvenuto il 14 luglio 1992 nel Comune di NO, che vedeva coinvolte l'autovettura di proprietà di NA AN condotta da
IN NA e la moto appartenente a MA OS SE condotta da OL SE con a bordo EM D'AU, poi deceduto a causa delle lesioni subite.
Nel marzo del 1993 la MA OS SE ed i genitori di OL sessa, all'epoca dei fatti minorenne, convenivano a fini risarcitori in giudizio davanti al Tribunale di Salerno IN NA ed AN
NA nonché la Milano ZI ed il Comune di NO. A quest'ultimo veniva addebitata corresponsabilità per il sinistro per la inadeguatezza della segnaletica stradale.
Nel contempo GE D'AU e NA AF, nonché
EO, LE e IA D'AU, i primi due genitori di EM
D'AU, gli altri suoi germani, agivano davanti al Tribunale di
Milano in via risarcitoria
contro
MA OS SE e OL SE, rispettivamente proprietaria e conducente della moto.
2.1. Il Tribunale meneghino si dichiarava incompetente per ragioni di connessione e rimetteva la controversia davanti al Tribunale di
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Numero di raccolta generale 8208/2025 Salerno, il quale, all'esito di riunione dei due giudizi, con sentenza Data pubblicazione 28/03/2025 del novembre 2006, dichiarata la concorrente responsabilità dell'incidente tra il motociclista OL SE ed il Comune di
NO, nelle rispettive misura del 52,5% e del 32,5% (nonché anche un concorso nella causazione del danno per il residuo della stessa vittima per non avere indossato il casco), condannò: a) il suddetto Comune al risarcimento del danno nella misura di Euro
500,00 in favore di MA OS SE, di Euro 14.518,40 in favore di OL SE;
b) i SE e la ED ZI S.p.A. a risarcire in solido i danni nella misura di Euro 978,66 in favore di
AN NA e il Comune di NO al pagamento in favore di costui della medesima somma;
c) i SE e la ED, nonché il Comune di NO a risarcire i danni subiti dagli eredi del defunto EM D'AU.
3. Con sentenza del gennaio 2010 la Corte d'Appello di Salerno, provvedendo sull'appello principale del Comune di NO, che sosteneva la propria carenza di responsabilità ed inoltre l'assenza di domanda nei suoi confronti da parte degli eredi del D'AU, elevò le somme dovute a costoro e condannò i SE e la
ED a rivalere la Milano di parte delle spese di primo grado, osservando che: aa) il Tribunale aveva correttamente ripartito le responsabilità tra il SE e il Comune di NO;
bb) non sussisteva il vizio di ultrapetizione lamentato da quest'ultimo per l'estensione automatica nei suoi confronti della domanda dei
D'AU a seguito della riunione dei due giudizi iniziati separatamente;
cc) non era risarcibile il danno jure hereditario perché il decesso del D'AU, cui era stato attribuito un concorso di colpa nella misura del 15% per omesso utilizzo del casco, si era verificato nell'arco di 10 - 12 minuti;
dd) le spese funebri dovevano essere rimborsate, ma non il danno da perdita economica, perché non provato;
ee) le somme liquidate dovevano essere rivalutate;
ff) la domanda di rivalsa della ED era infondata;
gg) la
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Numero sezionale 3489/2024 Milano ZI era risultata vincitrice nel rapporto processuale Numero di raccolta generale 8208/2025 instaurato con il SE. Data pubblicazione 28/03/2025
3.1. Avverso la sentenza d'appello il Comune di NO proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, mentre gli eredi
D'AU e la ED ZI proponevano separati ricorsi incidentali. Successivamente la ED proponeva ulteriore ricorso incidentale in risposta al ricorso degli eredi D'AU. I SE resistevano con due controricorsi, volti, rispettivamente, contro il ricorso principale e contro i ricorsi incidentali.
3.2. Provvedendo sui ricorsi previa loro riunione, questa Corte, con sentenza n. 1604 del 2013, per quanto qui interessa, riguardo al ricorso principale del Comune di NO, accoglieva il suo primo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 103
e 112 c.p.c., con riguardo al rigetto dell'eccezione di ultrapetizione, già respinta dalla Corte d'Appello, per l'avvenuta estensione al ricorrente della domanda che gli eredi D'AU avevano invece proposto solo nei confronti dei SE e della ED
ZI.
