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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2024, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 28/05 /2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 2944/2022 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Messina Via XXVII Luglio 34 is. C.F._1
195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali cod. Fisc.
( ), fax n. 090.6514180, che C.F._2 Email_1
l'assiste, rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche CP_1 disgiuntamente, dall'avv Valeria Giroldi (c.f.: ), avv Antonello CodiceFiscale_3
Monoriti giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Persona_1
Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974, con domicilio eletto in Messina, Corso
Vittorio Emanuele n. 100, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento preventivo ex aert.445bis c.p.c..del 23.09.2020 recante
R.G.3634/2020 l'odierno ricorrente esponeva di avere presentato il 03/04/2019 all' , sede di Messina, ai sensi dell'art.10 R.D.L. Controparte_2
14.4.39 n.636,domanda di assegno ordinario di invalidità, che però è stata respinta in data
15/05/2019 , perché non ricorrono, a dire dell'Istituto convenuto, i presupposti sanitari;
Il ricorrente ha impugnato tale decisione con ricorso amministrativo del 24/03/2020 , senz' avere a tutt'oggi riscontro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di nominare un consulente tecnico d'ufficio medico- legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di assegno ordinario di invalidità formulata in atti e,o di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate in sede amministrativa o che saranno evidenziate in corso di causa, in relazione alla capacità lavorativa e,o di guadagno del ricorrente, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento oltre C.P.A. ed I.V.A. da distrarre in favore del procuratore anticipatario e distrattario.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
Nel corso del giudizio, al fine di accertare natura ed entità delle affezioni, disponeva consulenza tecnica medico-legale, affidando il relativo incarico al dott. , Persona_2
il quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso in data 02.05.2022, con ricorso depositato in data 31.05.2022 lamentava che il c.t.u. nominato in sede di ATP ha proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risulta affetta il ricorrente, non tenendo in congrua considerazione le gravi ed inemendabili patologie, così come risultanti dalla certificazione medica prodotta in atti.
Concludeva chiedendo, previo rinnovo della CTU, nel merito ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da parte CP_ dell'
Per l'effetto condannare l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'assegno ordinario di
2 invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio;
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_2
giudizio , distraendo gli stessi a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art.93
c.p.c.. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.12.2022 chiedendo di rigettare l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale, infondata in fatto e diritto.
Nel merito rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata e non provata o come meglio o comunque per carenza dei requisiti di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio"..
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità , sia pure a decorrere 7 dicembre 2022.
Il c.t.u., infatti, con indagine accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “ “Grave artropatia degenerativa delle articolazioni scapolo- omerali con lesione massiva della cuffia dei rotatori con associata artrosi dell'articolazione del gomito bilateralmente ad importante incidenza funzionale;
Artrosi del rachide;
Ipertensione arteriosa in NYHA II^; Depressione del tono dell'umore con ansia di tipo reattivo in soggetto con Psoriasi diffusa”.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato che:” al ricorrente Sig. , a mio avviso, Parte_1
può essere riconosciuta la necessità, (per lo stato invalidante delle patologie che già in passato presentava e che con il passare del tempo si sono accentuate e che sono emerse all'atto della presente CTU in forma più grave), di potere usufruire del riconoscimento dell'Assegno Ordinario di Invalidità che ha richiesto e la cui percentuale invalidante viene quantizzata dal sottoscritto CTU a meno di un terzo in attività confacenti il proficuo lavoro che il soggetto ricorrente deve e/o potrebbe svolgere quotidianamente, facendone
3 risalire, con giusta motivazione, la data di concessione ad un anno antecedente la presente valutazione medico-legale eseguita “.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno Parte_2
ordinario di invalidità , sia pure a decorrere dal 7 dicembre 2022.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande con ricorso Parte_1
depositato in data 31.05.2022 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 23.09.2020
CP_ R.G.3634/2020 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalle parti così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità sia pure a decorrere dal 7 dicembre 2022. compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 25/06/ 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott Domenico Condello
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