Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 27 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/02/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01386/2025REG.PROV.COLL.
N. 06280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6280 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale eleggono domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
EL IO in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore dell’omonima Impresa, rappresentata e difesa dall’Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00377/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Signor EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1573/2021 R.R., l’Azienda agricola EL impugnava dinanzi al Tar per il Veneto la cartella di pagamento n. 113 2021 0008792176 000 relativa al c.d. prelievo latte riferito alle annualità 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2008/09 per un importo complessivo pari a € 171.390,72.
Il Tar, con sentenza n. 377 del 27 marzo 2023, annullava i provvedimenti impugnati sul rilievo:
che fosse « dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 795/20, 6656/22, 1557/22, 3588/22, emesse nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, effettuati a carico di parte ricorrente »;
che « in considerazione dell’intervenuto annullamento degli atti di prelievo (presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata) in relazione alle predette annate di campagne lattiere oggetto della cartella di pagamento contestata, relativa ad un ruolo unico, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi » (compresi quelli riferiti alle annualità non interessate alle citate decisioni del Consiglio di Stato).
AGEA impugnava la sentenza con appello depositato il 19 luglio 2023 censurandola, sotto un primo profilo, per aver disposto l’annullamento dell’intera cartella nonostante le invocate decisioni del Consiglio di Stato avessero riguardato unicamente le annate 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2003/04 restando la cartella « attiva » per quanto riguarda le campagne 2002/03 e 2008/09.
Sotto altro profilo poiché, relativamente alla campagna 2002/03, interveniva la sentenza del Tar Lazio n. 3991/2011, confermata in appello con decisione n. 3371/2019 avverso al quale veniva proposto ricorso per revocazione respinto con decisione 3371/2019, mentre per quanto riguarda l’annualità 2008/2009 pende giudizio d’impugnazione dinanzi al Tar Lazio iscritto al n. 10273/2009.
L’appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata il 25 luglio 2023 eccependo:
- la correttezza dell’annullamento dell’intera cartella in quanto fondata su un unico ruolo;
- l’intervenuta sentenza n. 456 del 24 novembre 2005 (definitiva il 8 gennaio 2007) del Tribunale di Crema (all’epoca avente giurisdizione sulla materia) che annullava il prelievo supplementare riferito all’annualità 2002/03, resa nei confronti dei primi acquirenti e quindi efficace anche nei confronti deli produttori ancorché non parte del giudizio;
- l’illegittimità della richiesta riferita all’annualità 2008/09 poiché al momento sub iudice stante la pendenza del giudizio dinanzi al Tar Lazio che non consentirebbe di qualificare il debito come accertato.
Riproponeva inoltre, in via subordinata, i restanti motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar.
La stessa appellata, con deposito del 10 gennaio 2025, produceva la sentenza del Tar per il Lazio n. 13388 del 22 agosto 2023 (non impugnata) che definiva il giudizio n. 10273/2009 R.R. accogliendo il ricorso proposto avverso la comunicazione di prelievo riferita all’annualità 2008/09 disponendo « l’annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario ».
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025, la causa veniva decisa.
Illustrata la sorte dei prelievi riferiti alle annualità oggetto del presente giudizio, non può che prendersi atto delle seguenti circostanze:
- per quanto riguarda le campagne 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2003/04, l’annullamento della cartella disposto del Tar non è oggetto di contestazione;
- relativamente alla campagna 2002/03, deve prendersi atto dell’intervenuta sentenza n. 459/2005 del Tribunale di Crema che definiva la controversia nei confronti del primo acquirente, obbligato solidale dell’Azienda appellata;
- con riferimento infine alla campagna 2008/09 la controversia trovava definizione con la citata sentenza del Tar Lazio n. 20273/2009, non impugnata.
Per quanto precede, come peraltro riconosciuto dalla parte appellante in sede di discussione orale, per tutte le annualità è venuto meno il titolo di prelievo e debbono quindi intendersi in ogni caso caducati gli atti successivi, sicché deve procedersi alla declaratoria di improcedibilità dell’appello, come anche dei motivi riproposti da controparte, per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, li dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO