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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 347 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Stefanino Casti, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado
appellante
contro
in persona del suo amministratore in Controparte_1
carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina Marielli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
e contro
, residente in [...](Francia) ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso CP_2
lo studio dell'avv. Maria Franca Obino che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paola Pau,
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
- Rigettare la domanda del in Cagliari di pagamento della somma di € Controparte_1
14.541,43, già oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., oltre le maggiori spese asseritamente sostenute, ovvero, in via gradata, condannare l'appellante al pagamento, in favore del
[...]
in Cagliari delle minori somme dovute detratta la somma di € 4.736,03, versata Controparte_1
dall'odierno appellante in data 05.06.2020, a titolo di saldo di lavori di ristrutturazione.
- Condannare al pagamento, in favore di , delle spese di lite sia del CP_2 Parte_1
giudizio di primo grado che del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 10818/2018.
- Porre le spese di CTU (R.G. n. 10818/2018) a carico di . CP_2
- Compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 10818/2018 tra ed il appellato. Parte_1 CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse del : conclude per il rigetto dell'appello con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado ed insiste, altresì, stante la temerarietà delle domande formulate nel presente giudizio di impugnazione, affinché l'attore venga condannato al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., oltre la condanna a spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : 1) rigettare nel merito l'appello proposto da nei CP_2 Parte_1
confronti del signor in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto CP_2
confermare la sentenza n. 599 del 21.03.2023 del Tribunale di Cagliari emessa dal Giudice dott.
Giorgio Latti;
2) Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.10.2020 convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari il Parte_1
al fine di ottenere la condanna del primo Controparte_3
all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà, limitatamente alle parti di competenza del Condominio, nonché la condanna di entrambi al risarcimento, ciascuno per la propria responsabilità, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico sovrastante l'appartamento, la cui guaina protettiva risultava usurata in più punti.
In particolare, l'attore espose che:
- in data 11.12.2018 aveva incaricato gli Ingg. e di accertare i Controparte_4 CP_5
danni causati dalle infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento, ormai inagibile, constatando che erano stati intaccati i solai e le pareti di quasi tutti i vani ed era stato causato il crollo di parte del solaio nel vano soggiorno;
- in data 17.12.2018 aveva proposto ricorso al Tribunale di Cagliari per l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, ad esito del quale il consulente incaricato Ing. Persona_1
aveva confermato la sussistenza delle infiltrazioni denunciate;
- in data 23.05.2019 i Vigili del Fuoco di Cagliari avevano rimosso parte dell'intonaco della camera matrimoniale e avevano messo in sicurezza parte del soggiorno;
- in data 01.08.2019 il Comune di Cagliari aveva comunicato al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di aver riscontrato uno stato di degrado dei balconi e delle ringhiere tale da averne dovuto inibire l'utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in data 05.06.2020 aveva provveduto al saldo delle quote condominiali straordinarie, per un totale di euro 4.736,03.
Il Condominio, costituitosi, domandò il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale,
chiese la condanna dell'attore al pagamento delle quote condominiali ordinarie dovute e non ancora saldate, pari ad euro 14.541,43, nonché delle maggiori spese, rispetto alla misura preventivata, per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per i maggiori danni subiti dall'unità immobiliare dell'attore medesimo.
A sostegno delle proprie ragioni, il dedusse quanto segue: CP_1
- in data 17.10.2017 l'assemblea condominiale aveva deliberato l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino sia del lastrico solare, per euro 8.615,23, sia dell'appartamento di proprietà
dell' per euro 7.377,73, nonché di altri lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato Pt_1 condominiale;
- i predetti lavori non erano stati eseguiti a causa della morosità di alcuni condomini, tra cui lo stesso attore e ciò aveva reso necessario deliberare, successivamente, interventi diversi e più
onerosi, i cui maggiori costi erano stati posti a carico dei condomini in mora, così come riportato nel verbale di assemblea dei giorni 10 e 11 dicembre 2018;
- soltanto in data 05.06.2020 l'attore aveva saldato la sua quota di euro 4.736,03, a seguito del giudizio cautelare promosso dallo stesso nel corso del quale il giudice aveva fatto presente Pt_1
che egli non era legittimato a pretendere alcunché dal stante la sua persistente CP_1
morosità nel pagamento delle quote di sua spettanza;
- la morosità dell'attore, debitore anche di quote condominiali ordinarie per un totale di euro
14.541,43, come risultante dal bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, aveva costituito un ostacolo alla realizzazione dei lavori di ripristino e aveva prodotto l'aggravamento dei danni, nonché l'esaurimento del fondo accantonato per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza dell'ascensore;
- il rifacimento dei balconi, considerato che quelli c.d. aggettanti risultano di proprietà
dell'immobile a cui afferiscono, era posto a carico del singolo condomino.
Si costituì in giudizio il quale, opponendosi alle domande di parte attrice, eccepì CP_2
l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, essendo stato constatato in sede di accertamento tecnico preventivo che gli stessi erano stati determinati dal normale deterioramento della guaina, a causa della vetustà
dell'immobile; precisò, inoltre, di aver versato, fin dall'inizio, tutte le somme di sua spettanza per il risanamento sia della terrazza sia dell'appartamento dell'attore. Evidenziò, altresì, che,
conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale al termine del giudizio cautelare, la situazione di urgenza lamentata dall'attore era dipesa proprio dal suo inadempimento verso il , dal CP_1
quale era conseguito il ritardo nella esecuzione degli interventi, effettuati solo in seguito al saldo delle quote.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
599/2023 il Tribunale di Cagliari accolse parzialmente le domande dell'attore, condannando il e il , in solido tra loro, il primo per un terzo e il secondo per due terzi, al CP_2 CP_1
pagamento della somma di euro 7.377,73 a titolo di risarcimento danni;
accolse le domande proposte in via riconvenzionale dal Condominio e, per l'effetto, condannò l'attore al pagamento della somma di euro 20.715,70, di cui euro 14.541,43 a titolo di oneri condominiali, a conferma dell'ordinanza ex art. 186- ter c.p.c., ed euro 6.174,27 per l'aumento dei costi dei lavori di ripristino del lastrico solare, conseguente all'ingiustificato ritardo nel pagamento, da parte dello stesso Pt_1
delle quote di sua spettanza. Quanto alle spese di lite, il Tribunale condannò l'attore al pagamento in favore del delle spese sia del giudizio di istruzione preventiva che del giudizio di CP_1
primo grado, imputò all'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio e dichiarò la compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e il CP_2
Con riguardo alla prima statuizione, relativa alla richiesta di risarcimento per i danni all'appartamento dell'attore, il Tribunale rilevò che dall'esame documentale, e in particolare dal verbale del 20.09.2017, era emerso che l'assemblea era stata convocata per deliberare su alcune questioni che erano state in precedenza discusse, tra cui quella inerente alla riparazione dei danni causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche nell'appartamento di proprietà dell'attore e all'impermeabilizzazione del lastrico solare, per la cui esecuzione l'Ing. aveva CP_6
originariamente quantificato i costi, rispettivamente, in euro 7.377,73 ed euro 8.615,23. Detti danni si erano successivamente aggravati a causa del ritardo nell'intervento, dovuto dalla morosità di alcuni condomini, tra cui l'attore, ai quali l'assemblea aveva deliberato che venissero imputati i maggiori costi da sostenere per gli ulteriori lavori da eseguire.
Dall'istruttoria svolta, infatti, era emerso che l'attore non aveva provveduto al pagamento della quota di sua spettanza di euro 4.736,03 (euro 6.000,00 considerato il costo dei ponteggi) per i lavori straordinari deliberati, contribuendo in questo modo al ritardo nell'esecuzione degli stessi e, conseguentemente, all'aumento dell'entità dei danni, successivamente quantificati dal consulente tecnico d'ufficio Ing. in euro 14.842,45. Per_1
Il Tribunale, pertanto, ritenne spettante all' la sola somma di euro 7.377,73, pari al costo Pt_1
originariamente necessario, e deliberato dall'assemblea condominiale, per il ripristino dell'immobile, qualora questi avesse provveduto al tempestivo pagamento degli oneri a lui addebitati.
Non essendo stata dimostrata la riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del CP_2
diritto di uso esclusivo del lastrico solare, il Tribunale ne riconobbe la responsabilità solidale insieme con il , determinata nella misura di un terzo a carico del e di due terzi CP_1 CP_2
a carico del CP_1
L'ulteriore domanda formulata dall'attore, volta ad ottenere la condanna del CP_1
all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà, venne invece rigettata dal giudice di prime cure, sulla scorta sia di quanto deliberato in sede di assemblea condominiale, ovvero che la spesa per i predetti lavori sarebbe stata a carico dei proprietari degli immobili interessati, ciascuno per la propria quota, sia della tesi condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui, essendo i balconi c.d. aggettanti un mero prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e non determinando un incremento di volume dell'edificio,
possono essere considerati delle vedute e, conseguentemente, le spese per la loro manutenzione spettano sempre al proprietario dell'appartamento, a meno che non siano presenti rivestimenti esterni pregiati, la cui conservazione è di interesse collettivo.
Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dal il primo giudice condannò CP_1
l'attore al pagamento degli oneri condominiali scaduti, pari ad euro 14.541,43, confermando l'ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c ed accolse la domanda di condanna, proposta nei confronti dell al pagamento delle maggiori Pt_1
spese sostenute dal per effetto del ritardato pagamento delle quote condominiali, per CP_1
un totale di euro 6.174,27.
ha proposto appello, cui hanno resistito il e Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che in primo grado era stato condannato al pagamento della somma di euro 14.541,43, a titolo di oneri condominiali scaduti e di euro 6.174,27
per le maggiori spese sostenute per i lavori straordinari, ha dedotto che il giudice non aveva detratto dal primo importo la somma di euro 4.736,03, da lui pacificamente versata a titolo di saldo delle spese per l'esecuzione dei lavori straordinari di ripristino del lastrico solare.
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto provata la sussistenza del debito dell' per il mancato pagamento Pt_1
degli oneri condominiali, per il complessivo importo di euro 14.541,43, sulla base del rendiconto consuntivo 2020 e del rendiconto preventivo 2021 – entrambi approvati in data 29 marzo 2021 –,
nonché dell'estratto conto al 17.04.2021, relativo alla posizione dell e della , Pt_1 Pt_2
quest'ultima in qualità di assegnataria, in sede di separazione, dell'unità immobiliare in cui abita con i figli.
Il , infatti, ha prodotto il rendiconto consuntivo 2020, comprensivo dei costi dei lavori CP_1
straordinari di ristrutturazione, e il bilancio preventivo 2021, nei quali sono indicati analiticamente tutti gli addebiti pro quota riferibili alla proprietà dell In particolare, dalla ripartizione delle Pt_1
voci di spesa di cui al consuntivo e, nella specie, dalla tabella relativa ai lavori di ristrutturazione,
risulta annotato il versamento, da parte dell dell'importo di euro 4.736,03 e un residuo Pt_1
ancora dovuto di euro 47,10.
Anche nell'estratto conto al 17/04/2021, relativo alla specifica posizione di e , alla Pt_1 Pt_2
voce “Saldo lavori di ristrutturazione”, è indicato a debito solamente l'importo di euro 47,10.
Pertanto, risulta provato inequivocabilmente che la somma di euro 14.541,43 attiene solamente a spese ordinarie e che il aveva già correttamente detratto l'importo di euro 4.736,03, CP_1
versato dall a titolo di spese straordinarie. Pt_1
Deve, infine, rilevarsi che l'appellante, solo nelle conclusioni formulate in calce all'atto di appello,
ha chiesto il rigetto della domanda del di condanna al pagamento delle maggiori spese CP_1
sostenute per l'aggravarsi del danno, in conseguenza del ritardato pagamento della quota di propria spettanza per l'esecuzione dei lavori straordinari;
al riguardo, peraltro, non ha formulato alcun motivo di censura, cosicché tale domanda non è ammissibile nel presente grado.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c., in quanto il giudice, nonostante avesse accolto, seppur parzialmente, la domanda, da lui proposta, di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati al proprio appartamento, lo aveva condannato al pagamento, in favore del , delle spese di lite sia del giudizio di CP_1
istruzione preventiva che del giudizio di primo grado, aveva posto a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e aveva disposto la compensazione integrale delle spese con il
CP_2
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato di essere risultato solo parzialmente soccombente nei confronti del e che, sulla scorta dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, la parte vittoriosa, anche se parzialmente,
non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte ma, al più, in caso di soccombenza reciproca, come nella specie, può configurarsi una compensazione delle spese di lite.
Ha pertanto chiesto, in applicazione dei predetti principi, la compensazione integrale delle spese nei confronti del e la condanna del alla rifusione delle spese di lite del giudizio di CP_1 CP_2
primo grado, del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Deve rilevarsi che la domanda, formulata dall di condanna del all'esecuzione Pt_1 CP_1
dei lavori di ristrutturazione del balcone di sua pertinenza era stata rigettata, mentre la domanda di condanna al risarcimento dei danni riportati dal proprio appartamento per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza era stata accolta limitatamente all'importo di euro 7.377,73, sul rilievo che l'aggravarsi dei danni e i conseguenti maggiori costi erano imputabili allo stesso Pt_1
Per contro, è stata interamente accolta la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
convenuto, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento sia della somma di euro Pt_1
14.541,43 per oneri condominiali scaduti, sia delle maggiori spese sostenute dal Condominio per l'esecuzione dei lavori straordinari, per effetto del ritardato pagamento delle quote dovute dall Pt_1
Riguardo alla ricostruzione proposta dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio, si evidenzia, quindi, l'omissione di qualsiasi riferimento alla domanda riconvenzionale del rispetto alla quale l'appellante è risultato soccombente e di cui occorre tenere conto, in CP_1
questa sede, ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese. Per quanto riguarda il basti rilevare, come risulta dalla documentazione in atti, che lo CP_2
stesso aveva, al contrario dell' tempestivamente provveduto al versamento della quota su lui Pt_1
incombente relativa ai lavori straordinari di rifacimento della terrazza;
lavori che, come evidenziato dal primo giudice, e sul punto non c'è nessuna censura, non erano stati eseguiti per condotte addebitabili all' Pt_1
Pertanto, per le ragioni esposte e avuto riguardo all'esito globale del giudizio, si ravvisa, nel caso di specie, una sostanziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, con riguardo alla domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dal si osserva che l'orientamento giurisprudenziale condiviso in materia, recentemente CP_1
richiamato anche dalla Cassazione con l'ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 4212, è chiaro nel ritenere che «la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di
responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non
sussista il requisito della totale soccombenza (ex multis Cass. 21590/2009; Cass. 7409/2016; Cass.
24158/2017)».
Sul punto si rileva che il richiamato presupposto della soccombenza totale non ricorre nel caso di specie, essendo stata accolta la censura proposta dall'appellante sulla ripartizione delle spese di lite e che, pertanto, la domanda formulata dal non merita accoglimento. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. Dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 347 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Stefanino Casti, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado
appellante
contro
in persona del suo amministratore in Controparte_1
carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina Marielli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
e contro
, residente in [...](Francia) ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso CP_2
lo studio dell'avv. Maria Franca Obino che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paola Pau,
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
- Rigettare la domanda del in Cagliari di pagamento della somma di € Controparte_1
14.541,43, già oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., oltre le maggiori spese asseritamente sostenute, ovvero, in via gradata, condannare l'appellante al pagamento, in favore del
[...]
in Cagliari delle minori somme dovute detratta la somma di € 4.736,03, versata Controparte_1
dall'odierno appellante in data 05.06.2020, a titolo di saldo di lavori di ristrutturazione.
- Condannare al pagamento, in favore di , delle spese di lite sia del CP_2 Parte_1
giudizio di primo grado che del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 10818/2018.
- Porre le spese di CTU (R.G. n. 10818/2018) a carico di . CP_2
- Compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 10818/2018 tra ed il appellato. Parte_1 CP_1
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse del : conclude per il rigetto dell'appello con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado ed insiste, altresì, stante la temerarietà delle domande formulate nel presente giudizio di impugnazione, affinché l'attore venga condannato al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., oltre la condanna a spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : 1) rigettare nel merito l'appello proposto da nei CP_2 Parte_1
confronti del signor in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto CP_2
confermare la sentenza n. 599 del 21.03.2023 del Tribunale di Cagliari emessa dal Giudice dott.
Giorgio Latti;
2) Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.10.2020 convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari il Parte_1
al fine di ottenere la condanna del primo Controparte_3
all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà, limitatamente alle parti di competenza del Condominio, nonché la condanna di entrambi al risarcimento, ciascuno per la propria responsabilità, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico sovrastante l'appartamento, la cui guaina protettiva risultava usurata in più punti.
In particolare, l'attore espose che:
- in data 11.12.2018 aveva incaricato gli Ingg. e di accertare i Controparte_4 CP_5
danni causati dalle infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento, ormai inagibile, constatando che erano stati intaccati i solai e le pareti di quasi tutti i vani ed era stato causato il crollo di parte del solaio nel vano soggiorno;
- in data 17.12.2018 aveva proposto ricorso al Tribunale di Cagliari per l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, ad esito del quale il consulente incaricato Ing. Persona_1
aveva confermato la sussistenza delle infiltrazioni denunciate;
- in data 23.05.2019 i Vigili del Fuoco di Cagliari avevano rimosso parte dell'intonaco della camera matrimoniale e avevano messo in sicurezza parte del soggiorno;
- in data 01.08.2019 il Comune di Cagliari aveva comunicato al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di aver riscontrato uno stato di degrado dei balconi e delle ringhiere tale da averne dovuto inibire l'utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in data 05.06.2020 aveva provveduto al saldo delle quote condominiali straordinarie, per un totale di euro 4.736,03.
Il Condominio, costituitosi, domandò il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale,
chiese la condanna dell'attore al pagamento delle quote condominiali ordinarie dovute e non ancora saldate, pari ad euro 14.541,43, nonché delle maggiori spese, rispetto alla misura preventivata, per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per i maggiori danni subiti dall'unità immobiliare dell'attore medesimo.
A sostegno delle proprie ragioni, il dedusse quanto segue: CP_1
- in data 17.10.2017 l'assemblea condominiale aveva deliberato l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino sia del lastrico solare, per euro 8.615,23, sia dell'appartamento di proprietà
dell' per euro 7.377,73, nonché di altri lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato Pt_1 condominiale;
- i predetti lavori non erano stati eseguiti a causa della morosità di alcuni condomini, tra cui lo stesso attore e ciò aveva reso necessario deliberare, successivamente, interventi diversi e più
onerosi, i cui maggiori costi erano stati posti a carico dei condomini in mora, così come riportato nel verbale di assemblea dei giorni 10 e 11 dicembre 2018;
- soltanto in data 05.06.2020 l'attore aveva saldato la sua quota di euro 4.736,03, a seguito del giudizio cautelare promosso dallo stesso nel corso del quale il giudice aveva fatto presente Pt_1
che egli non era legittimato a pretendere alcunché dal stante la sua persistente CP_1
morosità nel pagamento delle quote di sua spettanza;
- la morosità dell'attore, debitore anche di quote condominiali ordinarie per un totale di euro
14.541,43, come risultante dal bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, aveva costituito un ostacolo alla realizzazione dei lavori di ripristino e aveva prodotto l'aggravamento dei danni, nonché l'esaurimento del fondo accantonato per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza dell'ascensore;
- il rifacimento dei balconi, considerato che quelli c.d. aggettanti risultano di proprietà
dell'immobile a cui afferiscono, era posto a carico del singolo condomino.
Si costituì in giudizio il quale, opponendosi alle domande di parte attrice, eccepì CP_2
l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità per i danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, essendo stato constatato in sede di accertamento tecnico preventivo che gli stessi erano stati determinati dal normale deterioramento della guaina, a causa della vetustà
dell'immobile; precisò, inoltre, di aver versato, fin dall'inizio, tutte le somme di sua spettanza per il risanamento sia della terrazza sia dell'appartamento dell'attore. Evidenziò, altresì, che,
conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale al termine del giudizio cautelare, la situazione di urgenza lamentata dall'attore era dipesa proprio dal suo inadempimento verso il , dal CP_1
quale era conseguito il ritardo nella esecuzione degli interventi, effettuati solo in seguito al saldo delle quote.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
599/2023 il Tribunale di Cagliari accolse parzialmente le domande dell'attore, condannando il e il , in solido tra loro, il primo per un terzo e il secondo per due terzi, al CP_2 CP_1
pagamento della somma di euro 7.377,73 a titolo di risarcimento danni;
accolse le domande proposte in via riconvenzionale dal Condominio e, per l'effetto, condannò l'attore al pagamento della somma di euro 20.715,70, di cui euro 14.541,43 a titolo di oneri condominiali, a conferma dell'ordinanza ex art. 186- ter c.p.c., ed euro 6.174,27 per l'aumento dei costi dei lavori di ripristino del lastrico solare, conseguente all'ingiustificato ritardo nel pagamento, da parte dello stesso Pt_1
delle quote di sua spettanza. Quanto alle spese di lite, il Tribunale condannò l'attore al pagamento in favore del delle spese sia del giudizio di istruzione preventiva che del giudizio di CP_1
primo grado, imputò all'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio e dichiarò la compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e il CP_2
Con riguardo alla prima statuizione, relativa alla richiesta di risarcimento per i danni all'appartamento dell'attore, il Tribunale rilevò che dall'esame documentale, e in particolare dal verbale del 20.09.2017, era emerso che l'assemblea era stata convocata per deliberare su alcune questioni che erano state in precedenza discusse, tra cui quella inerente alla riparazione dei danni causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche nell'appartamento di proprietà dell'attore e all'impermeabilizzazione del lastrico solare, per la cui esecuzione l'Ing. aveva CP_6
originariamente quantificato i costi, rispettivamente, in euro 7.377,73 ed euro 8.615,23. Detti danni si erano successivamente aggravati a causa del ritardo nell'intervento, dovuto dalla morosità di alcuni condomini, tra cui l'attore, ai quali l'assemblea aveva deliberato che venissero imputati i maggiori costi da sostenere per gli ulteriori lavori da eseguire.
Dall'istruttoria svolta, infatti, era emerso che l'attore non aveva provveduto al pagamento della quota di sua spettanza di euro 4.736,03 (euro 6.000,00 considerato il costo dei ponteggi) per i lavori straordinari deliberati, contribuendo in questo modo al ritardo nell'esecuzione degli stessi e, conseguentemente, all'aumento dell'entità dei danni, successivamente quantificati dal consulente tecnico d'ufficio Ing. in euro 14.842,45. Per_1
Il Tribunale, pertanto, ritenne spettante all' la sola somma di euro 7.377,73, pari al costo Pt_1
originariamente necessario, e deliberato dall'assemblea condominiale, per il ripristino dell'immobile, qualora questi avesse provveduto al tempestivo pagamento degli oneri a lui addebitati.
Non essendo stata dimostrata la riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del CP_2
diritto di uso esclusivo del lastrico solare, il Tribunale ne riconobbe la responsabilità solidale insieme con il , determinata nella misura di un terzo a carico del e di due terzi CP_1 CP_2
a carico del CP_1
L'ulteriore domanda formulata dall'attore, volta ad ottenere la condanna del CP_1
all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà, venne invece rigettata dal giudice di prime cure, sulla scorta sia di quanto deliberato in sede di assemblea condominiale, ovvero che la spesa per i predetti lavori sarebbe stata a carico dei proprietari degli immobili interessati, ciascuno per la propria quota, sia della tesi condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui, essendo i balconi c.d. aggettanti un mero prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e non determinando un incremento di volume dell'edificio,
possono essere considerati delle vedute e, conseguentemente, le spese per la loro manutenzione spettano sempre al proprietario dell'appartamento, a meno che non siano presenti rivestimenti esterni pregiati, la cui conservazione è di interesse collettivo.
Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dal il primo giudice condannò CP_1
l'attore al pagamento degli oneri condominiali scaduti, pari ad euro 14.541,43, confermando l'ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c ed accolse la domanda di condanna, proposta nei confronti dell al pagamento delle maggiori Pt_1
spese sostenute dal per effetto del ritardato pagamento delle quote condominiali, per CP_1
un totale di euro 6.174,27.
ha proposto appello, cui hanno resistito il e Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che in primo grado era stato condannato al pagamento della somma di euro 14.541,43, a titolo di oneri condominiali scaduti e di euro 6.174,27
per le maggiori spese sostenute per i lavori straordinari, ha dedotto che il giudice non aveva detratto dal primo importo la somma di euro 4.736,03, da lui pacificamente versata a titolo di saldo delle spese per l'esecuzione dei lavori straordinari di ripristino del lastrico solare.
Il motivo non è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto provata la sussistenza del debito dell' per il mancato pagamento Pt_1
degli oneri condominiali, per il complessivo importo di euro 14.541,43, sulla base del rendiconto consuntivo 2020 e del rendiconto preventivo 2021 – entrambi approvati in data 29 marzo 2021 –,
nonché dell'estratto conto al 17.04.2021, relativo alla posizione dell e della , Pt_1 Pt_2
quest'ultima in qualità di assegnataria, in sede di separazione, dell'unità immobiliare in cui abita con i figli.
Il , infatti, ha prodotto il rendiconto consuntivo 2020, comprensivo dei costi dei lavori CP_1
straordinari di ristrutturazione, e il bilancio preventivo 2021, nei quali sono indicati analiticamente tutti gli addebiti pro quota riferibili alla proprietà dell In particolare, dalla ripartizione delle Pt_1
voci di spesa di cui al consuntivo e, nella specie, dalla tabella relativa ai lavori di ristrutturazione,
risulta annotato il versamento, da parte dell dell'importo di euro 4.736,03 e un residuo Pt_1
ancora dovuto di euro 47,10.
