Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 32074/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CIRO CUTILLO
ricorrente contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute – personale docente a tempo determinato
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa all'indennità sostitutiva per ferie Parte_1
non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per
l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 2.724,50 per i tre anni scolastici 2017/2018,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
1.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del
2012
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
Pag. 2 di 12 durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
1.2. Gli interventi del legislatore del 2012
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere
Pag. 3 di 12 trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
Pag. 4 di 12 spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
2. L'interpretazione della CGUE
Con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la CGUE, Grande
Sezione - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa
Pag. 5 di 12 nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, evidenziando quanto segue: “…29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30
Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti
(sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto
22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato
Pag. 6 di 12 godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35
Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16,
Pag. 7 di 12 EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
3. La giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21780 del
08/07/2022, ha evidenziato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
Con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, la stessa Corte, richiamando i principi espressi dalla CGUE, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del
Pag. 8 di 12 diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche".
Alla luce dei principi richiamati, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò, anche con riferimento ai docenti a tempo determinato, che non possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva.
4. Il caso concreto
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, e, quindi, la condanna del Convenuto al CP_1
pagamento della somma totale di euro 2.724,50.
In merito, la lavoratrice ha fatto riferimento al contenuto della nota n. 7563 del 4.9.2024 del Liceo Statale “Vittorio Gassman”, avente ad oggetto
“Richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e contestuale
Pag. 9 di 12 costituzione in mora ferie non godute anni scolastici Parte_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”, nel contesto della quale è stato attestato che “…negli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 ha fruito dei seguenti periodi di ferie: 07/11/2017-30/06/2018 19,667
[n.d.r. maturate] 18,00 [n.d.r. fruite] 1,667 [n.d.r. residue]; 24/10/2018-
30/06/2019 20,833 [n.d.r. maturate] 10,00 [n.d.r. fruite] 10,833 [n.d.r. residue]; 02/12/2019-30/06/2020 22,75 [n.d.r. maturate] 11,00 [n.d.r. fruite] 11,75 [n.d.r. residue]. Si fa presente che questo provvederà CP_2
ad emettere i provvedimenti per la liquidazione delle ferie maturate e non fruite.”. La ricorrente ha affermato al riguardo che “…il predetto Istituto scolastico…riscontrava asserendo che parte ricorrente, durante i tre predetti anni scolastici, decurtando le ferie usufruite a loro dire dall'odierna ricorrente, avrebbe un residuo ferie non godute pari a 24,25 giorni, quantificati in un importo totale da versare pari ad € 1.135,79 a titolo di indennità sostitutiva (cfr: giusta copia riscontro Liceo Statale
Gassman che pure si esibisce e deposita in atti)”.
Ha quindi lamentato che “…da una attenta lettura del prefato riscontro dell'Istituto scolastico ut supra, si evincono delle lapalissiane incongruenze: in via primaria, l'Istituto scolastico in oggetto si limitava ad indicare il numero dei giorni di ferie maturati ed usufruiti, a suo dire, dalla ricorrente, senza però elencare in quali giorni del calendario sarebbero state fruiti, su richiesta della ricorrente”; va tuttavia rilevato al riguardo che l'istituto scolastico ha risposto conferentemente all'istanza della ricorrente, volta al mero “ rilascio di copia dei prospetti ferie godute dall'istante durante i prefati anni scolastici di competenza”, in carenza di
Pag. 10 di 12 richiesta finalizzata all'elencazione dettagliata dei giorni fruiti su domanda della docente (v. doc. in atti).
La ricorrente ha poi sostenuto che “…in via gradata, conti alla mano, nell'A.S. 2019/2020 (quello con il minor numero di giorni di servizio, avente decorrenza 02/12/2019 – 30/06/2020 – giorni totali 212), a dire del prefato istituto, la ricorrente avrebbe maturato maggiori giorni di ferie
(non si comprende il motivo!!!)…”, prospettandosi però del tutto carente l'interesse della ricorrente a dolersi del calcolo dei giorni di ferie operato dall'amministrazione, per lei certamente più vantaggioso.
Infine, la lavoratrice ha affermato che “…Concludendo, la cosa sicura che si comprende da tale prospetto è che i giorni di ferie, indicati dal D.S. p.t. del summenzionato sicuramente saranno stati Controparte_3
assegnati/collocati dallo stesso , nel caso di specie, durante e CP_4
le festività e le ricorrenze nonché durante la sospensione delle attività didattiche, senza alcuna richiesta formale e preventiva mossa dalla stessa
D.S. p.t. all'odierna ricorrente”, effettuando così deduzioni estremamente generiche ed a carattere presuntivo, non ancorate ad alcun dato riportato nel prospetto, nell'ambito del quale, come evidenziato, sono stati meramente riportati i giorni di ferie maturati, fruiti e residui per ciascun anno di riferimento.
Tali lacune non possono peraltro ritenersi colmate dalla confusa esposizione dei dati riportati nei conteggi allegati, apparentemente riferibili non alla ricorrente ma a tale “ , con “Qualifica ultimo serv. Persona_1
Docente secondaria”, e a periodi non puntualmente individuati e non corrispondenti agli anni scolastici di riferimento (“Data ultimo servizio
2018/2018”- v. “prospetto 18 19 ; “Data ultimo servizio Pt_1
Pag. 11 di 12 2018/2018”- v. “prospetto 19 20 ), mentre il documento Pt_1
denominato “prospetto ferie mai godute” è in realtà solo una tabella in cui sono stati riportati i periodi in cui la ricorrente ha prestato servizio come docente in virtù di contratti a termine e le ore lavorative settimanali.
A fronte delle rilevate carenze deduttive e probatorie, la domanda non può essere accolta;
nell'ambito di tale quadro, la mancata costituzione del convenuto costituisce fatto sostanzialmente neutro, in carenza di regole processuali che impongano al convenuto di costituirsi e non potendosi ritenere sussistente alcun onere di contestazione o di prova a carico dello stesso convenuto relativamente a domande fondate su deduzioni generiche
(Cass., Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024, tra le altre).
5. Le spese processuali
La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esime dalla valutazione in merito alle spese processuali
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze e deduzioni di parte ricorrente, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di giudizio.
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)
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