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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15123 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49601/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 TE GIUSEPPE e dell'avv. ZITO GIOVANNI MARIA ( ) ; , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1 TE GIUSEPPE PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_2 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di (già CP_3 Controparte_4 (C.F. ), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Faustino de Gregorio P.IVA_3 (Studio Legale de Gregorio) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di S. Costanza, 35;
CF , , non in proprio ma in nome e per conto di CP_2 P.IVA_2 [...] (già CP_5 Controparte_6 PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto. ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_5 CP_3 proponendo querela di falso avverso le tabelle delle letture associate a due pod dell'attrice redatti da e utilizzati da per l'emissione CP_3 Controparte_5
pagina 1 di 4 delle relative fatture di consumi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la falsità della Tabella delle letture associate al POD n. CP_3 IT002E4797841A per il periodo dal 31.10.2011 al 30.4.2015, al POD n. IT002E9007696A per il periodo dal 2.11.2011 al 3.7.2014 ed al POD n. IT002E5070642A per il periodo dal 17.10.2012 al 30.11.2014 sulla cui base sono state emesse le fatture di N. 2062016001008201; N. Controparte_5 2062015002609010 N. 2062015002079345 N. 2062015001533704 N. 2062015001006023 N. 2062015000500289 N. 2062014005585426 N. 2062014001812059 N. 2062014000709555 N. 2062013005503207, ovvero comunque dichiarare la non corrispondenza al vero dei dati di consumo ivi rappresentati. Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori”.
Costituitesi in giudizio le convenute impugnavano estensivamente la domanda attorea e ne chiedevano l'integrale rigetto, siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata. Con decreto di differimento udienza, il Tribunale adito differiva l'udienza di prima comparizione ex art. 171 bis 3 comma c.p.c. all'11.04.2024, con termini di cui all'art. 171 -ter da computarsi facendo riferimento a tale udienza.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative e all'udienza dell'11.04. hanno insistito sulle proprie argomentazioni. Con Ordinanza resa in data 24.05.2024, l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice dott. Ettore Favara, ha rilevato che la querela appare inammissibile e la causa è stata ritenuta matura della decisione e, per l'effetto, rigettati i mezzi istruttori richiesti dalle parti ha disposto rinvio per la decisione della causa all'udienza del 17.04.2025, disponendone la trattazione scritta, con concessione dei termini.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda e della stessa querela di falso in essa contenuta.
Quanto al primo motivo di inammissibilità, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda sia per la nullità della procura ad lites, sia per la mancata indicazione degli elementi di prova dai quali si desumerebbe la falsità della documentazione oggetto di querela, sia per la natura specifica di tali atti.
Tali eccezioni sono fondate.
La presente querela di falso, infatti, non risulta proposta dalla parte personalmente e la procura speciale rilasciata al difensore non indica in modo specifico i documenti in relazione ai quali è conferito il potere di proporre la querela di falso. Invero, Parte attrice, a confutazione dell'eccezione di parte convenuta , ha richiamato il recente orientamento delle sezioni unite civili della Cassazione, in base al quale (Sez. U - , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022) in tema di procura alle liti, a seguito della riforma pagina 2 di 4 dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Tale pronuncia, tuttavia, appare inconferente, atteso che essa fa chiaramente riferimento ad una procura rilasciata nell'ambito di un foglio congiunto al ricorso, e tende ad equiparare la procura congiunta alla procura in calce, mentre l'odierna procura speciale, priva di tali caratteristiche, appare generica e riferita in modo non specifico al presente giudizio di falso.
Deve ritenersi, invece, pertinente la sentenza n. 16919 del 19/08/2015 in forza della quale, in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Orbene, nel caso in esame, la procura speciale allegata alla citazione reca la seguente dicitura ( “nomino gli Avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito anche disgiuntamente a rappresentarmi e difendermi ed al quale conferisco ogni e ampio mandato in ogni fase e grado del contenzioso compresi i procedimenti cautelari , di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili.. etc.”). Essa, pertanto, come già deciso in altre pronunce da questo Tribunale (v. sentenza n. 3405/2024 pubbl. il 23/02/2024) è inammissibile in quanto priva della indicazione della attività da compiere, posto che la nozione di specialità della procura si correla pagina 3 di 4 alla puntuale e specifica indicazione del contenuto dell'affare o della controversia, precisando inoltre che l'espressa previsione della necessità, in determinati casi, della procura speciale è riconducibile all'esigenza di richiamare la volontà del rappresentato sul potere conferito in considerazione della rilevanza dell'atto che il rappresentante è autorizzato a porre in essere.
La querela proposta, inoltre, deve dichiararsi inammissibile anche perché non offre né indica alcun elemento dal quale desumere un principio di prova della falsità dei documenti elencati.
Infine, la presente domanda deve ritenersi inammissibile anche per altro profilo: i documenti impugnati con la querela di falso sono da considerarsi al pari delle scritture private atteso che trattasi delle tabelle delle letture associate a due dell'attrice redatti da e utilizzati da per l'emissione delle relative CP_3 Controparte_5 fatture di consumi, di cui si chiede di dichiarare la non corrispondenza al vero dei dati di consumo ivi rappresentati.
Ebbene, la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato e i documenti impugnati sono da intendersi al pari delle scritture private e ,a differenza dell'atto pubblico, offrono piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte (art. 2702 c.c.).
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore delle convenute, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessive € 6000,00 per onorari, oltre IVA CPA e 15% rimborso forfetario spese generali.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49601/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 TE GIUSEPPE e dell'avv. ZITO GIOVANNI MARIA ( ) ; , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1 TE GIUSEPPE PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_2 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di (già CP_3 Controparte_4 (C.F. ), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Faustino de Gregorio P.IVA_3 (Studio Legale de Gregorio) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di S. Costanza, 35;
CF , , non in proprio ma in nome e per conto di CP_2 P.IVA_2 [...] (già CP_5 Controparte_6 PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto. ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_5 CP_3 proponendo querela di falso avverso le tabelle delle letture associate a due pod dell'attrice redatti da e utilizzati da per l'emissione CP_3 Controparte_5
pagina 1 di 4 delle relative fatture di consumi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la falsità della Tabella delle letture associate al POD n. CP_3 IT002E4797841A per il periodo dal 31.10.2011 al 30.4.2015, al POD n. IT002E9007696A per il periodo dal 2.11.2011 al 3.7.2014 ed al POD n. IT002E5070642A per il periodo dal 17.10.2012 al 30.11.2014 sulla cui base sono state emesse le fatture di N. 2062016001008201; N. Controparte_5 2062015002609010 N. 2062015002079345 N. 2062015001533704 N. 2062015001006023 N. 2062015000500289 N. 2062014005585426 N. 2062014001812059 N. 2062014000709555 N. 2062013005503207, ovvero comunque dichiarare la non corrispondenza al vero dei dati di consumo ivi rappresentati. Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori”.
Costituitesi in giudizio le convenute impugnavano estensivamente la domanda attorea e ne chiedevano l'integrale rigetto, siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata. Con decreto di differimento udienza, il Tribunale adito differiva l'udienza di prima comparizione ex art. 171 bis 3 comma c.p.c. all'11.04.2024, con termini di cui all'art. 171 -ter da computarsi facendo riferimento a tale udienza.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative e all'udienza dell'11.04. hanno insistito sulle proprie argomentazioni. Con Ordinanza resa in data 24.05.2024, l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice dott. Ettore Favara, ha rilevato che la querela appare inammissibile e la causa è stata ritenuta matura della decisione e, per l'effetto, rigettati i mezzi istruttori richiesti dalle parti ha disposto rinvio per la decisione della causa all'udienza del 17.04.2025, disponendone la trattazione scritta, con concessione dei termini.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda e della stessa querela di falso in essa contenuta.
Quanto al primo motivo di inammissibilità, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda sia per la nullità della procura ad lites, sia per la mancata indicazione degli elementi di prova dai quali si desumerebbe la falsità della documentazione oggetto di querela, sia per la natura specifica di tali atti.
Tali eccezioni sono fondate.
La presente querela di falso, infatti, non risulta proposta dalla parte personalmente e la procura speciale rilasciata al difensore non indica in modo specifico i documenti in relazione ai quali è conferito il potere di proporre la querela di falso. Invero, Parte attrice, a confutazione dell'eccezione di parte convenuta , ha richiamato il recente orientamento delle sezioni unite civili della Cassazione, in base al quale (Sez. U - , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022) in tema di procura alle liti, a seguito della riforma pagina 2 di 4 dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Tale pronuncia, tuttavia, appare inconferente, atteso che essa fa chiaramente riferimento ad una procura rilasciata nell'ambito di un foglio congiunto al ricorso, e tende ad equiparare la procura congiunta alla procura in calce, mentre l'odierna procura speciale, priva di tali caratteristiche, appare generica e riferita in modo non specifico al presente giudizio di falso.
Deve ritenersi, invece, pertinente la sentenza n. 16919 del 19/08/2015 in forza della quale, in tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Orbene, nel caso in esame, la procura speciale allegata alla citazione reca la seguente dicitura ( “nomino gli Avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito anche disgiuntamente a rappresentarmi e difendermi ed al quale conferisco ogni e ampio mandato in ogni fase e grado del contenzioso compresi i procedimenti cautelari , di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili.. etc.”). Essa, pertanto, come già deciso in altre pronunce da questo Tribunale (v. sentenza n. 3405/2024 pubbl. il 23/02/2024) è inammissibile in quanto priva della indicazione della attività da compiere, posto che la nozione di specialità della procura si correla pagina 3 di 4 alla puntuale e specifica indicazione del contenuto dell'affare o della controversia, precisando inoltre che l'espressa previsione della necessità, in determinati casi, della procura speciale è riconducibile all'esigenza di richiamare la volontà del rappresentato sul potere conferito in considerazione della rilevanza dell'atto che il rappresentante è autorizzato a porre in essere.
La querela proposta, inoltre, deve dichiararsi inammissibile anche perché non offre né indica alcun elemento dal quale desumere un principio di prova della falsità dei documenti elencati.
Infine, la presente domanda deve ritenersi inammissibile anche per altro profilo: i documenti impugnati con la querela di falso sono da considerarsi al pari delle scritture private atteso che trattasi delle tabelle delle letture associate a due dell'attrice redatti da e utilizzati da per l'emissione delle relative CP_3 Controparte_5 fatture di consumi, di cui si chiede di dichiarare la non corrispondenza al vero dei dati di consumo ivi rappresentati.
Ebbene, la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato e i documenti impugnati sono da intendersi al pari delle scritture private e ,a differenza dell'atto pubblico, offrono piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte (art. 2702 c.c.).
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore delle convenute, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessive € 6000,00 per onorari, oltre IVA CPA e 15% rimborso forfetario spese generali.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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