CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 255 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, promossa da: con sede in Desio (MB), Parte_1
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza, sezione ordinaria e Codice Fiscale , P.I. , iscritto all'albo P.IVA_1 P.IVA_2
dei Gruppi Bancari al numero 3440/5, quale incorporante il CP_1
, con sede in Roma, C.F. in virtù di atto di fusione
[...] P.IVA_3
per incorporazione del 23 luglio 2014, a rogito notaio i Milano, Persona_1
repertorio 22.680, raccolta 13.230, in persona del suo Procuratore Speciale,
Dott.ssa , in forza di procura del 10.01.2018, rep. Controparte_2
15.300, atto n. 11.292, a rogito Notaio notaio in Desio Persona_2
(MB), rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv.
Stefano Lado, all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni del 03.08.2017 e del 19.10.2017, elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pagliari del Foro di Roma che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (di seguito anche RT CP_4
), con sede in - C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese
[...] CP_3
di Arezzo - , Gruppo IVA MPS- partita IVA CP_3 P.IVA_4
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca P.IVA_5 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
, codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - in persona dell' RT
avv. nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
) nella qualità di Deliberante con funzione Legale C.F._1
della Banca e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza
(livello di procura E5) come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott.
notaio in in data 15 giugno 2021 repertorio n. 40124 Persona_3 CP_3
raccolta n.20466 registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T, CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9 presso lo studio dell'avv. Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione depositata il 19.1.2022;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(p. Controparte_6
Iva n. ), in persona del socio accomandatario e legale P.IVA_6
rappresentante pro tempore sig. elettivamente domiciliata in CP_6
Cagliari, viale Trento n. 86, presso lo studio degli avv.ti prof. Dionigi Scano
e Agostino Armeni che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
con sede legale in Torino, numero di Parte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale P.IVA_7
– Partita IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_8 depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'art 13 del DLGS 385/1993 e Capogruppo del , Controparte_7 iscritto nell'albo di cui all'art 64 del medesimo decreto legislativo, in persona del procuratore Avv. Angelo Restivo, a tanto autorizzato in forza di procura speciale conferita dal legale rappresentante Dott con atto Persona_4
Notaio Notaio in Milano in data 14.04.2021 rep 44956 e racc Persona_5
14767 registrato in data 19.04.2021, elettivamente domiciliata in Cagliari, via
2 Sonnino 216 presso lo studio dell'Avv. Rita Branca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATE
e con l'intervento di con sede legale in Firenze (50129), C.F.-P.I. _8
, R.E.A. n. FI-52444, per conto ed in qualità di gestore FIA P.IVA_9 riservato denominato “Fondo Value Italy Credit 2”, e per essa, per il tramite della mandataria, giusta procura generale del 22.01.2020, n. repertorio 13.442
- n. raccolta 6.114, autenticata nella firma dal dott. Notaio in Persona_6
Firenze - la società con sede in Milano (20123), C.F.-P.I. Controparte_9
, in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_10 Controparte_10
(C.F. ), domiciliata per la carica presso la indicata C.F._2
sede della società, munito di poteri di rappresentanza in virtù di procura del
19.09.2023, repertorio n. 3720-raccolta n. 2211, autenticata nella firma dal dott. Notaio in Sesto San Giovanni (MI), elettivamente Persona_7
domiciliata in Monza (20900), Via Antonio Gambacorti Passerini n. 7 presso lo studio dell'avv. Gaetano Bovenzi, del Foro di Monza che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
in persona RO dell'Amministratore Delegato con sede legale in Milano, Piazza CP_12
degli Affari n. 2, partita IVA e per essa, quale mandataria, P.IVA_11
giusta procura speciale a rogito del Notaio di Milano in data Persona_8
27 giugno 2024, rep. 2013 progr. 1352, con sede legale in CP_13
Ravenna, Viale Sergio Cavina n. 19, iscrizione al Registro delle imprese di
Ravenna e codice fiscale , in persona del legale rappresentante P.IVA_12
pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza (20900), Via Antonio
Gambacorti Passerini n. 7 presso lo studio dell'avv. Gaetano Bovenzi, del
Foro di Monza che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
INTERVENUTE
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
3 Nell'interesse dell'appellante (come Parte_1
da atto di appello):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le ragioni sopra esposte, in accoglimento dell'appello interposto, riformare integralmente, poiché errata, per le ragioni sopra evidenziate, la sentenza del
Tribunale di Cagliari, in persona del Dott. Stefano Greco, n° 304, pubblicata in data 06.02.2020, resa a definizione del giudizio rubricato al numero di R.G.
3160/2014, rep. 378/2020, non notificata e per l'effetto rigettare le domande svolte in primo grado avverso il Con Parte_1 Parte_1
vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata ed appellante incidentale RT
(come da comparsa di costituzione):
[...]
“Per i motivi esposti, la chiede che, in RT
riforma della sentenza impugnata e respinto l'appello proposto dal
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1
proposto, la Corte adita voglia
➢ in via principale, rigettare le domande proposte dalla Parte_3
, disponendo la restituzione delle somme versate dalla
[...] CP_14
in dipendenza della sentenza di primo grado;
[...]
➢ in subordine, nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenute la e la E_ CP_3 CP_1
per quanto di rispettiva competenza, a rilevare la da ogni
[...] CP_14
pretesa cui fosse dichiarata tenuta nei confronti della Parte_3
a titolo di rimborso delle somme relative agli ordini di
[...]
pagamento da esse effettuati per conto ed a favore della CP_16
➢ in ogni ipotesi, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Parte_3
foglio di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024):
“Con riguardo all'appello principale promosso dalla Parte_4
, come indicato nella comparsa di costituzione in
[...]
data 26.1.2021:
“- in via principale: per i motivi tutti che sopra precedono, per quanto di ragione, rigettare in quanto inammissibili e/o infondati gli avversi motivi di
4 appello, confermando per l'effetto la sentenza n. 304/2020 emessa dal
Tribunale di Cagliari all'esito del giudizio civile contraddistinto con R.G.
3160/2014, pubblicata in data 6.2.2020 e per l'effetto accogliere le domande tutte come di seguito trascritte: “Nel merito in via principale, accertare i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 11/2010 ovvero, in via subordinata, i presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 11/2010, condannare la al pagamento, in favore della RT [...] della somma di € 31.957,56, oltre interessi Parte_3
moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, maturati e maturandi a decorrere dal
16.2.2012 sino al saldo effettivo […]”;
- in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
* * * *
B) Con riguardo all'appello incidentale tardivo proposto dalla
[...]
, con la comparsa di risposta in data 29.1.2021, RT
successivamente quindi alla costituzione in giudizio di Parte_3
avvenuta come detto in data 26.1.2021, si conclude:
- per il rigetto dell'avverso appello incidentale tardivo in quanto inammissibile e/o, comunque, infondato, in ragione dei motivi che, in assenza di concessione di un termine per il deposito di note difensive sul punto, come richiesto con l'istanza in data 1.6.2021, verranno compiutamente dedotti con la comparsa conclusionale, entro i termini di cui all'art. 190 cpc.
* * * *
C) Con riferimento alle difese dedotte dalla banca AR
, con la comparsa di costituzione in data 3.5.2021, attenendo le stesse
[...] esclusivamente ai rapporti con l'appellante incidentale RT
, ci si rimette alla decisione che l'Ecc.ma Corte vorrà assumere.
[...]
* * * *
D) Con riguardo all'intervento spiegato dalla nelle more _8
incorporata nella , Controparte_18
intervenuta nel presente giudizio, sul presupposto di aver asseritamente acquistato il credito vantato dalla verso CP_3 Parte_1
nell'ambito di una operazione di cessione in RT
massa di crediti formalizzata in data 28.10.2021 e pubblicata in G.U. il
18.11.2021 si conclude:
5 i) preliminarmente: per l'inammissibilità dell'intervento e/o la carenza di legittimazione della ora _8 RO
;
[...]
ii) nel merito: laddove l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere ammissibile l'inter- vento e la legittimazione di (incorporante RO
), considerato che la stessa ripropone i motivi di appello _8
dedotti dalla , rigettare gli stessi in quanto Parte_4
inammissibili e/o infondati in ragione dei motivi indicati da Parte_3 nella propria comparsa di costituzione.”
Nell'interesse dell'appellata (come da foglio di E_ precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore narrativa , previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria
Nel merito
- In via principale
- Rigettare integralmente perché inammissibili e/o improcedibili e comunque perché infondate tutte le domande proposte dalla parte appellante incidentale nei confronti di RT Parte_2 poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto dato l'intervenuto adempimento da parte di sin dal 25.05.2020 agli obblighi di manleva Parte_2
di cui alla sentenza impugnata n 304/2020 del Tribunale di Cagliari.
- Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M 55/2014 e sm.”
Nell'interesse di (come da foglio di precisazione _8
delle conclusioni depositato il 24.10.2024):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: dichiarare ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.
l'ammissibilità dell'intervento, con successiva estromissione del
[...] con l'emissione della sentenza direttamente a Parte_1 favore della cessionaria, indipendentemente dall'eventuale assenza del consenso delle controparti all'estromissione della banca cedente;
6 Nel merito: per tutti i motivi argomentati in atti e per ogni altro ritenuto sussistente, in accoglimento dell'appello interposto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 304/2020, pubblicata in data
06.02.2020, pronunciata a definizione del giudizio rubricato al n. 3160/2014
RG, rep. 378/2020, non notificata, poiché errata e illegittima;
per l'effetto, rigettare le domande svolte in primo grado avverso il
[...]
fatto espressamente salvo ogni altro diritto, Parte_1
ragione e azione.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, maggiorati del rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse di (come da foglio di RO
precisazione delle conclusioni depositato il 9.12.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare: ✓ dichiarare ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.
l'ammissibilità dell'intervento, con successiva estromissione del
[...]
e di incorporata a Parte_1 _8
con l'emissione della sentenza RO direttamente a favore di quest'ultima, indipendentemente dall'eventuale assenza del consenso delle controparti all'estromissione della banca cedente e dell'incorporata Parte_1 _8
[...]
Nel merito: ✓ per tutti i motivi argomentati in atti e per ogni altro ritenuto sussistente, in accoglimento dell'appello interposto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 304/2020, pubblicata in data
06.02.2020, pronunciata a definizione del giudizio rubricato al n. 3160/2014
RG, rep. 378/2020, non notificata, poiché errata e illegittima;
✓ per l'effetto, rigettare le domande svolte in primo grado avverso il
[...]
e per effetto della cessione del credito a Parte_1
fatto espressamente salvo ogni altro RO
diritto, ragione e azione.
In ogni caso:
7 ✓ con vittoria di compensi professionali, maggiorati del rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società Parte_3
(da ora , premesso che:
[...] Parte_3
- aveva conferito il 19 novembre 2010 alla RT
con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, una
[...]
autorizzazione permanente di addebito su detto conto, attraverso RID, a beneficio della società con la quale intratteneva un rapporto CP_16
commerciale continuativo;
- nel mese di dicembre 2011 e nel mese di gennaio 2012 la società CP_16
in deroga agli accordi intercorsi, aveva chiesto che il pagamento di due
[...]
fatture, rispettivamente di euro 20.959,06 e di euro 11.000,60, fosse effettuato tramite bonifico bancario anziché con addebito tramite RID, richiesta da essa accettata;
- nonostante i due pagamenti tramite bonifico, la società aveva CP_16
presentato alla filiale di Quartucciu della RT
due richieste di addebito, tramite RID, delle stesse somme già oggetto
[...]
di bonifico talché il 6 febbraio 2012 le erano state addebitate le somme di euro 20.959,06 e di euro 11.000,60;
- aveva contattato il giorno successivo la direttrice della filiale al fine di revocare gli addebiti ma dopo che gli stessi erano stati stornati, la
[...]
le aveva riaddebitato il 23 febbraio 2012 la RT
somma di euro 11.000,00 e il 17 maggio 2012 la somma di euro 20.957,56, entrambe con data di valuta 6 febbraio 2012; ha convenuto in giudizio la davanti al RT
Tribunale di Cagliari per vederla condannare al pagamento della somma di euro 31.957,56 pari all'importo complessivo di due RID addebitati il 6 febbraio 2012 sul suo conto ed a beneficio della società CP_16 ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 11/2010.
La costituitasi in giudizio, ha RT concluso per il rigetto dell'avversa domanda, affermando che il pagamento indebito in favore della società rilevava esclusivamente nel CP_16
rapporto tra le due società, legittimando la società ad agire Parte_3
8 per la ripetizione, mentre invece non sussistevano i presupposti per la richiesta di rimborso attraverso i prestatori di servizi di pagamento del debitore e del creditore beneficiario. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della e della E_
istituti di credito presso i quali erano stati effettuati Controparte_19
i due pagamenti oggetto di causa, per vederli condannare al riaccredito delle relative somme nell'ipotesi in cui essa fosse stata dichiarata tenuta nei confronti della società attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della e E_
del (che aveva incorporato il Parte_1 Parte_1
, costituitisi in giudizio i chiamati in causa che hanno
[...] CP_1
concluso per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, mutato con ordinanza depositata il 7 ottobre 2015 il rito da sommario ad ordinario, con sentenza n. 304/2020 pubblicata il 6 febbraio 2020 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) condanna la al pagamento, in favore RT
della della complessiva somma di euro Parte_3
31.957,56, oltre agli interessi, al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., dal 18 febbraio 2012 fino al saldo;
2) dichiara che la è tenuta a restituire alla E_ RT
la somma di euro 11.000,00 e che il
[...] Parte_1
è tenuto a restituire alla medesima banca la somma di euro
[...]
20.957,56, oltre agli interessi legali dal 18 febbraio 2012;
3) condanna la alla rifusione, in favore RT
della delle spese di lite, che liquida in Parte_3
complessivi euro 7.489,22, di cui euro 7.200,00 per competenze, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
4) condanna la ed il , in E_ Parte_1
solido tra loro, alla rifusione, in favore della RT
, delle spese della lite ad essi relativa, che liquida in complessivi euro
[...]
3.600,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge”.
9 Il giudice di prime cure ha ritenuto che la pretesa di rimborso della società nei confronti della Parte_3 RT
fosse fondata alla luce del disposto degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n.
[...]
11/2010, irrilevanti le mere convinzioni della direttrice della filiale.
In particolare, ha ritenuto sussistenti i due presupposti stabiliti dall'art. 13 D. Lgs. n.11/2010 in quanto appariva “pacifico e, comunque, documentalmente provato (si veda il documento n. 2 del fascicolo di parte attrice) che l'autorizzazione rilasciata dalla a Parte_3 RT
di addebitare direttamente mediante RID le somme richieste in
[...]
pagamento da non specificasse gli importi delle operazioni. La CP_16
stessa , inoltre, avendo già anticipatamente provveduto con Parte_3
bonifico al pagamento di quanto dovuto alla non poteva, in CP_16 considerazione delle “circostanze del caso”, ragionevolmente aspettarsi
l'addebito dei RID oggetto di causa sul proprio conto corrente e ne aveva tempestivamente chiesto il rimborso, rispettando ampiamente il termine previsto dal primo comma del citato articolo 14, senza ottenere dalla
[...]
, entro le dieci giornate operative successive (come RT previsto dal comma 2), un rifiuto giustificato.”.
Tale interpretazione dell'art. 13 appariva coerente con le disposizioni impartite dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 5 luglio 2011
(Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010) e con l'orientamento più volte espresso dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
Ha quindi condannato l'istituto di credito a corrispondere la somma di euro 31.958,76 oltre gli interessi legali, al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., dal 18 febbraio 2012, ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 del suddetto decreto legislativo, rigettando la domanda dell'attrice di vedersi corrispondere gli interessi al saggio previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 in quanto l'obbligazione principale della convenuta non costituiva il corrispettivo di una transazione commerciale.
Ha poi accolto la domanda di restituzione delle somme che essa doveva corrispondere all'attrice, proposta dalla RT nei confronti dell e del
[...] E_ [...] che, pacificamente, avevano curato l'invio telematico dei Parte_1 due RID a beneficio della società dell'importo rispettivamente CP_16
10 di euro 11.000,00 e di euro 20.957,56, in quanto il procedimento di rimborso appariva “costruito dalla disciplina in esame come un percorso a ritroso: il pagatore può rivolgere la richiesta di rimborso solo al proprio prestatore di servizi (salvo naturalmente la possibilità di agire direttamente nei confronti del beneficiario in forza del rapporto causale sottostante), il quale è tenuto ad inviare una disposizione di storno dell'operazione originaria alla Banca del beneficiario;
quest'ultima poi, sulla base del contratto con il beneficiario, può provvedere ad addebitare allo stesso l'importo dell'operazione in precedenza accreditata”.
Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2020 propone appello il
Parte_1
Costituitesi in giudizio la la RT
quale ha proposto appello incidentale, la società Parte_3 [...]
(quest'ultima in un primo momento rimasta contumace si è E_ costituita in giudizio a seguito della notifica dell'appello incidentale della
, con comparsa depositata il 22 ottobre RT
2023 si è costituita in giudizio la società e con _8
comparsa depositata il 27 novembre 2024 la società RO
società incorporante il 19 dicembre 2023 la società
[...] _8
[...]
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Sulla legittimazione delle intervenute incorporata _8
a RO
Ad avviso della Corte, deve trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di e successivamente _8
di di essa incorporante, sollevata dalla RO
società Parte_3
Oggetto del contratto di cessione del 28.10.2021, pubblicato nella
G.U., parte seconda, n. 137 del 18.11.2021, che a loro dire legittimerebbe il loro intervento nel presente giudizio ex 111 c.p.c. è il credito vantato dalla nei confronti della società Parte_4 CP_16
in relazione al conto corrente ordinario n. 00000000565300 (vedasi
11 dichiarazione del cedente prodotta quale doc. 5 in allegato alla nota depositata il 6 ottobre 2023).
Nessun credito restitutorio nei confronti della società CP_16
che non è parte in causa, è stato azionato nel presente giudizio dalla
[...]
la quale, sia in primo grado che in appello, ha Parte_4
esclusivamente negato il diritto della RT
di rivalersi nei suoi confronti per il recupero di (parte) della somma rimborsata all'attrice in primo grado ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n.11/2010 ad essa addebitata, tramite RID, in favore della società CP_16
Il riconoscimento del Tribunale dell'obbligo della
[...]
nei confronti della Parte_4 RT
di cui alla sentenza impugnata è del tutto avulso dal rapporto di conto corrente tra l'obbligata e la società e, quindi, è estraneo all'ambito del CP_16
contratto di cessione, e rispetto ad esso è, pertanto, del tutto inconferente il richiamo all'art. 111 c.p.c.
In conclusione, deve dichiararsi inammissibile l'intervento di
[...]
e, successivamente, di _8 RO
di essa incorporante, non avendo esse alcuna legittimazione per non essere successori a titolo particolare della avuto Parte_4
riguardo al rapporto per cui è causa.
Appello della Parte_4
Primo motivo di appello: con il primo motivo di impugnazione la
[...]
(da ora censura la Parte_4 Parte_4 sentenza laddove aveva ritenuto esistente un sistema a ritroso all'esito del quale la banca del beneficiario addebitava sul conto corrente del suo cliente la somma in precedenza accreditata, deducendo che detto percorso non trovava fondamento in alcuna norma, non essendo previsto dalla disciplina speciale di cui al D. Lgs. n.11/2010 né da nessun'altra disposizione anche perché ciò avrebbe richiesto la partecipazione al giudizio della parte beneficiaria dei pagamenti, la effettiva prenditrice delle somme CP_16 pagate, dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.11/2010,
“… Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che
l'importo dell'operazione di pagamento sia messo a disposizione del
12 beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.”
Doveva infatti rilevarsi che l'art. 13 non era stato derogato, come sarebbe stato possibile, nel contratto tra la CP_3 CP_3 RT
e la talché doveva ritenersi che la si fosse
[...] Parte_3 CP_3
assunta il rischio di dover rimborsare il proprio cliente in presenza dei requisiti previsti dalla legge, rischio che, invece, non si erano assunti i prestatori del servizio del beneficiario, estranei al contratto, senza che nulla fosse previsto dalla disciplina speciale riguardo alla possibilità di agire in via di regresso nei confronti di costoro. Essa appellante, alla luce di tali considerazioni, rispondeva positivamente nei confronti del proprio cliente verso il quale era obbligata in forza di un contratto che nulla aveva a che fare con quello stipulato tra la e la RT [...]
come d'altronde previsto dall'art. 25 comma 5 del D. Lgs. Parte_3
n.11/2010.
Secondo motivo di appello: con il secondo motivo di impugnazione la
[...]
censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva Parte_4
correttamente applicato la disciplina generale in materia di contratti ed in particolare il principio sancito all'art. 1375 c.c. secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Al riguardo, nel caso scrutinato, tale principio non era stato osservato dalla società considerato che, nonostante avesse eseguito Parte_3
il pagamento delle due fatture emesse dalla società in data 20 CP_16
dicembre 2011 e 27 gennaio 2012, con modalità diverse rispetto ai precedenti accordi, aveva omesso di debitamente informare la banca, suo prestatore di servizi, e di revocare l'ordine di pagamento come previsto, appunto, dall'art. 17 del D. Lgs. n.11/2010, al fine di non pregiudicare la sfera patrimoniale del prestatore di servizi.
La condotta superficiale, non diligente e contraria alla buona fede della società attrice, anche alla luce della Circolare della Banca d'Italia, resa in attuazione del titolo II del decreto legislativo n.11/2010, escludeva l'applicabilità dell'art. 13 ed il suo diritto al rimborso.
Ha altresì soggiunto che ininfluente appariva il richiamo all'art. 17, che prevede che l'ordine di pagamento possa essere revocato oltre il termine
13 laddove vi era il consenso dell'utilizzatore, in quanto il consenso alla revoca della società venditrice era meramente formale visto che al momento della richiesta di revoca il conto corrente da essa acceso presso essa appellante non aveva provvista sufficiente per effettuare il riaccredito delle somme in favore della riaccredito al quale avrebbe potuto provvedere Parte_3
spontaneamente.
Terzo motivo di appello: con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 13 senza verificare la ricorrenza dei requisiti che devono necessariamente sussistere al fine di poter chiedere il rimborso. Al riguardo doveva evidenziarsi che non poteva ritenersi sussistente il requisito di cui alla lettera b) in quanto la disposizione invocata si riferiva soltanto all'ipotesi in cui parte della somma addebitata non sia dovuta, ovvero quando l'importo addebitato superi quello che ragionevolmente il pagatore poteva attendersi. L'utilizzo dell'avverbio “ragionevolmente” deve intendersi riferito alla sussistenza di un comportamento diligente e alla non prevedibilità dell'addebito a suo carico di un importo a lui non conosciuto né conoscibile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso concreto, invece la conosceva l'importo della Parte_3
modalità di pagamento a mezzo RID e, se la stessa avesse agito secondo diligenza, buona fede, cautela e ragionevolezza, ben avrebbe potuto prevedere la fraudolenta richiesta di addebito della (che era in chiare CP_16 difficoltà economiche, tanto è vero che aveva chiesto l'anticipazione del pagamento) e si sarebbe preoccupata di tenere indenne, non solo se stessa, ma anche la dalle conseguenze pregiudizievoli di illecite richieste di CP_3 pagamento della sua creditrice, revocando tempestivamente l'ordine di addebito.
Sotto altro profilo, precisa che il prestatore di servizi rimane estraneo ai rapporti contrattuali tra le parti, non potendosi opporre al medesimo prestatore la pregressa estinzione dell'obbligazione di pagamento non debitamente comunicata, e ciò in forza anche del disposto di cui all'art. 1372
II comma c.c. e dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.10/2011.
Appello RT
Primo motivo di appello distorta ricostruzione dei dati documenti. Carenza di motivazione riguardo alle risultanze istruttorie
14 Con il primo motivo di appello incidentale la RT
censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva tenuto in
[...]
debito conto che la società aveva pagato nel dicembre 2011 Parte_3
e gennaio 2012 alla società le fatture di cui alle RID di addebito CP_16
pervenute nella successiva data del 5 febbraio 2012 con bonifici via telematica senza alcuna specifica richiesta e senza alcuna comunicazione ad essa appellante incidentale e senza alcun richiamo alle RID di prossima scadenza. Il giudice di prime cure non aveva poi tenuto in debito conto le risultanze della prova testimoniale da cui era risultato che essa aveva, CP_3 nell'interesse della cliente, fatto un tentativo di recupero delle somme addebitate alla il giorno 8 febbraio 2012, tentativo che era fallito CP_16
a seguito del rifiuto delle operazioni di addebito sul conto di detta società da parte della e del E_ Parte_1
rifiuto a seguito del quale aveva dovuto riaddebitare nel conto della
[...] società le somme riaccreditate a seguito dell'operazione Parte_3 contabile dell'8 febbraio 2012.
Secondo motivo di appello Vizio di motivazione e falsa interpretazione
d'applicazione degli art.li 13 e 14 Dlgs n.11/2010
Con il secondo motivo di appello incidentale la
[...] ha contestato l'applicazione dell'art. 13 in quanto non RT
ricorreva la condizione di cui al punto b) del primo comma non potendosi condividere la motivazione della sentenza secondo la quale, in considerazione di non individuate “circostanze del caso”, la società si Parte_3 trovava nelle condizioni di non “aspettarsi l'addebito dei RID oggetto di causa sul proprio conto corrente”. “In realtà, la era Parte_3
perfettamente a conoscenza degli importi dei RID che sarebbero stati addebitati con scadenza 6/2/2019, trattandosi di somme relative alle fatture, emesse dal suo fornitore e già pagate con bonifico al beneficiario, ed CP_16 altresì, secondo l'ordinaria diligenza e soprattutto secondo il prudente comportamento che un imprenditore deve tenere nella conduzione dei propri affari, poteva e doveva attendersi che, in mancanza della sua revoca dell'autorizzazione all'addebito della RID o in mancanza di un documentato ritiro della richiesta di addebito da parte della le RID de quibus CP_16
sarebbero state addebitate in automatico dalla sul suo conto. La CP_3
15 condizione richiesta dal citato art. 13 esplica effetti solo ove la non conoscenza dell'addebito sia conseguente ad una circostanza ragionevolmente non prevedibile in presenza di un comportamento diligente del soggetto pagatore. Nella valutazione della sussistenza di detta condizione non può non tenersi conto anche del rispetto delle regole di diligenza e correttezza cui il pagatore è tenuto nell'ambito del rapporto contrattuale con la propria Banca prestatore dei servizi di pagamento, esaminandosi nello specifico caso quali siano state le ragioni del rimborso che meritino tutela.”
(così testuale atto di appello incidentale).
Ad avviso dell'appellante incidentale, essa aveva legittimamente rifiutato il rimborso delle somme addebitate a mezzo RID sul conto della società non sussistendo le condizioni previste dal citato Parte_3
art. 13, comunicandoglielo tempestivamente è, nel contempo, assecondando la sua richiesta di tentare di ottenere il recupero delle somme attraverso un'operazione di addebito sul conto della CP_16
Infine, per scrupolo difensivo, la RT ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla
[...]
società ex art. 17 D. Lgs. n.11/2010 per tardività e, Parte_3
comunque, la sua infondatezza per difetto dei presupposti in quanto la
[...]
ed il non avevano E_ Parte_1
dato il loro assenso.
*****
In via preliminare, letta la comparsa di costituzione della
[...]
e la comparsa conclusionale della società E_ Parte_3
la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla somma di euro 11.000,00 oltre interessi di cui al RID addebitato il 6 febbraio 2012 sul conto corrente intestato alla società ed accreditato Parte_3
presso la E_
Avendo costei nella comparsa di costituzione, dichiarato di non proporre appello alla sentenza, le statuizioni ad essa relative (capitale, interessi e spese) devono ritenersi ormai definitive. Non sussiste pertanto alcun interesse per la di ottenere una RT
pronuncia sulla non debenza della somma di euro 11.000,00 in favore della
16 società essendo tale somma stata assunta a suo carico, in Parte_3
via definitiva, dalla E_
Ai fini delle spese, letta la comparsa di costituzione della
[...]
si rileva che l'esecuzione spontanea della sentenza non E_
comporta acquiescenza ad essa talché detta esecuzione non esonerava la dall'onere di proporre appello RT
incidentale, a maggior ragione considerato che il bonifico reca come causale
“pagamento con riserva di gravame - sentenza n. 304/2020 Tribunale di
Cagliari”.
Sulla questione si richiama Cass., n. 34539/2021:
“L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art.
329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.”
Per la stessa ragione deve essere rigettata l'eccezione di parziale inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
sollevata dalla società nella comparsa RT Parte_3
conclusionale.
*****
Sotto il profilo logico, deve essere esaminato il motivo di appello incidentale della che censura la RT
sentenza per aver accolto la domanda della società di Parte_3 vedersi rimborsare ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n.11/2010 il RID addebitato sul suo conto il 6 febbraio 2012 di euro 20.959,06 in favore della società
essendo così limitato, alla luce di quanto esposto nel capo CP_16 precedente, l'oggetto del contendere.
Il motivo è fondato.
L'art. 13 D. Lgs. n. 11/2010 al primo comma recita:
17 “1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.”
Il caso oggetto del giudizio non rientra nell'ipotesi di cui alla riportata norma non potendosi ritenere sussistente, ad avviso della Corte, il secondo presupposto.
Pacifico che il pagamento della fattura di euro 20.959,06 di cui al
RID addebitato il 6 febbraio 2012 è stato effettuato dalla società debitrice con un bonifico in via telematica, il 30 dicembre 2011, Parte_3
senza alcun riferimento al RID di prossima scadenza e senza dare alcun avviso alla il fatto che essa non RT potesse aspettarsi che la società richiedesse l'addebito tramite CP_16
RID dell'importo della stessa fattura già pagata riguarda esclusivamente il rapporto interno tra la società e la società da Parte_3 CP_16
Premesso che il sistema di pagamento per cui è causa è utilizzato comunemente per pagamenti ricorrenti come bollette, abbonamenti, rate di prestiti e altre spese periodiche, la ratio della disposizione riportata è quella di evitare che possa riconoscersi definitività ad un pagamento che esorbita dal modello di spesa che il pagatore, in relazione alle circostanze del caso, poteva ragionevolmente aspettarsi, considerato che in tal caso anche il prestatore di servizi sarebbe in condizioni di potersi avvedere dell'esorbitanza dell'addebito.
Tale interpretazione trova pieno riscontro proprio nelle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 5 luglio 2011
(Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010) laddove si legge, con riferimento alla seconda delle condizioni di cui all'art. 13, “l'importo trasferito sia superiore a quello che il pagatore, date le circostanze e/il precedente modello di spesa, avrebbe potuto
18 ragionevolmente attendersi: al riguardo, è necessario che vi sia una differenza considerevole tra l'importo atteso e importo effettivamente addebitato e/o che quest'ultimo non risulti in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore.”
Nel caso in esame, il pagamento addebitato nel conto corrente della società rientrava nel modello di spesa sotteso all'incarico Parte_3
conferito il 19.11.2010 ed il prestatore di servizi davanti alla presentazione del RID era obbligato ad effettuarlo ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs.
n.11/2010 [“1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.”) (il comma è stato abrogato a decorrere dal 13 gennaio 2018 dal D.Lgs. n. 218/2017)].
Il fatto che la società avesse già ricevuto il pagamento CP_16
dalla società della fattura di cui al RID con bonifico Parte_3
telematico nel dicembre 2011, fatto pacificamente non comunicato alla
[...]
non può ricondurre l'addebito del RID alla CP_3 RT previsione di cui all'art. 13, essendo un fatto rilevante nel solo rapporto interno tra le due società rispetto al quale il prestatore di servizi è rimasto totalmente estraneo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
l'avvenuto pagamento con bonifico in data precedente all'addebito del RID, rimasto - si ripete - completamente estraneo alla sfera di conoscenza e conoscibilità del prestatore di servizi, non comporta che l'importo effettivamente addebitato non fosse in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore, non potendosi considerare una “circostanza del caso” ai sensi del disposto dell'art. 13.
La società non può pretendere di riversare sul suo Parte_3 prestatore di servizi l'illegittima condotta della sua controparte contrattuale ed il fatto di essersi, erroneamente, fidata che la società già CP_16 pagata, non sarebbe ricorsa allo strumento dell'addebito tramite RID.
19 Affidamento davvero incauto se si considera che la richiesta di pagamento anticipato, mai prima avanzata, avrebbe dovuto comunque allarmarla di una condizione quantomeno di grandi difficoltà economiche della controparte e, comunque, accompagnato da una condotta altrettanto peculiare laddove non ha subito richiesto indietro il rimborso della somma alla propria diretta controparte.
L'odierna appellata, come correttamente assunto dalla avrebbe CP_3 dovuto procedere diligentemente a revocare l'autorizzazione di addebito diretto con riguardo alla fattura già pagata, senza che, peraltro, ciò potesse pregiudicare, contrariamente a quanto sostenuto nella comparsa di costituzione, il protrarsi del rapporto con una normale regolazione dei pagamenti tramite RID.
Nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. la società Parte_3
ha domandato la restituzione della somma ai sensi dell'art. 17 del D.
[...]
Lgs. n. 11/2010.
Rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per sua tardività sollevata dalla non potendosi RT
essa essere qualificata una mutatio libelli, essendo rimasti invariati la "causa petendi" e il "petitum" della domanda e non essendo ravvisabile una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, la domanda è infondata.
Si ritiene opportuno riportare i commi dell'art. 17 che paiono rilevanti ai fini della decisione della domanda, ovviamente nel testo all'epoca vigente:
- terzo comma: “Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi”;
- quinto comma: “Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario….”;
- Sesto comma: “ In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del
20 servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento”.
Ad avviso della Corte, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellata, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte (vedasi deposizione delle testi e ), non può affermarsi che la Tes_1 Tes_2 [...]
abbia manifestato, con il riaccredito delle RT
somme sul suo conto, per fatti concludenti, il proprio consenso alla revoca della disposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, emergendo con chiarezza delle suddette deposizioni che la direttrice della filiale aveva avvisato il che la revoca dell'addebito doveva essere effettuata entro la CP_6
data di scadenza del RID, che gli aveva consigliato di richiedere le somme addebitate a mezzo bonifico alla società che era stato fatto solo CP_16
un tentativo per il recupero delle somme già pagate, tenuto conto della disponibilità espressa dalla società tentativo che non era andato CP_16
in porto avendo il rimandato indietro la partita di Parte_1 addebito, che l'operazione contabile documentata dalla produzione n. 10 della società non era “uno storno RID ma è un messaggio inviato all'altra banca, che doveva ricevere, affinché addebitasse l'importo al suo cliente. Questo sistema si chiama tecnicamente SITRAD.”
E' pertanto di tutta evidenza che il riaccredito alla società cliente da parte della società era un tentativo effettuato per RT
andare ad essa incontro ed era subordinato al recupero delle somme dalla beneficiaria società esso non può essere interpretato come un CP_16
riconoscimento nei suoi confronti da parte della CP_3 RT
del diritto al rimborso ex art. 17 D. Lgs. n.11/2010.
[...]
Alla luce delle esposte argomentazioni, in riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda della società attrice di vedersi corrispondere dalla l'importo di euro RT
20.957,56 oltre interessi legali.
La ha domandato nelle RT
conclusioni rassegnate in via principale anche la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
la domanda deve essere rigettata non avendo essa offerto prova dell'avvenuto pagamento.
21 Rimane assorbito l'appello principale proposto dal
[...]
avverso la condanna a restituire detta somma alla Parte_1 [...]
RT
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale e società RT Parte_3
Esse sono liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado del giudizio e i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il valore minimo per la fase di trattazione per il presente grado del giudizio relativi allo scaglione individuato sulla base della somma controversa (euro 5.201,00 - euro
26.000,00).
Rilevata la cessazione della materia del contendere per le ragioni sopra esposte, si dichiarano compensate le spese di lite del presente grado del giudizio tra E_ RT
[...] Parte_3
Considerata l'inammissibilità degli interventi degli asseriti successori a titolo particolare del che, si è Parte_1
disinteressata al giudizio, si ritiene di compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra Parte_1 _8
,
[...] RO RT
società
[...] Parte_3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Dichiara inammissibile l'intervento di e _8
successivamente di RO
2. Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle domande della società e della Parte_3 RT aventi ad oggetto l'addebito del RID per euro 11.000,60;
3. Rigetta la domanda della società nei confronti della Parte_3
avente ad oggetto la domanda di RT
pagamento della somma di euro 20.957,56 oltre interessi legali;
22 4. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite di Parte_3
entrambi i gradi del giudizio in favore della RT
che liquida per il primo grado in euro 5077,00 ed in euro 4888,00 per il
[...]
presente giudizio oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
5. Dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra
Parte_1 _8 [...]
, RO RT [...]
CP_20
6. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado del giudizio tra la società E_ RT
Parte_3
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 19 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
23