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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4834/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
Parte_1
- parti ricorrente -
Avv. Angela Aversa
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Roberto Annovazzi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 5 dicembre 2018, la ricorrente proponeva domanda di riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, Persona_1 deceduto il 25.4.2018. Deduceva, infatti, di essere stata spostata con il sino alla dichiarazione Per_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 31.8.2015, che rigettava invece ogni altra domanda di addebito e di assegno divorzile.
Richiamava, pertanto, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte dei Conti che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge in considerazione dello stato di bisogno ed anche in assegna di assegno di mantenimento. Ritenendo, quindi, illegittimo il rigetto della domanda di reversibilità presentata in data 5.7.2017 da parte dell' , ne invocava il riconoscimento giudiziale, CP_1 con vittoria di spese.
Si costituiva l' , eccependo la carenza dei requisiti legali, di cui in particolare la mancanza di CP_1 godimento dell'assegno divorzile, giusta ammissione della stessa ricorrente;
pertanto, ritenendo la domanda completamente infondata ne chiedeva il rigetto.
***
Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge– deceduto in data 25 maggio 2018 – con il quale è stata sposata sino al 2015, allorché è stata pronunziata sentenza di divorzio dal Tribunale di Castrovillari (cfr. sentenza del 31.8.2015, allegata al fascicolo di parte resistente). Sostiene, la medesima ricorrente che tale diritto trova ragione, indipendentemente dal godimento di un assegno di mantenimento in suo favore da parte dell'ex coniuge, nello stato di bisogno della medesima;
di contro l' eccepisce, a CP_1 fondamento della legittimità del rigetto della domanda amministrativa avanzata dalla sig.ra Pt_1 proprio la carenza del godimento di un assegno divorzile, presupposto legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità invocata.
Passando, quindi, all'esame del merito della domanda, si osserva quanto segue.
Tra i soggetti aventi diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota di essa la legge elenca: il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato, la parte di un'unione civile, i figli e coloro i quali sono ad essi equiparati, i nipoti, i genitori e infine i fratelli celibi e le sorelle nubili. Occorre far riferimento alla prima categoria di soggetti legittimati ossia quella del coniuge, in quanto se il coniuge separato non desta particolari perplessità, è importante approfondire l'argomento con riferimento al coniuge divorziato.
L'art. 9, co. 2, Legge 898/1970 prevede che, “in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. L'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263 reca, poi, un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi «nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970».
Quindi, non ogni coniuge divorziato è legittimato a beneficiare della pensione di reversibilità o di una quota di essa. La legge sul divorzio sancisce che solo in presenza di tre condizioni sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato, il quale deve essere in primo luogo già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto, non deve essere passato a nuove nozze e infine il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Solo in presenza di tali requisiti, il coniuge è destinatario della pensione di reversibilità.
Sul requisito della titolarità dell'assegno divorzile, (in questa sede in contestazione essendo stata la domanda della prestazione rigettata in ragione della mancanza di tale presupposto) ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità la Cassazione, con l'ordinanza n. 27875/2021 ha ricordato che “le Sezioni Unite di questa Corte (…) hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art.
5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. U., 24 settembre 2019, n. 22434).”
Il riconoscimento della pensione di reversibilità all'ex coniuge dipende dunque dall'esistenza del diritto all'assegno divorzile periodico.
In assenza di un assegno di mantenimento, la posizione del coniuge divorziato rispetto alla pensione di reversibilità risulta notevolmente meno tutelata.
Ne consegue che il coniuge divorziato che non percepisce alcuna forma di mantenimento, né ha visto riconosciuto tale diritto con sentenza, non potrà accedere al trattamento pensionistico del defunto, restando escluso dal beneficio. Il principio, ribadito anche dalla giurisprudenza, mira a preservare l'equità del sistema pensionistico e a mantenere una coerenza fra il riconoscimento del sostegno economico in vita e quello a carattere previdenziale post mortem, evitando attribuzioni prive di una base giuridica consolidata.
Nonostante ciò, alcune pronunce della Corte di Cassazione, pure citate dal ricorrente, sembrano aver introdotto una lettura più estensiva del diritto alla prestazione e ampliato le possibilità di tutela economica anche per coloro che, pur separati legalmente dal coniuge defunto, si trovano in condizioni di grave difficoltà economica.
Invero, già la Corte Costituzionale (n. 286/1987), aveva specificato che non era giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità de mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli. In tal senso anche la Corte Suprema di Cassazione (ordinanza n. 7464/2019) aveva affermato che la Legge n. 903/1965 che disciplina la pensione reversibile predispone una tutela previdenziale con la finalità di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga anche per il coniuge separato con addebito concreto presupposto e condizione della tutela.
Orbene, pur invocando una tale interpretazione estensiva dell'istituto della pensione di reversibilità, la ricorrente non fornisce prova alcuna del suo presunto stato di bisogno, mancando proprio di documentare la sua situazione patrimoniale, se non in riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c e art. 76 DPR115/2002.
In conclusione, in ragione dei principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato per carenza dei presupposti di legge previsti per il riconoscimento della prestazione invocata.
In merito alle spese di lite, risultano dichiarati i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
Parte_1
- parti ricorrente -
Avv. Angela Aversa
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Roberto Annovazzi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 5 dicembre 2018, la ricorrente proponeva domanda di riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, Persona_1 deceduto il 25.4.2018. Deduceva, infatti, di essere stata spostata con il sino alla dichiarazione Per_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 31.8.2015, che rigettava invece ogni altra domanda di addebito e di assegno divorzile.
Richiamava, pertanto, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte dei Conti che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge in considerazione dello stato di bisogno ed anche in assegna di assegno di mantenimento. Ritenendo, quindi, illegittimo il rigetto della domanda di reversibilità presentata in data 5.7.2017 da parte dell' , ne invocava il riconoscimento giudiziale, CP_1 con vittoria di spese.
Si costituiva l' , eccependo la carenza dei requisiti legali, di cui in particolare la mancanza di CP_1 godimento dell'assegno divorzile, giusta ammissione della stessa ricorrente;
pertanto, ritenendo la domanda completamente infondata ne chiedeva il rigetto.
***
Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge– deceduto in data 25 maggio 2018 – con il quale è stata sposata sino al 2015, allorché è stata pronunziata sentenza di divorzio dal Tribunale di Castrovillari (cfr. sentenza del 31.8.2015, allegata al fascicolo di parte resistente). Sostiene, la medesima ricorrente che tale diritto trova ragione, indipendentemente dal godimento di un assegno di mantenimento in suo favore da parte dell'ex coniuge, nello stato di bisogno della medesima;
di contro l' eccepisce, a CP_1 fondamento della legittimità del rigetto della domanda amministrativa avanzata dalla sig.ra Pt_1 proprio la carenza del godimento di un assegno divorzile, presupposto legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità invocata.
Passando, quindi, all'esame del merito della domanda, si osserva quanto segue.
Tra i soggetti aventi diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota di essa la legge elenca: il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato, la parte di un'unione civile, i figli e coloro i quali sono ad essi equiparati, i nipoti, i genitori e infine i fratelli celibi e le sorelle nubili. Occorre far riferimento alla prima categoria di soggetti legittimati ossia quella del coniuge, in quanto se il coniuge separato non desta particolari perplessità, è importante approfondire l'argomento con riferimento al coniuge divorziato.
L'art. 9, co. 2, Legge 898/1970 prevede che, “in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. L'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263 reca, poi, un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi «nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970».
Quindi, non ogni coniuge divorziato è legittimato a beneficiare della pensione di reversibilità o di una quota di essa. La legge sul divorzio sancisce che solo in presenza di tre condizioni sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato, il quale deve essere in primo luogo già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto, non deve essere passato a nuove nozze e infine il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Solo in presenza di tali requisiti, il coniuge è destinatario della pensione di reversibilità.
Sul requisito della titolarità dell'assegno divorzile, (in questa sede in contestazione essendo stata la domanda della prestazione rigettata in ragione della mancanza di tale presupposto) ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità la Cassazione, con l'ordinanza n. 27875/2021 ha ricordato che “le Sezioni Unite di questa Corte (…) hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art.
5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. U., 24 settembre 2019, n. 22434).”
Il riconoscimento della pensione di reversibilità all'ex coniuge dipende dunque dall'esistenza del diritto all'assegno divorzile periodico.
In assenza di un assegno di mantenimento, la posizione del coniuge divorziato rispetto alla pensione di reversibilità risulta notevolmente meno tutelata.
Ne consegue che il coniuge divorziato che non percepisce alcuna forma di mantenimento, né ha visto riconosciuto tale diritto con sentenza, non potrà accedere al trattamento pensionistico del defunto, restando escluso dal beneficio. Il principio, ribadito anche dalla giurisprudenza, mira a preservare l'equità del sistema pensionistico e a mantenere una coerenza fra il riconoscimento del sostegno economico in vita e quello a carattere previdenziale post mortem, evitando attribuzioni prive di una base giuridica consolidata.
Nonostante ciò, alcune pronunce della Corte di Cassazione, pure citate dal ricorrente, sembrano aver introdotto una lettura più estensiva del diritto alla prestazione e ampliato le possibilità di tutela economica anche per coloro che, pur separati legalmente dal coniuge defunto, si trovano in condizioni di grave difficoltà economica.
Invero, già la Corte Costituzionale (n. 286/1987), aveva specificato che non era giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità de mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli. In tal senso anche la Corte Suprema di Cassazione (ordinanza n. 7464/2019) aveva affermato che la Legge n. 903/1965 che disciplina la pensione reversibile predispone una tutela previdenziale con la finalità di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga anche per il coniuge separato con addebito concreto presupposto e condizione della tutela.
Orbene, pur invocando una tale interpretazione estensiva dell'istituto della pensione di reversibilità, la ricorrente non fornisce prova alcuna del suo presunto stato di bisogno, mancando proprio di documentare la sua situazione patrimoniale, se non in riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c e art. 76 DPR115/2002.
In conclusione, in ragione dei principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato per carenza dei presupposti di legge previsti per il riconoscimento della prestazione invocata.
In merito alle spese di lite, risultano dichiarati i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).