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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7288 dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CA (NA) alla via Turati n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Monica Franzese (C.F. ) presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Crispano (NA), Via Limitone n. 31, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
E
, con sede in Roma in Via Giuseppe Grezar, Controparte_1
14, Codice Fiscale, Partita IVA n. subentrante a titolo universale nei rapporti di P.IVA_1
, incorporante di , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in Legge 225/2016 del Controparte_5
01 dicembre 2016, in G.U. 282 del 2.12.2016, in persona del Dott. Angelo Lo1patriello, nella qualità di Procuratore dell' , in virtù dei poteri ad esso attribuiti Controparte_1
mediante procura speciale del 22.06.2023 (Rep. 180.134; Racc. 12.348) rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Monaco (C.F.: ) presso il cui CodiceFiscale_3
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cesare Battisti, 15
APPELLATO
Nonché
C.F. , in persona del Sindaco domiciliato presso la sede del Controparte_6 P.IVA_1
corrente in Piazza Municipio – 8013 CP_6 CP_6
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 249/2023 del Giudice di Pace di Afragola depositata in data 31/1/2023, non notificata. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: errato calcolo dei termini a comparire con conseguente erroneità della decisione di loro violazione, riproposizione nel merito dei motivi di primo grado e, in specie, accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto riportato nella cartella n. 071/20110064076032/000.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda proposta e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio.
L'appellata convenuta contumace in primo grado, non formulando appello incidentale, CP_7 chiedeva il rigetto dell'appello proposto da controparte, comunque infondato nel merito, e, in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, tenersi conto dell'esclusiva responsabilità dell'Ente
Impositore in punto di spese.
L'appellato ente creditore, sebbene regolarmente citato, non si costituiva. Ne va Controparte_6
pertanto dichiarata la contumacia.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
1.Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita in quella sede, ovvero l'odierna appellante, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
2.L'appellante aveva, con l'atto di citazione notificato in data 27.10.2022, citato Parte_1 gli odierni appellati, rimasti contumaci, per l'udienza del 12.12.2022, impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717620220007237/000 notificata in data 7.10.2022 con specifico riguardo al credito riportato nella cartella n. 071/20110064076032/000 mai notificata, per il presunto mancato pagamento di contravv. cod. strada ex L. 689/81 risalente all' anno 2007, prescritto.
Le parti convenute, qui appellate, restavano contumaci nel giudizio di prime cure.
Il GDP, rilevando che l'atto di citazione fosse viziato per mancato rispetto dei termini a comparire, con la sentenza impugnata dichiarava la domanda improcedibile.
3.L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
3.1 Quanto al profilo relativo al mancato rispetto dei termini a comparire, fermo quanto rilevato da parte appellata, circa il fatto che in ipotesi di rilievo del mancato rispetto del termine a comparire il
GDP avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto di citazione con concessione di termine perentorio ex art. 164 co. 2 c.p.c. a fini di sua rinnovazione, nel caso di specie tale vulnus non vi è stato. Ed invero, posto che il termine a comparire sulla scorta della normativa applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado era di 45 giorni liberi tra la notifica e la prima udienza, rilevato che il calcolo dei giorni liberi si opera non computando il dies a quo ed il dies ad quem, tra la data del
27.10.2023 e quella del 12.12.2023 intercorrono precisamente 45 giorni.
Il GDP è incorso, di conseguenza, in errore di calcolo che si è riverberato sulla sentenza.
3.2. Ciò determina la necessità di integrale riforma della sentenza impugnata, sebbene la stessa non implichi, ai sensi del novellato art. 354 c.p.c. una regressione del giudizio in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi previste.
Si precisa al riguardo che non vi è stata alcuna impugnazione sulle statuizioni relative alla declaratoria di contumacia delle parti oggi appellate, di talché, nel procedere all'analisi del merito della domanda, deve aversi riguardo al dettato dell'art. 345 co. 3 c.p.c., che vieta la produzione di nuove prove in appello salvo che la parte non dimostri di non aver potuto produrle in primo grado per causa a lei non imputabile.
Le argomentazioni che precedono incidono sulla posizione dell'appellata in termini di CP_7
valutazione di inutilizzabilità della relativa produzione, effettuata per la prima volta nel presente grado, dopo essere rimasta contumace nel primo grado, e dichiarata tale del giudice di prime cure con decisione non censurata in questa sede.
3.3. Sulla scorta di quanto precede va analizzata, nel merito, la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante e qui riproposta, qualificata quale azione di accertamento negativo del credito.
Ebbene, posto che il credito sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria deriva dal mancato pagamento di contravv. cod. strada ex L. 689/81 risalente all' anno 2007, che ai sensi dell'art. 28 l.
689/1981 il termine di prescrizione è quinquennale, che a fronte della contestazione di mancata notifica della cartella ed ulteriori atti interruttivi sarebbe stato onere di provare il contrario, è CP_7
evidente che potendosi valorizzare la sola notifica avvenuta in data 7.10.2022 del preavviso impugnato, la pretesa deve dichiararsi prescritta.
4.L'appello va pertanto accolto, con declaratoria di prescrizione della pretesa sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
5.Quanto alle spese, si ritiene che, in ossequio al principio di soccombenza e tenendo conto dei motivi concretamente accolti al fine di applicazione del principio di causalità, debba pronunciarsi la condanna al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio a carico della sola CP_7
secondo i parametri minimi, stante la serialità delle questioni affrontate, relativi alle cause rientranti nello scaglione di valore pari al credito sotteso al preavviso impugnato, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi in nessuno dei due gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_6
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 249/2023 del Giudice di Pace di
Afragola depositata in data 31/1/2023, non notificata, dichiara prescritto il credito sotteso alla cartella n. 071/20110064076032/000;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_7 Parte_1
sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro139,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_7 Parte_1
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 232,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito.
Così deciso in Aversa il 14.11.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone