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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1785 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Galasso e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Felicia D'Amico del foro di Roma per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellanti
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi del CP_1 CodiceFiscale_3
foro di Sciacca per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello. Appellato
Conclusioni degli appellanti:
in riforma della sentenza impugnata, ritenuta sussistente la titolarità del diritto sostanziale vantato dagli odierni appellanti e respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito affermare la responsabilità ex art. 67 cpc del convenuto -già custode del compendio CP_1
immobiliare sequestrato agli attori e descritto in narrativa- per non aver esercitato la custodia con la richiesta diligenza del buon padre di famiglia e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento in favore degli attori in solido del danno patrimoniale in ragione di €
747.876,26 o altra somma di giustizia;
del danno non patrimoniale in ragione di € 100.000,00
per ciascuno degli attori, così equitativamente determinato o altra somma di giustizia;
con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, l'inesistenza giuridica e/o la nullità
dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza iscritta al n°304/2019 ed emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub I);
ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione, l'inesistenza giuridica e/o la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso la sentenza iscritta al n°304/2019 ed emessa Parte_1 Parte_2
2 dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub II);
ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e/o la nullità dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso la sentenza iscritta Parte_1 Parte_2
al n°304/2019 ed emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub III).
in via subordinata:
-rigettare l'appello promosso da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
iscritta al n°304/2019, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019 e notificata in data
24/07/2019, perché in-ondato sia in fatto che in diritto.
- conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
in via del tutto subordinata ed in ogni caso:
-in via preliminare, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione -con sentenza passata in giudicato- del giudizio iscritto al n°339/2011 R.G. del
Tribunale di Sciacca;
- in via preliminare, sospendere ex art. 337 comma II c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione –con sentenza passata in giudicato– del giudizio iscritto al n°1215/2016 R.G.
della Corte d'Appello di Palermo, Sezione II Civile, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n°194/2016 resa dal Tribunale di Sciacca, in data 07/04/2016, nel procedimento iscritto al n°339/2011 R.G.;
3 - dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e in Parte_1 Parte_2
relazione alle pretese e alle domande promosse nel presente giudizio
contro
; CP_1
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle pretese ed alle CP_1
domande promosse nel presente giudizio da e Parte_2 Parte_1
- rigettare le domande avanzate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto improcedibili e/o inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1 Parte_2
Sciacca n. 304 del 16 luglio 2019 che ne ha respinto le domande di accertamento della responsabilità aquiliana, ex artt. 67 c.p.c. e 2043 c.c., e di condanna al risarcimento del danno svolte nei confronti di , custode del compendio ereditario relitto dalla madre CP_1 Per_1
e sottoposto a sequestro giudiziario su ricorso della sorella
[...] CP_2 Controparte_3
nell'ambito del giudizio da costei intrapreso -anche nei confronti dei nipoti, legatari- a tutela dei propri diritti ereditari, in assunto lesi dalle disposizioni testamentarie della madre e dalle donazioni da questa compiute in vita in favore dei figli maschi.
Respinte le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto ha rilevato il Tribunale che “gli attori non hanno dimostrato … di essere CP_1
titolari della pretesa azionata in questa sede nei confronti del custode” (pag. 8 della sentenza impugnata), atteso che “per poter far valere le asserite responsabilità del custode, Pt_1
4 e avrebbe dovuto, preliminarmente, allegare e dimostrare quale esito ha Parte_2
avuto il giudizio a suo tempo instaurato”- e ancora in essere- dalla sorella “e CP_4
documentare dunque di aver ottenuto in quella sede il riconoscimento del proprio buon
diritto” (pag. 9 della sentenza). Ha poi regolato le spese di lite compensandole integralmente tra le parti
Lamentano gli appellanti:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c.. Assumono che,
avendo indicato e prodotto documentalmente i titoli -atto di donazione del 3.12. 2009, atto di donazione in cambio di assistenza del 11.10. 2010, registrazione del testamento pubblico della madre attestanti il diritto di proprietà sugli immobili Persona_1
oggetto di causa, sarebbe stato onere del convenuto in ossequio alle regole CP_1
generali di riparto dell'onere probatorio, dimostrare l'intervenuta modificazione o estinzione del diritto di proprietà, evenienze non discendenti in via automatica dalla contestazione giudiziale di tale diritto a opera della sorella . La sentenza, CP_4
dunque, sarebbe viziata non solo “per aver invertito l'onere probatorio che – ex art. 2697
comma secondo c.p.c. – incombeva sul convenuto, il quale avrebbe dovuto “documentare
che all'esito del contenzioso n.r.g. 339/2011 sarebbe venuto meno il buon diritto di
e , ma anche perché incorsa in ultrapetzione: Pt_1 Parte_2
rappresentando che i titoli depositati dagli attori erano oggetto di contenzioso, il convenuto non ne aveva sostenuto l'invalidità, limitandosi a chiedere la sospensione del giudizio ex
5 art. 295 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe “trasceso i limiti di tale domanda, perché, sostenendo
che gli attori non avessero dimostrato il proprio diritto sostanziale, ha implicitamente
negato la validità dei titoli da loro vantati” (pag. 24 dell'atto di appello);
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. sul rilievo che, ove pure ritenuto gravante sugli attori l'onere della dimostrazione della validità dei titoli di proprietà addotti in giudizio, un simile accertamento, integrando questione pregiudiziale,
avrebbe dovuto imporre il ricorso alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cc, in attesa della definizione del giudizio successorio, onde garantire l'armonia delle statuizioni giudiziali.
Insistono quindi per l'accoglimento della domanda di condanna di al risarcimento CP_1
dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali -quantificati rispettivamente 747.876,26 oltre
€ 100.000,00, per ciascuno, a titolo di danno morale- conseguiti alla negligente e imperita custodia dei fondi agricoli, coltivati a vigneto e uliveto, la cui produttività, sulla scorta degli accertamenti svolti nell'ambito del procedimento per ATP che aveva preceduto l'instaurazione del giudizio, adducono irrimediabilmente compromessa.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito l'inammissibilità sotto differenti profili CP_1
dell'impugnazione e, più precisamente, per l'assenza di firma digitale del difensore sull'atto di appello e sulla relata di notifica del medesimo appello, nonché per violazione del canone compilativo indicato dal novellato articolo 342 c pc. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto del gravame, assumendo il proprio buon operato e attribuendo agli appellanti, i quali avevano
6 serbato una condotta oppositiva e ostruzionistica, la responsabilità esclusiva per il degrado delle colture presenti sui terreni.
L'impugnazione, che si sottrae alle censure di inammissibilità a diverso titolo sollevate dall'appellato, è meritevole di limitato accoglimento.
Quanto ai rilievi preliminari in rito concernenti l'assenza di firma digitale del difensore degli appellanti sull'atto di impugnazione -documento confezionato in formato digitale- e sulla relata di notifica, circostanze sulle quali fonda l'eccezione di inesistenza giuridica CP_1
o nullità assoluta dell'atto di citazione in appello e della sua notificazione, all'uopo richiamando quanto deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 14338 del 8.6.2017, è
opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione è di recente intervenuta a comporre il contrasto rinvenibile tra tale decisione e altra (Cass. S.U. 24.9.2018 n. 22438) menzionata dagli appellanti a sostegno dell'opposta posizione difensiva dell'irrilevanza della segnalata carenza.
Con la pronunzia n. 6477 del 12 marzo 2024, le Sezioni Unite, invero, hanno risolto la questione di diritto di massima rilevanza riguardante le conseguenze dell'assenza della sottoscrizione digitale del difensore quale requisito di forma del ricorso per cassazione (le medesime prescrizioni formali valgono, a termini dell'art. 125 c.p.c., per l'atto di appello)
redatto in originale informatico e notificato, come tale, a mezzo p.e.c., depositato in copia analogica, e munito di attestazione di conformità, ex art. 9 della legge n. 53 del 1994, con sottoscrizione autografa dell'avvocato. Muovendo dal consolidato orientamento
7 giurisprudenziale che “assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso
tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto
processuale”, la Corte annovera la sottoscrizione tra gli elementi indispensabili per la formazione dell'atto “il cui difetto ne comporta (come, per l'appunto, sovente affermato)
l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal
secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri
elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in
calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n.
9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022)”.
La funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, dunque, essere assolta anche da elementi qualificanti diversi dalla sottoscrizione dell'atto, purché essi consentano di identificarne con certezza l'autore, “uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è
conseguibile aliunde”. L'approdo è il precipitato logico del raccordo tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale “(artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza;
art.
19 del Trattato sull'Unione europea;
art. 6 CEDU) il quale, nella sua essenziale tensione
verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte
all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di
ragionevolezza e proporzionalità (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n.
10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n.
2075/2024) e quello di strumentalità delle forme processuali, normativamente prescritte “non
8 per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo,
ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone
come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (tra le
molte: Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n.
8873/2020; Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023)”.
Applicati tali principi al caso concreto e valutato che l'atto di citazione è stato notificato all'appellato con messaggio di posta elettronica certificata riveniente dall'indirizzo del CP_1
difensore degli appellanti, il quale ha anche reso con propria firma digitale attestazione di conformità del fascicolo di primo grado (che contiene la procura, destinata a dispiegare i propri effetti anche nel presente grado di giudizio) depositato unitamente all'atto di citazione in appello, non ricorrono elementi per dubitare della paternità dell'atto di impugnazione.
Ancor meno incisiva si rivela l'eccezione afferente alla carenza di firma sulla relata di notifica, sol che si consideri che il procedimento di notificazione presenta i connotati minimi che consentono di qualificarlo come tale, così che ogni vizio presente rimane confinato sul piano della nullità, non dell'inesistenza, ed è dunque sanato dal raggiungimento -nel concreto certo- dello scopo.
Considerato, ancora, che l'articolazione dell'atto di impugnazione chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche gli appellanti intendono proporre, sì da risultare
9 conforme allo schema compilativo disegnato dall'art. 342 c.p.c., può accedersi alla trattazione del merito dell'impugnazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le vicende giudiziarie che, su iniziativa di
, sorella degli odierni appellanti, investono la successione ereditaria Controparte_5
di , madre dei tre fratelli non dispiegano alcun effetto sul presente Persona_1 Pt_1
procedimento e, come correttamente evidenziato dagli appellanti, non obbligano costoro a un supplemento di attività istruttoria finalizzata a dimostrare di essere titolari della pretesa risarcitoria azionata nei confronti del custode.
Ciò è reso evidente dalla ricostruzione del contenuto della domanda ex artt. 67 c.p.c. e 2043
c.c. qui articolata, valutata comparativamente a quelle formulate da . Controparte_5
e hanno dedotto di essere titolari, per effetto degli atti donazione Pt_1 Parte_2
compiuti in vita dalla madre, l'uno il 3.12.2009, l'altro -una donazione in cambio di assistenza- il 11.10.2010, e delle disposizioni del testamento pubblico di costei, di numerosi appezzamenti di terreno siti in agro di Montevago, nelle contrade Cava, Caliato, Madonna
delle Grazie e Salaro, in agro di Contessa Entellina, contrada Carrubbella, e in agro di Menfi,
contrada Santa Caterina. E' incontestato -oltre che comprovato per effetto delle accurate descrizioni dei terreni contenute sia nella relazione di ATP redatta dalla dott.ssa , Persona_2
nominata dal Tribunale di Sciacca, sia nella relazione predisposta dal coadiutore del custode l'agronomo , nominato in via temporanea per assistere il custode “per CP_1 CP_6
gli interventi collegati alla vendemmia in corso” (doc. n 11 all'indice dell'atto di citazione
10 di I grado) ovvero quella svoltasi a settembre 2011, sia infine nelle dettagliate relazioni del dott. con provvedimento del 27.4.2012 nominato custode del compendio Persona_3
ereditario in sostituzione di che tali terreni erano coltivati per la maggior estensione CP_1
e per scopo commerciale a vigneto, mentre una porzione di gran lunga inferiore, così poco estesa da qualificare la coltivazione come destinata uso familiare, era destinata a uliveto e ficodindieto. E' altresì incontroverso che i vigneti fossero coltivati dai fratelli e Pt_1
e, in speciale modo, dal primo e che fossero nel possesso di costoro al Parte_2
momento dell'apertura della successione.
Sulla scorta di tali elementi, tutti incontrovertibilmente acquisiti agli atti, e valutato il concreto contenuto delle domande proposte, deve affermarsi che gli attori hanno compiutamente allegato e dimostrato la titolarità del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del custode, al quale imputano l'imperita e negligente custodia di parte dei beni sequestrati.
Come chiaramente esplicato a pag. 32 dell'impugnazione -“la condotta del custode, che ha
omesso di amministrare i beni affidatigli, ne hai ignorato le esigenze culturali nonostante le
precise esortazioni degli attori, ha trascurato i rudimenti minimi che avrebbero imposto ad
esempio l'esecuzione in altro tempo e con altra modalità delle operazioni di potatura, ha
Contr determinato alle piantagioni danni irreversibili. Addirittura la ha consigliato, quale
male minore, l'estirpazione totale dei vigneti, la messa a riposo del suolo per il non breve
periodo di 5 anni, la ripartenza da zero della coltivazione, con l'iniziale produzione di uve
inidonee per qualità e quantità, lo svecchiamento radicale degli olivi … non soltanto un
11 danno temporaneo, ho un mancato introito da minor conferimento uve per una annualità, ma
un pregiudizio economico grave non reversibile se non nel lungo periodo ed apprezzo di
consistenti investimenti di denaro e di lavoro. Analogo discorso riguarda gli oliveti secolari,
anch'essi abbandonati e riconducibili ad una qualche produttività solo a prezzo di cure
consistenti, onerose e di lunga durata”- i fratelli lamentano non il perimento o la Pt_1
permanente e irreversibile contrazione del valore dei fondi agricoli e neppure l'annullamento della loro vocazione fruttifera (a tale punto non dubitano gli appellanti della possibilità di reimpiantare le vigne che il risarcimento qui richiesto è parametrato proprio ai costi di reimpianto), sibbene unicamente la perdita delle specifiche colture presenti sui terreni al momento in cui fu apposto il vincolo cautelare (è invero documentato che i vigneti vennero tutti estirpati tra il 2016 e il 2017, mentre una simile misura non ha coinvolto l'uliveto, non essendo, invece, nota la sorte del ) e dei frutti che medio tempore esse avrebbero Persona_4
generato. Poiché, in altri e più chiar termini, la domanda risarcitoria afferisce non agli immobili, ma all'attività produttiva che in essi è incontestato i fratelli conducevano, Pt_1
appare evidente che i soli soggetti che, in tesi, hanno sofferto la perdita delle piantagioni e dei frutti sono proprio ed esattamente gli appellanti.
Su queste premesse, ben si comprende perché le sorti del giudizio introdotto da
[...]
(le domande ivi proposte si leggono nell'atto di citazione prodotto in copia dal CP_4
convenuto e sono ricapitolate nella sentenza parziale del Tribunale di Sciacca n. 194 del CP_1
7.4.2016) siano invece del tutto neutre rispetto all'odierno giudizio:
12 -nel giudizio successorio, invero, non risulta proposta domanda di restituzione, sibbene solo di riduzione delle donazioni, oltre che dei legati e delle altre disposizioni testamentarie;
- l'azione di restituzione che volesse intraprendere nei confronti dei Controparte_5
fratelli, eredi legittimari, e dei nipoti, legatari, non potrebbe che procedere nel rispetto delle priorità -d'oggetto e temporali- stabilite dagli artt. 558 e 559 c.c., così che non vi è certezza che l'eventuale futura restituzione, ove richiesta, involgerà esattamente i beni cui si riferiscono le domande risarcitorie in questo giudizio formulate;
- in ogni caso, e la considerazione ha rilievo assorbente e decisivo, ove pure, in conseguenza dell'esperimento dell'azione di restituzione, i terreni sopra sommariamente elencati dovessero essere assegnati a , resta il fatto che costei non avrebbe titolo a CP_4
pretendere un risarcimento per danni alle colture che solo i fratelli, i quali erano nel possesso dei fondi loro donati in vita dalla madre e attivamente li coltivavano, hanno in precedenza patito (ciò vale in termini assoluti per i vigneti, considerata la limitata estensione temporale della vita delle piante -circa 25 anni-, illustrata dal consulente tecnico nominato in sede di
ATP, e il conseguente loro fisiologico periodico reimpianto). Come chiaramente enunciato dall'ultimo comma dell'art. 561 c.c., infatti, quando la restituzione abbia a oggetto beni immobili, “i frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”;
Pertanto, non avendo titolo alla restituzione dei frutti se non dal momento della domanda di restituzione (allo stato non ancora avnzata), non avendo patito la perdita delle colture, né
avendo sostenuto le spese per reimpiantarle e rendendosi comunque necessario il periodico
13 reimpianto dei vitigni, mai potrebbe evocare pretese risarcitorie nei confronti CP_4
del custode in relazione a tale porzione del compendio immobiliare.
Superata la statuizione del primo giudice, deve dunque accedersi al merito delle domande.
Gli atti che sopra si sono menzionati (relazione di ATP a firma dell'agronoma dott.ssa , Per_2
relazioni nel tempo predisposte dal dottor custode succeduto al convenuto), Persona_3
se attestano l'imperita e negligente custodia dei terreni -anche, giacché emerge chiaramente tanto dalla descrizione del c.t.u., tanto dalla relazione del nuovo custode del 11.102012 che le cure furono scarsamente largite anche negli anni che precedettero la custodia nel CP_1
periodo in cui questi erano affidati al custode , non consentono invece di imputare CP_1
a costui la perdita delle coltivazioni, conseguenza diretta, quest'ultima, delle determinazioni dei germani (tutti e tre) i quali, a più riprese richiesti di approntare la provvista in Pt_1
denaro necessaria per le indispensabili e talora indifferibili opere di corretta coltivazione del fondo si sono rifiutati, condannando i vigneti all'obsolescenza.
Quanto allo stato di sostanziale abbandono in cui i fondi versavano già a giugno 2012 rileva l'accurata fotografia dei luoghi condotta dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo. Nel corso del sopralluogo del 22.6 2012,
la dott.ssa constata: la diffusa presenza di erbe infestanti, che competono con le viti Per_2
nell'utilizzo delle scarse risorse idriche e compromettono la consistenza del terreno rendendolo meno soffice aerato;
la mancata effettuazione della potatura (in tutti i terreni salvo che in quello sito in contrada Santa Caterina a Menfi dove, però, l'operazione viene descritta
14 come mal eseguita tanto da non aver in alcun modo assicurato la rigogliosa ripresa vegetativa delle piante cui essa mira), rivelata dalla presenza sulle piante di tralci delle annate precedenti,
circostanza questa che ulteriormente indebolisce le piante;
la condizione di malnutrizione delle piante, effetto della mancata somministrazione di concimi e fertilizzanti;
la presenza di parassiti infestanti tanto nei vigneti che sugli alberi di ulivo. Considerata la totale assenza di cure colturali in cui i vigneti versavano (che per vero riconduce a un arco temporale -un biennio- più esteso della durata della custodia affidata a , nominato ad agosto 2011 CP_1
e sostituito ad aprile 2012), la c.t.u. ne aveva suggerito l'estirpazione.
Valga inoltre considerare che nella relazione sottomessa al Tribunale e alle parti il 3.12.2012,
il nuovo custode aveva elencato le operazioni colturali, i lavori e le spese necessarie e indifferibili da effettuare nel bimestre successivo. Descrivendo separatamente le condizioni di ciascun vigneto, il custode prospetta soluzioni alternative di cura delle coltivazioni,
indicando dettagliatamente gli interventi da compiere (tanto in senso conservativo, tanto per l'opzione contraria di estirpazione di parte delle colture) e le spese necessarie, segnala come sia “indispensabile nell'annata agraria attuale e riuscire a porre in atto, nei tempi debiti, tutte
le coltivazioni e le cure colturali necessarie al ripristino della produttività degli impianti”
(pag. 2 della relazione) e, dunque del pari “indispensabile … disporre del necessario capitale
di anticipazione per poter pagare i lavori non appena essi vengano eseguiti a regola d'arte.
In caso contrario non sarei più in grado di trovare alcun prestatore d'opera disposto a
15 eseguire i lavori e mi troverei impossibilitato a garantire la conservazione degli impianti”
(pag. 3).
Se ne ricava non soltanto l'indispensabile necessità della collaborazione delle parti in lite,
ovvero i tre fratelli al fine di preservare le coltivazioni in essere approntando la Pt_1
provvista necessaria a soddisfare le differenziate esigenze culturali dei fondi, ma anche la teorica parziale recuperabilità a quella data (dicembre 2012) di parte delle colture, tale da assicurarne ripresa produttiva e attitudine reddituale.
Costa documentalmente che a febbraio 2013 il custode dando atto Persona_3
dell'insufficienza delle somme disponibili in conto corrente “a garantire il pagamento dei
lavori necessari al mantenimento dei fondi agricoli” ulteriormente significò la necessità di
“disporre di un adeguato capitale di anticipazione per poter far fronte da subito alle spese
occorrenti”. Da qui la proposta, depositata a marzo 2013, di svincolare e monetizzare le quote sociali intestate alla de cuius presso alcune cantine e il saldo a cstei ancora dovuto per il conferimento di uve dopo a vendemmia 2010.
A fronte di ciò con ordinanza del 23.4.2013, il Tribunale di Sciacca, scartata la proposta del custode di provvedere alle spese svincolando parte dei beni sottoposti a sequestro,
evidenziava e ribadiva che “le spese di gestione dei beni in sequestro sono a carico di tutte le
parti del procedimento principale” e osservava che “l'attività del custode, finalizzata nel caso
di specie alla gestione di un bene avente natura produttiva, quali i terreni destinati a vigneto,
deve essere destinata (come già affermato nella precedente ordinanza del 4 febbraio 2013)
16 allo svolgimento delle lavorazioni che sono ritenute dallo stesso professionista strettamente
indispensabili ed essenziali per il mantenimento della funzione produttiva;
l'attività di
gestione si dovrà tuttavia necessariamente arrestare a fronte della carenza di risorse per le
indisponibilità degli interessati” e riteneva di sottolineare che “e carico delle parti la
responsabilità per eventuali pregiudizi ai beni in sequestro e per la paralisi dell'attività di
custodia che ne potrebbe derivare”.
Ciò nonostante, con nota raccomandata del 10 maggio 2013, permanendo l'inerzia delle parti in lite, il nuovo custode preannunziava la sospensione “dei lavori di coltivazione per
mancanza di risorse economiche”, dando atto di non aver ricevuto riscontro alle richieste di anticipazione di denaro rivolte ai tre germani Pt_1
Il rifiuto di e di costituire un fondo spese da destinare alla Pt_1 Parte_2
coltivazione dei fondi, dal valore interamente assorbente ex art. 1227 comma I c.c., esclude il diritto degli appellanti al risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei vigneti (tanto più
che costoro, come asserito e documentato dall'appellato dopo aver proceduto CP_1
all'estirpazione delle superfici vitate hanno ceduto a terzi i diritti di reimpianto), oltre che ovviamente del danno non patrimoniale pure richiesto.
A che già a febbraio 2012 (come emerge dall'estratto conto bancario aperto a nome CP_1
della custodia) aveva incassato il corrispettivo per il conferimento delle uve della vendemmia
2011e, purtuttavia, nel periodo successivo e sino ad aprile 2012 (ovvero sino alla cessazione dell'incarico per sostituzione con il dott. non si attivò -nel tempo in cui secondo la Per_3
17 buona tecnica agraria tali operazioni è opportuno siano compiute- per la potature delle piante,
per la loro concimazione e liberazione dai parassiti e dalle erbe infestanti, per la preparazione del terreno, può dunque ascriversi unicamente -e in parte perché, come evidenziato, la scarsa cura delle coltivazioni risale ad epoca precedente l'avvio della custodia - la mancata CP_1
produzione vitivinicola dell'anno 2012.
Il valore di tale perdita economica può essere equitativamente stimato in € 20.000,00, tenendo conto:
- delle già non floride condizioni dei vitigni tali da non fornire certezza alcuna di identica redditività della vendemmia dell'anno 2012 rispetto al precedente;
-dei compensi incassati dal custode per l'ammasso delle uve nell'anno precedente (2011)
nonché di quanto riscosso da e in proprio per la vendemmia delle varietà Pt_1 Pt_2
precoci, quali lo chardonnay, da costoro direttamente eseguita nella prima parte del mese di agosto (come attestato dal coadiutore di per le operazioni di vendemmia 2011, agronomo CP_1
); CP_6
- detratte le spese di vendemmia, non sostenute.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato alla data odierna e maggiorato degli interessi al saggio legale con decorrenza dal dì del fatto dannoso -
riconducibile a settembre 2012- sino alla data odierna.
Coerentemente sviluppato il calcolo, deve essere condannato a corrispondere agli CP_1
appellanti l'importo di € 27.935,00, di cui € 24.420,00 per sorte capitale rivalutata ed €
18 3.515,00 per interessi equitativamente arrotondati, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato il limitato accoglimento delle domande avanzate dagli appellanti, mentre non si ravvisano ragioni per modificare la statuizione assunta dal primo giudice riguardo alla regolazione delle spese di quel grado di giudizio, le spese del presente grado, liquidate, ai sensi dell'art. 5 comma I d.m. n. 55/2014, in proporzione “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”
in € 7.318,00, di cui € 518,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge le spese forfettarie ex dm. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 21.9.2019 a avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Sciacca n. 304 del 16 luglio 2019, condanna al pagamento di € 27.935,00, oltre CP_1
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettivo pagamento;
condanna alla refusione in favore degli appellanti delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, liquidate in € 7.318,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
19 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1785 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Galasso e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Felicia D'Amico del foro di Roma per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellanti
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi del CP_1 CodiceFiscale_3
foro di Sciacca per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello. Appellato
Conclusioni degli appellanti:
in riforma della sentenza impugnata, ritenuta sussistente la titolarità del diritto sostanziale vantato dagli odierni appellanti e respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito affermare la responsabilità ex art. 67 cpc del convenuto -già custode del compendio CP_1
immobiliare sequestrato agli attori e descritto in narrativa- per non aver esercitato la custodia con la richiesta diligenza del buon padre di famiglia e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento in favore degli attori in solido del danno patrimoniale in ragione di €
747.876,26 o altra somma di giustizia;
del danno non patrimoniale in ragione di € 100.000,00
per ciascuno degli attori, così equitativamente determinato o altra somma di giustizia;
con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, l'inesistenza giuridica e/o la nullità
dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza iscritta al n°304/2019 ed emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub I);
ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione, l'inesistenza giuridica e/o la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso la sentenza iscritta al n°304/2019 ed emessa Parte_1 Parte_2
2 dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub II);
ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e/o la nullità dell'atto di citazione in appello promosso da e avverso la sentenza iscritta Parte_1 Parte_2
al n°304/2019 ed emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019, per le ragioni tutte gradatamente svolte in narrativa al paragrafo sub III).
in via subordinata:
-rigettare l'appello promosso da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
iscritta al n°304/2019, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/07/2019 e notificata in data
24/07/2019, perché in-ondato sia in fatto che in diritto.
- conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
in via del tutto subordinata ed in ogni caso:
-in via preliminare, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione -con sentenza passata in giudicato- del giudizio iscritto al n°339/2011 R.G. del
Tribunale di Sciacca;
- in via preliminare, sospendere ex art. 337 comma II c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione –con sentenza passata in giudicato– del giudizio iscritto al n°1215/2016 R.G.
della Corte d'Appello di Palermo, Sezione II Civile, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n°194/2016 resa dal Tribunale di Sciacca, in data 07/04/2016, nel procedimento iscritto al n°339/2011 R.G.;
3 - dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e in Parte_1 Parte_2
relazione alle pretese e alle domande promosse nel presente giudizio
contro
; CP_1
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle pretese ed alle CP_1
domande promosse nel presente giudizio da e Parte_2 Parte_1
- rigettare le domande avanzate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto improcedibili e/o inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1 Parte_2
Sciacca n. 304 del 16 luglio 2019 che ne ha respinto le domande di accertamento della responsabilità aquiliana, ex artt. 67 c.p.c. e 2043 c.c., e di condanna al risarcimento del danno svolte nei confronti di , custode del compendio ereditario relitto dalla madre CP_1 Per_1
e sottoposto a sequestro giudiziario su ricorso della sorella
[...] CP_2 Controparte_3
nell'ambito del giudizio da costei intrapreso -anche nei confronti dei nipoti, legatari- a tutela dei propri diritti ereditari, in assunto lesi dalle disposizioni testamentarie della madre e dalle donazioni da questa compiute in vita in favore dei figli maschi.
Respinte le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto ha rilevato il Tribunale che “gli attori non hanno dimostrato … di essere CP_1
titolari della pretesa azionata in questa sede nei confronti del custode” (pag. 8 della sentenza impugnata), atteso che “per poter far valere le asserite responsabilità del custode, Pt_1
4 e avrebbe dovuto, preliminarmente, allegare e dimostrare quale esito ha Parte_2
avuto il giudizio a suo tempo instaurato”- e ancora in essere- dalla sorella “e CP_4
documentare dunque di aver ottenuto in quella sede il riconoscimento del proprio buon
diritto” (pag. 9 della sentenza). Ha poi regolato le spese di lite compensandole integralmente tra le parti
Lamentano gli appellanti:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c.. Assumono che,
avendo indicato e prodotto documentalmente i titoli -atto di donazione del 3.12. 2009, atto di donazione in cambio di assistenza del 11.10. 2010, registrazione del testamento pubblico della madre attestanti il diritto di proprietà sugli immobili Persona_1
oggetto di causa, sarebbe stato onere del convenuto in ossequio alle regole CP_1
generali di riparto dell'onere probatorio, dimostrare l'intervenuta modificazione o estinzione del diritto di proprietà, evenienze non discendenti in via automatica dalla contestazione giudiziale di tale diritto a opera della sorella . La sentenza, CP_4
dunque, sarebbe viziata non solo “per aver invertito l'onere probatorio che – ex art. 2697
comma secondo c.p.c. – incombeva sul convenuto, il quale avrebbe dovuto “documentare
che all'esito del contenzioso n.r.g. 339/2011 sarebbe venuto meno il buon diritto di
e , ma anche perché incorsa in ultrapetzione: Pt_1 Parte_2
rappresentando che i titoli depositati dagli attori erano oggetto di contenzioso, il convenuto non ne aveva sostenuto l'invalidità, limitandosi a chiedere la sospensione del giudizio ex
5 art. 295 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe “trasceso i limiti di tale domanda, perché, sostenendo
che gli attori non avessero dimostrato il proprio diritto sostanziale, ha implicitamente
negato la validità dei titoli da loro vantati” (pag. 24 dell'atto di appello);
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. sul rilievo che, ove pure ritenuto gravante sugli attori l'onere della dimostrazione della validità dei titoli di proprietà addotti in giudizio, un simile accertamento, integrando questione pregiudiziale,
avrebbe dovuto imporre il ricorso alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cc, in attesa della definizione del giudizio successorio, onde garantire l'armonia delle statuizioni giudiziali.
Insistono quindi per l'accoglimento della domanda di condanna di al risarcimento CP_1
dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali -quantificati rispettivamente 747.876,26 oltre
€ 100.000,00, per ciascuno, a titolo di danno morale- conseguiti alla negligente e imperita custodia dei fondi agricoli, coltivati a vigneto e uliveto, la cui produttività, sulla scorta degli accertamenti svolti nell'ambito del procedimento per ATP che aveva preceduto l'instaurazione del giudizio, adducono irrimediabilmente compromessa.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito l'inammissibilità sotto differenti profili CP_1
dell'impugnazione e, più precisamente, per l'assenza di firma digitale del difensore sull'atto di appello e sulla relata di notifica del medesimo appello, nonché per violazione del canone compilativo indicato dal novellato articolo 342 c pc. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto del gravame, assumendo il proprio buon operato e attribuendo agli appellanti, i quali avevano
6 serbato una condotta oppositiva e ostruzionistica, la responsabilità esclusiva per il degrado delle colture presenti sui terreni.
L'impugnazione, che si sottrae alle censure di inammissibilità a diverso titolo sollevate dall'appellato, è meritevole di limitato accoglimento.
Quanto ai rilievi preliminari in rito concernenti l'assenza di firma digitale del difensore degli appellanti sull'atto di impugnazione -documento confezionato in formato digitale- e sulla relata di notifica, circostanze sulle quali fonda l'eccezione di inesistenza giuridica CP_1
o nullità assoluta dell'atto di citazione in appello e della sua notificazione, all'uopo richiamando quanto deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 14338 del 8.6.2017, è
opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione è di recente intervenuta a comporre il contrasto rinvenibile tra tale decisione e altra (Cass. S.U. 24.9.2018 n. 22438) menzionata dagli appellanti a sostegno dell'opposta posizione difensiva dell'irrilevanza della segnalata carenza.
Con la pronunzia n. 6477 del 12 marzo 2024, le Sezioni Unite, invero, hanno risolto la questione di diritto di massima rilevanza riguardante le conseguenze dell'assenza della sottoscrizione digitale del difensore quale requisito di forma del ricorso per cassazione (le medesime prescrizioni formali valgono, a termini dell'art. 125 c.p.c., per l'atto di appello)
redatto in originale informatico e notificato, come tale, a mezzo p.e.c., depositato in copia analogica, e munito di attestazione di conformità, ex art. 9 della legge n. 53 del 1994, con sottoscrizione autografa dell'avvocato. Muovendo dal consolidato orientamento
7 giurisprudenziale che “assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso
tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto
processuale”, la Corte annovera la sottoscrizione tra gli elementi indispensabili per la formazione dell'atto “il cui difetto ne comporta (come, per l'appunto, sovente affermato)
l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal
secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri
elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in
calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n.
9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022)”.
La funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, dunque, essere assolta anche da elementi qualificanti diversi dalla sottoscrizione dell'atto, purché essi consentano di identificarne con certezza l'autore, “uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è
conseguibile aliunde”. L'approdo è il precipitato logico del raccordo tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale “(artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza;
art.
19 del Trattato sull'Unione europea;
art. 6 CEDU) il quale, nella sua essenziale tensione
verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte
all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di
ragionevolezza e proporzionalità (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n.
10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n.
2075/2024) e quello di strumentalità delle forme processuali, normativamente prescritte “non
8 per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo,
ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone
come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (tra le
molte: Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n.
8873/2020; Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023)”.
Applicati tali principi al caso concreto e valutato che l'atto di citazione è stato notificato all'appellato con messaggio di posta elettronica certificata riveniente dall'indirizzo del CP_1
difensore degli appellanti, il quale ha anche reso con propria firma digitale attestazione di conformità del fascicolo di primo grado (che contiene la procura, destinata a dispiegare i propri effetti anche nel presente grado di giudizio) depositato unitamente all'atto di citazione in appello, non ricorrono elementi per dubitare della paternità dell'atto di impugnazione.
Ancor meno incisiva si rivela l'eccezione afferente alla carenza di firma sulla relata di notifica, sol che si consideri che il procedimento di notificazione presenta i connotati minimi che consentono di qualificarlo come tale, così che ogni vizio presente rimane confinato sul piano della nullità, non dell'inesistenza, ed è dunque sanato dal raggiungimento -nel concreto certo- dello scopo.
Considerato, ancora, che l'articolazione dell'atto di impugnazione chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche gli appellanti intendono proporre, sì da risultare
9 conforme allo schema compilativo disegnato dall'art. 342 c.p.c., può accedersi alla trattazione del merito dell'impugnazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le vicende giudiziarie che, su iniziativa di
, sorella degli odierni appellanti, investono la successione ereditaria Controparte_5
di , madre dei tre fratelli non dispiegano alcun effetto sul presente Persona_1 Pt_1
procedimento e, come correttamente evidenziato dagli appellanti, non obbligano costoro a un supplemento di attività istruttoria finalizzata a dimostrare di essere titolari della pretesa risarcitoria azionata nei confronti del custode.
Ciò è reso evidente dalla ricostruzione del contenuto della domanda ex artt. 67 c.p.c. e 2043
c.c. qui articolata, valutata comparativamente a quelle formulate da . Controparte_5
e hanno dedotto di essere titolari, per effetto degli atti donazione Pt_1 Parte_2
compiuti in vita dalla madre, l'uno il 3.12.2009, l'altro -una donazione in cambio di assistenza- il 11.10.2010, e delle disposizioni del testamento pubblico di costei, di numerosi appezzamenti di terreno siti in agro di Montevago, nelle contrade Cava, Caliato, Madonna
delle Grazie e Salaro, in agro di Contessa Entellina, contrada Carrubbella, e in agro di Menfi,
contrada Santa Caterina. E' incontestato -oltre che comprovato per effetto delle accurate descrizioni dei terreni contenute sia nella relazione di ATP redatta dalla dott.ssa , Persona_2
nominata dal Tribunale di Sciacca, sia nella relazione predisposta dal coadiutore del custode l'agronomo , nominato in via temporanea per assistere il custode “per CP_1 CP_6
gli interventi collegati alla vendemmia in corso” (doc. n 11 all'indice dell'atto di citazione
10 di I grado) ovvero quella svoltasi a settembre 2011, sia infine nelle dettagliate relazioni del dott. con provvedimento del 27.4.2012 nominato custode del compendio Persona_3
ereditario in sostituzione di che tali terreni erano coltivati per la maggior estensione CP_1
e per scopo commerciale a vigneto, mentre una porzione di gran lunga inferiore, così poco estesa da qualificare la coltivazione come destinata uso familiare, era destinata a uliveto e ficodindieto. E' altresì incontroverso che i vigneti fossero coltivati dai fratelli e Pt_1
e, in speciale modo, dal primo e che fossero nel possesso di costoro al Parte_2
momento dell'apertura della successione.
Sulla scorta di tali elementi, tutti incontrovertibilmente acquisiti agli atti, e valutato il concreto contenuto delle domande proposte, deve affermarsi che gli attori hanno compiutamente allegato e dimostrato la titolarità del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del custode, al quale imputano l'imperita e negligente custodia di parte dei beni sequestrati.
Come chiaramente esplicato a pag. 32 dell'impugnazione -“la condotta del custode, che ha
omesso di amministrare i beni affidatigli, ne hai ignorato le esigenze culturali nonostante le
precise esortazioni degli attori, ha trascurato i rudimenti minimi che avrebbero imposto ad
esempio l'esecuzione in altro tempo e con altra modalità delle operazioni di potatura, ha
Contr determinato alle piantagioni danni irreversibili. Addirittura la ha consigliato, quale
male minore, l'estirpazione totale dei vigneti, la messa a riposo del suolo per il non breve
periodo di 5 anni, la ripartenza da zero della coltivazione, con l'iniziale produzione di uve
inidonee per qualità e quantità, lo svecchiamento radicale degli olivi … non soltanto un
11 danno temporaneo, ho un mancato introito da minor conferimento uve per una annualità, ma
un pregiudizio economico grave non reversibile se non nel lungo periodo ed apprezzo di
consistenti investimenti di denaro e di lavoro. Analogo discorso riguarda gli oliveti secolari,
anch'essi abbandonati e riconducibili ad una qualche produttività solo a prezzo di cure
consistenti, onerose e di lunga durata”- i fratelli lamentano non il perimento o la Pt_1
permanente e irreversibile contrazione del valore dei fondi agricoli e neppure l'annullamento della loro vocazione fruttifera (a tale punto non dubitano gli appellanti della possibilità di reimpiantare le vigne che il risarcimento qui richiesto è parametrato proprio ai costi di reimpianto), sibbene unicamente la perdita delle specifiche colture presenti sui terreni al momento in cui fu apposto il vincolo cautelare (è invero documentato che i vigneti vennero tutti estirpati tra il 2016 e il 2017, mentre una simile misura non ha coinvolto l'uliveto, non essendo, invece, nota la sorte del ) e dei frutti che medio tempore esse avrebbero Persona_4
generato. Poiché, in altri e più chiar termini, la domanda risarcitoria afferisce non agli immobili, ma all'attività produttiva che in essi è incontestato i fratelli conducevano, Pt_1
appare evidente che i soli soggetti che, in tesi, hanno sofferto la perdita delle piantagioni e dei frutti sono proprio ed esattamente gli appellanti.
Su queste premesse, ben si comprende perché le sorti del giudizio introdotto da
[...]
(le domande ivi proposte si leggono nell'atto di citazione prodotto in copia dal CP_4
convenuto e sono ricapitolate nella sentenza parziale del Tribunale di Sciacca n. 194 del CP_1
7.4.2016) siano invece del tutto neutre rispetto all'odierno giudizio:
12 -nel giudizio successorio, invero, non risulta proposta domanda di restituzione, sibbene solo di riduzione delle donazioni, oltre che dei legati e delle altre disposizioni testamentarie;
- l'azione di restituzione che volesse intraprendere nei confronti dei Controparte_5
fratelli, eredi legittimari, e dei nipoti, legatari, non potrebbe che procedere nel rispetto delle priorità -d'oggetto e temporali- stabilite dagli artt. 558 e 559 c.c., così che non vi è certezza che l'eventuale futura restituzione, ove richiesta, involgerà esattamente i beni cui si riferiscono le domande risarcitorie in questo giudizio formulate;
- in ogni caso, e la considerazione ha rilievo assorbente e decisivo, ove pure, in conseguenza dell'esperimento dell'azione di restituzione, i terreni sopra sommariamente elencati dovessero essere assegnati a , resta il fatto che costei non avrebbe titolo a CP_4
pretendere un risarcimento per danni alle colture che solo i fratelli, i quali erano nel possesso dei fondi loro donati in vita dalla madre e attivamente li coltivavano, hanno in precedenza patito (ciò vale in termini assoluti per i vigneti, considerata la limitata estensione temporale della vita delle piante -circa 25 anni-, illustrata dal consulente tecnico nominato in sede di
ATP, e il conseguente loro fisiologico periodico reimpianto). Come chiaramente enunciato dall'ultimo comma dell'art. 561 c.c., infatti, quando la restituzione abbia a oggetto beni immobili, “i frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”;
Pertanto, non avendo titolo alla restituzione dei frutti se non dal momento della domanda di restituzione (allo stato non ancora avnzata), non avendo patito la perdita delle colture, né
avendo sostenuto le spese per reimpiantarle e rendendosi comunque necessario il periodico
13 reimpianto dei vitigni, mai potrebbe evocare pretese risarcitorie nei confronti CP_4
del custode in relazione a tale porzione del compendio immobiliare.
Superata la statuizione del primo giudice, deve dunque accedersi al merito delle domande.
Gli atti che sopra si sono menzionati (relazione di ATP a firma dell'agronoma dott.ssa , Per_2
relazioni nel tempo predisposte dal dottor custode succeduto al convenuto), Persona_3
se attestano l'imperita e negligente custodia dei terreni -anche, giacché emerge chiaramente tanto dalla descrizione del c.t.u., tanto dalla relazione del nuovo custode del 11.102012 che le cure furono scarsamente largite anche negli anni che precedettero la custodia nel CP_1
periodo in cui questi erano affidati al custode , non consentono invece di imputare CP_1
a costui la perdita delle coltivazioni, conseguenza diretta, quest'ultima, delle determinazioni dei germani (tutti e tre) i quali, a più riprese richiesti di approntare la provvista in Pt_1
denaro necessaria per le indispensabili e talora indifferibili opere di corretta coltivazione del fondo si sono rifiutati, condannando i vigneti all'obsolescenza.
Quanto allo stato di sostanziale abbandono in cui i fondi versavano già a giugno 2012 rileva l'accurata fotografia dei luoghi condotta dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo. Nel corso del sopralluogo del 22.6 2012,
la dott.ssa constata: la diffusa presenza di erbe infestanti, che competono con le viti Per_2
nell'utilizzo delle scarse risorse idriche e compromettono la consistenza del terreno rendendolo meno soffice aerato;
la mancata effettuazione della potatura (in tutti i terreni salvo che in quello sito in contrada Santa Caterina a Menfi dove, però, l'operazione viene descritta
14 come mal eseguita tanto da non aver in alcun modo assicurato la rigogliosa ripresa vegetativa delle piante cui essa mira), rivelata dalla presenza sulle piante di tralci delle annate precedenti,
circostanza questa che ulteriormente indebolisce le piante;
la condizione di malnutrizione delle piante, effetto della mancata somministrazione di concimi e fertilizzanti;
la presenza di parassiti infestanti tanto nei vigneti che sugli alberi di ulivo. Considerata la totale assenza di cure colturali in cui i vigneti versavano (che per vero riconduce a un arco temporale -un biennio- più esteso della durata della custodia affidata a , nominato ad agosto 2011 CP_1
e sostituito ad aprile 2012), la c.t.u. ne aveva suggerito l'estirpazione.
Valga inoltre considerare che nella relazione sottomessa al Tribunale e alle parti il 3.12.2012,
il nuovo custode aveva elencato le operazioni colturali, i lavori e le spese necessarie e indifferibili da effettuare nel bimestre successivo. Descrivendo separatamente le condizioni di ciascun vigneto, il custode prospetta soluzioni alternative di cura delle coltivazioni,
indicando dettagliatamente gli interventi da compiere (tanto in senso conservativo, tanto per l'opzione contraria di estirpazione di parte delle colture) e le spese necessarie, segnala come sia “indispensabile nell'annata agraria attuale e riuscire a porre in atto, nei tempi debiti, tutte
le coltivazioni e le cure colturali necessarie al ripristino della produttività degli impianti”
(pag. 2 della relazione) e, dunque del pari “indispensabile … disporre del necessario capitale
di anticipazione per poter pagare i lavori non appena essi vengano eseguiti a regola d'arte.
In caso contrario non sarei più in grado di trovare alcun prestatore d'opera disposto a
15 eseguire i lavori e mi troverei impossibilitato a garantire la conservazione degli impianti”
(pag. 3).
Se ne ricava non soltanto l'indispensabile necessità della collaborazione delle parti in lite,
ovvero i tre fratelli al fine di preservare le coltivazioni in essere approntando la Pt_1
provvista necessaria a soddisfare le differenziate esigenze culturali dei fondi, ma anche la teorica parziale recuperabilità a quella data (dicembre 2012) di parte delle colture, tale da assicurarne ripresa produttiva e attitudine reddituale.
Costa documentalmente che a febbraio 2013 il custode dando atto Persona_3
dell'insufficienza delle somme disponibili in conto corrente “a garantire il pagamento dei
lavori necessari al mantenimento dei fondi agricoli” ulteriormente significò la necessità di
“disporre di un adeguato capitale di anticipazione per poter far fronte da subito alle spese
occorrenti”. Da qui la proposta, depositata a marzo 2013, di svincolare e monetizzare le quote sociali intestate alla de cuius presso alcune cantine e il saldo a cstei ancora dovuto per il conferimento di uve dopo a vendemmia 2010.
A fronte di ciò con ordinanza del 23.4.2013, il Tribunale di Sciacca, scartata la proposta del custode di provvedere alle spese svincolando parte dei beni sottoposti a sequestro,
evidenziava e ribadiva che “le spese di gestione dei beni in sequestro sono a carico di tutte le
parti del procedimento principale” e osservava che “l'attività del custode, finalizzata nel caso
di specie alla gestione di un bene avente natura produttiva, quali i terreni destinati a vigneto,
deve essere destinata (come già affermato nella precedente ordinanza del 4 febbraio 2013)
16 allo svolgimento delle lavorazioni che sono ritenute dallo stesso professionista strettamente
indispensabili ed essenziali per il mantenimento della funzione produttiva;
l'attività di
gestione si dovrà tuttavia necessariamente arrestare a fronte della carenza di risorse per le
indisponibilità degli interessati” e riteneva di sottolineare che “e carico delle parti la
responsabilità per eventuali pregiudizi ai beni in sequestro e per la paralisi dell'attività di
custodia che ne potrebbe derivare”.
Ciò nonostante, con nota raccomandata del 10 maggio 2013, permanendo l'inerzia delle parti in lite, il nuovo custode preannunziava la sospensione “dei lavori di coltivazione per
mancanza di risorse economiche”, dando atto di non aver ricevuto riscontro alle richieste di anticipazione di denaro rivolte ai tre germani Pt_1
Il rifiuto di e di costituire un fondo spese da destinare alla Pt_1 Parte_2
coltivazione dei fondi, dal valore interamente assorbente ex art. 1227 comma I c.c., esclude il diritto degli appellanti al risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei vigneti (tanto più
che costoro, come asserito e documentato dall'appellato dopo aver proceduto CP_1
all'estirpazione delle superfici vitate hanno ceduto a terzi i diritti di reimpianto), oltre che ovviamente del danno non patrimoniale pure richiesto.
A che già a febbraio 2012 (come emerge dall'estratto conto bancario aperto a nome CP_1
della custodia) aveva incassato il corrispettivo per il conferimento delle uve della vendemmia
2011e, purtuttavia, nel periodo successivo e sino ad aprile 2012 (ovvero sino alla cessazione dell'incarico per sostituzione con il dott. non si attivò -nel tempo in cui secondo la Per_3
17 buona tecnica agraria tali operazioni è opportuno siano compiute- per la potature delle piante,
per la loro concimazione e liberazione dai parassiti e dalle erbe infestanti, per la preparazione del terreno, può dunque ascriversi unicamente -e in parte perché, come evidenziato, la scarsa cura delle coltivazioni risale ad epoca precedente l'avvio della custodia - la mancata CP_1
produzione vitivinicola dell'anno 2012.
Il valore di tale perdita economica può essere equitativamente stimato in € 20.000,00, tenendo conto:
- delle già non floride condizioni dei vitigni tali da non fornire certezza alcuna di identica redditività della vendemmia dell'anno 2012 rispetto al precedente;
-dei compensi incassati dal custode per l'ammasso delle uve nell'anno precedente (2011)
nonché di quanto riscosso da e in proprio per la vendemmia delle varietà Pt_1 Pt_2
precoci, quali lo chardonnay, da costoro direttamente eseguita nella prima parte del mese di agosto (come attestato dal coadiutore di per le operazioni di vendemmia 2011, agronomo CP_1
); CP_6
- detratte le spese di vendemmia, non sostenute.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato alla data odierna e maggiorato degli interessi al saggio legale con decorrenza dal dì del fatto dannoso -
riconducibile a settembre 2012- sino alla data odierna.
Coerentemente sviluppato il calcolo, deve essere condannato a corrispondere agli CP_1
appellanti l'importo di € 27.935,00, di cui € 24.420,00 per sorte capitale rivalutata ed €
18 3.515,00 per interessi equitativamente arrotondati, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato il limitato accoglimento delle domande avanzate dagli appellanti, mentre non si ravvisano ragioni per modificare la statuizione assunta dal primo giudice riguardo alla regolazione delle spese di quel grado di giudizio, le spese del presente grado, liquidate, ai sensi dell'art. 5 comma I d.m. n. 55/2014, in proporzione “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”
in € 7.318,00, di cui € 518,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge le spese forfettarie ex dm. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellato CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 21.9.2019 a avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Sciacca n. 304 del 16 luglio 2019, condanna al pagamento di € 27.935,00, oltre CP_1
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettivo pagamento;
condanna alla refusione in favore degli appellanti delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, liquidate in € 7.318,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
19 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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