Con detto motivo il Comune deduceva, in particolare, che gli eredi
D'AU non avevano proposto alcuna domanda contro il ricorrente e che erroneamente la corte di appello avesse condiviso l'avvisto con cui il Tribunale aveva ritenuto che, pur in assenza di domanda, la riunione della causa da essi riassunta avanti al Tribunale di
Salerno dopo la declinatoria di competenza del Tribunale di Milano, per la ragione di connessione dichiarata da quel tribunale, con la causa già pendente avanti al Tribunale di Salerno tra i SE, i
NA, la ED e il Comune di NO, avesse comportato l'estensione automatica della loro domanda a quest'ultimo.
3.3. L'accoglimento dell'indicato motivo veniva giustificato dalla pronuncia di questa Corte con la seguente motivazione:
<
E più che certo (confronta ex plurimis, la recente Cass. Sez. 3^,
4 di 16 Numero registro generale 991/2021
Numero sezionale 3489/2024 n. n. 940 del 2012) che, in ipotesi di riunione di cause connesse, Numero di raccolta generale 8208/2025 vige il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione Data pubblicazione 28/03/2025
non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, ne' gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo;
questo principio è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, sempre che non ne risulti violato il diritto di difesa. In altri termini (confronta, per tutte, Cass. n. 24086 del 2010) la riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite.
Peraltro, allorché nessuna domanda venga proposta avverso una parte, l'estensione ex officio nei suoi confronti di domanda proposta contro altre parti, costituisce evidente violazione del suo diritto di difesa. Ne consegue l'illegittimità dell'estensione automatica della domanda, nell'ipotesi di giudizi riuniti, ritenuta dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello dopo. È appena il caso di aggiungere due considerazioni: a) nella specie non si verte in tema di interpretazione della domanda, cioè di determinazione dei limiti entro cui una pretesa è stata avanzata nei confronti di un determinato soggetto, ma di mancanza assoluta della domanda, cioè di assenza di qualsiasi pretesa nei confronti di quel soggetto;
b) la fattispecie in esame è diversa dalla ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale la estensione automatica della domanda è invece consentita poiché il soggetto originariamente evocato in giudizio pretende di indicare un terzo come responsabile della lesione di un diritto a lui attribuita dalla parte attrice.>>.
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Numero sezionale 3489/2024 3.4. Sulla base di tale motivazione, questa Corte cassava senza Numero di raccolta generale 8208/2025 rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva pronunciato la Data pubblicazione 28/03/2025
condanna del Comune di NO a favore degli eredi D'AU.
4. A seguito della decisione di questa Corte il Comune di NO richiedeva ai D'AU la restituzione delle somme versate in esecuzione della condanna disposta con la sentenza cassata ed a seguito del loro rifiuto otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore quattro decreti ingiuntivi rispettivamente nei confronti della AF, di GE D'AU, di IA D'AU e di LE D'AU (non consta alcunché sulla posizione di EO D'AU)
Provvedendo sulle separate opposizioni proposte dagli ingiunti, previa loro riunione, il Tribunale le rigettava e disattendeva la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nel presupposto dell'accertata responsabilità concorrete del Comune, accogliendo l'eccezione di prescrizione del diritto dei medesimi ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Investita dell'appello degli eredi D'AU, la Corte d'Appello di
Salerno, con sentenza n. 512 del 20 maggio 2020, ha rigettato il gravame, condannando gli attori-appellanti alle spese, così motivando per quanto in questa sede interessa:
< esposte in motivazione. Preliminarmente ritiene la Corte di dover prendere le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
1604/2013 del 22/11/2012 la quale ha accolto il motivo di ricorso del Comune di NO ed ha cancellato la condanna al pagamento del risarcimento danni, rilevando che se pur accertata la responsabilità nella causazione dei evento dannoso nella misura del
32,5% del Comune di NO, di tale affermazione di colpa non possono beneficiare gli odierni appellanti per l'assenza di qualsivoglia domanda risarcitoria dagli stessi promossa nei confronti dell'ente pubblico. La pronuncia della Corte di Cassazione, che ha natura vincolante e non eludibile, ha chiaramente espresso
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Numero di raccolta generale 8208/2025 due concetti di diritto non superabili, la parziarietà Data pubblicazione 28/03/2025 dell'obbligazione, dopo la determina già con la sentenza di primo grado della percentuale di responsabilità attribuibile a ciascun soggetto pubblico o privato coinvolto nel sinistro, circostanza di fatto definita dal rigetto degli altri motivi di ricorso in Cassazione, e dunque certamente passata in giudicato, e la assenza di una domanda risarcitoria proposta dagli appellanti nei confronti del
Comune di NO, avendo essi proposto l'azione nei confronti di
SE OL e SE MA OS. Sul punto la Corte di Cassazione
è chiara quando evidenzia, anche, la mancata contestazione in ordine all'applicabilità del regime della solidarietà ed all'art. 2055
c.c. La preclusione conseguente al giudicato esclude di poter ridiscutere della natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, stante il dato di fatto della specifica indicazione della proporzione delle rispettive responsabilità sin dalla sentenza di primo grado del
Tribunale di Salerno, aspetto divenuto definitivo con la pronuncia della Cassazione. Da ciò discende che è preclusa l'applicazione al caso in esame della disciplina della solidarietà passiva nelle obbligazioni, e pertanto anche della richiamata tematica applicativa della prescrizione del diritto, e della idoneità degli atti interruttivi posti in essere in danno di un coobbligato, quali idonei ad interrompere il decorso della prescrizione per ciascuno degli altri.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno è prescritto, come accertato dal primo Giudice, essendo decorsi diciotto anni dal
1992 senza alcuna domanda rivolta verso il Comune di NO, sino all'atto di precetto del 7/06/2010, e comunque essendo venuta meno la solidarietà passiva con la sentenza di primo grado.>>.
5. Avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito il Comune di
NO con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
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Numero di raccolta generale 8208/2025 All'esito della camera di consiglio, in data 7 febbraio 2025, il Data pubblicazione 28/03/2025
Presidente del Collegio, con proprio decreto, visto l'art. 276, ultimo comma, secondo inciso c.p.c. e l'art. 380, secondo comma, c.p.c., ha disposto la sostituzione di se stesso alla Consigliera relatrice nella redazione della motivazione della presente ordinanza, previa informazione alla relatrice ed ai componenti del Collegio. Si alleghi il presente al verbale della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – deducente: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt.
1294, 1310 co. 1, 2055, 2909, 2943 co. 1 e 2, 2945 co. 2 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” – i ricorrenti impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui la stessa, confermando la statuizione del giudice di primo grado, ha ritenuto prescritta la domanda risarcitoria essendo decorsi diciotto anni dal 1992 senza che i ricorrenti proponessero alcuna domanda nei confronti del
Comune di NO fino all'atto di precetto del 2010, non potendo estendersi la solidarietà passiva agli autori responsabili del sinistro, nonostante che nel giudizio risarcitorio fosse stata accertata la corresponsabilità del Comune per la causazione del sinistro nella misura del 32,5%. Ad avviso dei ricorrenti questa statuizione sarebbe erronea ed in contrasto con i principi della solidarietà passiva sanciti dagli artt. 1294 c.c. e 2055 c.c., essendo incontrovertibile che tra i responsabili del sinistro ed il Comune di
NO sussistesse una responsabilità solidale, ancorché parziaria, cioè già individuata dal giudice in termini percentuali.
1.1. Il motivo è fondato.
Queste le ragioni.
1.2. Occorre considerare che la sentenza di questa Corte n. 1604 del 2013, nel riconoscere che i ricorrenti non avevano esteso la domanda proposta davanti al Tribunale di Milano nei confronti del
Comune di NO e nel censurare l'estensione d'ufficio operata
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Numero di raccolta generale 8208/2025 dal tribunale prima e confermata poi dalla sentenza di appello sul Data pubblicazione 28/03/2025 punto cassata, preclude certamente la possibilità di attribuire al processo chiuso con quella sentenza (quanto al rapporto fra i ricorrenti ed il Comune), sia dal momento della riunione davanti al tribunale salernitano, sia a seguito dell'illegittima estensione d'ufficio della domanda da parte del tribunale, qualsiasi effetto interruttivo istantaneo e meno che mai permanente del corso della prescrizione riguardo alla pretesa risarcitoria azionabile nei confronti del Comune.
Tanto per la ragione che la domanda giudiziale tramite l'estensione non era stata proposta.
Invero, la sentenza di questa Corte, negando che l'estensione vi fosse stata e ritenendola necessaria, ha definito certamente in rito quel processo nel rapporto processuale fra i ricorrenti e il Comune
e lo ha fatto escludendo che in quel giudizio vi fosse stata proposizione, per il tramite del meccanismo della c.d. estensione, di una domanda verso il Comune. L'assenza della domanda implica
a fortiori che non abbia potuto esplicarsi la funzione interruttiva ex art. 2943, secondo comma, c.c. ed a maggior ragione la provocazione dell'effetto sospensivo (c.d. interruttivo permanente) di cui al secondo comma dell'art. 2945 c.c. Gli effetti postulati da queste norme, espressione del noto ed autorevole insegnamento della dottrina secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento delle ragioni di chi esercitata il diritto di azione, insegnamento che può dirsi consacrato nella garanzia costituzionale del diritto di azione, suppongono, infatti, che una domanda vi sia stata. Ne consegue che il giudicato che abbia riconosciuto l'inesistenza di tale domanda anche, come nella specie, attraverso il meccanismo dell'estensione, chiaramente ne esclude la verificazione, naturalmente in quanto provocata dalla domanda o - con riguardo al caso di specie - dalla sua estensione.
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Numero sezionale 3489/2024 1.3. Tuttavia, si deve ritenere, in applicazione dell'esatto diritto Numero di raccolta generale 8208/2025 pertinente alla fattispecie, che sotto un diverso profilo, a beneficio Data pubblicazione 28/03/2025
dei ricorrenti a torto sia stato escluso dalla corte territoriale l'operare dell'effetto interruttivo istantaneo e permanente del corso della prescrizione del loro diritto risarcitorio verso il Comune di
NO fino alla sentenza cassatoria.
Ciò, in ragione di un fatto, rappresentato dall'introduzione da parte degli attuali ricorrenti del giudizio davanti al Tribunale di Milano.
Il detto effetto interruttivo e sospensivo, infatti, deve ritenersi verificato comunque in ragione dell'essere stato quel giudizio introdotto con una domanda rivolta contro un soggetto oggettivamente coobbligato con il Comune, cioè il SE (oltre che contro la responsabile MA OS SE).
1.4. Il Collegio rileva, in primo luogo, che all'applicazione del ragionamento giuridico esplicativo di quanto appena osservato si può procedere, anche al di là del tenore dell'illustrazione argomentativa del motivo incentrata sulla mera rivendicazione degli effetti della solidarietà ai fini dell'art. 1310, primo comma, c.c., sulla base del consolidato principio di diritto affermato a suo tempo da Cass. n. 19132 del 2005, secondo cui: < ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. [n.d.r.: ora divenuta ultimo comma] (là dove consente la salvezza dell'assetto di interessi, per come regolato dalla sentenza di merito, allorquando la soluzione della questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la soluzione della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione alla questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte
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Numero di raccolta generale 8208/2025 di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal Data pubblicazione 28/03/2025 ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto.>>.
Questo approccio è necessario, perché l'illustrazione del motivo trascura di considerare un dato di fatto pacifico, rappresentato dalla circostanza che la domanda giudiziale proposta conto i SE dagli eredi D'AU era stata proposta con la deduzione della sola responsabilità di quei convenuti e senza adombrare quella concorrente del Comune.
Questo dato deve e può essere esaminato nella sua valenza giuridica alla stregua del ricordato principio di diritto e la vicenda in esame consente allora di prendere posizione espressa su un punto dell'esegesi dell'art. 1310, primo comma, c.c. che parrebbe non risultare esaminato expressis verbis da questa Corte, quello del se l'atto interruttivo contro un condebitore solidale, per svolgere effetto interruttivo della prescrizione nei confronti dell'altro o degli altri condebitori, debba rappresentare l'esistenza della loro coobbligazione, oppure no.
1.5. Con riferimento al caso che si giudica ed alla prospettazione cui è finalizzato il primo motivo, si deve considerare, come si è detto, che è vero ed anzi, come si è visto, è accertato, che i
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Numero di raccolta generale 8208/2025 ricorrenti, agendo davanti al tribunale milanese, configurarono e Data pubblicazione 28/03/2025 fecero valere solo la responsabilità dei SE e non dell'altro coobbligato potenziale, cioè il Comune, proponendo la loro domanda risarcitoria solo nei riguardi del primo. Essi, cioè, non rappresentarono, non sostennero, l'esistenza della coobligazione del Comune di NO.
Ebbene, in ragione della proposizione della domanda contro i detti coobbligato senza alcuna deduzione, per quanto non seguita da domanda, della corresponsabilità del Comune, assume rilievo la corretta individuazione del modus operandi dell'art. 1310, primo comma. Ebbene, l'esegesi di tale norma impone di considerare che l'atto rivolto contro un coobbligato, cui l'ordinamento riconosce efficacia interruttiva del corso della prescrizione anche nei riguardi dell'altro o degli altri coobbligati, è idoneo a svolgere tale effetto espansivo sia se in esso si rappresenti l'esistenza del vincolo della coobbligazione, sia in caso contrario, cioè se a tale esistenza non faccia alcuna allusione. L'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, sotteso all'atto cui l'ordinamento riconosce efficacia interruttiva e, dunque, alla domanda giudiziale che venga proposta contro un coobbligato (ma idem dovrebbe ritenersi nel caso di atto interruttivo stragiudiziale contro di lui rivolto), per la sua verificazione nei confronti dell'altro coobbligato o degli altri coobbligati, non richiede che l'atto interruttivo (e dunque la domanda giudiziale o l'atto stragiudiziale) debba individuare e rappresentare la corresponsabilità dell'altro o degli altri coobbligati.
La norma dell'art. 1310, primo comma, non esige affatto questa individuazione o rappresentazione come contenuto dell'atto interruttivo e l'assenza di tale richiesta da parte del legislatore implica la conclusione che per il suo verificarsi ciò che conta è solo il modo di essere oggettivo della vicenda sostanziale fattuale riguardo alla quale si compie l'atto interruttivo e non il modo in cui venga rappresentata nell'atto interruttivo. Nel silenzio della legge
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Numero di raccolta generale 8208/2025 non è possibile ritenere che l'atto interruttivo debba fornire la Data pubblicazione 28/03/2025 rappresentazione e meno che mai l'affermazione che il diritto riguardo al quale si compie l'atto interruttivo sussista verso un altro o altri coobbligati.
In senso contrario non è possibile ritenere che in tal modo il coobbligato o i coobbligati la cui posizione non sia rappresentata nell'atto interruttivo soggiacciono all'effetto interruttivo senza che esso sia stato riferito alla loro posizione. Ciò è mera conseguenza della regola dell'estensione dell'atto interruttivo al coobbligato non destinatario, che non esige di questo la conoscenza: se l'estensione si verifica senza conoscenza, sarebbe contraddittorio far assumere rilievo alla rappresentazione della solidarietà.
Ne deriva che la domanda introdotta a Milano dai ricorrenti contro i
SE, pur non essendo stata rivolta contro il Comune ed ancorché nell'atto introduttivo della domanda e, dunque, nell'atto interruttivo della prescrizione cui funzionalmente assolve la domanda giudiziale, non fosse stata nemmeno rappresentata l'esistenza di una corresponsabilità del Comune, sebbene non evocato in giudizio, fu di per sé idonea a spiegare effetto interruttivo del corso della prescrizione anche nei riguardi del Comune stesso a norma del primo comma dell'art. 1310 c.c.
Questo effetto interruttivo rimase anche indifferente alla circostanza che gli eredi D'AU nemmeno a seguito della rimessione del giudizio al tribunale salernitano e della riunione al giudizio risarcitorio introdotto dagli altri danneggiati anche contro il
Comune di NO provvidero ad un'estensione della domanda contro il Comune convenuto in quel giudizio.
Il principio di diritto che va affermato è il seguente: < dell'applicazione del primo comma dell'art. 1310 c.c. e dunque dell'estensione dell'atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l'atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso
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Numero sezionale 3489/2024 uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte Numero di raccolta generale 8208/2025 del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri Data pubblicazione 28/03/2025
coobbligati. L'effetto interruttivo del corso della prescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e, dunque, sulla base dell'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale del soggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti>>.
Applicando tale principio di diritto alla vicenda di cui è processo, la domanda proposta dai ricorrenti davanti al Tribunale di Milano, in quanto rivolta contro un coobbligato e nonostante che nei fatti costitutivi non fosse dedotta la corresponsabilità dell'altro coobbligato, cioè il Comune, ed esso non fosse destinatario della domanda, fu idonea ad interrompere la prescrizione contro il
Comune.
Deve, a questo punto farsi un'ulteriore puntualizzazione: essa fu idonea pure a determinare la sospensione del corso della prescrizione per tutta la pendenza del processo e ciò fino alla chiusura del processo con la sentenza di questa Corte n. 1604 del
2013.
Si ricorda, al riguardo, infatti, che vige nella giurisprudenza di questa Corte il seguente principio di diritto: < disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio>>
(Cass. n. 8136 del 2001: n. 1406 del 2011).
La corte salernitana avrebbe dovuto, dunque, applicare questi principi.
1.6. Fermo quanto fin qui osservato, si deve, a questo punto rilevare – ed anche al riguardo lo consente il motivo che investe
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Numero sezionale 3489/2024
Numero di raccolta generale 8208/2025 anche l'esclusione che la sentenza impugnata ha ritenuto Data pubblicazione 28/03/2025 dell'applicabilità dell'art. 2055 c.c. - che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito alla statuizione resa da questa
Corte decidendo il terzo motivo di ricorso riguardo al giudizio introdotto contro il coobligato SE e la ED il valore di avere escluso l'applicabilità dell'art. 2055 c.c. quanto all'esistenza della solidarietà.
Questa Corte, infatti, decidendo sul ricorso incidentale degli eredi
D'AU, esaminando il terzo motivo di ricorso, rivolto contro i
SE e la ED (assicuratrice del veicolo della SE), si è occupata della rivendicazione da parte dei D'AU dell'operare dell'art. 2055 c.c. sotto il profilo delle conseguenze della solidarietà
e, dunque, della richiesta di vedersi riconosciuto l'intero danno in applicazione di essa, e non ai fini di decidere sull'esistenza della solidarietà.
E peraltro a questi fini in prima battuta ha detto inosservato, pur senza citarlo, l'art. 366 n. 6 quanto alla dimostrazione di aver postulato nel presupposto dell'operare della solidarietà con un appello incidentale l'estensione della condanna all'intero danno anziché solo a quello imputabile al SE.
È appena il caso di rilevare che se la sentenza impugnata ha inteso riferissi all'esito dello scrutinio di quel motivo quando ha parlato di parziarietà dell'obbligazione, in alcun modo tale affermazione ha attinenza con la questione della negata erronea applicazione a beneficio dei ricorrenti dell'art. 1310, secondo comma, c.c. nei sensi sopra indicati.
1.7. Dev'essere, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata. Il giudice di rinvio deciderà sulla domanda riconvenzionale dei qui ricorrenti ritenendo che a beneficio dei medesimi il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria venne interrotto e rimase sospeso nei confronti del
Comune per effetto della pendenza fino alla pubblicazione della
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Numero sezionale 3489/2024 sentenza n. 1604 del 2016 del giudizio da essi originariamente Numero di raccolta generale 8208/2025 introdotto davanti al Tribunale di Milano contro gli altri coobbligati. Data pubblicazione 28/03/2025
2. Con il secondo motivo di ricorso - Nullità della sentenza e/o del procedimento, in conseguenza della violazione degli artt. 115 e 345 co. 2 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente sollevata solo in appello,
l'eccezione di omesso pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione, che, essendo una eccezione rilevabile d'ufficio, avrebbe potuto essere sollevata in qualsiasi fase del giudizio.
2.1. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, la cui soluzione è strettamente dipendente dalle sorti del primo.
3. Conclusivamente la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile del 23 ottobre 2024.
Il Presidente Estensore
FF AN IO AS
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