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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6402/2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 17.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
– (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Giuseppe Lanni (c.f. ), PEC C.F._2
presso il cui studio con sede in Caserta alla Via A. Email_1
De Franciscis n. 57 elettivamente domicilia
ATTORE
E
- (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lumaca (c.f.
), elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
– (c.f. , in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Flajani (c.f. ) C.F._4
e dall'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3
o Email_4
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CONVENUTO
NONCHE'
– in persona del rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Caserta alla via S. Lubich n. 6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice, riportandosi alle risultanze istruttorie e, segnatamente, alla prova testimoniale espletata nonché alla CTU medica depositata, chiedeva di dichiarare la esclusiva responsabilità dei convenuti enti, nelle rispettive qualità, e per l'effetto condannarli eventualmente in solido, o ciascuno per quanto di rispettiva responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore quantificati nella misura di € 49.508,00, oltre spese di CTU medica per €
732,00 anticipate, il tutto nella misura massima di € 52.000,00 con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario. La difesa del CP_2 contestava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto perché infondato e
[...] sfornito di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della motivazione
Con atto di citazione notificato in data 8.7.2019, l'attore, previa diffida e messa in mora nonché inoltro di apposito invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita rimasto disatteso, conveniva in giudizio l' il CP_1 CP_2 nonché la affinché, accertata la loro esclusiva
[...] Controparte_3 responsabilità, nelle rispettive qualità, fossero condannati al risarcimento di tutti i danni causati dall'aggressione di alcuni cani randagi che, speronando il velocipede a bordo del quale viaggiava, ne provocavano la caduta aggravata dalla presenza, sul manto stradale, di una profonda buca.
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Assumeva in particolare l'attore che in data 21.4.2019 alle ore 8.10, mentre procedeva alla guida del proprio velocipede in San Tammaro (CE) lungo la SS7 bis - strada di competenza provinciale - in direzione Capua, giunto all'altezza del km 2, veniva travolto da un branco di cani randagi di grossa taglia provenienti dalla sua sinistra che, avvicinatisi urtavano contro la ruota del provocandone la caduta in una buca presente sul manto stradale con conseguenti danni per l'attore.
Si costituiva il convenuto in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. nonché l' in persona del legale rappresentante p.t., i CP_1 quali eccepivano rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Non si costituiva la rimasta contumace malgrado la rituale Controparte_3 notifica dell'atto di citazione.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio, si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e, quindi, all'espletamento della consulenza tecnica medica di ufficio e veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 17.4.2025 le parti precisavano le conclusioni sulle quali il Giudice si riservava la decisione, assegnando termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la fondatezza della pretesa risarcitoria, la individuazione del soggetto tenuto al suo eventuale soddisfacimento, la quantificazione infine del dovuto.
L'esame del primo profilo deve muovere necessariamente dalle risultanze processuali acquisite e consistenti dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte, dalle conclusioni della CTU medica, dai rilievi fotografici del luogo del sinistro prodotti dall'attore nonché dalla relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di e dalla nota dell' CP_2 CP_1
Orbene, il teste , sig. , sentito sulla dinamica e sulle circostanze del Testimone_1 sinistro ha riferito l'accaduto confermando la prospettazione dei fatti come illustrati nell'atto introduttivo dall'attore.
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Particolarmente rilevante si reputa la deposizione resa dal teste escusso avendo questi personalmente assistito all'aggressione dell'attore da parte di un branco di cani randagi. Il teste, che viaggiava con la propria bicicletta in coda all'attore, ha riferito che l'incidente si è verificato allorché un branco composto da 4 o 5 cani di grossa taglia, sporchi e senza collare, sbucava da una strada secondaria, attraversava velocemente la strada proseguendo nella direzione dell'attore e urtava contro la ruota anteriore della bicicletta di quest'ultimo, il quale perdeva il controllo del proprio velocipede che sbandava anche a causa di una buca presente sul manto stradale e l'attore rovinava a terra.
Riferiva il teste, inoltre, che, dopo l'aggressione e la caduta, l'attore lamentava dolori alla parte destra del corpo e, pertanto, il teste chiamava l'ambulanza precisando inoltre, che pochi giorni prima dell'aggressione avvenuta ai danni dell'attore aveva segnalato telefonicamente tanto la presenza dei cani randagi quanto della buca insistente sul manto stradale nella quale era incappato l'attore.
Parimente rilevante è la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attore, nella quale è riprodotto lo stato dei luoghi in custodia della convenuta ed CP_3 emerge che lo stesso è effettivamente connotato da una obiettiva ed intrinseca pericolosità per la presenza di una buca sul manto stradale che, combinata con la dinamica dell'incidente non altrimenti gestibile da parte dell'attore, ha aggravato le lesioni da questi riportate ed accertate dal personale dipendente del presidio ospedaliero.
Precisamente nei referti prodotti a corredo dell'atto introduttivo emerge che l'attore riportava “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale;
frattura composta della VIII, IX e X costa a destra;
escoriazione mano destra”, per cui in data
23.4.2019 veniva sottoposto ad un intervento di “riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna (AHQR4) con infissione di chiodo anterogrado, bloccaggio con viti cefaliche e vite distale” e che dal 29.4.2019 e sino ai 30 giorni successivi veniva sottoposto a terapia riabilitativa.
Le risultanze descritte trovano conferma nella relazione redatta dal Comando di
Polizia Municipale nonché nelle note prodotte in atti rispettivamente dal di CP_2
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e dalla Provincia di Caserta che confermano la presenza di cani randagi CP_2 sul territorio comunale.
Gli esiti della CTU espletata, inoltre, forniscono effettivo riscontro alla versione del fatto storico allegata dall'attore e confermata dal teste escusso.
Difatti il CTU nominato, dott. ha affermato come “I mezzi di Persona_1 produzione delle lesioni personali che l'attore ebbe a riportare nell'incidente, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura
e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Ne discende che, alla luce di tali modalità del fatto, non vi è dubbio che ricorrano nel caso vagliato, per ciò che concerne la presenza dei cani randagi, gli estremi della Cont responsabilità aquiliana per la e per il tenuti al Controparte_2 controllo del territorio comunale nell'esercizio delle proprie e specifiche competenze istituzionali e, per ciò che concerne la presenza della buca, la responsabilità oggettiva per la , custode della strada luogo dell'infortunio dell'attore. Controparte_3
Occorre dunque scindere per questioni di logicità espositiva le due ipotesi di responsabilità - aquiliana e oggettiva.
Con riferimento alla prima, nel caso di specie, la difesa del Controparte_2 ha eccepito, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che il controllo del c.d. fenomeno del randagismo è compito dell'Azienda Sanitaria Locale Cont territorialmente competente. La difesa dell' a sua volta, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo, invece, l'avversa tesi ovvero che il controllo del c.d. fenomeno del randagismo sia di competenza dell'ente locale.
Orbene deve osservarsi in proposito che la responsabilità del fenomeno del randagismo
è a carico degli enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
La normativa di settore, ovvero la legge quadro n. 281/1991, ripartisce tra l'autorità Cont comunale e la i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo;
in particolare, l'art. 3 della citata legge demanda alla Regione la competenza a
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disciplinare con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Cont
nonché l'ideazione di un programma di prevenzione del randagismo.
Ne discende che la responsabilità sarà dell'ente o degli enti cui è attribuito dalla legge ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge nazionale n. 281 del
1991, il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione (si v. Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017; Cass. civ., n. 17528 del 23-8- 2011, Cass. civ., n.
10190 del 28-4- 2010).
Ciò premesso, la legislazione regionale applicabile nel caso di specie è segnatamente la L.R. Campania 24 novembre 2001 (poi sostituita dalla l. regionale n. 3/2019 che tuttavia non trova applicazione ratione temporis), prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali.
Dalla lettura dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/2001 emerge che alle Aziende
Sanitarie Locali è, in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani: "1. Servizi veterinari delle
AA.SS.LL. predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore...".
Ai Comuni è invece demandato, ai sensi del successivo art. 6 il servizio di istituzione dei canili e risanamento degli stessi ai fini dell'assistenza sanitaria e del ricovero: “I
Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono: a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei pag. 7/21 cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente
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riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale;
c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali."
Alla stregua del dettato normativo richiamato si può concludere che la CP_4 assegna il compito di vigilanza e di controllo del randagismo, con
[...] accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi Cont veterinari dell' mentre ai Comuni assegna il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (Cass. Civ., sez. III, ord. 10 settembre 2019, n. 22522).
Con specifico riferimento alla portata dell'obbligo giuridico gravante in capo al deve tuttavia osservarsi che la giurisprudenza in maniera alquanto ondivaga CP_2 nel tempo - non soltanto per la difficoltà nel delineare l'esatto perimetro delle competenze, ma anche in ragione della diversità delle singole leggi regionali e del succedersi nell'ambito del medesimo territorio di diversi testi normativi - ha individuato forme più o meno ampie di corresponsabilità del nello CP_2 svolgimento dei compiti di organizzazione, prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio.
Invero, per un certo filone giurisprudenziale, l'attività ricadente sui Comuni, volta “ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL” dovrebbe essere interpretata nel senso fatto proprio dalla S.C. nel precedente del 20 giugno 2017 n. 15167 (ripresa nella motivazione della Cass. 2018 N. 17060) e cioè “nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali". In altri termini, secondo questa interpretazione, la norma prevederebbe un obbligo specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di “ricovero”, che è attività che si andrebbe ad aggiungere a quella di mera gestione del canile in quanto ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile ed implicante la cattura dell'animale dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali (Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17060).
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Sebbene detto precedente sia intervenuto con riguardo alla L.R. Lazio 21 ottobre 1997,
n. 34 art. 2 let. b, si è evidenziato che la formulazione letterale della normativa campana fosse in parte qua assolutamente identica a quella laziale e ciò renderebbe il principio espresso dalla S.C. applicabile analogicamente.
Tuttavia, a detta interpretazione, se ne è, più di recente, contrapposta un'altra altrettanto autorevole, che sia per l'aderenza al dato letterale che sotto il profilo logico sistematico, appare, a parere di questo giudice, maggiormente condivisibile.
Rientra in questo ultimo filone, l'ordinanza resa dalla S.C. sez. III, 31/05/2024,
n.15244 intervenuta proprio sulla legge della in discorso, la quale, Controparte_4 sul tema del riparto di competenze, ha espresso il principio di diritto secondo cui
"La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (Cass. 3737- 2023, Cont che, con riferimento alla ha ritenuto l'obbligo gravante sulla Controparte_4 in base alla legge del 2001; Cass. 32884- 2021). Poiché dunque la legge numero 16 del 2001 individua la come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la a doversi ritenere CP_4 responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al la quale CP_2 presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito”.
In senso conforme si sono espresse le Corti di Appello del territorio (si veda da ultimo
Corte di Appello di Napoli N. 242/2025; Corte Di Appello di Napoli N. 4842/2024;
Corte appello Salerno sez. I, 26/04/2023, n.559).
Può dunque concludersi che uno spazio in cui il può essere chiamato a CP_2 rispondere di danni derivanti da cani randagi sul suo territorio, in presenza di una legge Cont regionale che demanda specificamente alle il servizio di accalappiamento cani e trasferimento presso i canili, sebbene non possa escludersi a priori, è sicuramente più ristretto ed implica pur sempre la specifica individuazione del concreto obbligo giuridico violato, la condotta colposa addebitabile all'ente e, ovviamente, la riconducibilità ad essa dell'evento dannoso (a titolo meramente esemplificativo, in
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presenza di inerzia conseguente a specifiche segnalazioni rivolte al o qualora CP_2 il danno sia ricollegabile alla violazione degli specifici obblighi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani presso i canili).
Seppur dunque con le precisazioni fatte, la legittimazione passiva dell'uno o dell'altro ente o di entrambi in via solidale, non può affermarsi in via generale ed aprioristica ma va apprezzata in base al singolo fatto concreto posto all'esame del giudice.
Dunque, in astratto può sussistere la legittimazione passiva sia dell' che CP_1 del in quanto destinatari di competenze specifiche in Controparte_2 materia, in virtù della legge regionale.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, la S.C. (si v. Cass., ord., sez. VI,
14 maggio 2018, n. 11591; Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18954) ha escluso categoricamente che possa applicarsi al fenomeno del randagismo la speciale forma di responsabilità ex art. 2052 c.c. (applicabile invece alla diversa fattispecie relativa alla responsabilità per danni riconducibili alla fauna selvatica protetta), dovendo più correttamente sussumersi la fattispecie nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. Cont 2043 c.c. sia che il comportamento sia addebitabile al che all' CP_2
È stato infatti precisato che non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621; Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060, Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Detta individuazione rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.
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Al riguardo è stato affermato che l'esistenza dell'obbligo giuridico fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva, nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40 c.p., comma II e che pertanto, deve accertarsi se, in primis, con riferimento all'ente chiamato a rispondere dei danni, si configurasse
(all'epoca del fatto) l'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale (si v., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio
2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018,
n. 31957).
Una volta individuato l'obbligo giuridico violato – e dunque analizzata la normativa regionale per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile per danni causati dalla presenza dell'animale randagio – occorre poi valutare l'esistenza anche di un comportamento colposo da parte dell'ente preposto secondo i postulati della responsabilità aquiliana.
Quindi alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare semplicemente l'ente preposto alla Cont cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi ( o non essendo CP_2 materialmente esigibile, anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali, un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi
(Cass. 18954/2017). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
(Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
Tanto premesso, occorre fare chiarezza sulla portata dell'onere probatorio in capo al danneggiato in merito al profilo della colpa dell'ente, soprattutto per quel che concerne
“l'onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cass. Sez. 3,
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sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017) valorizzato in numerose massime come presupposto per potersi addivenire all'accertamento di una Cont responsabilità in capo all'
Sul punto, interviene a far chiarezza la S.C., da ultimo con la pronuncia n. 5339 del
28/02/2024 secondo cui “una volta individuato il soggetto tenuto al controllo del randagismo, e quindi in questo caso il l'attore/danneggiato deve allegare e CP_2 dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva”.
Ne discende, pertanto che entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta dal sì da dedurne la eventuale CP_2 responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Nel caso in esame, premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi avrebbe dovuto essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Si può quindi ritenere che per dichiarare sussistente la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Ciò perché, se bastasse per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043
c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
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Afferma la Suprema Corte quindi che “L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.” (cfr. Cass. 31/07/2017, n. 18954),
Alla stregua di tali principi ne discende che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento è preliminare rispetto a quello dell'ente tenuto all'accalappiamento degli animali di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale e quindi, Cont scatta, soltanto qualora detta prova da parte dell'ente (nel caso specifico l' ) sia fornita. Solo in detto caso spetterà all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame risulta dimostrato, sulla base del quadro probatorio acquisito, la circostanza secondo cui i cani che hanno travolto l'attore si muovessero in branco, non fossero in compagnia di alcuno, fossero sporchi, non recassero alcun guinzaglio o collare e che dunque potessero essere inquadrati come animali in titolarità di alcuno e come tale “vaganti” ( cfr. art. 2 L. R. n. 16/01 art. 1 co.
3 “Si definiscono "animali randagi" tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo”).
Nel caso in esame, poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al Comune dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa Inoltre, la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare e poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio Cont organizzato, spettava all' e al dedurre e dimostrare di avervi dato CP_2
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compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa. Cont Tale onere non può dirsi assolto dall' convenuta benché abbia prodotto in giudizio la nota prot. n. 163570/DIR. DIP. del 20.7.2019 redatta dalla sezione distaccata avente sede a Santa Maria Capua Vetere nella quale ha evidenziato di utilizzare una ditta esterna, la Ditta Dog's Town di Francolise, per lo svolgimento del servizio nonché di aver accalappiato e reimmesso nel corso degli anni un numero rilevante di cani randagi
(solo nel primo semestre del 2019 ha accalappiato n° 22 cani e reimmessi n°19).
Nemmeno convince l'allegazione della nota, a firma del Direttore UOC Affari
Generali, prot. n. 164110/AAGG del 22.7.2019, nella quale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di accalappiamento da parte del Comando di Polizia
Municipale nella data corrispondente al verificarsi dell'infortunio ai danni dell'attore ovvero nei giorni immediatamente precedenti e che si riferisse alla zona del sinistro o alle strade limitrofe, senza tuttavia considerare le segnalazioni afferenti zone e periodi temporali diversi.
Tali elementi, complessivamente considerati, lungi dall'integrare prova liberatoria, confermano, piuttosto, la presenza di cani randagi sul territorio e, dunque, non bastano Cont ad escludere la responsabilità dell' convenuta atteso che questa deriva, infatti, dall'aver consentito l'insorgere delle condizioni che hanno provocato l'evento lesivo con un comportamento negligente, consistito essenzialmente nella mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge che, ove fossero stati messi in atto, avrebbero scongiurato la verificazione dell'evento.
Le medesime argomentazioni valgono altresì per il che si è Controparte_2 limitato a produrre in giudizio una dichiarazione a firma del Responsabile del Settore
Amministrativo nella quale emerge che il ha stipulato un'apposita CP_2 convenzione con il canile “La Natura srl” di Marcianise per il ricovero e la cura dei cani randagi nonché una nota, prot. 4554 del 2019, nella quale il Comandante della
Polizia Municipale di rappresenta di aver ricevuto n°2 segnalazioni CP_2 circa la presenza di cani randagi rispettivamente risalenti all'11.1.2019 e al 22.3.2019
e di aver attivato le apposite procedure attraverso le prescritte comunicazioni al
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Cont Servizio Veterinario dell' di Santa Maria Capua Vetere, senza tuttavia fare alcuna menzione della segnalazione effettuata nei giorni antecedenti alla data del sinistro da parte del teste escusso.
Il nonostante la preesistenza di segnalazioni, pure informali, pervenute CP_2 all'Ente locale ha dunque omesso di adempiere all'obbligo di provvedere a segnalare Cont tempestivamente all' quella presenza.
Anche per il dunque, gli elementi probatori esitanti dall'istruttoria espletata CP_2 univocamente inducono a ritenere provata la circostanza allegata dall'attore e ribadita dal teste della presenza dei cani randagi, della relativa conoscenza del fenomeno del randagismo da parte dell'ente comunale convenuto - atteso che questi ha, tra l'altro, stipulato un'apposita convenzione con il canile sopra menzionato – e della mancata attivazione di strumenti idonei ad evitare pregiudizi afferenti i diritti e gli interessi a cui presidio è posta la regola cautelare violata. Cont Da tanto discende la responsabilità concorrente dell' e dell'amministrazione comunale per il sinistro verificatosi, atteso che risultano provate le condotte omissive poste in essere dalle medesime, ragion per cui la domanda di danni avanzata dall'attore
è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Fermo quanto innanzi in merito alla responsabilità aquiliana, occorre ora passare ad analizzare l'asserita responsabilità ascritta alla in qualità di Controparte_3 custode della strada provinciale ove è occorsa la caduta.
Ciò posto, giova, in punto di qualificazione giuridica della domanda, premettere che l'azione in esame deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice, oltre che espressamente invocato detta disposizione, allegato che la responsabilità della , per i danni sofferti, discendeva da un'anomalia della CP_3 sede stradale, costituita dalla dedotta presenza di una buca sulla superficie dell'asfalto.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui l'istante abbia posto a fondamento della domanda la responsabilità dell' quale custode del bene demaniale ed il verificarsi Controparte_5 del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
Alcun dubbio residua, poi, circa la concreta applicabilità della norma innanzi richiamata alla fattispecie in esame.
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Infatti, superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene soggetto al suo controllo arrechi danno a terzi. Anche la P.A., infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo dei suoi beni, incontra i limiti derivanti, in particolare, dalla norma fondamentale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
La P.A., quindi, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass. 12988/2024). Inoltre,
l'ente proprietario/gestore della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 8935/2013; Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015;
Cass. 1896/2015).
Occorre poi ricordare che il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode
è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
difatti in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “La Pubblica
Amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
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ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. ex multis
Cass. 4963/2019).
Al riguardo va inoltre sottolineato che in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., “ nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, commi 1 o 2, c.c.
), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. 2376/2024).
Ne discende, quindi, che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, dunque, di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra il bene in custodia e il danno cagionato dal medesimo. Essa può “essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento” (cfr. ex multis Cass. 2148/2025) ed inoltre, “nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e, per poter interrompere il nesso causale è sufficiente che sia "oggettivamente colposa, dove la colpa va intesa come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" ( cfr. recente pronuncia Cass. 1904/2025).
Tanto premesso, in applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che vada dichiarata la responsabilità della unitamente a quella del Controparte_3
e dell' per quanto di specifica competenza dei Controparte_2 CP_1 rispettivi enti.
La dinamica allegata dall'attore trova, poi, ulteriore conferma dalla documentazione fotografica allegata dalla quale emerge la presenza di un dislivello del manto stradale
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che, benché particolarmente esteso e dunque percettibile, combinato con la dinamica sopra descritta, non altrimenti gestibile dall'attore che perdeva il controllo della propria bicicletta e che, lungi dall'integrare il fatto proprio del danneggiato idoneo ad elidere il nesso causale, è piuttosto da considerarsi idonea a determinare una caduta secondo la logica dell'id quod plerumque accidit.
Precisamente, il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato non si pone come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, cosicché non può privare la obiettiva ed intrinseca pericolosità della buca dell'efficienza causale affibbiatale.
Quanto sin qui detto consente di affermare la concorrente responsabilità della
– convenuta contumace - quale soggetto proprietario della strada, Controparte_3 in ordine al sinistro verificatosi in danno dell'attore, non avendo la medesima offerto alcuna prova in ordine all'adozione di misure precauzionali (avvisi, transenne), in grado di sollecitare l'attenzione dell'utenza circa le precarie condizioni della sede stradale, né avendo il convenuto ente dimostrato il caso fortuito.
Ciò posto è dunque incontrovertibile che l'evento dannoso di cui si discorre sia imputabile a più condotte fra loro separate: la condotta omissiva del CP_2
e dell' si appalesa come l'antecedente logico prevalente senza
[...] CP_1 il verificarsi della quale la responsabilità della probabilmente non sarebbe CP_3 stata integrata, atteso che la buca ha aggravato la caduta dell'attore, il quale, se non fosse stato aggredito dai cani randagi, probabilemnte avrebbe potuto avvedersi in tempo della buca ed evitarla.
Pertanto, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori dell'infortunio le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 70% a carico - in solido Cont
- del e nella misura del 30% a carico della Controparte_6
. Controparte_3
Individuati dunque sulla scorta di quanto premesso i soggetti tenuti alla estinzione del credito attoreo non rimane che procedere alla quantificazione di quest'ultimo.
Al riguardo conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno, cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
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Sotto questo profilo si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti che l'attore ebbe a riportare, nell'infortunio descritto, “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale, frattura composta della VIII, IX e X costa a destra, escoriazione mano destra”, per cui in data 23.4.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna
(AHQR4) con infissione di chiodo anterogrado, bloccaggio con viti cefaliche e vite distale”, per poi essere dimesso in data 02.05.2019 con diagnosi di “Frattura per- sottotrocanterica femore dx;
Fratture costali plurime emitorace dx” ed è stato dichiarato definitivamente guarito in data 1.10.2019.
Accerta altresì il consulente che, in considerazione del tipo di lesioni riportate, dell'iter diagnostico e clinico, la malattia ha avuto una durata pari a 105 giorni, di cui 15
(QUINDICI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE, 30 (TRENTA) giorni di mediamente valutabile al 75%, 30 Parte_2
( ) giorni di mediamente Pt_3 Parte_2 valutabile al 50% e di ulteriori 30 (TRENTA) giorni di INABILITA' Parte_2
mediamente valutabile al 25%, senza alcuna incidenza sulla capacità di
[...] lavoro dell' infortunato. Inoltre, il CTU nominato precisa che “le certificazioni e le prognosi che travalicano tali limiti temporali rappresentano postumi e non malattia in atto” e che (c.f.r. concl. C.T.U.).
Le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate dal punto di vista logico-scientifico, e sono senz'altro condivisibili poiché corredate dalla letteratura clinica in materia.
Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal perito per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
• 15 giorni (quindici) di ITT Invalidità Temporanea Totale: € 1.725,00;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%):
€ 2.587,50;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%):
€ 1.725,00;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 25%):
€ 862,50;
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• Danno biologico 10% (di cui 5-7% per gli esiti di frattura per-sottotrocanterica del femore a destra trattata con chiodo gamma con persistenza dei mezzi di sintesi;
3% per il trauma contusivo del torace con frattura composta della VIII, IX e X costa a destra;
1% per gli esiti cicatriziali post chirurgici consistenti nel pregiudizio estetico):
€ 5.956,00
Per una invalidità totale pari ad € 28.060,00.
Sul punto osserva il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti per operare la personalizzazione del danno, alla luce dell'oggettiva gravità del trauma subito essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita (vecchio danno esistenziale) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sommando le singole voci dinanzi riconosciute, il danno subito dall'attore ammonterebbe a complessivi €. 36.902,56 calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso nonché gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo del danno non patrimoniale che deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza.
Tuttavia, giova evidenziare che l'attore, nella domanda introduttiva ha chiesto il risarcimento di “tutti i danni subiti dall'attore, il tutto nella misura massima di €.
26.000,00 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro”, così dettando un limite di valore alla trattazione della controversia de qua e alla valutazione del quantum risarcitorio.
Parimenti, l'attore, nella memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c. si è limitato a riportarsi
“alle conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo”, esaurendo dunque inutilmente il limite temporale processuale entro il quale avrebbe potuto, tutt'al più, emendare la propria domanda.
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Risulta, pertanto, tardiva ed inammissibile la specificazione di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.1.2024, depositate successivamente all'espletamento della CTU medica e della relativa quantificazione del danno ivi compiuta, ribadita altresì nella comparsa conclusionale.
Dunque, per evitare il vizio di ultrapetizione ed in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, questo Giudicante, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara i convenuti responsabili del sinistro causato all'attore nella misura del 70% - in solido a carico del e Controparte_2
Cont della e nella misura del 30% a carico della e per l'effetto li Controparte_3 condanna, per la stessa misura, al pagamento in favore di dell'attore della somma di €.
26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Alla accoglimento della domanda di parte attrice segue la condanna delle convenute, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum (tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Giuseppe Lanni, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
A carico delle parti convenute, nella misura di rispettiva competenza, vanno poste altresì le spese di CTU liquidate come da decreto emesso in data 21.12.2023.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante p.t., dell' in persona del CP_2 CP_1 rappresentante p.t. e della , in persona del rappresentante p.t., in Controparte_3 accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
- dichiara la responsabilità concorrente ed in solido dei convenuti nella misura del Cont 70% a carico del e della e nella misura del 30% a carico Controparte_2 della nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, Controparte_3
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in accoglimento per quanto di ragione della domanda, li condanna al pagamento, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento dei danni della Parte_1 complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto del 21.12.2023;
- condanna, inoltre, i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.314,00 di cui € 5.077,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 237,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 6.7.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6402/2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 17.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
– (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Giuseppe Lanni (c.f. ), PEC C.F._2
presso il cui studio con sede in Caserta alla Via A. Email_1
De Franciscis n. 57 elettivamente domicilia
ATTORE
E
- (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lumaca (c.f.
), elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
– (c.f. , in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Flajani (c.f. ) C.F._4
e dall'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3
o Email_4
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CONVENUTO
NONCHE'
– in persona del rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Caserta alla via S. Lubich n. 6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice, riportandosi alle risultanze istruttorie e, segnatamente, alla prova testimoniale espletata nonché alla CTU medica depositata, chiedeva di dichiarare la esclusiva responsabilità dei convenuti enti, nelle rispettive qualità, e per l'effetto condannarli eventualmente in solido, o ciascuno per quanto di rispettiva responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore quantificati nella misura di € 49.508,00, oltre spese di CTU medica per €
732,00 anticipate, il tutto nella misura massima di € 52.000,00 con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario. La difesa del CP_2 contestava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto perché infondato e
[...] sfornito di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della motivazione
Con atto di citazione notificato in data 8.7.2019, l'attore, previa diffida e messa in mora nonché inoltro di apposito invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita rimasto disatteso, conveniva in giudizio l' il CP_1 CP_2 nonché la affinché, accertata la loro esclusiva
[...] Controparte_3 responsabilità, nelle rispettive qualità, fossero condannati al risarcimento di tutti i danni causati dall'aggressione di alcuni cani randagi che, speronando il velocipede a bordo del quale viaggiava, ne provocavano la caduta aggravata dalla presenza, sul manto stradale, di una profonda buca.
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Assumeva in particolare l'attore che in data 21.4.2019 alle ore 8.10, mentre procedeva alla guida del proprio velocipede in San Tammaro (CE) lungo la SS7 bis - strada di competenza provinciale - in direzione Capua, giunto all'altezza del km 2, veniva travolto da un branco di cani randagi di grossa taglia provenienti dalla sua sinistra che, avvicinatisi urtavano contro la ruota del provocandone la caduta in una buca presente sul manto stradale con conseguenti danni per l'attore.
Si costituiva il convenuto in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. nonché l' in persona del legale rappresentante p.t., i CP_1 quali eccepivano rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Non si costituiva la rimasta contumace malgrado la rituale Controparte_3 notifica dell'atto di citazione.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio, si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e, quindi, all'espletamento della consulenza tecnica medica di ufficio e veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 17.4.2025 le parti precisavano le conclusioni sulle quali il Giudice si riservava la decisione, assegnando termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la fondatezza della pretesa risarcitoria, la individuazione del soggetto tenuto al suo eventuale soddisfacimento, la quantificazione infine del dovuto.
L'esame del primo profilo deve muovere necessariamente dalle risultanze processuali acquisite e consistenti dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte, dalle conclusioni della CTU medica, dai rilievi fotografici del luogo del sinistro prodotti dall'attore nonché dalla relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di e dalla nota dell' CP_2 CP_1
Orbene, il teste , sig. , sentito sulla dinamica e sulle circostanze del Testimone_1 sinistro ha riferito l'accaduto confermando la prospettazione dei fatti come illustrati nell'atto introduttivo dall'attore.
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Particolarmente rilevante si reputa la deposizione resa dal teste escusso avendo questi personalmente assistito all'aggressione dell'attore da parte di un branco di cani randagi. Il teste, che viaggiava con la propria bicicletta in coda all'attore, ha riferito che l'incidente si è verificato allorché un branco composto da 4 o 5 cani di grossa taglia, sporchi e senza collare, sbucava da una strada secondaria, attraversava velocemente la strada proseguendo nella direzione dell'attore e urtava contro la ruota anteriore della bicicletta di quest'ultimo, il quale perdeva il controllo del proprio velocipede che sbandava anche a causa di una buca presente sul manto stradale e l'attore rovinava a terra.
Riferiva il teste, inoltre, che, dopo l'aggressione e la caduta, l'attore lamentava dolori alla parte destra del corpo e, pertanto, il teste chiamava l'ambulanza precisando inoltre, che pochi giorni prima dell'aggressione avvenuta ai danni dell'attore aveva segnalato telefonicamente tanto la presenza dei cani randagi quanto della buca insistente sul manto stradale nella quale era incappato l'attore.
Parimente rilevante è la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attore, nella quale è riprodotto lo stato dei luoghi in custodia della convenuta ed CP_3 emerge che lo stesso è effettivamente connotato da una obiettiva ed intrinseca pericolosità per la presenza di una buca sul manto stradale che, combinata con la dinamica dell'incidente non altrimenti gestibile da parte dell'attore, ha aggravato le lesioni da questi riportate ed accertate dal personale dipendente del presidio ospedaliero.
Precisamente nei referti prodotti a corredo dell'atto introduttivo emerge che l'attore riportava “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale;
frattura composta della VIII, IX e X costa a destra;
escoriazione mano destra”, per cui in data
23.4.2019 veniva sottoposto ad un intervento di “riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna (AHQR4) con infissione di chiodo anterogrado, bloccaggio con viti cefaliche e vite distale” e che dal 29.4.2019 e sino ai 30 giorni successivi veniva sottoposto a terapia riabilitativa.
Le risultanze descritte trovano conferma nella relazione redatta dal Comando di
Polizia Municipale nonché nelle note prodotte in atti rispettivamente dal di CP_2
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e dalla Provincia di Caserta che confermano la presenza di cani randagi CP_2 sul territorio comunale.
Gli esiti della CTU espletata, inoltre, forniscono effettivo riscontro alla versione del fatto storico allegata dall'attore e confermata dal teste escusso.
Difatti il CTU nominato, dott. ha affermato come “I mezzi di Persona_1 produzione delle lesioni personali che l'attore ebbe a riportare nell'incidente, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura
e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Ne discende che, alla luce di tali modalità del fatto, non vi è dubbio che ricorrano nel caso vagliato, per ciò che concerne la presenza dei cani randagi, gli estremi della Cont responsabilità aquiliana per la e per il tenuti al Controparte_2 controllo del territorio comunale nell'esercizio delle proprie e specifiche competenze istituzionali e, per ciò che concerne la presenza della buca, la responsabilità oggettiva per la , custode della strada luogo dell'infortunio dell'attore. Controparte_3
Occorre dunque scindere per questioni di logicità espositiva le due ipotesi di responsabilità - aquiliana e oggettiva.
Con riferimento alla prima, nel caso di specie, la difesa del Controparte_2 ha eccepito, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che il controllo del c.d. fenomeno del randagismo è compito dell'Azienda Sanitaria Locale Cont territorialmente competente. La difesa dell' a sua volta, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo, invece, l'avversa tesi ovvero che il controllo del c.d. fenomeno del randagismo sia di competenza dell'ente locale.
Orbene deve osservarsi in proposito che la responsabilità del fenomeno del randagismo
è a carico degli enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
La normativa di settore, ovvero la legge quadro n. 281/1991, ripartisce tra l'autorità Cont comunale e la i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo;
in particolare, l'art. 3 della citata legge demanda alla Regione la competenza a
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disciplinare con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Cont
nonché l'ideazione di un programma di prevenzione del randagismo.
Ne discende che la responsabilità sarà dell'ente o degli enti cui è attribuito dalla legge ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge nazionale n. 281 del
1991, il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione (si v. Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017; Cass. civ., n. 17528 del 23-8- 2011, Cass. civ., n.
10190 del 28-4- 2010).
Ciò premesso, la legislazione regionale applicabile nel caso di specie è segnatamente la L.R. Campania 24 novembre 2001 (poi sostituita dalla l. regionale n. 3/2019 che tuttavia non trova applicazione ratione temporis), prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali.
Dalla lettura dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/2001 emerge che alle Aziende
Sanitarie Locali è, in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani: "1. Servizi veterinari delle
AA.SS.LL. predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore...".
Ai Comuni è invece demandato, ai sensi del successivo art. 6 il servizio di istituzione dei canili e risanamento degli stessi ai fini dell'assistenza sanitaria e del ricovero: “I
Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono: a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei pag. 7/21 cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente
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riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale;
c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali."
Alla stregua del dettato normativo richiamato si può concludere che la CP_4 assegna il compito di vigilanza e di controllo del randagismo, con
[...] accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi Cont veterinari dell' mentre ai Comuni assegna il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (Cass. Civ., sez. III, ord. 10 settembre 2019, n. 22522).
Con specifico riferimento alla portata dell'obbligo giuridico gravante in capo al deve tuttavia osservarsi che la giurisprudenza in maniera alquanto ondivaga CP_2 nel tempo - non soltanto per la difficoltà nel delineare l'esatto perimetro delle competenze, ma anche in ragione della diversità delle singole leggi regionali e del succedersi nell'ambito del medesimo territorio di diversi testi normativi - ha individuato forme più o meno ampie di corresponsabilità del nello CP_2 svolgimento dei compiti di organizzazione, prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio.
Invero, per un certo filone giurisprudenziale, l'attività ricadente sui Comuni, volta “ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL” dovrebbe essere interpretata nel senso fatto proprio dalla S.C. nel precedente del 20 giugno 2017 n. 15167 (ripresa nella motivazione della Cass. 2018 N. 17060) e cioè “nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali". In altri termini, secondo questa interpretazione, la norma prevederebbe un obbligo specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di “ricovero”, che è attività che si andrebbe ad aggiungere a quella di mera gestione del canile in quanto ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile ed implicante la cattura dell'animale dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali (Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17060).
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Sebbene detto precedente sia intervenuto con riguardo alla L.R. Lazio 21 ottobre 1997,
n. 34 art. 2 let. b, si è evidenziato che la formulazione letterale della normativa campana fosse in parte qua assolutamente identica a quella laziale e ciò renderebbe il principio espresso dalla S.C. applicabile analogicamente.
Tuttavia, a detta interpretazione, se ne è, più di recente, contrapposta un'altra altrettanto autorevole, che sia per l'aderenza al dato letterale che sotto il profilo logico sistematico, appare, a parere di questo giudice, maggiormente condivisibile.
Rientra in questo ultimo filone, l'ordinanza resa dalla S.C. sez. III, 31/05/2024,
n.15244 intervenuta proprio sulla legge della in discorso, la quale, Controparte_4 sul tema del riparto di competenze, ha espresso il principio di diritto secondo cui
"La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (Cass. 3737- 2023, Cont che, con riferimento alla ha ritenuto l'obbligo gravante sulla Controparte_4 in base alla legge del 2001; Cass. 32884- 2021). Poiché dunque la legge numero 16 del 2001 individua la come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la a doversi ritenere CP_4 responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al la quale CP_2 presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito”.
In senso conforme si sono espresse le Corti di Appello del territorio (si veda da ultimo
Corte di Appello di Napoli N. 242/2025; Corte Di Appello di Napoli N. 4842/2024;
Corte appello Salerno sez. I, 26/04/2023, n.559).
Può dunque concludersi che uno spazio in cui il può essere chiamato a CP_2 rispondere di danni derivanti da cani randagi sul suo territorio, in presenza di una legge Cont regionale che demanda specificamente alle il servizio di accalappiamento cani e trasferimento presso i canili, sebbene non possa escludersi a priori, è sicuramente più ristretto ed implica pur sempre la specifica individuazione del concreto obbligo giuridico violato, la condotta colposa addebitabile all'ente e, ovviamente, la riconducibilità ad essa dell'evento dannoso (a titolo meramente esemplificativo, in
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presenza di inerzia conseguente a specifiche segnalazioni rivolte al o qualora CP_2 il danno sia ricollegabile alla violazione degli specifici obblighi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani presso i canili).
Seppur dunque con le precisazioni fatte, la legittimazione passiva dell'uno o dell'altro ente o di entrambi in via solidale, non può affermarsi in via generale ed aprioristica ma va apprezzata in base al singolo fatto concreto posto all'esame del giudice.
Dunque, in astratto può sussistere la legittimazione passiva sia dell' che CP_1 del in quanto destinatari di competenze specifiche in Controparte_2 materia, in virtù della legge regionale.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, la S.C. (si v. Cass., ord., sez. VI,
14 maggio 2018, n. 11591; Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18954) ha escluso categoricamente che possa applicarsi al fenomeno del randagismo la speciale forma di responsabilità ex art. 2052 c.c. (applicabile invece alla diversa fattispecie relativa alla responsabilità per danni riconducibili alla fauna selvatica protetta), dovendo più correttamente sussumersi la fattispecie nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. Cont 2043 c.c. sia che il comportamento sia addebitabile al che all' CP_2
È stato infatti precisato che non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621; Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060, Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Detta individuazione rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.
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Al riguardo è stato affermato che l'esistenza dell'obbligo giuridico fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva, nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40 c.p., comma II e che pertanto, deve accertarsi se, in primis, con riferimento all'ente chiamato a rispondere dei danni, si configurasse
(all'epoca del fatto) l'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale (si v., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio
2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018,
n. 31957).
Una volta individuato l'obbligo giuridico violato – e dunque analizzata la normativa regionale per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile per danni causati dalla presenza dell'animale randagio – occorre poi valutare l'esistenza anche di un comportamento colposo da parte dell'ente preposto secondo i postulati della responsabilità aquiliana.
Quindi alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare semplicemente l'ente preposto alla Cont cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi ( o non essendo CP_2 materialmente esigibile, anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali, un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi
(Cass. 18954/2017). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
(Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
Tanto premesso, occorre fare chiarezza sulla portata dell'onere probatorio in capo al danneggiato in merito al profilo della colpa dell'ente, soprattutto per quel che concerne
“l'onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cass. Sez. 3,
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sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017) valorizzato in numerose massime come presupposto per potersi addivenire all'accertamento di una Cont responsabilità in capo all'
Sul punto, interviene a far chiarezza la S.C., da ultimo con la pronuncia n. 5339 del
28/02/2024 secondo cui “una volta individuato il soggetto tenuto al controllo del randagismo, e quindi in questo caso il l'attore/danneggiato deve allegare e CP_2 dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva”.
Ne discende, pertanto che entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta dal sì da dedurne la eventuale CP_2 responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Nel caso in esame, premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi avrebbe dovuto essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Si può quindi ritenere che per dichiarare sussistente la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Ciò perché, se bastasse per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043
c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
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Afferma la Suprema Corte quindi che “L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.” (cfr. Cass. 31/07/2017, n. 18954),
Alla stregua di tali principi ne discende che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento è preliminare rispetto a quello dell'ente tenuto all'accalappiamento degli animali di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale e quindi, Cont scatta, soltanto qualora detta prova da parte dell'ente (nel caso specifico l' ) sia fornita. Solo in detto caso spetterà all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame risulta dimostrato, sulla base del quadro probatorio acquisito, la circostanza secondo cui i cani che hanno travolto l'attore si muovessero in branco, non fossero in compagnia di alcuno, fossero sporchi, non recassero alcun guinzaglio o collare e che dunque potessero essere inquadrati come animali in titolarità di alcuno e come tale “vaganti” ( cfr. art. 2 L. R. n. 16/01 art. 1 co.
3 “Si definiscono "animali randagi" tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo”).
Nel caso in esame, poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al Comune dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa Inoltre, la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare e poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio Cont organizzato, spettava all' e al dedurre e dimostrare di avervi dato CP_2
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compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa. Cont Tale onere non può dirsi assolto dall' convenuta benché abbia prodotto in giudizio la nota prot. n. 163570/DIR. DIP. del 20.7.2019 redatta dalla sezione distaccata avente sede a Santa Maria Capua Vetere nella quale ha evidenziato di utilizzare una ditta esterna, la Ditta Dog's Town di Francolise, per lo svolgimento del servizio nonché di aver accalappiato e reimmesso nel corso degli anni un numero rilevante di cani randagi
(solo nel primo semestre del 2019 ha accalappiato n° 22 cani e reimmessi n°19).
Nemmeno convince l'allegazione della nota, a firma del Direttore UOC Affari
Generali, prot. n. 164110/AAGG del 22.7.2019, nella quale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di accalappiamento da parte del Comando di Polizia
Municipale nella data corrispondente al verificarsi dell'infortunio ai danni dell'attore ovvero nei giorni immediatamente precedenti e che si riferisse alla zona del sinistro o alle strade limitrofe, senza tuttavia considerare le segnalazioni afferenti zone e periodi temporali diversi.
Tali elementi, complessivamente considerati, lungi dall'integrare prova liberatoria, confermano, piuttosto, la presenza di cani randagi sul territorio e, dunque, non bastano Cont ad escludere la responsabilità dell' convenuta atteso che questa deriva, infatti, dall'aver consentito l'insorgere delle condizioni che hanno provocato l'evento lesivo con un comportamento negligente, consistito essenzialmente nella mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge che, ove fossero stati messi in atto, avrebbero scongiurato la verificazione dell'evento.
Le medesime argomentazioni valgono altresì per il che si è Controparte_2 limitato a produrre in giudizio una dichiarazione a firma del Responsabile del Settore
Amministrativo nella quale emerge che il ha stipulato un'apposita CP_2 convenzione con il canile “La Natura srl” di Marcianise per il ricovero e la cura dei cani randagi nonché una nota, prot. 4554 del 2019, nella quale il Comandante della
Polizia Municipale di rappresenta di aver ricevuto n°2 segnalazioni CP_2 circa la presenza di cani randagi rispettivamente risalenti all'11.1.2019 e al 22.3.2019
e di aver attivato le apposite procedure attraverso le prescritte comunicazioni al
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Cont Servizio Veterinario dell' di Santa Maria Capua Vetere, senza tuttavia fare alcuna menzione della segnalazione effettuata nei giorni antecedenti alla data del sinistro da parte del teste escusso.
Il nonostante la preesistenza di segnalazioni, pure informali, pervenute CP_2 all'Ente locale ha dunque omesso di adempiere all'obbligo di provvedere a segnalare Cont tempestivamente all' quella presenza.
Anche per il dunque, gli elementi probatori esitanti dall'istruttoria espletata CP_2 univocamente inducono a ritenere provata la circostanza allegata dall'attore e ribadita dal teste della presenza dei cani randagi, della relativa conoscenza del fenomeno del randagismo da parte dell'ente comunale convenuto - atteso che questi ha, tra l'altro, stipulato un'apposita convenzione con il canile sopra menzionato – e della mancata attivazione di strumenti idonei ad evitare pregiudizi afferenti i diritti e gli interessi a cui presidio è posta la regola cautelare violata. Cont Da tanto discende la responsabilità concorrente dell' e dell'amministrazione comunale per il sinistro verificatosi, atteso che risultano provate le condotte omissive poste in essere dalle medesime, ragion per cui la domanda di danni avanzata dall'attore
è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Fermo quanto innanzi in merito alla responsabilità aquiliana, occorre ora passare ad analizzare l'asserita responsabilità ascritta alla in qualità di Controparte_3 custode della strada provinciale ove è occorsa la caduta.
Ciò posto, giova, in punto di qualificazione giuridica della domanda, premettere che l'azione in esame deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice, oltre che espressamente invocato detta disposizione, allegato che la responsabilità della , per i danni sofferti, discendeva da un'anomalia della CP_3 sede stradale, costituita dalla dedotta presenza di una buca sulla superficie dell'asfalto.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui l'istante abbia posto a fondamento della domanda la responsabilità dell' quale custode del bene demaniale ed il verificarsi Controparte_5 del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
Alcun dubbio residua, poi, circa la concreta applicabilità della norma innanzi richiamata alla fattispecie in esame.
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Infatti, superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene soggetto al suo controllo arrechi danno a terzi. Anche la P.A., infatti, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo dei suoi beni, incontra i limiti derivanti, in particolare, dalla norma fondamentale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
La P.A., quindi, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass. 12988/2024). Inoltre,
l'ente proprietario/gestore della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 8935/2013; Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015;
Cass. 1896/2015).
Occorre poi ricordare che il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode
è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
difatti in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito secondo il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “La Pubblica
Amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
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ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. ex multis
Cass. 4963/2019).
Al riguardo va inoltre sottolineato che in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., “ nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, commi 1 o 2, c.c.
), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. 2376/2024).
Ne discende, quindi, che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, dunque, di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra il bene in custodia e il danno cagionato dal medesimo. Essa può “essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento” (cfr. ex multis Cass. 2148/2025) ed inoltre, “nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e, per poter interrompere il nesso causale è sufficiente che sia "oggettivamente colposa, dove la colpa va intesa come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" ( cfr. recente pronuncia Cass. 1904/2025).
