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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/08/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11301/2024
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Christian Colombo Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. INTERNULLO PAOLO
RICORRENTE
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23/09/2024 Parte_1 nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RUM/RIG. 708, emesso dal Questore della Provincia di CP_1 il 19/08/2024, notificato il 30/08/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale.
La difesa, ripercorsa la vicenda personale del ricorrente, ne ha evidenziato il percorso di integrazione avviato in Italia, rappresentando che lo stesso aveva iniziato a prestare attività lavorativa sin dall'anno
2023.
Quanto alla vita familiare ha allegato che il ricorrente convive inoltre da diversi anni e stabilmente con la sig.ra regolarmente soggiornante sul territorio italiano con permessoParte_2 di soggiorno per lavoro.
Ha pertanto domandato il riconoscimento della protezione speciale.
II1 CP_1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, depositando documentazione lavorativa aggiornata.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla 1. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie - divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare - questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare - dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla 1. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che dal marzo 2023 l'uomo svolge regolare attività lavorativa presso Maw s.p.a. e che a far data dal 30 settembre 2024 il contratto ha subito una trasformazione a tempo indeterminato.
La continuità dell'attività lavorativa svolta è indice di integrazione e consente di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sussistono altresì i presupposti della protezione nazionale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita familiare, avendo il ricorrente una stabile relazione con la sig.ra Parte_2
[...] sua convivente ( ved. contratto di locazione cointestato, carta di identità della donna e CU
della stessa). L'istante risulta oggi radicato in Italia, luogo in cui è presente oramai da diversi anni e ove ha ormai costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio. In conclusione non v'è dubbio che il suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale "Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8" (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
È possibile compensare le spese di lite, atteso che il contratto di lavoro ha subito la trasformazione in tempo indeterminato successivamente all'introduzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte_1 (C.F. C.F. 1 ),
nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1,
1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Christian Colombo Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. INTERNULLO PAOLO
RICORRENTE
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23/09/2024 Parte_1 nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RUM/RIG. 708, emesso dal Questore della Provincia di CP_1 il 19/08/2024, notificato il 30/08/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale.
La difesa, ripercorsa la vicenda personale del ricorrente, ne ha evidenziato il percorso di integrazione avviato in Italia, rappresentando che lo stesso aveva iniziato a prestare attività lavorativa sin dall'anno
2023.
Quanto alla vita familiare ha allegato che il ricorrente convive inoltre da diversi anni e stabilmente con la sig.ra regolarmente soggiornante sul territorio italiano con permessoParte_2 di soggiorno per lavoro.
Ha pertanto domandato il riconoscimento della protezione speciale.
II1 CP_1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, depositando documentazione lavorativa aggiornata.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla 1. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie - divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare - questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare - dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla 1. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che dal marzo 2023 l'uomo svolge regolare attività lavorativa presso Maw s.p.a. e che a far data dal 30 settembre 2024 il contratto ha subito una trasformazione a tempo indeterminato.
La continuità dell'attività lavorativa svolta è indice di integrazione e consente di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sussistono altresì i presupposti della protezione nazionale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita familiare, avendo il ricorrente una stabile relazione con la sig.ra Parte_2
[...] sua convivente ( ved. contratto di locazione cointestato, carta di identità della donna e CU
della stessa). L'istante risulta oggi radicato in Italia, luogo in cui è presente oramai da diversi anni e ove ha ormai costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio. In conclusione non v'è dubbio che il suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale "Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8" (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
È possibile compensare le spese di lite, atteso che il contratto di lavoro ha subito la trasformazione in tempo indeterminato successivamente all'introduzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte_1 (C.F. C.F. 1 ),
nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1,
1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi