CASS
Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
Massime • 1
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi nella versione del 2014 e non di quella aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/03/2025, n. 8352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8352 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
RESPONSABILITÀ Dott.ssa LINA RUBINO - Presidente - CIRCOLAZIONE STRADALE
Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere -
Adunanza del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 3/2/2025 – CC
R.G.N. 19384/2023
Dott.ssa ANNA MOSCARINI - Consigliera -
Dott. PAOLO SPAZIANI - Consigliere - Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19384/2023 proposto da:
AN HI;
RI HI;
IO HI;
OF
HI, quest'ultima in persona dei genitori AN HI e
ANALIA CE BA;
EL HI;
AN DESSANI;
DD LI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARLO BELLINI
(avvcarlobellini@cnfpec.it);
- ricorrenti -
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CILIBERTI
(giuseppeciliberti@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
e Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 AR AZ AR;
NT DESIDERIO;
RT
DESIDERIO;
- intimati - avverso la sentenza n. 1137/2023 della CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA, depositata in data 24/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
3/2/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI; ritenuto che, con sentenza resa in data 24/5/2023, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado - accertata la riconducibilità della responsabilità del sinistro stradale dedotto in giudizio dagli originari attori (VA SA e AN IA BA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli CO, OR
e OF SA, nonché da TE SA, AN SS e DA
RU) al concorso di colpa di UI ES (nella misura del 70%)
e di VA SA (nella misura del 30%) - ha condannato RI
RA AR, TO ES, CH ES e RT
ES, quali eredi di UI ES, e la Generali Italia s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dei gravi danni alla persona subiti da VA SA in occasione del ridetto sinistro stradale, in occasione del quale UI
ES, alla guida della propria autovettura (assicurata per la responsabilità civile da Generali Italia s.p.a.), nell'atto di svoltare a sinistra per accedere all'area di un esercizio commerciale, aveva omesso di dare la dovuta precedenza al motoveicolo condotto da
VA SA proveniente dall'opposta direzione di marcia, entrando in collisione con lo stesso e provocandogli gravi danni alla persona;
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a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, la misura della responsabilità dei due protagonisti nella causazione del sinistro stradale (così come accertata dal giudice di primo grado, attraverso l'attribuzione dell'80% a carico di UI
ES e del 20% a carico di VA SA), dovesse essere rideterminata attribuendone il 70% a carico di UI ES e il 30%
a carico di VA SA, con la conseguente rideterminazione degli importi dovuti in favore di ciascun attore, anche in relazione all'analitica rivisitazione e correzione delle specifiche voci di danno effettivamente accertate e dovute in favore degli attori, rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado;
avverso la sentenza d'appello, VA SA, CO SA,
OR SA, OF SA, quest'ultima in persona dei genitori
VA SA e LI IA BA;
TE SA;
AN
SS e DA RU propongono ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi d'impugnazione;
Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;
RI RA AR, TO ES e RT ES non hanno svolto difese in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043, 2054, 1227,
2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 141 e 145 e segg. d.lgs. n.
285/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla ripartizione percentuale delle colpe dei relativi protagonisti, sulla base
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di una motivazione di per sé non corretta e di un'altrettanto scorretta interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti, avendo fondato il proprio convincimento sul semplice parere del consulente tecnico d'ufficio asservendo ad esso l'insieme dei restanti elementi di prova orale e documentale analiticamente richiamati in ricorso;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti,
l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa rilevanti;
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si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione od erronea applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043,
2056 e 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 e/o n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidato il danno non patrimoniale in favore degli attori in misura erronea e inadeguata, pervenendo all'ulteriore riduzione di quanto già insufficientemente determinato dal giudice di primo grado;
e tanto, sulla base di una scorretta interpretazione degli elementi di prova acquisiti e di una motivazione meramente apparente, trascurando di rilevare la sussistenza dei presupposti per una liquidazione dei danni in misura superiore a quanto astrattamente previsto dalle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano;
il motivo è fondato nei limiti appresso indicati;
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Data pubblicazione 30/03/2025 osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto alla liquidazione equitativa degli importi dovuti ai danneggiati sulla base delle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano secondo la versione predisposta nel 2014, là dove, al momento di pubblicazione della sentenza del 24/5/2023 (epoca di liquidazione del danno), dette tabelle erano già state più volte aggiornate attraverso la pubblicazione di nuove versioni della stessa;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01); da tanto deriva l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice a quo sulla base di criteri non più attuali;
nel resto, la censura in esame deve ritenersi complessivamente priva di fondamento; in particolare, la liquidazione equitativa impostata dal giudice d'appello sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (al di là della correttezza della relativa versione) deve ritenersi pienamente legittima
(cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019, Rv.
652512 - 01), così come corretto deve ritenersi il ragionamento relativo alla complessiva considerazione, tanto del danno dinamico- relazionale, quanto di quello d'indole morale ricompreso nelle previsioni tabellari applicate (e specificamente menzionato come tale), senza che i ricorrenti avessero effettivamente fornito una prova specifica della particolarità o dell'eccezionalità della vicenda suscettibile
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Data pubblicazione 30/03/2025 di prescindere totalmente dalle previsioni delle tabelle milanesi (cfr., al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 -
01); da ciò il riscontro della piena idoneità della motivazione impugnata a sostenere la decisione assunta (in quanto suscettibile di rendere adeguatamente riconoscibile l'iter logico-giuridico seguito), e la contestuale inammissibilità della pretesa dei ricorrenti di sollecitare una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base, ancora una volta, di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 2056, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente determinato il danno patrimoniale riguardante le spese di assistenza in favore di VA
SA, affermando senza alcuna particolare giustificazione la necessità del danneggiato di usufruire di un'assistenza personale solo in futuro, al sorgere del compimento dei 55 anni di età (oltre che per la sola durata di quattro ore quotidiane, arbitrariamente individuata), senza peraltro alcuna considerazione delle forme di assistenza personale resesi necessarie immediatamente dopo la verificazione del sinistro fino alla data della decisione;
e tanto, in forza di un'errata valutazione degli elementi di prova acquisiti sul punto;
sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la scelta operata dalla corte territoriale nella determinazione dei criteri utilizzabili ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, e nella loro ritenuta applicabilità solo a partire dal compimento dei 55 anni di età del danneggiato;
il motivo è inammissibile;
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Data pubblicazione 30/03/2025 osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente argomentato le ragioni per cui, nel periodo immediatamente successivo al sinistro, il danneggiato non avesse manifestato un'effettiva necessità di assistenza personale da parte di terzi, ben potendo far conto sulle proprie residue forze personali;
ciò posto, la scelta di liquidare il danno a partire dall'età di 55 anni ha in tal senso costituito la rappresentazione materiale, necessariamente tradotta in termini equitativi, della circostanza (così specificamente accertata) secondo cui tali residue forze personali del danneggiato si sarebbero a mano a mano ridotte con l'andare del tempo, rendendo attuale e necessario, a partire dall'età ragionevolmente determinata in 55 anni, l'inserimento di un ausilio di terzi per l'assistenza personale;
in tal senso, anche l'individuazione di un periodo temporale di quattro ore quotidiane di assistenza rappresenta la trasposizione, in termini discrezionali, della ritenuta effettiva entità dei bisogni del danneggiato sulla base dell'interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti ed espressamente richiamati in sentenza;
quanto detto, vale anche ai fini della applicazione dei criteri di liquidazione dei danni conseguenti alla necessità dell'assistenza personale a partire dai 55 anni;
quanto, infine, alla scelta dei criteri di liquidazione del danno futuro, la corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione delle tabelle del 1912 in ragione della relativa inadeguatezza temporale, pervenendo alla corretta applicazione delle tabelle elaborate al convegno di Trevi del CSM del 1989, già più volte richiamate come parametro equo e legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015, Rv. 637457 - 01, partic. in motivazione);
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Data pubblicazione 30/03/2025 ne deriva la complessiva inammissibilità della censura in esame, essendosi i ricorrenti limitati a prospettare una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 137 d.lgs. n. 209/2005, degli artt. 2043, 1218, 1223 e 1277 c.c., e degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno reddituale futuro del SA, ritenendo erroneamente applicabili i coefficienti di capitalizzazione pubblicati sul Quaderno n. 41 del CSM del 1989, senza tener conto degli alternativi criteri di liquidazione invocati in ricorso, maggiormente idonei a concretizzare l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dal danneggiato;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente dato conto dei criteri utilizzabili ai fini della liquidazione del danno reddituale futuro sulla base di modelli già ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità (come quello contestato dagli odierni ricorrenti: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015, - 01, in motivazione), in tal senso sottraendosi alla censura critica nella specie illustrata dai ricorrenti sulla base di prospettazioni di possibilità liquidatorie alternative meramente soggettive e arbitrarie;
con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno rivendicato dal SA
a titolo di maggiori compensi che avrebbe percepito qualora avesse continuato a lavorare per 'Cantina Marittima', oltreché il danno
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derivante dalla perdita di chances lavorative future;
e tanto, sulla base di una motivazione generica e meramente apparente;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, a fronte delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice d'appello (nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente comprovate le conseguenze dannose di cui al motivo d'impugnazione in esame), gli odierni ricorrenti si si siano limitati a prospettare una diversa lettura dei fatti di causa e degli elementi di prova sul punto, ancora una volta sulla base di un'impostazione critica non consentita in questa sede;
con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 2056, 2727 e 2729 c.c., e degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno rivendicato dal SA a titolo di spese future necessarie per l'acquisto di presidi sanitari e per le necessarie esigenze di riabilitazione fisioterapica, sulla base del preteso carattere ipotetico e solo genericamente determinato delle avanzate istanze risarcitorie, ritenute erroneamente prive di adeguati supporti probatori;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, ancora una volta, i ricorrenti, nell'impostare la dimensione critica della censura in esame sotto il profilo del vizio di violazione di legge, si siano limitati a prospettare, non già un'errata ricognizione delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, quanto piuttosto una (pretesa) errata ricognizione della fattispecie concreta mediata da una (pretesa) errata lettura degli elementi probatori, in tal modo risolvendo le proprie doglianze nella chiara prospettazione di un vizio di motivazione (e non
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già della denunciata violazione di legge) del tutto al di fuori dei limiti e dei parametri previsti dagli artt. 360, n. 5, c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c.; con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., del d.P.R. n.
1124/1965 (segnatamente degli artt. 10 e 66), dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente proceduto a un nuovo calcolo del danno differenziale sofferto dal
SA, in relazione a quanto già versato dall'Inail, senza che alcuna delle parti ne avessero fatto richiesta;
e per avere erroneamente provveduto all'identificazione delle somme già versate dall'Inail da decurtare da quanto spettante in favore del danneggiato;
il motivo è complessivamente infondato;
è in primo luogo destituita di alcun fondamento la denuncia di ultrapetizione avanzata dagli odierni ricorrenti con riguardo al calcolo del danno differenziale sofferto dal SA in relazione a quanto già versato dall'Inail, dovendo ritenersi che le parti, secondo quanto espressamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, avessero pienamente devoluto in appello il tema della corretta determinazione, da parte del giudice di primo grado, delle decurtazioni delle somme corrisposte dall'Inail (cfr. pagg. 47 e 48 del ricorso), con la conseguente piena attribuzione, al giudice del gravame, del potere di rivedere i meccanismi e le modalità di determinazione della decurtazione del danno differenziale dovuto;
le restanti censure devono infine ritenersi inammissibili, risolvendosi sostanzialmente in una contestazione di errori di calcolo e in una richiesta di rivalutazione dei mezzi di prova concernenti l'entità dei danni subiti e i pagamenti effettivi da parte dell'Inail, ancora una
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Data pubblicazione 30/03/2025 volta sulla base di una prospettiva interpretativa del tutto soggettiva e arbitraria;
con l'ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e
2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale invocato dai figli di VA SA - CO,
OR e OF - e i riscontri istruttori destinati a confermarli, e per avere indebitamente sovrapposto ontologicamente il danno morale e il danno esistenziale, peraltro liquidato in favore degli stessi in modo incongruo sulla base delle tabelle di Milano vigenti al 2014; il motivo è fondato nei limiti appresso indicati;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto, anche in questo caso, alla liquidazione equitativa degli importi dovuti ai danneggiati sulla base delle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano secondo la versione predisposta nel 2014, là dove, al momento di pubblicazione della sentenza del 24/5/2023 (epoca di liquidazione del danno), dette tabelle erano già state più volte aggiornate attraverso la pubblicazione di nuove versioni delle stesse;
al riguardo, è appena il caso di rinnovare il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01);
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da tanto deriva l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice a quo sulla base di criteri non più attuali;
nel resto, le censure avanzate dai ricorrenti devono ritenersi destituite di fondamento;
al riguardo, varrà osservare come, ferma la piena correttezza del discorso motivazionale elaborato dal giudice d'appello - i cui contestati
(e meramente asseriti) caratteri di 'apparenza' non risultano peraltro invocabili in rapporto a elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato - debba escludersi l'imputabilità, al discorso del giudice d'appello, di alcun errore concettuale in ordine alla corretta identificazione del danno esistenziale rispetto a quello c.d. morale
(correttamente ricondotti, dal giudice a quo, alle rispettive dimensioni dinamico-relazionali, il primo, ed emotivo-soggettive, il secondo), così come deve escludersi (come già in precedenza rilevato) alcuna erroneità nella scelta delle c.d. tabelle milanesi quale adeguato e idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione equitativa del danno;
da ultimo, le residue censure articolate con la proposizione del motivo in esame si riducono, ancora una volta, a un'inammissibile contestazione di errori di calcolo e di valutazioni istruttorie, come tali non sottoponibili al vaglio del giudice di legittimità; con il nono motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 1218, 1223, 1277 2727 e 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda risarcitoria per perdita di chances, nonché il risarcimento del danno patrimoniale richiesti dai figli del SA per la perdita dell'apporto economico che
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il padre avrebbe conferito loro se non fosse rimasto vittima dell'incidente e perduto la propria capacità reddituale;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente rilevato, da un lato, il carattere irriducibilmente generico della domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti in relazione alla sussistenza di pretese chances perdute a seguito dell'illecito di controparte e, dall'altro, l'inconfigurabilità di alcun danno patrimoniale dei congiunti del SA in relazione alla perdita dell'apporto economico che la vittima primaria avrebbe loro conferito se non fosse rimasto vittima dell'incidente (e quindi perduto la propria capacità reddituale); al riguardo, il giudice a quo ha condivisibilmente sottolineato come «versare contemporaneamente al padre il reddito perduto e ai figli la somma che il primo, se non avesse perduto tale reddito, avrebbe destinato al loro mantenimento e la loro realizzazione personale costituisce, evidentemente, un'inammissibile duplicazione risarcitoria: poiché il reddito perduto dal SA viene in questa sede reintegrato, egli potrà disporne in favore dei propri figli» (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); si tratta di una motivazione pienamente idonea a dar conto delle ragioni del rigetto della domanda sul punto avanzata dagli odierni ricorrenti, rispetto al quale le ulteriori censure dagli stessi illustrate in altro non consistono se non nella contestazione dei presupposti di fatto
(ossia dell'integralità del ripristino della situazione economico- patrimoniale della vittima primaria a seguito del risarcimento) posti a fondamento delle affermazione del giudice d'appello e, dunque, nell'inammissibile richiesta di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
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Camera di consiglio del 3 febbraio 2025 – R.G. n. 19384/2023 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025
con il decimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1173, 1219, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla devalutazione delle poste risarcitorie riconosciute in favore degli istanti prima di calcolare gli interessi dovuti dalla data del sinistro, senza che fosse stato proposto alcun appello incidentale avverso tale punto della decisione di primo grado con riguardo al danno liquidato in favore dei congiunti di VA SA, e senza tener conto che tale devalutazione era stata applicata su importi risarcitori già intestati per la loro illegittima esiguità; il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la contestazione relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. viene qui avanzata dai ricorrenti sul presupposto di una determinata interpretazione della domanda d'appello (cfr. pag. 55 del ricorso, in fondo); tale censura, pertanto, lungi dal prospettarsi alla stregua di una violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe dovuto essere impostata sotto il profilo dell'eventuale pretesa violazione, da parte del giudice a quo, dei canoni legali di interpretazione negoziale, pacificamente estesi, dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, agli atti processuali della parte;
al riguardo, varrà richiamare il principio alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice d'appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui,
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Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 –
01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez.
L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01); nella specie, i ricorrenti, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; nel resto, deve ritenersi del tutto priva di alcun nesso logico la prospettazione della pretesa erroneità della devalutazione siccome operata su importi capitali liquidati a titolo di danno asseritamente insufficienti, trattandosi dell'espressione di una mera valutazione di carattere soggettivo e arbitrario, come tale non scrutinabile in questa sede di legittimità; con l'undicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente respinto le istanze di prova orale per testimoni e di c.t.u. contabile avanzate dagli odierni istanti, sulla base di una motivazione del tutto generica;
il motivo è infondato;
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Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025
osserva il Collegio come - fermo il principio in forza del quale le istanze istruttorie avanzate dalla parte ben possono essere disattese sulla base di un'implicita motivazione (ossia, in forza delle complessive argomentazioni contenute nella motivazione della decisione impugnata) - la corte territoriale abbia in ogni caso espressamente manifestato le ragioni dell'avvenuto rigetto dell'istanze istruttorie avanzate dagli odierni istanti, a ciò provvedendo sulla base di un discorso giustificativo di per sé legittimo, oltre che idoneo a consentire l'agevole ricostruzione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione assunta;
con il dodicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo soltanto il restante terzo a carico di Generali Italia s.p.a. e degli eredi del ES, in assenza dei presupposti per tale decisione;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente regolato le spese di entrambi i gradi del giudizio senza spingersi all'imposizione, a carico degli attori, di alcun onere, limitandosi a valorizzare, ai fini della parziale compensazione, l'esito complessivo della lite e la reciprocità della soccombenza in appello;
a riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere
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Data pubblicazione 30/03/2025 riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;
ciò posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite;
e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017,
Rv. 645187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv.
601214) delle altre cause legittimanti;
sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del secondo e dell'ottavo motivo, l'inammissibilità del primo, del terzo, del quinto e del sesto, e l'infondatezza dei restanti, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi parzialmente accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di
Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo e l'ottavo motivo nei limiti di cui motivazione;
dichiara inammissibili il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo;
rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 febbraio 2025.
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Il Presidente
IN IN
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Data pubblicazione 30/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
RESPONSABILITÀ Dott.ssa LINA RUBINO - Presidente - CIRCOLAZIONE STRADALE
Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere -
Adunanza del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 3/2/2025 – CC
R.G.N. 19384/2023
Dott.ssa ANNA MOSCARINI - Consigliera -
Dott. PAOLO SPAZIANI - Consigliere - Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19384/2023 proposto da:
AN HI;
RI HI;
IO HI;
OF
HI, quest'ultima in persona dei genitori AN HI e
ANALIA CE BA;
EL HI;
AN DESSANI;
DD LI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARLO BELLINI
(avvcarlobellini@cnfpec.it);
- ricorrenti -
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CILIBERTI
(giuseppeciliberti@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
e Numero registro generale 19384/2023
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Data pubblicazione 30/03/2025 AR AZ AR;
NT DESIDERIO;
RT
DESIDERIO;
- intimati - avverso la sentenza n. 1137/2023 della CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA, depositata in data 24/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
3/2/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI; ritenuto che, con sentenza resa in data 24/5/2023, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado - accertata la riconducibilità della responsabilità del sinistro stradale dedotto in giudizio dagli originari attori (VA SA e AN IA BA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli CO, OR
e OF SA, nonché da TE SA, AN SS e DA
RU) al concorso di colpa di UI ES (nella misura del 70%)
e di VA SA (nella misura del 30%) - ha condannato RI
RA AR, TO ES, CH ES e RT
ES, quali eredi di UI ES, e la Generali Italia s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dei gravi danni alla persona subiti da VA SA in occasione del ridetto sinistro stradale, in occasione del quale UI
ES, alla guida della propria autovettura (assicurata per la responsabilità civile da Generali Italia s.p.a.), nell'atto di svoltare a sinistra per accedere all'area di un esercizio commerciale, aveva omesso di dare la dovuta precedenza al motoveicolo condotto da
VA SA proveniente dall'opposta direzione di marcia, entrando in collisione con lo stesso e provocandogli gravi danni alla persona;
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a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, la misura della responsabilità dei due protagonisti nella causazione del sinistro stradale (così come accertata dal giudice di primo grado, attraverso l'attribuzione dell'80% a carico di UI
ES e del 20% a carico di VA SA), dovesse essere rideterminata attribuendone il 70% a carico di UI ES e il 30%
a carico di VA SA, con la conseguente rideterminazione degli importi dovuti in favore di ciascun attore, anche in relazione all'analitica rivisitazione e correzione delle specifiche voci di danno effettivamente accertate e dovute in favore degli attori, rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado;
avverso la sentenza d'appello, VA SA, CO SA,
OR SA, OF SA, quest'ultima in persona dei genitori
VA SA e LI IA BA;
TE SA;
AN
SS e DA RU propongono ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi d'impugnazione;
Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;
RI RA AR, TO ES e RT ES non hanno svolto difese in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043, 2054, 1227,
2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 141 e 145 e segg. d.lgs. n.
285/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla ripartizione percentuale delle colpe dei relativi protagonisti, sulla base
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di una motivazione di per sé non corretta e di un'altrettanto scorretta interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti, avendo fondato il proprio convincimento sul semplice parere del consulente tecnico d'ufficio asservendo ad esso l'insieme dei restanti elementi di prova orale e documentale analiticamente richiamati in ricorso;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti,
l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa rilevanti;
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Camera di consiglio del 3 febbraio 2025 – R.G. n. 19384/2023 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025
si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione od erronea applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043,
2056 e 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 e/o n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale liquidato il danno non patrimoniale in favore degli attori in misura erronea e inadeguata, pervenendo all'ulteriore riduzione di quanto già insufficientemente determinato dal giudice di primo grado;
e tanto, sulla base di una scorretta interpretazione degli elementi di prova acquisiti e di una motivazione meramente apparente, trascurando di rilevare la sussistenza dei presupposti per una liquidazione dei danni in misura superiore a quanto astrattamente previsto dalle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano;
il motivo è fondato nei limiti appresso indicati;
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Camera di consiglio del 3 febbraio 2025 – R.G. n. 19384/2023 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto alla liquidazione equitativa degli importi dovuti ai danneggiati sulla base delle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano secondo la versione predisposta nel 2014, là dove, al momento di pubblicazione della sentenza del 24/5/2023 (epoca di liquidazione del danno), dette tabelle erano già state più volte aggiornate attraverso la pubblicazione di nuove versioni della stessa;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01); da tanto deriva l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice a quo sulla base di criteri non più attuali;
nel resto, la censura in esame deve ritenersi complessivamente priva di fondamento; in particolare, la liquidazione equitativa impostata dal giudice d'appello sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (al di là della correttezza della relativa versione) deve ritenersi pienamente legittima
(cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019, Rv.
652512 - 01), così come corretto deve ritenersi il ragionamento relativo alla complessiva considerazione, tanto del danno dinamico- relazionale, quanto di quello d'indole morale ricompreso nelle previsioni tabellari applicate (e specificamente menzionato come tale), senza che i ricorrenti avessero effettivamente fornito una prova specifica della particolarità o dell'eccezionalità della vicenda suscettibile
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Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 di prescindere totalmente dalle previsioni delle tabelle milanesi (cfr., al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 -
01); da ciò il riscontro della piena idoneità della motivazione impugnata a sostenere la decisione assunta (in quanto suscettibile di rendere adeguatamente riconoscibile l'iter logico-giuridico seguito), e la contestuale inammissibilità della pretesa dei ricorrenti di sollecitare una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base, ancora una volta, di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 2056, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente determinato il danno patrimoniale riguardante le spese di assistenza in favore di VA
SA, affermando senza alcuna particolare giustificazione la necessità del danneggiato di usufruire di un'assistenza personale solo in futuro, al sorgere del compimento dei 55 anni di età (oltre che per la sola durata di quattro ore quotidiane, arbitrariamente individuata), senza peraltro alcuna considerazione delle forme di assistenza personale resesi necessarie immediatamente dopo la verificazione del sinistro fino alla data della decisione;
e tanto, in forza di un'errata valutazione degli elementi di prova acquisiti sul punto;
sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la scelta operata dalla corte territoriale nella determinazione dei criteri utilizzabili ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, e nella loro ritenuta applicabilità solo a partire dal compimento dei 55 anni di età del danneggiato;
il motivo è inammissibile;
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Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente argomentato le ragioni per cui, nel periodo immediatamente successivo al sinistro, il danneggiato non avesse manifestato un'effettiva necessità di assistenza personale da parte di terzi, ben potendo far conto sulle proprie residue forze personali;
ciò posto, la scelta di liquidare il danno a partire dall'età di 55 anni ha in tal senso costituito la rappresentazione materiale, necessariamente tradotta in termini equitativi, della circostanza (così specificamente accertata) secondo cui tali residue forze personali del danneggiato si sarebbero a mano a mano ridotte con l'andare del tempo, rendendo attuale e necessario, a partire dall'età ragionevolmente determinata in 55 anni, l'inserimento di un ausilio di terzi per l'assistenza personale;
in tal senso, anche l'individuazione di un periodo temporale di quattro ore quotidiane di assistenza rappresenta la trasposizione, in termini discrezionali, della ritenuta effettiva entità dei bisogni del danneggiato sulla base dell'interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti ed espressamente richiamati in sentenza;
quanto detto, vale anche ai fini della applicazione dei criteri di liquidazione dei danni conseguenti alla necessità dell'assistenza personale a partire dai 55 anni;
quanto, infine, alla scelta dei criteri di liquidazione del danno futuro, la corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione delle tabelle del 1912 in ragione della relativa inadeguatezza temporale, pervenendo alla corretta applicazione delle tabelle elaborate al convegno di Trevi del CSM del 1989, già più volte richiamate come parametro equo e legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015, Rv. 637457 - 01, partic. in motivazione);
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Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025 ne deriva la complessiva inammissibilità della censura in esame, essendosi i ricorrenti limitati a prospettare una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 137 d.lgs. n. 209/2005, degli artt. 2043, 1218, 1223 e 1277 c.c., e degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno reddituale futuro del SA, ritenendo erroneamente applicabili i coefficienti di capitalizzazione pubblicati sul Quaderno n. 41 del CSM del 1989, senza tener conto degli alternativi criteri di liquidazione invocati in ricorso, maggiormente idonei a concretizzare l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dal danneggiato;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente dato conto dei criteri utilizzabili ai fini della liquidazione del danno reddituale futuro sulla base di modelli già ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità (come quello contestato dagli odierni ricorrenti: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20615 del 14/10/2015, - 01, in motivazione), in tal senso sottraendosi alla censura critica nella specie illustrata dai ricorrenti sulla base di prospettazioni di possibilità liquidatorie alternative meramente soggettive e arbitrarie;
con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno rivendicato dal SA
a titolo di maggiori compensi che avrebbe percepito qualora avesse continuato a lavorare per 'Cantina Marittima', oltreché il danno
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Camera di consiglio del 3 febbraio 2025 – R.G. n. 19384/2023 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 19384/2023
Numero sezionale 437/2025
Numero di raccolta generale 8352/2025
Data pubblicazione 30/03/2025
derivante dalla perdita di chances lavorative future;
e tanto, sulla base di una motivazione generica e meramente apparente;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, a fronte delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice d'appello (nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente comprovate le conseguenze dannose di cui al motivo d'impugnazione in esame), gli odierni ricorrenti si si siano limitati a prospettare una diversa lettura dei fatti di causa e degli elementi di prova sul punto, ancora una volta sulla base di un'impostazione critica non consentita in questa sede;
con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 2056, 2727 e 2729 c.c., e degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno rivendicato dal SA a titolo di spese future necessarie per l'acquisto di presidi sanitari e per le necessarie esigenze di riabilitazione fisioterapica, sulla base del preteso carattere ipotetico e solo genericamente determinato delle avanzate istanze risarcitorie, ritenute erroneamente prive di adeguati supporti probatori;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, ancora una volta, i ricorrenti, nell'impostare la dimensione critica della censura in esame sotto il profilo del vizio di violazione di legge, si siano limitati a prospettare, non già un'errata ricognizione delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, quanto piuttosto una (pretesa) errata ricognizione della fattispecie concreta mediata da una (pretesa) errata lettura degli elementi probatori, in tal modo risolvendo le proprie doglianze nella chiara prospettazione di un vizio di motivazione (e non
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già della denunciata violazione di legge) del tutto al di fuori dei limiti e dei parametri previsti dagli artt. 360, n. 5, c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c.; con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., del d.P.R. n.
1124/1965 (segnatamente degli artt. 10 e 66), dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente proceduto a un nuovo calcolo del danno differenziale sofferto dal
SA, in relazione a quanto già versato dall'Inail, senza che alcuna delle parti ne avessero fatto richiesta;
e per avere erroneamente provveduto all'identificazione delle somme già versate dall'Inail da decurtare da quanto spettante in favore del danneggiato;
il motivo è complessivamente infondato;
è in primo luogo destituita di alcun fondamento la denuncia di ultrapetizione avanzata dagli odierni ricorrenti con riguardo al calcolo del danno differenziale sofferto dal SA in relazione a quanto già versato dall'Inail, dovendo ritenersi che le parti, secondo quanto espressamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, avessero pienamente devoluto in appello il tema della corretta determinazione, da parte del giudice di primo grado, delle decurtazioni delle somme corrisposte dall'Inail (cfr. pagg. 47 e 48 del ricorso), con la conseguente piena attribuzione, al giudice del gravame, del potere di rivedere i meccanismi e le modalità di determinazione della decurtazione del danno differenziale dovuto;
le restanti censure devono infine ritenersi inammissibili, risolvendosi sostanzialmente in una contestazione di errori di calcolo e in una richiesta di rivalutazione dei mezzi di prova concernenti l'entità dei danni subiti e i pagamenti effettivi da parte dell'Inail, ancora una
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Data pubblicazione 30/03/2025 volta sulla base di una prospettiva interpretativa del tutto soggettiva e arbitraria;
con l'ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e
2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale invocato dai figli di VA SA - CO,
OR e OF - e i riscontri istruttori destinati a confermarli, e per avere indebitamente sovrapposto ontologicamente il danno morale e il danno esistenziale, peraltro liquidato in favore degli stessi in modo incongruo sulla base delle tabelle di Milano vigenti al 2014; il motivo è fondato nei limiti appresso indicati;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto, anche in questo caso, alla liquidazione equitativa degli importi dovuti ai danneggiati sulla base delle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano secondo la versione predisposta nel 2014, là dove, al momento di pubblicazione della sentenza del 24/5/2023 (epoca di liquidazione del danno), dette tabelle erano già state più volte aggiornate attraverso la pubblicazione di nuove versioni delle stesse;
al riguardo, è appena il caso di rinnovare il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01);
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da tanto deriva l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice a quo sulla base di criteri non più attuali;
nel resto, le censure avanzate dai ricorrenti devono ritenersi destituite di fondamento;
al riguardo, varrà osservare come, ferma la piena correttezza del discorso motivazionale elaborato dal giudice d'appello - i cui contestati
(e meramente asseriti) caratteri di 'apparenza' non risultano peraltro invocabili in rapporto a elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato - debba escludersi l'imputabilità, al discorso del giudice d'appello, di alcun errore concettuale in ordine alla corretta identificazione del danno esistenziale rispetto a quello c.d. morale
(correttamente ricondotti, dal giudice a quo, alle rispettive dimensioni dinamico-relazionali, il primo, ed emotivo-soggettive, il secondo), così come deve escludersi (come già in precedenza rilevato) alcuna erroneità nella scelta delle c.d. tabelle milanesi quale adeguato e idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione equitativa del danno;
da ultimo, le residue censure articolate con la proposizione del motivo in esame si riducono, ancora una volta, a un'inammissibile contestazione di errori di calcolo e di valutazioni istruttorie, come tali non sottoponibili al vaglio del giudice di legittimità; con il nono motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 1218, 1223, 1277 2727 e 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda risarcitoria per perdita di chances, nonché il risarcimento del danno patrimoniale richiesti dai figli del SA per la perdita dell'apporto economico che
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il padre avrebbe conferito loro se non fosse rimasto vittima dell'incidente e perduto la propria capacità reddituale;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente rilevato, da un lato, il carattere irriducibilmente generico della domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti in relazione alla sussistenza di pretese chances perdute a seguito dell'illecito di controparte e, dall'altro, l'inconfigurabilità di alcun danno patrimoniale dei congiunti del SA in relazione alla perdita dell'apporto economico che la vittima primaria avrebbe loro conferito se non fosse rimasto vittima dell'incidente (e quindi perduto la propria capacità reddituale); al riguardo, il giudice a quo ha condivisibilmente sottolineato come «versare contemporaneamente al padre il reddito perduto e ai figli la somma che il primo, se non avesse perduto tale reddito, avrebbe destinato al loro mantenimento e la loro realizzazione personale costituisce, evidentemente, un'inammissibile duplicazione risarcitoria: poiché il reddito perduto dal SA viene in questa sede reintegrato, egli potrà disporne in favore dei propri figli» (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); si tratta di una motivazione pienamente idonea a dar conto delle ragioni del rigetto della domanda sul punto avanzata dagli odierni ricorrenti, rispetto al quale le ulteriori censure dagli stessi illustrate in altro non consistono se non nella contestazione dei presupposti di fatto
(ossia dell'integralità del ripristino della situazione economico- patrimoniale della vittima primaria a seguito del risarcimento) posti a fondamento delle affermazione del giudice d'appello e, dunque, nell'inammissibile richiesta di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
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con il decimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1173, 1219, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla devalutazione delle poste risarcitorie riconosciute in favore degli istanti prima di calcolare gli interessi dovuti dalla data del sinistro, senza che fosse stato proposto alcun appello incidentale avverso tale punto della decisione di primo grado con riguardo al danno liquidato in favore dei congiunti di VA SA, e senza tener conto che tale devalutazione era stata applicata su importi risarcitori già intestati per la loro illegittima esiguità; il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la contestazione relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. viene qui avanzata dai ricorrenti sul presupposto di una determinata interpretazione della domanda d'appello (cfr. pag. 55 del ricorso, in fondo); tale censura, pertanto, lungi dal prospettarsi alla stregua di una violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe dovuto essere impostata sotto il profilo dell'eventuale pretesa violazione, da parte del giudice a quo, dei canoni legali di interpretazione negoziale, pacificamente estesi, dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, agli atti processuali della parte;
al riguardo, varrà richiamare il principio alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice d'appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui,
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Data pubblicazione 30/03/2025 in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 –
01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez.
L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01); nella specie, i ricorrenti, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; nel resto, deve ritenersi del tutto priva di alcun nesso logico la prospettazione della pretesa erroneità della devalutazione siccome operata su importi capitali liquidati a titolo di danno asseritamente insufficienti, trattandosi dell'espressione di una mera valutazione di carattere soggettivo e arbitrario, come tale non scrutinabile in questa sede di legittimità; con l'undicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente respinto le istanze di prova orale per testimoni e di c.t.u. contabile avanzate dagli odierni istanti, sulla base di una motivazione del tutto generica;
il motivo è infondato;
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osserva il Collegio come - fermo il principio in forza del quale le istanze istruttorie avanzate dalla parte ben possono essere disattese sulla base di un'implicita motivazione (ossia, in forza delle complessive argomentazioni contenute nella motivazione della decisione impugnata) - la corte territoriale abbia in ogni caso espressamente manifestato le ragioni dell'avvenuto rigetto dell'istanze istruttorie avanzate dagli odierni istanti, a ciò provvedendo sulla base di un discorso giustificativo di per sé legittimo, oltre che idoneo a consentire l'agevole ricostruzione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione assunta;
con il dodicesimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo soltanto il restante terzo a carico di Generali Italia s.p.a. e degli eredi del ES, in assenza dei presupposti per tale decisione;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente regolato le spese di entrambi i gradi del giudizio senza spingersi all'imposizione, a carico degli attori, di alcun onere, limitandosi a valorizzare, ai fini della parziale compensazione, l'esito complessivo della lite e la reciprocità della soccombenza in appello;
a riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere
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Data pubblicazione 30/03/2025 riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;
ciò posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite;
e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017,
Rv. 645187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv.
601214) delle altre cause legittimanti;
sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del secondo e dell'ottavo motivo, l'inammissibilità del primo, del terzo, del quinto e del sesto, e l'infondatezza dei restanti, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi parzialmente accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di
Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo e l'ottavo motivo nei limiti di cui motivazione;
dichiara inammissibili il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo;
rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 febbraio 2025.
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Il Presidente
IN IN
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