Tanto premesso, in applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che vada dichiarata la responsabilità della unitamente a quella del Controparte_3
e dell' per quanto di specifica competenza dei Controparte_2 CP_1 rispettivi enti.
La dinamica allegata dall'attore trova, poi, ulteriore conferma dalla documentazione fotografica allegata dalla quale emerge la presenza di un dislivello del manto stradale
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che, benché particolarmente esteso e dunque percettibile, combinato con la dinamica sopra descritta, non altrimenti gestibile dall'attore che perdeva il controllo della propria bicicletta e che, lungi dall'integrare il fatto proprio del danneggiato idoneo ad elidere il nesso causale, è piuttosto da considerarsi idonea a determinare una caduta secondo la logica dell'id quod plerumque accidit.
Precisamente, il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato non si pone come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, cosicché non può privare la obiettiva ed intrinseca pericolosità della buca dell'efficienza causale affibbiatale.
Quanto sin qui detto consente di affermare la concorrente responsabilità della
– convenuta contumace - quale soggetto proprietario della strada, Controparte_3 in ordine al sinistro verificatosi in danno dell'attore, non avendo la medesima offerto alcuna prova in ordine all'adozione di misure precauzionali (avvisi, transenne), in grado di sollecitare l'attenzione dell'utenza circa le precarie condizioni della sede stradale, né avendo il convenuto ente dimostrato il caso fortuito.
Ciò posto è dunque incontrovertibile che l'evento dannoso di cui si discorre sia imputabile a più condotte fra loro separate: la condotta omissiva del CP_2
e dell' si appalesa come l'antecedente logico prevalente senza
[...] CP_1 il verificarsi della quale la responsabilità della probabilmente non sarebbe CP_3 stata integrata, atteso che la buca ha aggravato la caduta dell'attore, il quale, se non fosse stato aggredito dai cani randagi, probabilemnte avrebbe potuto avvedersi in tempo della buca ed evitarla.
Pertanto, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori dell'infortunio le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 70% a carico - in solido Cont
- del e nella misura del 30% a carico della Controparte_6
. Controparte_3
Individuati dunque sulla scorta di quanto premesso i soggetti tenuti alla estinzione del credito attoreo non rimane che procedere alla quantificazione di quest'ultimo.
Al riguardo conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno, cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica.
17 18
Sotto questo profilo si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti che l'attore ebbe a riportare, nell'infortunio descritto, “frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale, frattura composta della VIII, IX e X costa a destra, escoriazione mano destra”, per cui in data 23.4.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna
(AHQR4) con infissione di chiodo anterogrado, bloccaggio con viti cefaliche e vite distale”, per poi essere dimesso in data 02.05.2019 con diagnosi di “Frattura per- sottotrocanterica femore dx;
Fratture costali plurime emitorace dx” ed è stato dichiarato definitivamente guarito in data 1.10.2019.
Accerta altresì il consulente che, in considerazione del tipo di lesioni riportate, dell'iter diagnostico e clinico, la malattia ha avuto una durata pari a 105 giorni, di cui 15
(QUINDICI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE, 30 (TRENTA) giorni di mediamente valutabile al 75%, 30 Parte_2
( ) giorni di mediamente Pt_3 Parte_2 valutabile al 50% e di ulteriori 30 (TRENTA) giorni di INABILITA' Parte_2
mediamente valutabile al 25%, senza alcuna incidenza sulla capacità di
[...] lavoro dell' infortunato. Inoltre, il CTU nominato precisa che “le certificazioni e le prognosi che travalicano tali limiti temporali rappresentano postumi e non malattia in atto” e che (c.f.r. concl. C.T.U.).
Le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di dover prestare adesione, risultano complete e ben argomentate dal punto di vista logico-scientifico, e sono senz'altro condivisibili poiché corredate dalla letteratura clinica in materia.
Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal perito per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
• 15 giorni (quindici) di ITT Invalidità Temporanea Totale: € 1.725,00;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%):
€ 2.587,50;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%):
€ 1.725,00;
• 30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 25%):
€ 862,50;
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• Danno biologico 10% (di cui 5-7% per gli esiti di frattura per-sottotrocanterica del femore a destra trattata con chiodo gamma con persistenza dei mezzi di sintesi;
3% per il trauma contusivo del torace con frattura composta della VIII, IX e X costa a destra;
1% per gli esiti cicatriziali post chirurgici consistenti nel pregiudizio estetico):
€ 5.956,00
Per una invalidità totale pari ad € 28.060,00.
Sul punto osserva il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti per operare la personalizzazione del danno, alla luce dell'oggettiva gravità del trauma subito essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita (vecchio danno esistenziale) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sommando le singole voci dinanzi riconosciute, il danno subito dall'attore ammonterebbe a complessivi €. 36.902,56 calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso nonché gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo del danno non patrimoniale che deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza.
Tuttavia, giova evidenziare che l'attore, nella domanda introduttiva ha chiesto il risarcimento di “tutti i danni subiti dall'attore, il tutto nella misura massima di €.
26.000,00 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro”, così dettando un limite di valore alla trattazione della controversia de qua e alla valutazione del quantum risarcitorio.
Parimenti, l'attore, nella memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c. si è limitato a riportarsi
“alle conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo”, esaurendo dunque inutilmente il limite temporale processuale entro il quale avrebbe potuto, tutt'al più, emendare la propria domanda.
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Risulta, pertanto, tardiva ed inammissibile la specificazione di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.1.2024, depositate successivamente all'espletamento della CTU medica e della relativa quantificazione del danno ivi compiuta, ribadita altresì nella comparsa conclusionale.
Dunque, per evitare il vizio di ultrapetizione ed in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, questo Giudicante, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara i convenuti responsabili del sinistro causato all'attore nella misura del 70% - in solido a carico del e Controparte_2
Cont della e nella misura del 30% a carico della e per l'effetto li Controparte_3 condanna, per la stessa misura, al pagamento in favore di dell'attore della somma di €.
26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Alla accoglimento della domanda di parte attrice segue la condanna delle convenute, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum (tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Giuseppe Lanni, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
A carico delle parti convenute, nella misura di rispettiva competenza, vanno poste altresì le spese di CTU liquidate come da decreto emesso in data 21.12.2023.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante p.t., dell' in persona del CP_2 CP_1 rappresentante p.t. e della , in persona del rappresentante p.t., in Controparte_3 accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
- dichiara la responsabilità concorrente ed in solido dei convenuti nella misura del Cont 70% a carico del e della e nella misura del 30% a carico Controparte_2 della nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, Controparte_3
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in accoglimento per quanto di ragione della domanda, li condanna al pagamento, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento dei danni della Parte_1 complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto del 21.12.2023;
- condanna, inoltre, i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.314,00 di cui € 5.077,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 237,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 6.7.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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