Anche nell'estratto conto al 17/04/2021, relativo alla specifica posizione di e , alla Pt_1 Pt_2
voce “Saldo lavori di ristrutturazione”, è indicato a debito solamente l'importo di euro 47,10.
Pertanto, risulta provato inequivocabilmente che la somma di euro 14.541,43 attiene solamente a spese ordinarie e che il aveva già correttamente detratto l'importo di euro 4.736,03, CP_1
versato dall a titolo di spese straordinarie. Pt_1
Deve, infine, rilevarsi che l'appellante, solo nelle conclusioni formulate in calce all'atto di appello,
ha chiesto il rigetto della domanda del di condanna al pagamento delle maggiori spese CP_1
sostenute per l'aggravarsi del danno, in conseguenza del ritardato pagamento della quota di propria spettanza per l'esecuzione dei lavori straordinari;
al riguardo, peraltro, non ha formulato alcun motivo di censura, cosicché tale domanda non è ammissibile nel presente grado.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c., in quanto il giudice, nonostante avesse accolto, seppur parzialmente, la domanda, da lui proposta, di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati al proprio appartamento, lo aveva condannato al pagamento, in favore del , delle spese di lite sia del giudizio di CP_1
istruzione preventiva che del giudizio di primo grado, aveva posto a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e aveva disposto la compensazione integrale delle spese con il
CP_2
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato di essere risultato solo parzialmente soccombente nei confronti del e che, sulla scorta dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di CP_1
Cassazione con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, la parte vittoriosa, anche se parzialmente,
non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte ma, al più, in caso di soccombenza reciproca, come nella specie, può configurarsi una compensazione delle spese di lite.
Ha pertanto chiesto, in applicazione dei predetti principi, la compensazione integrale delle spese nei confronti del e la condanna del alla rifusione delle spese di lite del giudizio di CP_1 CP_2
primo grado, del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Deve rilevarsi che la domanda, formulata dall di condanna del all'esecuzione Pt_1 CP_1
dei lavori di ristrutturazione del balcone di sua pertinenza era stata rigettata, mentre la domanda di condanna al risarcimento dei danni riportati dal proprio appartamento per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza era stata accolta limitatamente all'importo di euro 7.377,73, sul rilievo che l'aggravarsi dei danni e i conseguenti maggiori costi erano imputabili allo stesso Pt_1
Per contro, è stata interamente accolta la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
convenuto, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento sia della somma di euro Pt_1
14.541,43 per oneri condominiali scaduti, sia delle maggiori spese sostenute dal Condominio per l'esecuzione dei lavori straordinari, per effetto del ritardato pagamento delle quote dovute dall Pt_1
Riguardo alla ricostruzione proposta dall'appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio, si evidenzia, quindi, l'omissione di qualsiasi riferimento alla domanda riconvenzionale del rispetto alla quale l'appellante è risultato soccombente e di cui occorre tenere conto, in CP_1
questa sede, ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese. Per quanto riguarda il basti rilevare, come risulta dalla documentazione in atti, che lo CP_2
stesso aveva, al contrario dell' tempestivamente provveduto al versamento della quota su lui Pt_1
incombente relativa ai lavori straordinari di rifacimento della terrazza;
lavori che, come evidenziato dal primo giudice, e sul punto non c'è nessuna censura, non erano stati eseguiti per condotte addebitabili all' Pt_1
Pertanto, per le ragioni esposte e avuto riguardo all'esito globale del giudizio, si ravvisa, nel caso di specie, una sostanziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, con riguardo alla domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dal si osserva che l'orientamento giurisprudenziale condiviso in materia, recentemente CP_1
richiamato anche dalla Cassazione con l'ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 4212, è chiaro nel ritenere che «la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di
responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non
sussista il requisito della totale soccombenza (ex multis Cass. 21590/2009; Cass. 7409/2016; Cass.
24158/2017)».
Sul punto si rileva che il richiamato presupposto della soccombenza totale non ricorre nel caso di specie, essendo stata accolta la censura proposta dall'appellante sulla ripartizione delle spese di lite e che, pertanto, la domanda formulata dal non merita accoglimento. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 599/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. Dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese quelle del giudizio di istruzione preventiva e della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu