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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 luglio
2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via
A. Volta n. 21, presso lo studio dell'Avv. MASTROIANNI RAFFAELE – CF - C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato il [...] a [...], residente a CP_1 C.F._3
OL (CZ) in via Michele Bianchi n. 22;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21/05/2024, la SI.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i
[...] genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, confermando anche
i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme
a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
2) assegnare la casa coniugale sita in OL, via Michele Bianchi n.22 alla IG.ra , in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
3) confermare le statuizioni di cui alla sentenza n.1013/2022 fissando a carico del IG. un CP_1
1 Per_ assegno di mantenimento in favore dei figli (19/08/1999), (16/01/2003), maggiorenni Persona_2 Per_ ma non ancora economicamente autosufficienti e (12/08/2010) minorenne, di importo complessivo pari ad € 600,00 mensili (€ 200,00 cadauno), con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
4) stabilire tempi e modalità della presenza del suddetto figlio minore presso il padre e presso i nonni. Il tutto secondo quanto specificamente dettagliato nel seguente piano genitoriale formulato ed allegato come per legge” (vedi, in punto di fatto, il ricorso introduttivo in atti)
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, in data 05/04/1999, in OL (CZ), la SI.ra ed il SI. contraevano matrimonio concordatario, dalla cui unione Parte_1 CP_1 Per_ nascevano i figli (19/08/1999) e (16/01/2003) maggiorenni ma non economicamente Persona_2 Per_ autosufficienti e (12/08/2010) minorenne;
che, nel corso del tempo il rapporto si deteriorava irreparabilmente e cessava ogni forma di comunione spirituale e materiale essendo venuta meno l'affectio coniugalis e ciò rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto;
che, pertanto, la SI.ra decideva di adire il Tribunale di Lamezia Terme per richiedere la Pt_1 separazione personale dei coniugi;
che, in data 12/12/2022, il Tribunale adito emanava la sentenza n. 1013/2022, pronunciando la separazione personale tra i coniugi ed autorizzando gli stessi a vivere separati alle seguenti condizioni:
“1) pronuncia la separazione personale fra e (matrimonio celebrato CP_1 Parte_1
a OL (CZ) in data 5.4.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OL, anno
1999, atto 1, parte II, serie A);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione; Per_
3) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlio minore come indicato in parte motiva;
4) assegna la casa coniugale sita in OL (CZ), via Michele Bianchi n.22 a Parte_1
;
[...]
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di l'assegno CP_1 Parte_1 Per_ Per_ mensile di € 600,00, quale contributo al mantenimento dei tre figli , e (euro Persona_2
200,00 al mese per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario e/o postale al domicilio del creditore, con decorrenza dal mese di giugno 2021 e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati ISTAT;
6) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, di cui in motivazione, a carico di entrambi
i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa”;
2 che, per quanto riguarda le condizioni lavorative dei coniugi le stesse erano rimaste immutate, continuando a svolgere i coniugi sempre le medesime professioni, ovvero, il SI. quella di autotrasportatore e CP_1 la SI.ra la professione di commerciante (più specificamente pizzaiola), titolare di ditta Pt_1 individuale;
che, in ragione delle proprie attuali condizioni economiche, l'odierna ricorrente (a differenza di quanto accaduto per il giudizio di separazione) aveva presentato istanza per beneficiare del patrocinio a spese dello stato;
che, la SI.ra , ad oggi, continua a vivere nella casa coniugale, a lei assegnata in sede di Pt_1 Per_ separazione giudiziale, insieme ai tre figli e , maggiorenni ma non economicamente Persona_2 Per_ autosufficienti e ancora minorenne;
che, il SI. lasciava definitivamente l'abitazione coniugale da quasi 4 anni (e quindi ben prima CP_1 della sentenza di separazione); che, non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esso connesse (vedi ricorso introduttivo in atti).
All'udienza dell'8 luglio 2025 – tenutasi dopo vari rinvii chiesti dal procuratore di parte ricorrente, dapprima per la rinnovazione della notifica e successivamente per una prospettata soluzione transattiva, di seguito non andata a buon fine - compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che - ad ogni modo - non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma
4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 1013/2022, emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 338/2021 R.g. e pubblicata in data 15/12/2022.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Per_ 2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'affidamento del figlio minore la regolamentazione del
3 diritto di visita del genitore non affidatario/non collocatario-figlio minore, il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché l'assegnazione della casa familiare.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento. Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di non sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in conformità, peraltro, alle richieste formulate sul punto dalla ricorrente e a quanto già statuito in sede di separazione, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle precedenti determinazioni.
Appare, inoltre, opportuno che il minore mantenga la sua collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in OL, via Michele Bianchi n.22, che verrà, dunque, assegnata alla SI.ra
, come già disposto in sede di separazione;
ciò in virtù del fatto che il minore ha convissuto Pt_1 insieme alla ricorrente presso detta abitazione sin dal momento della separazione dei genitori, insieme ai suoi fratelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Sul punto deve, dunque, confermarsi il contenuto della sentenza di separazione n. 1013/2022. Per_ Nulla deve disporsi sull'affidamento di e , né in punto di affidamento né in punto di Persona_2 regime di visita, attesa la maggiore età degli stessi.
3. Appaiono, altresì, condivisibili le regolamentazioni relative al regime degli incontri padre-figlia minore, previsti già nella sentenza di separazione. Per_ Pertanto, il padre non collocatario è autorizzato a vedere e tenere presso di sé il figlio minore a fine settimana alternati dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 (e comunque al termine della scuola) alle ore 20,00 (in caso di mancato accordo tra le parti nelle giornate del lunedì e del giovedì); per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio ad anni alterni con la madre;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre. Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlio minore potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile
4 collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eSIenze personali, di studio e ricreative del figlio minorenne. Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire al figlio minore una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
4. In merito alla determinazione del contributo economico dovuto dal resistente, in quanto genitore non collocatario, per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, si osserva quanto dappresso.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno – dunque - viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli diventi maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori;
dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e – pertanto - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che rispetto alla pronuncia della separazione non risultano sopravvenute delle SInificative modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali dei coniugi potendosi, pertanto (stante anche la mancata contestazione del resistente), confermare, anche sul punto, la bontà della sentenza di separazione che aveva stabilito un contributo di mantenimento a carico del padre di € 600,00 in favore dei tre figli, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'Istat, con versamento in favore della ricorrente;
tutto ciò anche considerato il fatto che la parte ricorrente, pur a fronte di un'unilaterale rivisitazione al ribasso dell'assegno, nella misura di € 500,00, ha sostanzialmente accettato detto ridimensionamento, con riserva di agire in futuro per la differenza;
allo stato, la somma di €
600,00 appare in ogni caso equa e non a caso la moglie non ha chiesto – al di là del notorio costituito dalla rivalutazione periodica ISTAT – alcun aumento, ritenendo soddisfacente il corrispondente capo di sentenza.
5. Le spese straordinarie per i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
5 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla
6 contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a OL, in data 05.04.1999, tra
– CF - e – CF Parte_1 C.F._1 CP_1
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di OL C.F._3
(CZ), atto n. 1, parte II, S. A, Uff. CAR, anno 1999);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA le condizioni 3), 4), 5 e 6 contenute nel dispositivo della sentenza di separazione n.
1013/2022, pubblicata il 15/12/2022;
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile dell'8 luglio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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