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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 415 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, con l'avv. URSO MASSIMO, Parte_1
appellante
E
RT con l'avv.ta VETERE MARTINA,
appellata
E
con sede in Roma CO
(RM), con l'avv. CARTA GIOVANNI,
interveniente oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro n.560/2024; impugnativa licenziamento disciplinare.
FATTO.
1
con mansioni di segretario provinciale (III qualifica CCNL Commercio e Terziario), ha impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli in data 09.05.2023, per assenza ingiustificata dal servizio superiore a tre giorni.
I fatti sono questi.
1.1-Con nota prot. 244 del 6.4.2023 l'ente datoriale contesta a l'assenza Parte_1
ingiustificata dal 01.04.2023 al 05.04.2023.
1.2- In data 7.4.2023, il lavoratore presenta le giustificazioni ex art. 7 L. n. 300/70, allegando il certificato di malattia dell' Asp di Cosenza a firma del Dott. , rilasciatogli in data Persona_1
3.4.2023 nel quale si dà atto di un disadattamento psicologico per cui necessita di riposo e cure fino alla risoluzione.
1.3-.In data 14.4.2023 l'Unione ciechi così risponde:
-<con la presente si riscontrano le giustificazioni inviate a mezzo pec il in ordine alla contestazione disciplinare mossa suo carico per perpetrata assenza ingiustificata dal luogo di lavoro da mercoled e ancora essere.>>;
- non sono valide le giustificazioni perché nel certificato la diagnosi è generica, non è indicata la durata complessiva della malattia e, inoltre, il certificato non è stato trasmesso per via telematica dal medico all' per come richiede il ccnl.; CP_3
- pertanto <…allo stato risulta assente ingiustificato a decorrere dal 4.4.2023….la datrice di lavoro, valutata la gravità dell'infrazione in sintonia con quanto previsto in materia dal CCNL di settore, è costretta ad applicare nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare con sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un totale di giorni dieci attesa l'assenza oltre i tre giorni e per gli effetti dell'art.238 ccnl -proporzionale alla contestazione mossa, dal momento che l'irrogazione della sola multa è prevista per i soli tre giorni dal luogo di lavoro>.
-Come è a Sua conoscenza, l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro oltre i tre giorni lavorativi prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza giusta causa. Dal momento che risulta assente ingiustificato anche per i giorni successivi, con la presente - che ha valore anche di seconda contestazione mossa alla Sua persona -La invitiamo, dunque, ad offrire, questa volta, idonee giustificazioni entro i successivi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente
2 riservandoci, in difetto, e fin da ora, ogni eventuale provvedimento in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro in oggetto.>.
1.4. Il successivo 9 maggio, l' irroga il licenziamento con lettera del seguente tenore per CP_1
quel che ancora interessa:
<< Non essendo pervenute Sue giustificazioni a riguardo, e trattandosi di II contestazione seguita, invero, alla prima sanzione disciplinare della sospensione di giorni 10 già emessa, e non potendo ritenere valido il certificato medico datato 03/04/2023 a firma del Dott. inoltrato ad Persona_2 esito del primo procedimento disciplinare, tra l'altro giammai trasmesso all' per le verifiche CP_3
del caso e pertanto non sufficiente a destituire di fondamento gli addebiti a Lei contestati, gli stessi devono ritenersi confermati e integranti gravissime violazioni delle regole di comportamento stabilite dalla legge nonché dal CCNL e dal contratto individuale di lavoro applicabili.
Considerata, dunque, la gravità del Suo contegno (in quanto lei è ancora assente ingiustificato dal
01.04.2023), tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, cosicché non è consentita la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso, con la presente, Le comunico il licenziamento per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119
c.c. con decorrenza dalla data odierna. Le spettanze di fine rapporto Le verranno regolarmente corrisposte nei consueti tempi tecnici al netto degli acconti già erogati.>>
2.. denuncia, con ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza, Parte_1
l'illegittimità della misura espulsiva, deducendo:
• la nullità per violazione del principio del “ne bis in idem” per essere stato sanzionato in relazione agli stessi fatti e per la medesima ragione (ritenuta inidoneità della certificazione prodotta a giustificare l'assenza e mancata attivazione e mancata produzione di un certificato del medico curante) con la misura disciplinare conservativa;
• l'insussistenza del fatto contestato e il difetto di proporzione tra la presunta infrazione e l'estremo provvedimento disciplinare irrogato .
Conclude con una richiesta di condanna della società convenuta, previa declaratoria di nullità o di illegittimità del recesso, ad applicare la tutela reintegratoria o in subordine quella indennitaria.
3. Si costituisce l' sezione territoriale di che, oltre a ricostruire la vicenda nei CP_1 CP_1
termini più sopra riportati, evidenzia che il rapporto di lavoro fa capo esclusivamente alla sezione territoriale, per cui ai fini di stabilire una eventuale tutela per il lavoratore illegittimamente
3 licenziato, deve tenersi conto del suo requisito dimensionale, inferiore ai 15 dipendenti, e non già di quello dell'UNIONE nazionale.
4.Il Tribunale, dopo avere disatteso l'assunto dall' in merito al requisito dimensionale, CP_1 rigetta l'impugnativa di licenziamento sulla base delle seguenti argomentazioni:
• è infondata l'eccezione di nullità del licenziamento per violazione del principio “ne bis in idem”. E ciò in quanto I fatti sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ed i fatti posti a fondamento del recesso sono, invero, diversi. La prima contestazione faceva riferimento alle assenze del lavoratore dal giorno 1° aprile al giorno 5 aprile 2023. La seconda contestazione è stata mossa in relazione alle assenze successive al giorno 5 aprile (fino alla contestazione stessa) e, pertanto, i fatti contestati e sanzionati sono diversi>>;
• è condivisibile la valutazione espressa dalla parte datoriale in ordine alla mancata giustificazione degli addebiti. E ciò in quanto
L'assenza è ingiustificata quando non vengono osservati dal lavoratore gli adempimenti previsti dalla norma (l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro;
la giustificazione per iscritto presso l'azienda entro 48 ore).L'ingiustificatezza dell'assenza non riguarda, dunque, l'effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Pertanto, interpretando le norme contrattuali, è ingiustificata l'assenza quando vi sia stata omissione del comportamento
4 attivo prescritto a carico del lavoratore, con la conseguenza che tale omissione rende l'assenza ingiustificata, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente. La “ratio” di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente;
la cadenza degli adempimenti
è preordinata a consentire all'imprenditore di eseguire “gli eventuali accertamenti” e di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Alla luce di tali previsioni, pertanto, non può ritenersi condivisibile la doglianza formulata dal ricorrente secondo cui “…Dal contenuto degli atti sopra menzionati, emerge che non viene contestata l'esistenza della malattia, bensì le modalità di giustificazioni della stessa ed in particolare la tipologia di certificazione prodotta, proveniente da struttura sanitaria e non dal medico curante, nonché l'omessa trasmissione della certificazione nel sistema telematico ed in particolare all' ”(pag. 7 del ricorso). La condotta sanzionata, infatti, non è l'assenza CP_4 per malattia inesistente o falsamente attestata, ma l'assenza ingiustificata perché non comunicata, nei modi prescritti dal contratto collettivo, al datore di lavoro. Il ricorrente, infatti, ha prodotto la certificazione rilasciata dall'ASP di (insufficiente ai fini di CP_1 una giustificazione dell'assenza) solo dopo la prima contestazione. Non ha avvisato il datore di lavoro nell'immediatezza e non ha trasmesso la comunicazione scritta nel termine di 48 ore. Dopo la seconda contestazione, inoltre, il ricorrente non ha in alcun modo giustificato le ulteriori assenze, non si è attivato per ottenere dal medico curante e dal medico dell' la dovuta certificazione, ritenendo arbitrariamente che il certificato CP_3 rilasciato dall'ASP, contenente una diagnosi moto generica e sostanzialmente priva di prognosi (“disadattamento psicologico tale da necessitare di riposo e cure mediche fino alla risoluzione del quadro morboso”) fosse sufficiente a giustificare anche il secondo periodo di assenza.E' evidente, per contro, che tale certificazione (non seguita da altre attestazioni dopo la seconda contestazione) non può ritenersi equivalente alle giustificazioni scritte richieste dalla norma del contratto collettivo e non consentiva al datore di lavoro di effettuare “gli eventuali accertamenti” rispetto ai quali l'osservanza degli obblighi previsti dalla norma è strumentale. Posto, allora, che le assenze dal lavoro devono considerarsi ingiustificate nel senso sopra indicato, il licenziamento non può che ritenersi legittimo (oltre che proporzionato alla gravità del fatto) atteso che ai sensi dell'art. 238 del CCNL “Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5)
5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare”. >>;
• è priva di fondamento l' eccezione di nullità del recesso, perché asseritamente ritorsivo .
“In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass., Sez. L. n. 9468/2019). Si legge nella motivazione: “Il principio è stato anche di recente ribadito con riferimento al nuovo testo dell'art. 18 della I. n. 300 del
1970 come modificato dalla I. n. 92 del 2012, che ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito (Cass. n. 30429 del 2018). Affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l'esistenza d'un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito …”. Nel caso di specie la ritenuta giusta causa del licenziamento non concorre con alcun motivo illecito. La relativa allegazione si fonda essenzialmente sulla circostanza che il ricorrente ha agito nei confronti del datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento di differenze di retribuzione. Da qui il dedotto intento ritorsivo del datore di lavoro nell'intimare il licenziamento. Ebbene, ribadito che il recesso è stato intimato in ragione di assenze ingiustificate e che, pertanto, la giusta causa è idonea “a sorreggere il licenziamento”, ritiene il Tribunale che il dedotto intento ritorsivo può, al più e astrattamente, essere posto in relazione con il provvedimento datoriale ritenuto “demansionante”, ma non vi sono elementi per ritenere che il recesso successivamente intimato, per le ragioni anzidette, sia stato dettato dalla volontà di liberarsi di un “lavoratore divenuto ormai indesiderato, dopo aver adito il giudice”, non essendovi alcun nesso tra l'azione intrapresa in giudizio dal lavoratore ed il recesso
6 sintomatico di un intento ritorsivo del datore di lavoro, quale motivi illecito determinante il recesso. >>.
5.La sentenza è appellata in via principale da e in via incidentale dall' Parte_1 CP_1
6. Con l'appello principale, il lavoratore articola tre distinti motivi di doglianza.
6.1 Con il primo motivo, addebita al Tribunale (a)di avere omesso di considerare che l'assenza era stata già sanzionata con la nota del 14.04.2023 – prot. N. 253, (b) di avere omesso, altresì, di considerare che , in sede di giustificazioni ex art. 7 L. n. 300/1970, è stato consegnato al datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato dall'ASP di in data 03.04.2023, per cui non CP_1
sarebbe stato possibile contestare il mancato avviso dell'assenza per il periodo successivo alla prima contestazione.
Evidenzia che in tale contesto, stante l'avvenuta comunicazione dell'assenza con la consegna del certificato di malattia in sede di giustificazioni ex art. 7 L. n. 300/1970 del 07.04.2023, il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro costituirebbe un atto manifestamente illegittimo per insussistenza del fatto contestato.
Lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale ha introdotto d'ufficio la contestazione della mancata comunicazione dell'assenza, mentre dal contenuto letterale degli addebiti e delle sanzioni irrogate sarebbe stato possibile confinare il thema decidendum entro il perimetro della mancata giustificazione delle assenze, non coperte - secondo il datore di lavoro - da certificazione rilasciata dal medico curante. Altrimenti detto, il Tribunale avrebbe aggiunto d'ufficio un elemento di maggiore gravità nell'addebito, così da giustificare il licenziamento del dipendente.
Lamenta altresì:
-la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2907 c.c., non avendo il Giudice di prime cure ammesso la prova testimoniale articolata con il ricorso introduttivo e tesa a dimostrare la comunicazione dell'assenza;
-la violazione e falsa applicazione della L. 183/2010 art. 25, che rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone a carico del medico o struttura sanitaria pubblica l'obbligo di inviare per via telematica il certificato all' che dovrà a CP_3
sua volta inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, al datore di lavoro. Sul lavoratore, pertanto, incombe esclusivamente l'obbligo di comunicare, con qualunque mezzo, anche
7 telefonicamente, l'assenza al datore di lavoro, circostanza nella specie avvenuta il 1° aprile 2023, con telefonata al Dott. al quale, per l'appunto, esso appellante aveva comunicato l'assenza Per_3
per malattia;
-che <in ogni caso secondo la suprema corte non ricorre l ingiustificata dal servizio in di inoltro tardivo al datore lavoro del certificato medico che attesti malattia lavoratore cassazione sentenza novembre n. consegna dopo dell disciplinare impedisce si produca fattispecie inadempiente e riconduce alla pi lieve ipotesi della giustificazione tardiva>>
6.2-Con il secondo motivo, il lavoratore deduce la violazione del rapporto di proporzionalità tra presunta infrazione e sanzione inflitta.
6.3 Con l'ultimo motivo, reitera la denuncia di nullità del licenziamento per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il datore di lavoro intimato il recesso per giusta causa per gli stessi fatti, già colpiti dalla sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni.
7. Con l'appello incidentale, l' ribadisce la sua autonomia giuridica e patrimoniale CP_1 rispetto all'Unione Nazionale, ai fini della determinazione del requisito dimensionale ove si dovesse ritenere illegittimo il licenziamento e si dovesse procedere, dunque, all'individuazione della tutela applicabile.
Chiede dunque che <…qualora l'appello venga accolto con consequenziale declaratoria di nullità dell'intimato licenziamento, voglia l'adita Corte rigettare sicuramente le conclusioni di cui al punto 1) in quanto applicabili solo ad aziende con più di 15 dipendenti e, quindi, in ossequio alla disciplina prevista ex lege, calcolare l'eventuale indennizzo dovuto al lavoratore nei limiti di 14 mensilità. D. Accogliere, invece, l'appello incidentale spiegato e per l'effetto, accertato il dedotto difetto di legittimazione passiva della sede Nazionale dell' e dunque accertato che il CP_5
rapporto di lavoro sia stato intrattenuto tra il Sig. e la scrivente sezione Provinciale Pt_1 dell' , riformare il capo della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto che il Controparte_6 contratto di lavoro fosse intervenuto, in virtù dell'autonomia dell'ente, con la sede Nazionale e non con quella Provinciale….”
8. Con atto depositato il 12.9.2024, interviene nell'odierno giudizio di gravame ai sensi degli artt.
105 e 344 c.p.c., l' Controparte_7
8
[...] con sede in Roma, la quale, pur precisando che il signor non l'ha coinvolta direttamente Pt_1
né ha articolato alcuna domanda nei suoi confronti, propone formale impugnazione del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Sezione CP_5
rispetto alla posizione della (Sede Nazionale) e chiede che si voglia dichiarare che il CP_1 CP_5
rapporto di lavoro è intercorso tra il signor e ezione Cosenza. Pt_1 CP_5
9.La Corte, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
10. Va accolta, con assorbimento di ogni altra questione controversa, la censura con la quale il lavoratore ha dedotto la violazione del ne bis in idem, per avere la parte datoriale intimato il recesso per quegli stessi fatti per i quali aveva già irrogato la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci.
11.E' pacifico in giurisprudenza che il principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima del «ne bis in idem» ricavabile dal testuale disposto degli artt. 90 cod. pen. e 39 c.p.c.) trovi applicazione al procedimento disciplinare privatistico e che in virtù di esso lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva> (Cass.
n.12321/2002; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n.
3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986).
In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (ex plurimis: Cass. n. 26815 del 2018; Cass. n. 3855 del 2017; Cass. n. 20429 del 2016; Cass. n. 16472 del 2015).
12.Passando dunque ad esaminare la fattispecie nell'ottica di detto principio, ritiene, innanzitutto, la Corte che con la lettera del 14.4.2023, la parte datoriale abbia comminato la sanzione conservativa, in relazione ad una condotta di assenza ingiustificata dal 4.4.2023 al 14.4.2023 e non già come affermato dal Tribunale in relazione all'assenza del lavoratore dal giorno 1° aprile al giorno 5 aprile 2023.
9 Seppur vero che con la nota prot. 244 del 6.4.2023 l'ente datoriale aveva contestato a
[...]
l'assenza ingiustificata dal 01.04.2023 al 05.04.2023, con la successiva nota con cui Parte_1
irroga la misura conservativa, ha indicato quale oggetto della contestazione l'assenza a partire dal
4.4.2023 al 14.4.2023 e tale condotta ha sanzionato con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci.
Tanto è dato desumere dal tenore letterale della missiva in esame, nella quale infatti è espressamente detto, nell'incipit, che < con la presente si riscontrano le giustificazioni …in ordine alla contestazione disciplinare a suo carico per la perpetrata assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal mercoledì 4/4/2023 e ancora in essere>, nel corpo dell'atto, che< …allo stato risulta assente ingiustificato a decorrere dal 4.4.2023> e , immediatamente dopo, che <….la datrice di lavoro, valutata la gravità dell'infrazione in sintonia con quanto previsto in materia dal CCNL di settore, è costretta ad applicare nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare con sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un totale di giorni dieci attesa l'assenza oltre i tre giorni e per gli effetti dell'art.238 ccnl -proporzionale alla contestazione mossa, dal momento che l'irrogazione della sola multa è prevista per i soli tre giorni dal luogo di lavoro>.
In altri termini, in mancanza di una indicazione specifica di tutti i giorni di assenza, non può che concludersi che la condotta valutata dalla parte datoriale ai fini della sanzione conservativa sia l'assenza protrattasi dal 4.4.2023 fino al momento in cui irroga la sanzione.
13.1-Ritiene altresì la Corte che con quella che l' definisce essere la seconda CP_1
contestazione, formulata in calce alla stessa missiva del 14.4.2023 della quale si discute, la datrice non faccia altro che prendere in considerazione la medesima condotta di assenza ingiustificata dal
4.4.al 14.4., ai fini dell'irrogazione della più grave sanzione del licenziamento.
Il tenore letterale delle locuzioni adoperate- “Dal momento che risulta assente ingiustificato anche per i giorni successivi con la presente – che ha valore di seconda contestazione- la invitiamo ad offrire idonee giustificazioni entro cinque dal ricevimento della presente”- induce a tale conclusione.
Ed infatti, rilevato che l'unico dato temporale specificato nell'intera missiva è il 4.4.2023 e che manca ogni altra precisazione delle assenze, laddove si dice “Dal momento che risulta assente ingiustificato anche per i giorni successivi”, non può che intendersi che “i giorni successivi” siano quelli decorrenti dal 4.4.2023.
10 E dunque per le stesse assenze ingiustificate per le quali il lavoratore viene sanzionato con la misura disciplinare conservativa, viene attinto in data 9.5.2023 dal licenziamento disciplinare ( che Per
[ccio] seguito alla lettera di contestazione del 14.04.2023.) <….considerata… la gravità del
Suo contegno…., tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro..>.
14. Il licenziamento va, pertanto, ritenuto illegittimo per insussistenza del fatto contestato, in ossequio all'insegnamento della Cassazione che nella sentenza n.. 27657/18 cit. ha così statuito: <..
Una volta che, di fronte ad una condotta disciplinarmente rilevante, il datore di lavoro abbia esercitato il proprio potere punitivo, non solo si verifica la consumazione del potere in capo al titolare, sicché lo stesso non può più esercitarlo per il medesimo fatto, ma allo stesso tempo, il fatto costituente addebito disciplinare diviene non più sanzionabile, quindi perde il carattere di illiceità per l'esaurirsi del potere sanzionatorio. 26. Il fatto non più sanzionabile, quindi non più suscettibile di provocare l'esercizio legittimo del potere disciplinare, equivale a fatto non più antigiuridico, quindi privo di antigiuridicità…>.
15. In ordine alla tutela da accordare, trattandosi di lavoratore assunto a tempo indeterminato nel
1982 e dunque escluso dall'ambito operativo della legge n. 23/2015, si osserva che secondo la disciplina applicabile ratione temporis ( art. 18 legge n. 300/1970 e succ. modif. e art. 8 legge n.
604/1966), le tutele variano a seconda delle dimensioni del datore di lavoro che ha comminato il licenziamento.
In particolare:
• se il licenziamento viene intimato da un datore di lavoro , anche non imprenditore che occupa più di 15 dipendenti in una unità produttiva autonoma ( o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo, o più di 60 dipendenti in totale), si applicano i regimi di tutela previsti dall'art.18 cit., così come modificata dalla legge n.92/2012 (che, in talune specifiche ipotesi, diverse da quella in esame, ossia di licenziamento nullo - perché discriminatorio, oppure perché comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità oppure negli altri casi previsti dalla legge- o inefficace -perché intimato in forma orale-, contemplano la reintegrazione del lavoratore, quale che sia il numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro);
11 • al di sotto di tali soglie, trova invece applicazione il regime di tutela previsto dall'art. 8 della legge 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 della legge 108/1990, che obbliga il datore di lavoro a riassumere il dipendente entro il termine di tre giorni, oppure, in mancanza, a versargli un'indennità risarcitoria, la cui misura viene determinata (tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del lavoratore, nonché del comportamento e della condizione delle parti) tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità Il risarcimento può essere maggiorato fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni ( semprechè il datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti, evidentemente non nell'unità produttiva né sul territorio comunale, altrimenti operando l'art.18 cit.).
15.1- Considerato che ai sensi del cit. art. 18 comma 8, i limiti occupazionali che rendono applicabile la tutela reale devono essere riferiti all'unità produttiva nella quale ha avuto luogo il licenziamento, occorre, a questo punto risolvere la questione ( oggetto di appello incidentale) se tale sia l'Unione Ciechi provinciale.
15.2-E' opportuno premettere che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l' unità produttiva cui si riferisce l'art. 18 comma cit. si configura non in presenza di una qualsiasi articolazione della parte datoriale ma solo se questa è caratterizzata da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso>. ( Cass. N.11092/1997)
Con la precisazione che nell'area estranea al settore di impresa ( in cui va collocata L'UNIONE ciechi) l' articolazione organizzativa, cui si riferisce l'art.18 comma 8, deve essere dotata di quella autonomia amministrativa o funzionale che sia capace di realizzare, anche se solo in parte,
l'attuazione dello scopo perseguito dal datore di lavoro ( Cass. N.11092 cit.).
15.3- In ossequio a tali principi, ritiene la Corte che le norme statutarie depongano nel senso che
L'Unione Provinciale sia una struttura territoriale dotata di autonomia giuridica e patrimoniale in grado di attuare a livello locale lo scopo di solidarietà sociale perseguito dall'Unione Nazionale cui fa capo ( scopo sociale declinato nell'art.2 stat.<…. è l'inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'
[...]
promuove e attua ogni iniziativa a favore delle persone CO
12 cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime….>).
E segnatamente:
-l'art. 4 dello Statuto rubricato “ORGANIZZAZIONE” specifica: “1. L' CO
è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una
[...]
struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l'ordinamento amministrativo vigente (…)” ;
-l'art.10 comma 5 prevede : “Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite: dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
da entrate provenienti dall'amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
da contributi di Enti
Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
da proventi di iniziative economiche e di raccolta fondi, organizzate dal Consiglio della Sezione;
da oblazioni e contributi in genere di privati;
da contributi degli Organi nazionali e regionali dell'UICI; da ogni altra entrata.”;
-l'art. 16 prevede “La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS. Essa ha autonomia di iniziativa nel proprio ambito territoriale per l'attuazione delle finalità associative.”;
-gli artt.17 e ss si occupano degli organi della sezione territoriale (assemblea, presidente, consiglio) disciplinandone le competenze. Sono significative di una autonomia amministrativa e funzionale le seguenti disposizioni:
• art.17 < Il Presidente della Sezione territoriale è il rappresentante legale dell'
[...]
Ipovedenti – nel territorio di pertinenza della Sezione e CO CP_2 ha la direzione dell'attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale>
• art.19 Il Consiglio della Sezione Territoriale: c) è responsabile dell'attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell'ambito del proprio territorio…. d)predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e la relazione programmatica;
e) approva il budget previsionale dell'esercizio dell'anno successivo e propone all'Assemblea sezionale l'approvazione della
13 relazione, del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;…..h)ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione, comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le regole di funzionamento;
i) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa”.
15.4-In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte, al fine di stabilire il requisito dimensionale della parte datrice, deve farsi riferimento al personale in forza presso l'Unione
Provinciale di ed essendo questo pacificamente di consistenza numerica inferiore alla CP_1
soglia indicata nell'art. 18 cit, deve concludersi che nella specie la tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato sia quella obbligatoria di cui all'art. 8 legge n. 604/1966 e succ. modif., incentrata sulla alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno.
Risarcimento che ritiene la Corte di dovere quantificare nella misura massima di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo:
(a) alle dimensioni dell'Ente datoriale, quale struttura che opera sull'intero territorio nazionale;
(b) all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore al momento del licenziamento ( dal 1982 al
9.5.2023);
(c) alla difficoltà della sua rioccupazione considerata l'età anagrafica ( n. il 20.9.1956) e la notoria grave crisi del mercato del lavoro in Calabria, caratterizzato da un indice di assunzioni e di retribuzione al di sotto della media nazionale.
Sulla somma dovuta spettano interessi e rivalutazione dal data del recesso al soddisfo.
( Cass.n.24277/2008).
16.La sentenza va, pertanto, integralmente riformata, nei termini di cui in dispositivo.
17. Le spese del doppio grado vanno poste per l'intero a carico dell'appellata
[...]
COSENZA, ( considerato che RT
il ricorrente lavoratore ha anche richiesto in via subordinata l'applicazione della tutela obbligatoria)
e si liquidano mediante applicazione dei parametri di cui al dm. 55/2014 e succ. modif., per le cause di valore indeterminabile in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
14 18. Vanno invece compensate le spese tra appellante e interveniente
[...]
con sede in Roma (RM), non essendo questa CO
destinataria di alcuna domanda.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Pt_1 Parte_1
ricorso depositato il 11/04/2024, nonché sull'appello incidentale dell
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale RT
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 560/2024, pubblicata in data 14/03/2024 , così provvede:
-accoglie gli appelli, principale e incidentale, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-dichiara illegittimo il licenziamento irrogato a in data 9.5.2023 e ordina Parte_1 all' PROV. DI COSENZA, di RT
riassumere il lavoratore entro tre giorni o in mancanza a risarcire il danno, versandogli l'indennità pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al soddisfo;
-condanna l' RT
, al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 4.500,00
[...]
e per il secondo grado in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
-compensa le spese del grado tra appellante e CO
, con sede in Roma.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 10/02/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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