Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/03/2025, n. 8208
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Ordinanza 28 marzo 2025

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In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui all'art. 384, ult. comma, c.p.c., la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e non richieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, che l'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato che l'effetto interruttivo della prescrizione della domanda proposta contro un condebitore solidale si produceva anche nei confronti dell'ulteriore debitore solidale, ex art. 1310 c.c., nonostante tale solidarietà passiva non fosse stata esplicitamente illustrata).

La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la domanda giudiziale proposta contro uno solo dei responsabili del sinistro aveva prodotto effetti interruttivi anche nei riguardi del Comune, benché la corresponsabilità di questo non fosse stata dedotta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/03/2025, n. 8208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8208
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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